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Istituzioni di diritto pubblico 2018-2019

Il ruolo del giurista

Il giurista è un soggetto attaccato alla realtà da cui fa nascere problemi della realtà e cerca di risolverli. Il diritto nasce nel momento in cui mi pongo in relazione con qualcuno (per questo è fondamentale il contatto con la realtà). Il confine segnato dal diritto è una linea molto mobile, flessibile e che è utile al vivere concreto di tutti noi. In un’epoca come la nostra, tenere in conto di tutti i principi fondamentali della costituzione è molto difficile, in quanto con la navigazione su Internet, siamo costantemente in condizione di poter essere rintracciati, seguiti o comunque si può facilmente individuare gli orientamenti da musicale, al politico, dal religioso al sessuale e questo va contro i principi fondamentali della costituzione quali quello della privacy e della libertà di pensiero, espressione, etc.

Disposizioni sulla legge in generale

Le “disposizioni sulla legge in generale” (1942)

Art. 1 Preleggi – indicazione delle fonti

  • Le leggi
  • I regolamenti
  • Le norme corporative (abrogato)
  • Gli usi

Le fonti sono utili per non avere diniego di informazioni. Il sistema giuridico dovrebbe essere:

  • Coerente: i provvedimenti non devono contraddirsi
  • Completo: serve per evitare di ritrovarsi casi per cui non è stata regolamentata alcuna legge

Dopo il 1942 le fonti cambiano in quanto viene scritta la costituzione che ha portato uno sconvolgimento completo nell’ordinazione delle fonti, in quanto la gerarchia era molto semplice e data da chi emetteva il relativo provvedimento (parlamento = leggi; governo = regolamenti; cittadini = usi). Oggi il sistema delle fonti italiano è la gerarchia non è più data da chi emette il provvedimento, ma si basa sull’importanza del provvedimento.

[Art. 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.]

Pluralismo e autonomia territoriale

La costituzione ha di fatto introdotto il pluralismo. Prima gli interessi erano dei pochi poiché erano i pochi quelli che votavano; con il suffragio universale si apre il pluralismo da tutelare non solo dentro il parlamento, ma anche fuori, in quanto la costituzione valorizza le autonomie territoriali. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune può avere qualsiasi autonomia politica, ossia può essere di qualsiasi partito politico, anche diverso da quello centrale, e, inoltre, hanno autonomia normativa, in quanto possono emanare leggi proprie che hanno stessa valenza di quelle statali. Ogni regione è per sé, così come ogni provincia è per sé e come lo è ogni comune, in un sistema multilivello di governo con il quale rimangono in stretto contatto. La costituzione ha aperto relazioni internazionali (diverse da quelle della pre-costituzione) attraverso la regolazione di diritti internazionali da parte dell’Ue. Alla coerenza e alla completezza, si aggiunge il criterio della preferenza, quindi dove abbiamo una materia che è disciplinata da una norma europea direttamente applicabile, quella norma avrà sempre e comunque la preferenza dell’applicazione rispetto ad una norma italiana (che non viene abrogata, ma non viene neanche applicata perché in contrasto).

Adesso il lavoro di chi si occupa di diritto è molto complicato. Si inizia a trattare di multilivello in cui oggi le leggi dello stato siano inserite in un circuito che in realtà prevede l’ingresso e la coesistenza di regolatori che sono indipendenti da noi. I regolatori internazionali che vincolano anche l’Ue oggi hanno conquistato una grande importanza nella definizione delle norme del sistema. Quindi non si può più fare a meno di guardare un contesto che va oltre l’Ue e che per esempio investe le convenzioni internazionali dei diritti dell’uomo, del tribunale sui diritti dell’uomo o le conseguenze nelle decisioni che vengono prese nel comitato di Basilea, al G10, al G8, decisioni che hanno ripercussione in Europa e nei singoli e stati che partecipano a queste conferenze intergovernative che in realtà vincolano gli stati in maniera molto forte poiché si stipulano patti che poi politicamente i governi si impegnano a mettere in atto con propri mezzi, con proprie iniziative.

Sovranità

La sovranità dello stato, è la prevalenza all’interno anche con la forza su chi si oppone alla volontà dello stato. La sovranità del popolo, è il popolo che decide i suoi rappresentati in parlamento che esprimerà gli interessi, i valori, i diritti che essi vogliono tutelare e che nel disegno costituzionale dovevano trovare concretezza in leggi che esprimevano la composizione di quei valori con leggi. La sovranità dello stato dovrebbe essere in funzione della sovranità del popolo, ma in realtà è difficile conciliarle. (La sovranità del popolo intesa nel senso della costituzione, è la forza dello stato).

L'ordinamento italiano e la sua evoluzione

Ordinamento in trasformazione e modificazione della costituzione

Qualsiasi ordinamento è in continua, costante trasformazione: come tutti i fenomeni sociali, l’ordinamento giuridico è espressione della società e cambia col cambiare della società. Il mutare della società influisce nel tempo anche sull’ordinamento costituzionale, con o senza adeguamento formale del testo della costituzione.

  • Revisione costituzionale: riguarda aspetti non essenziali o comunque non coinvolge i principi di fondo dell’ordinamento
  • Mutamento della costituzione: coinvolge le basi stesse dell’ordinamento e può avvenire in forma pacifica o anche a seguito di eventi rivoluzionari

Dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia

Formazione del Regno d’Italia per incorporazione nel Regno di Sardegna di una serie di ordinamenti statuali prima indipendenti (plebisciti di annessione del 1859-60). Passaggio dalla VII legislatura del Regno di Sardegna alla VIII legislatura che proclamò il Regno d’Italia (legge 17 marzo 1861, n. 4761). Attribuzione al re di Sardegna Vittorio Emanuele II di Savoia del titolo di re d’Italia che mantenne il nome di Vittorio Emanuele II. Estensione dello Statuto albertino del 1848 e delle leggi sabaude a tutto il territorio nazionale.

Lo Statuto Albertino (4 marzo 1848)

Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ecc.

“Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione”.

“Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue...”

Lo Statuto Albertino: prima costituzione italiana

Costituzione octroyée: lo Statuto, preannunciato nel proclama dell’8 febbraio 1848 ed elaborato dal Consiglio di conferenza, venne concesso da re Carlo Alberto il 4 marzo 1848. Costituzione scritta: a modello dello Statuto fu presa la Charte francese del 1814, come modificata nel 1830. Costituzione flessibile: lo Statuto non prevedeva un procedimento aggravato di revisione né un controllo di conformità delle leggi rispetto ad esso (ma v. l’art. 81: “ogni legge contraria al presente Statuto è abrogato”).

Statuto Albertino: la monarchia costituzionale

Art. 2 St. “Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica”.

  • Al re solo appartiene il potere esecutivo (art. 5) e il re nomina e revoca i ministri (art. 65)
  • Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal re e da due Camere (art. 2), il re solo sanziona le leggi e le promulga (art. 7)
  • La Camera dei deputati è elettiva (art. 39), il Senato è composto da membri nominati a vita dal re (art. 33)
  • La giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome da giudici da lui nominati (art. 68)
  • I ministri del re sono responsabili (art. 67), la persona del re è sacra e inviolabile (art. 4)

Statuto Albertino: i diritti e doveri dei cittadini

  • Eguaglianza di tutti davanti alla legge e godimento dei diritti civili e politici
  • Tassazione indistintamente proporzionale
  • Garanzia della libertà individuale e divieto di arresto se non nei casi previsti dalla legge
  • Inviolabilità del domicilio e divieto di “visite” domiciliari se non in forza della legge
  • Libertà di stampa, ma facoltà di reprimerne gli abusi per legge
  • Inviolabilità della proprietà, salvo esproprio mediante giusta indennità in nome dell’interesse pubblico
  • Imposizione dei tributi solo se consentiti dalle Camere e sanzionati dal re
  • Garanzia di inviolabilità del debito pubblico
  • Libertà di riunione pacifica e disarmata, ma non in luoghi pubblici o aperti al pubblico, soggetti alle leggi di polizia

Statuto Albertino: la religione di stato

Art. 1 St. “La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi”.

  • Il cattolicesimo romano “religione di stato”
  • La “tolleranza” degli altri culti
  • Il principio cavouriano “libera Chiesa in libero Stato”

L'evoluzione dell'ordinamento statutario

  • L’elezione della Camera a suffragio ristretto fino all’introduzione del suffragio universale nel 1912, allargato definitivamente nel 1919 (escluse le donne)
  • Il ruolo della Corona e le latenti tendenze dualiste della forma di governo statutaria (“torniamo allo Statuto”)
  • Il ruolo del Senato (le infornate dei senatori e la consuetudine “il Senato non fa crisi”)
  • Il governo e il ruolo del presidente del Consiglio (l’assenza di salde maggioranze politiche e le pratiche trasformiste: dai governi della Destra storica ai governi della Sinistra storica)
  • La relativa indipendenza della magistratura (garanzia dell’inamovibilità dei giudici solo dopo tre anni e in ogni caso dall’ufficio, non dalla sede)
  • La tutela delle libertà dei cittadini, ma con gravi limitazioni (frequente ricorso agli stati d’assedio e applicazione della legge marziale nel Mezzogiorno)
  • La tutela giurisdizionale del cittadino a fronte degli atti della pubblica amministrazione (istituzione della IV e della V sezione del Consiglio di stato: l. 5992/1889 e l. 62/1907)
  • Il riformismo giolittiano agli inizi del Novecento (legislazione sociale) e l’avvento dei partiti politici (repubblicani, socialisti, radicali, popolari)

Crisi dello stato liberale e avvento del regime fascista

  • 1919: prime elezioni dopo la guerra con la nuova legge elettorale proporzionale (socialisti e popolari primi due partiti)
  • 1921: elezioni anticipate (ingresso in parlamento di 35 deputati fascisti eletti nelle liste dei “blocchi nazionali”)
  • 1922: “marcia su Roma” dei fascisti, rifiuto del re Vittorio Emanuele III di firmare il decreto Facta per lo stato d’assedio, nomina di Benito Mussolini a presidente del Consiglio, fiducia della Camera al governo Mussolini, delegazione di pieni poteri al governo (fase pseudo-parlamentare)
  • 1923: istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (milizia fascista), limitazioni alla libertà di stampa, legge elettorale Acerbo (2/3 dei seggi alla lista più votata con almeno il 25% dei voti)

Dittatura e fascistizzazione dello stato

  • 1924: elezioni con la legge elettorale Acerbo (2/3 dei seggi al “listone” fascista), delitto Matteotti e Aventino dei parlamentari dell’opposizione
  • 1925: discorso di Mussolini alla Camera (3 gennaio: “io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto”), legge sulle “attribuzioni e prerogative del capo del governo”
  • 1926-27: legge sulla “facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche”, istituzione del Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato, scioglimento dei partiti e di altre associazioni, abolizione degli organi elettivi nei comuni e istituzione del podestà e della consulta municipale, carta del lavoro e legge sulla “disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro” (divieto di sciopero e serrata)
  • 1928: legge elettorale plebiscitaria (“approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio del fascismo?”), legge sull’”ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo”
  • 1929: firma dei Patti Lateranensi e conciliazione fra lo Stato e la Chiesa (Trattato e Concordato)
  • 1930: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nuovo codice penale e di procedura penale (codice Rocco)
  • 1934: testo unico della legge comunale e provinciale
  • 1938: leggi razziali contro i cittadini di origine ebraica e i sudditi delle colonie africane
  • 1939: soppressione della Camera dei deputati e istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni
  • 1940: entrata in guerra al fianco della Germania nazista

Dalla caduta del fascismo alla costituzione repubblicana

  • Luglio 1943: ordine del giorno Grandi approvato dal Gran Consiglio del fascismo, revoca e arresto di Mussolini, governo Badoglio, soppressione del Pnf e degli istituti del regime fascista, convocazione della Camera dei deputati entro quattro mesi dalla fine dello stato di guerra (r.d.l. 705)
  • Settembre 1943: armistizio e cobelligeranza con gli Alleati, fuga del re a Brindisi (“Regno del sud”), formazione a nord della “Repubblica sociale italiana”
  • Giugno 1944: nomina del principe Umberto luogotenente generale del Regno, convocazione di un’Assemblea costituente, governo Bonomi (tregua istituzionale fra Corona e partiti del Cln: d.l. lgt. 151)
  • Febbraio 1945: estensione del diritto di voto alle donne (d.lgs. lgt. 23)
  • Aprile 1945: istituzione della Consulta nazionale (d.lgs. lgt. 146 e d.lgs. lgt. 168)
  • Giugno 1945: governo Parri
  • Dicembre 1945: primo governo De Gasperi
  • Marzo 1946: legge elettorale per l’Assemblea costituente (d.lgs. lgt. 74), convocazione del referendum per la scelta fra monarchia e repubblica (d.lgs. lgt. 98)
  • Maggio 1946: abdicazione di Vittorio Emanuele III, Umberto II re d’Italia
  • Giugno 1946: referendum istituzionale ed elezione dell’Assemblea costituente, esilio del re, De Nicola capo provvisorio dello Stato
  • Gennaio 1947: presentazione in Assemblea del testo base della Costituzione redatto dalla Commissione dei settantacinque
  • Giugno 1947: governo De Gasperi senza comunisti e socialisti
  • Dicembre 1947: approvazione della Costituzione della Repubblica
  • Gennaio 1948: entrata in vigore della Costituzione
  • Aprile 1948: elezioni per la I legislatura repubblicana (maggioranza assoluta alla Dc di De Gasperi)

Le “costituzioni provvisorie”

D.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151

  • Elezione a suffragio universale diretto di un’Assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato

D.lgs. lgt. 16 marzo 1946, n. 98

  • Referendum sulla forma istituzionale dello Stato (repubblica o monarchia), contemporaneamente all’elezione dell’Assemblea costituente
  • Responsabilità politica del governo davanti all’Assemblea costituente
  • Delega del potere legislativo al governo, salvo la materia costituzionale, le leggi elettorali e l’approvazione dei trattati internazionali

Il referendum istituzionale

Voti per la Repubblica Voti per la Monarchia
12.718.641 10.718.502
% voti validi 54,3 51,0
% votanti 45,7 51,0
Totale aventi diritto: 28.005.449
Totale voti validi: 23.437.143
Voti nulli e schede bianche: 1.509.735
Totale votanti: 24.946.878

L'Assemblea costituente

25 giugno 1946-31 gennaio 1948

  • Presidenza dell’Assemblea (Saragat fino a febbraio 1947, poi Terracini)
  • Commissione per la Costituzione (“Commissione dei 75” presieduta da Ruini, relatore davanti all’Assemblea)

a. I sottocommissione (diritti e doveri dei cittadini)

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federica.p98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle istituzioni pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Trucchia Laura.
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