I modelli processuali
Si possono distinguere due modelli astratti di processo penale, tra loro contrapposti:
l’inquisitorio e l’accusatorio. Si osserva come, nella molteplicità dei sistemi processuali
concretamente realizzati, vi sia una convergenza di elementi caratterizzanti ora l’uno,
ora l’altro modello che porta all’identificazione di una terza categoria “mista”.
Il modello inquisitorio si caratterizza per alcuni aspetti che si possono così
sinteticamente riassumere: in primo luogo caratteristico del metodo inquisitorio è il
modo di concepire posizione e ruolo dell’accusato: egli è un oggetto di investigazione,
una fonte da cui spremere la verità; è tendenzialmente un giudice, potenzialmente lo
stesso che dovrà assumere la decisione circa la colpevolezza o innocenza
dell’imputato, a ricercare e formare le prove; il procedimento si svolge nel segreto sia
nei confronti della collettività, che dell’accusato; vi è una netta prevalenza delle forme
scritte su quelle orali; l’imputato e il difensore non partecipano, o lo fanno in misura
marginale e tardiva, alla formazione della prova; uso per così dire, ordinario, della
carcerazione preventiva dell’imputato.
Il modello accusatorio, per contro, presenta una struttura che si articola: sulla netta
separazione tra le funzioni di accusa, difesa e decisione. L’accusa deve essere
sostenuta da persona diversa dal giudice; sulla misura massima di pubblicità del
procedimento; sulla netta prevalenza dell’oralità rispetto alla forma scritta; sulla
formazione della prova nel contraddittorio fra le parti; sulla parità di diritti e poteri
riconosciuti ad accusa e difesa; sull’esistenza di un onere probatorio gravante sulle
parti e sulla corrispettiva assenza di poteri autonomi del giudice di ricerca della prova;
sul mantenimento della condizione di libertà personale dell’accusato fino all’emissione
della sentenza definitiva.
Il nostro codice di procedura penale, introdotto con il d.P.R. n. 447 del 22 settembre
1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989, ha, almeno originariamente, adottato un
modello misto, prevalentemente accusatorio. Nel nostro sistema, il modello
accusatorio si articola, nel procedimento ordinario, principalmente attraverso la
separazione delle due diverse fasi principali del procedimento penale: quella delle
indagini preliminari (procedimento in senso stretto), destinata alla ricerca delle fonti di
prova, tendenzialmente caratterizzata dal segreto investigativo, dominata dal ruolo
del pubblico ministero;
e quella del dibattimento (fase processuale) cui si giunge in conseguenza dell’esercizio
dell’azione penale da parte del pubblico ministero, nella quale, in condizioni di parità,
le parti introducono elementi di prova che si formeranno davanti a un giudice terzo e
imparziale, nel contraddittorio, con il rispetto dei principi di oralità e pubblicità
dell’udienza.
I principi costituzionali in materia processuale penale
La Carta costituzionale contiene al suo interno, tanto nel suo testo originario, quanto
in conseguenza della già ricordata riforma introdotta con la legge costituzionale n. 2
del 1999, i principi fondamentali che costituiscono l’ossatura del diritto processuale
penale italiano.
La presunzione di innocenza. Secondo l’art. 27 c. 2 Cost. «l’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Il principio in esame costituisce
sul piano normativo, così come su quello culturale, il principale dei pilastri sui quali si
erige il sistema processuale penale, “il vero cardine a base della procedura penale
moderna”.
Il diritto di difesa. «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento», recita l’art. 24 c. 2 Cost. Si tratta di espressione netta, l’attribuzione
del connotato di inviolabilità alle prerogative difensive colloca queste ultime al centro
della scena processuale come presenza ineliminabile, garantita in ogni momento,
potenzialmente capace di determinare l’accettabilità o meno, nell’ottica costituzionale,
delle stesse modalità del procedere.
Il principio del giudice naturale precostituito per legge. «Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25 c. 1 Cost.). Il principio,
strettamente correlato a quello di indipendenza del giudice, sancito dagli artt. 101 c. 2
e 104 c. 1 Cost., contiene una riserva assoluta di legge e implica, con il termine
precostituito, la necessità che il giudice, possa essere con certezza individuato sulla
base di disposizioni legislative già al momento della commissione del reato.
Il giusto processo. La già ricordata riforma costituzionale del novembre 1999 ha
introdotto nel corpo dell’art. 111 Cost. una serie di principi, in parte già analizzati, tutti
riconducibili al complessivo concetto di “giusto processo”. Nella specie:
Terzietà e imparzialità del giudice. Ogni processo deve svolgersi nel
contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e
imparziale (art. 111 c. 2 Cost.). Con “terzietà” si esprime la posizione istituzionale del
giudice, mentre l’“imparzialità” connota l’esercizio delle funzioni processuali da parte
dello stesso.
Ragionevole durata del processo. Sulla scorta della considerazione secondo cui
non è “giusta” una decisione che giunge a distanza eccessiva dai fatti che ne
costituiscono l’oggetto, l’art. 111 c. 2 Cost. impone al legislatore di prevedere gli
strumenti che assicurino alle vicende processuali, non solo penali, un durata non
irragionevolmente lunga.
Contraddittorio nella formazione della prova. «Il processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella formazione della prova» (art. 111 c. 4 Cost.). Si
tratta del cuore di ogni sistema accusatorio: è l’affermazione di una garanzia
soggettiva. Come garanzia soggettiva assicura alle parti, e in particolare all’imputato,
il diritto di partecipare attivamente alla formazione della prova in condizioni di parità
con il suo accusatore.
L’obbligatorietà dell’azione penale. Secondo l’art. 112 Cost. «il pubblico ministero
ha l’obbligo di esercitare l’azione penale». L’esercizio dell’azione penale consiste, nella
sostanza, nella formulazione di un’imputazione nei confronti di una determinata
persona che, in conseguenza di ciò, assume la veste d’imputato.
L’obbligo di motivazione e la garanzia del ricorso in Cassazione. I commi 6 e 7
dell’art. 111 Cost. prevedono due garanzie strettamente correlate fra loro: l’obbligo di
motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali e il diritto di proporre ricorso in
Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale.
La libertà personale. L’art. 13 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà personale,
imponendo, fra l’altro, al comma 4 la punizione di «ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Pur consentendo legittime
limitazioni della libertà personale degli individui, la norma in esame impone ch’esse
possano avvenire con il rispetto di un triplice requisito: della riserva di legge, della
riserva di giurisdizione e dell’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale
che impone la compressione del diritto.
Il diritto al domicilio. L’art. 14 Cost. proclama l’inviolabilità del domicilio,
estendendo a questo le garanzie procedimentali (riserva di legge, di giurisdizione e
obbligo di motivazione) riconosciute per la compressione del diritto di libertà
personale, qualora l’autorità giudiziaria o di polizia debba procedere a ispezioni,
perquisizioni o sequestri.
Il diritto alla corrispondenza. Anche per la libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono garantite le tutele
apprestate per gli altri diritti individuali e, segnatamente, la riserva di legge, la riserva
di giurisdizione e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali che limitino
o comprimano l’esercizio del diritto.
Parti del processo penale
Il giudice
Il Titolo I del Libro I del codice di procedura penale riguarda l’organo al quale
l’ordinamento attribuisce in via esclusiva, coerentemente con il disposto dell’art. 102
Cost., l’esercizio della funzione giurisdizionale, che si sostanzia nella potestà di
decidere l’esito della vicenda processuale penale sulla base dei principi del giusto
processo ex art. 111 Cost. Il giudice, dunque, è l’unico organo deputato all’esercizio
della giurisdizione. La figura del giudice, per risultare idonea ad espletare la sua
funzione giurisdizionale, deve essere dotata di imparzialità ed indipendenza. Per
imparzialità, nello specifico, si intende la totale estraneità rispetto ad ogni parte
processuale, in modo tale da eliminare il rischio dell’adozione di decisioni “sbilanciate”
in favore di alcuni, essendo unico scopo del giudice quello dell’accertamento della
verità processuale dei fatti. L’imparzialità del giudice è tutelata attraverso il principio
della sua precostituzione (art. 25 Cost.), in base al quale i magistrati chiamati a
giudicare sui singoli processi vengono individuati sulla base di criteri oggettivi
legislativamente predeterminati. Per indipendenza si intende la totale libertà del
giudice rispetto agli altri poteri dello Stato, in modo tale da garantirgli piena capacità
decisionale. L’indipendenza del giudice consiste dunque nella sua soggezione soltanto
alla legge, come espressamente sancito dall’art. 101 Cost. L’esigenza che il giudice
operi in situazione di indipendenza è ribadita, in sede costituzionale, nell’art. 104 Cost.
La competenza
La potestà giurisdizionale è ripartita tra i vari giudici sulla base di criteri di
competenza, in modo da garantire la predeterminazione del giudice legittimato a
conoscere di ogni procedimento. La competenza è definibile come la quota parte di
giurisdizione assegnata ad un giudice; i criteri di “suddivisione” della stessa sono
riferiti alla materia, al territorio e alla connessione, e costituiscono l’insieme delle
regole che consente di distribuire i procedimenti nell’ambito della giurisdizione. L’art.
4 c.p.p., norma di apertura, stabilisce i parametri che devono essere osservati nella
determinazione della competenza, con riferimento esclusivo al criterio quantitativo
della pena edittale fissata dalla legge penale in relazione al delitto tentato o
consumato.
La competenza per materia
La competenza per materia fa riferimento alla conoscibilità di determinati reati da
parte di diversi giudici operanti sul territorio; il codice, dunque, disciplina
sistematicamente come deve essere ripartita la competenza tra i diversi giudici, sulla
base del tipo e della gravità del reato oggetto di imputazione.
In particolare, la Corte d’assise, organo giudicante collegiale, costituito da due giudici
togati e da sei giudici popolari, è competente: per i delitti per i quali la legge stabilisce
la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;
per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580 e 584 c.p.; per ogni delitto doloso se
dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt.
586, 588 e 593 c.p.; per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione
finale della Costituzione (recante sanzioni sulla riorganizzazione del partito fascista),
della L. n. 962/1967 (sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio); per i
delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416 c. 6, 600, 601, 602 c.p., nonché per i
delitti con finalità di terrorismo.
La competenza per materia del Tribunale ha carattere generale e residuale, in quanto
essa viene determinata per esclusione, come risulta dal testo stesso dell’art. 6 c.p.p.
secondo cui il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla
competenza della Corte d’assise o del giudice di pace. Il giudice di pace, a seguito del
D.lgs. n. 274/2000, è competente per delitti e contravvenzioni di tendenziale minore
gravità e, almeno apparente, facilità di accertamento e di interpretazione delle
disposizioni legislative.
La competenza per territorio
L’art. 8 c.p.p. contiene i principi generali fissati dal legislatore ai fini del- la
determinazione della competenza territoriale tra i vari giudici, ugual- mente
competenti per materia. Il criterio guida normativamente imposto è quello del locus
commissi delicti, intendendosi con tale espressione il luogo in cui si è concretamente
consumato il reato. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il
collegamento al locus commissi delicti integra il requisito della naturalità del giudice
richiesto dall’art. 25 Cost.: esso, inoltre, appare ispirato a finalità di economia
processuale, consentendo una più facile raccolta dei mezzi istruttori, e rendendo così
più agevole anche l’esercizio del diritto di difesa. Nel secondo comma dell’art. 8 c.p.p.,
il legislatore ha introdotto una “deroga” al principio generale, riguardo a quelle
fattispecie in cui la con- dotta delittuosa posta in essere abbia provocato la morte di
una o più persone: in queste ipotesi, la competenza sarà radicata presso il giudice del
luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. Nelle ipotesi di reato permanente, l’art.
8 c. 3 c.p.p. individua come giudice competente quello del luogo in cui la condotta
incriminata ha avuto inizio. Il successivo art. 9 c.p.p., rubricato “Regole suppletive”,
opera solo nel caso in cui non sia stato possibile individuare il giudice competente
ricorrendo ai principi generali tratteggiati dall’art. 8 c.p.p. di cui sopra. Gli artt. 10, 11
e 11 bis c.p.p. contengono una disciplina peculiare dedicata, rispettivamente, ai
procedimenti aventi ad oggetto reati commessi, in tutto o in parte, all’estero e ai
procedimenti che vedono coinvolti, a vario titolo, magistrati.
La competenza per connessione
A livello definitorio, per connessione deve intendersi il rapporto che si instaura tra
procedimenti penali distinti che hanno ad oggetto l’accerta- mento di fatti comuni o,
comunque, legati gli uni agli altri in modo da renderne opportuna una trattazione
unitaria. In ipotesi di connessione, dunque, nel caso in cui ciascuno dei reati
appartenga alla competenza di diversi giudici secondo le regole generali, le
disposizioni del codice consentono di individuare un unico giudice. Sottolineata
l’opzione legislativa generale di attribuire rilevanza al vincolo sostanziale esistente tra
le diverse fattispecie criminose, a norma dell’art. 12 c.p.p., si ha connessione se: il
reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione
tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (c.d.
connessione soggettiva).
Se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione
ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.d.
connessione oggettiva). Se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per
eseguire o per occultare gli altri. Si ha connessione c.d. teleologica, ex art. 12 lett. c)
c.p.p. modificato dalla L. n. 63/2001, qualora i reati, ascrivibili ad un’unica persona,
risultino finalisticamente collegati.
A norma dell’art. 13 c.p.p., se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla
competenza di un giudice ordinario ed altri a quella del- la Corte Costituzionale, è
competente per tutti quest’ultima. Secondo il disposto dell’art. 14 c.p.p., la
connessione non opera nei casi in cui si proceda per un reato commesso in concorso
tra un minore e un maggiorenne o per più reati. Secondo il disposto dell’art. 15 c.p.p.,
in ipotesi di connessione la competenza per materia è attribuita al giudice superiore,
secondo un or- dine discendente che contempla la corte d’assise, il tribunale e il
giudice di pace. A norma dell’art. 16 c.p.p., per l’individuazione della competenza per
territorio in ipotesi di connessione, qualora non sia possibile individuare il luogo di
consumazione del reato più grave si deve avere riguardo al luogo di consumazione del
reato.
Il difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione ricorre sia nell’ipotesi in cui venga attribuito ad un giudice
penale ordinario un reato di competenza del giudice penale speciale, sia quando
nessun giudice penale, ordinario o speciale, sia fornito della potestà giurisdizionale
relativamente ad una determinata fattispecie. Ai sensi dell’art. 20 c. 1 c.p.p., il difetto
di giurisdizione può essere rilevato dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado
del procedi- mento e, quindi, anche prima dell’esercizio dell’azione penale. Se il difetto
di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, e quindi prima
dell’esercizio dell’azione penale, il giudice pro- nuncia ordinanza e dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero. Se invece l’azione penale è stata
esercitata, il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli
atti all’autorità competente (art. 20 c.p.p.). La decisione della Corte di cassazione sulla
giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che
comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi modificazione della
giurisdizione.
L’incompetenza
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Domande d'esame di Diritto processuale penale
-
Risposte domande aperte Diritto processuale penale
-
Diritto Processuale Penale - domande aperte
-
Diritto processuale penale - Domande esame
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.