Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Domande & Risposte Diritto Pubblico - Sergio Gerotto - Unipd Pag. 1 Domande & Risposte Diritto Pubblico - Sergio Gerotto - Unipd Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande & Risposte Diritto Pubblico - Sergio Gerotto - Unipd Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande & Risposte Diritto Pubblico - Sergio Gerotto - Unipd Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande & Risposte Diritto Pubblico - Sergio Gerotto - Unipd Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande & Risposte Diritto Pubblico - Sergio Gerotto - Unipd Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La durata delle camere è fissata a 5 anni, periodo detto legislatura, ma la stessa costituzione prevede

che la durata della funzione delle camere venga esercitata oltre il limite nel caso della prorogatio e

nel caso della proroga con legge. La differenza tra le due sta nel fatto che la seconda può essere

disposta solo in caso di guerra. La prorogatio invece ha come scopo quello di evitare che, al termine

dei 5 anni di carica, la funzione parlamentare venga interrotta bruscamente, permettendo alle

camere ormai decadute di continuare la loro funzione fino alla prima riunione delle nuove camere.

La costituzione individua un solo limite esplicito circa i compiti che le camere in prorogatio

possano svolgere, ovvero non gli è concesso procedere all’elezione del capo dello stato.

Generalmente si considera che le camere in prorogatio si debbano solo dedicare all’ordinaria

amministrazione, ma il problema sta nel definire entro limiti certi l’ordinaria amministrazione.

5. Elencare le funzioni del parlamento in seduta comune:

La costituzione prevede che il parlamento si riunisca anche in seduta comune, formando un

particolare organo collegiale composto da tutti i parlamentare e da tutti i senatori, per svolgere

particolari funzioni. Questo organo è presieduto del presidente della Camera dei deputati e al suo

funzionamento si applicano le disposizioni valide per la camera dei deputati. Il parlamento in seduta

comune è considerato un collegio imperfetto in quanto non sceglie il proprio ordine del giorno, ma

ha un ordine del giorno prestabilito. Le funzioni del parlamento in seduta come sono tassativamente

elencate nella costituzione e sono di natura elettorale o accusatoria. Queste funzioni sono: l’elezione

del presidente della repubblica (partecipano anche i delegati dalle regioni), l’elezione di cinque

giudici costituzionali, l’elezione di un terzo dei componenti del consiglio superiore della

magistratura, la votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri “aggregati”

della corte costituzionale per giudicare sulle accuse costituzionali, la messa in stato di accusa del

presidente della repubblica.

6. Qual è il quorum strutturale e qual è il quorum funzionale per le deliberazioni delle Camere?

Per la validità della seduta del parlamento, la costituzione richiede la maggioranza dei componenti,

ovvero il quorum strutturale della seduta si raggiunge quando è presente la metà +1 dei deputati o

dei senatori. Si presuppone che il quorum sia raggiunto fino a quando non si prova il contrario,

tramite una verifica; in questo caso la seduta è sciolta. Per la validità delle deliberazioni invece è

necessario che si raggiunga il quorum funzionale, ovvero la maggioranza dei presenti.

7. Che cosa sono l’insindacabilità e le immunità parlamentari?

L’insindacabilità e l’immunità parlamentari sono delle prerogative riservate ai membri del

parlamento e servono a garantire il libero esercizio della funzione parlamentare, a salvaguardarne la

libera di opinione e a proteggere i parlamentari da azioni pretestuose della magistratura. Queste

prerogative sono irrinunciabili e indisponibili. In questo modo è garantito ai parlamentari che, in

qualsiasi sede, la loro opinione e il loro voto sia insindacabile e che non possano essere sottoposti a

limitazioni della loro libertà personale, senza la previa autorizzazione della camera a cui

appartengono.

8. Quali sono le fonti del diritto parlamentare?

Le fonti del diritto parlamentare in Italia sono di varia natura. La fonte principale è la Costituzione,

che regola la struttura ed il funzionamento delle camere, infatti la carta costituzionale disciplina, in

primo luogo, le linee generali dell'organizzazione di Camera e Senato e le prerogative dello status di

"parlamentare", e, in secondo luogo, regola la formazione delle leggi disciplinando il procedimento

legislativo. Anche la legge ordinaria costituisce fonte del Diritto parlamentare, per alcune materie

per le quali la Costituzione dispone una riserva di legge: un esempio sono le leggi che disciplinano

l'individuazione dei casi di incompatibilità ed ineleggibilità. Il nucleo centrale del Diritto

parlamentare è comunque costituito dai Regolamenti parlamentari. Nonostante

il termine "regolamento" si riferisca di solito a delle fonti di grado secondario, il Regolamento della

Camera dei deputati e il Regolamento del Senato sono fonti di grado primario e sono degli ampi

testi ai quali la Costituzione lascia ampia autonomia per quanto riguarda l'organizzazione interna ed

il funzionamento delle Camere. Inoltre sono da considerarsi fonti parlamentari anche i regolamenti

parlamentari minori e le fonti non scritte, come le prassi e le consuetudini.

9. Elencare quali sono gli organi interni delle camere:

Ciascuna camera elegge i propri organi interni che sono indispensabili per lo svolgimento

dell’attività parlamentare. Gli organi interni di ogni camera sono: il presidente, l’ufficio di

presidenza, le giunte, le commissioni parlamentari e i gruppi parlamentari.

Il presidente della camera dei deputati è insignito della terza carica più importante dello stato, il suo

compito principale è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera, garantendo

l'applicazione del regolamento. Egli/ella rappresenta la camera, mantiene l’ordine, anche mediante

l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei deputati, e dirige la discussione in aula.

Al Presidente della camera spetta anche la scelta della Commissione permanente cui far esaminare i

progetti di legge presentati alla Camera. Il presidente della camera dei deputati presiede il

parlamento in seduta comune e il presidente della repubblica si deve rivolgere a lui/lei prima di

procedere allo scioglimento delle camere. Inoltre è compito del presidente della camera dei deputati

convocare le camere per l’elezione del presidente della repubblica.

La carica di presidente del senato è la seconda carica della repubblica italiana. Il suo compito

principale è quello di dirigere le sedute dell’aula senatoria, mantenendone l’ordine e garantendo

l’applicazione del regolamento. Inoltre il presidente del senato prende il ruolo di sostituto del Capo

dello Stato ogni qual volta quest’ultimo sia soggetto a qualche impedimento. Il presidente del

senato viene convocato, insieme al presidente della camera dei deputati, dal presidente della

repubblica prima di procedere allo scioglimento delle camere.

L’ufficio di presidenza è presieduto dal Presidente della Camera ed è composto da quattro

Vicepresidenti, da tre deputati Questori e da almeno otto deputati Segretari che collaborano con il

Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.

La Camera dei deputati prevede anche altri organi collegiali permanenti, chiamati Giunte, che non

svolgono funzioni legislative ma hanno dei compiti legati al corretto funzionamento della Camera e

all'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri. Il carattere tecnico delle funzioni svolte dalle

giunte si riflette sulle modalità di nomina dei loro componenti, che sono scelti direttamente dal

Presidente della Camera.

Anche le 14 Commissioni Permanenti che si costituiscono all'inizio di ogni legislatura, sono degli

organi interni alla Camera. Il Regolamento fissa il numero delle Commissioni permanenti e ne

definisce le materie di competenza, poi più dettagliatamente specificate da una apposita circolare

del Presidente della Camera; ognuna delle 14 Commissioni permanenti è dunque competente su un

settore dell'ordinamento, che identifica i confini entro i quali essa esercita i suoi poteri. Le

Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e l’Ufficio di Presidenza, il quale, insieme ai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone il programma e il calendario dei lavori della

Commissione. Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che

distribuiscono i propri componenti fra queste. Ogni deputato fa parte di una sola Commissione

permanente. Le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono

essere riconfermati.

Il Regolamento della Camera prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo

parlamentare. Entro due giorni dalla prima seduta i deputati devono dichiarare al Segretario

generale della Camera a quale gruppo appartengono. Il Gruppo misto raccoglie i deputati che non

appartengono a nessun altro Gruppo. Per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati e

per formare un Gruppo con un numero minore di deputati occorre una specifica autorizzazione

dell'Ufficio di Presidenza. I Gruppi corrispondono di solito ai partiti o ai movimenti politici esistenti

nel Paese e rappresentati alla Camera. Essi si dispongono nell'emiciclo dell'Aula dalla sinistra, al

centro, fino alla destra del Presidente, secondo il loro orientamento politico: la consuetudine di

usare termini come "sinistra", "centro" e "destra" per identificare una parte politica deriva proprio

dalle rispettive posizioni nelle Assemblee e nacque al tempo della Rivoluzione francese.

10. Descrivere il procedimento legislativo dalla fase dell’iniziativa alla fase istruttoria:

La procedura per l’approvazione delle leggi ordinarie consta di cinque fasi: l’iniziativa, l’istruttoria,

la discussione e l’approvazione, la promulgazione e la pubblicazione.

La fase dell’iniziativa consiste nella presentazione di un progetto di legge, composto da uno o più

articoli e preceduto da una relazione illustrativa, davanti a una delle due camere.

L’iniziativa legislativa spetta:

-Al Governo;

-A ciascun membro del Parlamento;

-Ai consigli regionali;

-Al consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);

-Al popolo purché la proposta di legge sia firmata da almeno 50000 elettori.

I testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono

denominati proposte di legge.

La fase istruttoria è quella in cui si acquisiscono le informazioni utili per la decisione. Il progetto di

legge viene, in primo luogo, assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che

svolge un'istruttoria. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che

si riuniscono per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro

competenza. Alla Commissione competente possono essere presentate proposte di modifica (gli

emendamenti, che possono essere: soppressivi, aggiuntivi o modificativi) su cui la Commissione

delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti

necessari e anche il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del

proprio lavoro, la Commis

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
23 pagine
12 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pippis93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Gerotto Sergio.