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IVAE' attribuito alla Sicilia:
Il gettito di tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto
La TARI:
È la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES
La TASI:
È la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI
L'IMU:
Continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9
L'IUC:
Comprende IMU, TASI e TARI
Le commissioni
tributo deve essere finalizzato al finanziamento delle spese pubbliche.collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante L'azione di accertamento negativo: è preclusa in via preventiva nel processo tributario. L'azione di risarcimento danni: Basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalsi delle somme versate a titolo ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo – non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento anche di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di.ritenuta d'imposta: Rientra nella giurisdizione dell'AGO La giurisdizione del giudice tributario: Deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto La giurisdizione tributaria riguarda: Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, ed il Contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio In materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie è: Esclusiva e generale La giurisdizione tributaria: È totalmente indifferente al contenuto della domanda e trova un limite unicamente di fronte agli "atti della esecuzione forzata tributaria", fra i quali, tuttavia, non rientrano le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le mere intimazioni di pagamento Le attualicommissioni tributarie: Sono organi di giurisdizione speciale
Le Commissioni tributarie sono anche competenti:
In materia di iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77, d.P.R. 602/73 e di fermo dei beni mobili registrati di cui all'art. 86, d.P.R 602/73
Il fermo amministrativo: È uno strumento di autotutela della pubblica amministrazione, posto in essere mediante atti aventi natura provvedimentale
La controversia promossa dal sostituito d'imposta, nei confronti del sostituto ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che (come nel caso) il sostituto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta: È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario
La controversia sulla domanda di restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l'amministrazione abbia rifiutato il rimborso esplicitamente o implicitamente, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal
terzo cessionario del credito (es: Banca): è devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie La controversia relativa ai contributi dei consorzi di bonifica: rientra nella giurisdizione dell'AGO Il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo si fonda: sugli effetti dell'atto Le commissioni tributarie: possono disapplicare i regolamenti comunali sui tributi locali, se ritenuti illegittimi, sia pure con efficacia limitata al rapporto dedotto in giudizio La giurisdizione del giudice tributario fissata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 è: piena ed esclusiva Le commissioni tributarie: se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, e resta salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente Sono attribuite all'Autorità Giudiziaria Amministrativa: i ricorsi per l'impugnazione di un atto dicarattere generale ed i regolamenti o atti normativi del Governo e Enti locali ed i ricorsi contro i vizi formali dell'atto non attinenti al profilo impositivo
Innanzi al giudice tributario, dinanzi al quale si prospetta una questione di illegittimità di un atto amministrativo presupposto:
Anche se non sia stata disposta la sospensione del giudizio, la pronuncia del giudice amministrativo che sia nel frattempo intervenuta, soprattutto quando sia assistita da efficacia di giudicato, non può non svolgere un effetto vincolante nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento
Per effetto di fattispecie degli atti costitutivi si intende:
Il dovere di tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi compresi gli altri giudici, di riconoscere l'avvenuta rimozione dell'atto annullato in sede di giudizio innanzi all'A.G.A
Il principio di autonomia delle singole giurisdizioni:
Non esclude che il giudice tributario, dinnanzi al quale sia stata prospettata
l'illegittimità di un attocostituente presupposto di quello impositivo, possa disporre la sospensione del processo, nel caso in cui la stessa questione formi oggetto di uno specifico giudizio pendente dinnanzi al giudice amministrativo
Il processo tributario: Non consente l'intervento adesivo dipendente e, in generale, la partecipazione di soggetti che non siano parti del rapporto tributario, essendovi ammessi soltanto i soggetti che hanno partecipato direttamente all'emissione dell'atto impositivo o che ne sono diretti destinatari
La cd. antigiuridicità in senso oggettivo, intesa quale elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 c.c.: Non può essere accertata in via incidentale e senza efficacia di giudicato
Le commissioni tributarie sono composte: Da un presidente, da alcuni presidenti di sezione e vice presidenti di sezione e da giudici
I collegi giudicanti della
Le commissioni tributarie giudicano: Con un numero invariabile di 3 componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente di sezione
Possono essere nominati magistrati tributari: I magistrati ordinari, amministrativi, militari o contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo
Sono incompatibili con la funzione di magistrato tributario: I prefetti
La carica di membro del parlamento nazionale e del parlamento europeo è incompatibile con quella di magistrato tributario e determina la sospensione dalle funzioni per tutta la durata del mandato
Il consiglio di presidenza è l'organo di autogoverno della magistratura tributaria, ha sede in Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è costituito da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera e due dal Senato a maggioranza assoluta, tra i professori di università in materie giuridiche
Le sanzioni disciplinari: Ammonimento,
censura, sospensione dalle funzioni, rimozione dall'incarico, sono irrogate dal Consiglio di presidenza al termine del procedimento regolato dall'art. 16 del D.Lgs. 545, promosso su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della Commissione regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato
L'astensione e la ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie:
Sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili. La norma richiama le ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
La competenza per territorio delle commissioni tributarie è collegata:
Alla sede dell'ufficio dal quale promana l'atto impugnato, ed è inderogabile
La parte soccombente in punto di competenza:
Non è ammessa a chiedere alla Corte di Cassazione, in via esclusiva o concorrente, a seconda dei casi, una decisione vincolante sulla competenza nelle forme e nei modi di cui agli artt. 42 e
azione o di impugnazione.