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I modelli processuali

Si possono distinguere due modelli astratti di processo penale, tra loro contrapposti:

l’inquisitorio e l’accusatorio. Si osserva come, nella molteplicità dei sistemi processuali

concretamente realizzati, vi sia una convergenza di elementi caratterizzanti ora l’uno,

ora l’altro modello che porta all’identificazione di una terza categoria “mista”.

Il modello inquisitorio si caratterizza per alcuni aspetti che si possono così

sinteticamente riassumere: in primo luogo caratteristico del metodo inquisitorio è il

modo di concepire posizione e ruolo dell’accusato: egli è un oggetto di investigazione,

una fonte da cui spremere la verità; è tendenzialmente un giudice, potenzialmente lo

stesso che dovrà assumere la decisione circa la colpevolezza o innocenza

dell’imputato, a ricercare e formare le prove; il procedimento si svolge nel segreto sia

nei confronti della collettività, che dell’accusato; vi è una netta prevalenza delle forme

scritte su quelle orali; l’imputato e il difensore non partecipano, o lo fanno in misura

marginale e tardiva, alla formazione della prova; uso per così dire, ordinario, della

carcerazione preventiva dell’imputato.

Il modello accusatorio, per contro, presenta una struttura che si articola: sulla netta

separazione tra le funzioni di accusa, difesa e decisione. L’accusa deve essere

sostenuta da persona diversa dal giudice; sulla misura massima di pubblicità del

procedimento; sulla netta prevalenza dell’oralità rispetto alla forma scritta; sulla

formazione della prova nel contraddittorio fra le parti; sulla parità di diritti e poteri

riconosciuti ad accusa e difesa; sull’esistenza di un onere probatorio gravante sulle

parti e sulla corrispettiva assenza di poteri autonomi del giudice di ricerca della prova;

sul mantenimento della condizione di libertà personale dell’accusato fino all’emissione

della sentenza definitiva.

Il nostro codice di procedura penale, introdotto con il d.P.R. n. 447 del 22 settembre

1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989, ha, almeno originariamente, adottato un

modello misto, prevalentemente accusatorio. Nel nostro sistema, il modello

accusatorio si articola, nel procedimento ordinario, principalmente attraverso la

separazione delle due diverse fasi principali del procedimento penale: quella delle

indagini preliminari (procedimento in senso stretto), destinata alla ricerca delle fonti di

prova, tendenzialmente caratterizzata dal segreto investigativo, dominata dal ruolo

del pubblico ministero;

e quella del dibattimento (fase processuale) cui si giunge in conseguenza dell’esercizio

dell’azione penale da parte del pubblico ministero, nella quale, in condizioni di parità,

le parti introducono elementi di prova che si formeranno davanti a un giudice terzo e

imparziale, nel contraddittorio, con il rispetto dei principi di oralità e pubblicità

dell’udienza.

I principi costituzionali in materia processuale penale

La Carta costituzionale contiene al suo interno, tanto nel suo testo originario, quanto

in conseguenza della già ricordata riforma introdotta con la legge costituzionale n. 2

del 1999, i principi fondamentali che costituiscono l’ossatura del diritto processuale

penale italiano.

La presunzione di innocenza. Secondo l’art. 27 c. 2 Cost. «l’imputato non è

considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Il principio in esame costituisce

sul piano normativo, così come su quello culturale, il principale dei pilastri sui quali si

erige il sistema processuale penale, “il vero cardine a base della procedura penale

moderna”.

Il diritto di difesa. «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del

procedimento», recita l’art. 24 c. 2 Cost. Si tratta di espressione netta, l’attribuzione

del connotato di inviolabilità alle prerogative difensive colloca queste ultime al centro

della scena processuale come presenza ineliminabile, garantita in ogni momento,

potenzialmente capace di determinare l’accettabilità o meno, nell’ottica costituzionale,

delle stesse modalità del procedere.

Il principio del giudice naturale precostituito per legge. «Nessuno può essere

distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25 c. 1 Cost.). Il principio,

strettamente correlato a quello di indipendenza del giudice, sancito dagli artt. 101 c. 2

e 104 c. 1 Cost., contiene una riserva assoluta di legge e implica, con il termine

precostituito, la necessità che il giudice, possa essere con certezza individuato sulla

base di disposizioni legislative già al momento della commissione del reato.

Il giusto processo. La già ricordata riforma costituzionale del novembre 1999 ha

introdotto nel corpo dell’art. 111 Cost. una serie di principi, in parte già analizzati, tutti

riconducibili al complessivo concetto di “giusto processo”. Nella specie:

Terzietà e imparzialità del giudice. Ogni processo deve svolgersi nel

contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e

imparziale (art. 111 c. 2 Cost.). Con “terzietà” si esprime la posizione istituzionale del

giudice, mentre l’“imparzialità” connota l’esercizio delle funzioni processuali da parte

dello stesso.

Ragionevole durata del processo. Sulla scorta della considerazione secondo cui

non è “giusta” una decisione che giunge a distanza eccessiva dai fatti che ne

costituiscono l’oggetto, l’art. 111 c. 2 Cost. impone al legislatore di prevedere gli

strumenti che assicurino alle vicende processuali, non solo penali, un durata non

irragionevolmente lunga.

Contraddittorio nella formazione della prova. «Il processo penale è regolato dal

principio del contraddittorio nella formazione della prova» (art. 111 c. 4 Cost.). Si

tratta del cuore di ogni sistema accusatorio: è l’affermazione di una garanzia

soggettiva. Come garanzia soggettiva assicura alle parti, e in particolare all’imputato,

il diritto di partecipare attivamente alla formazione della prova in condizioni di parità

con il suo accusatore.

L’obbligatorietà dell’azione penale. Secondo l’art. 112 Cost. «il pubblico ministero

ha l’obbligo di esercitare l’azione penale». L’esercizio dell’azione penale consiste, nella

sostanza, nella formulazione di un’imputazione nei confronti di una determinata

persona che, in conseguenza di ciò, assume la veste d’imputato.

L’obbligo di motivazione e la garanzia del ricorso in Cassazione. I commi 6 e 7

dell’art. 111 Cost. prevedono due garanzie strettamente correlate fra loro: l’obbligo di

motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali e il diritto di proporre ricorso in

Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla

libertà personale.

La libertà personale. L’art. 13 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà personale,

imponendo, fra l’altro, al comma 4 la punizione di «ogni violenza fisica e morale sulle

persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Pur consentendo legittime

limitazioni della libertà personale degli individui, la norma in esame impone ch’esse

possano avvenire con il rispetto di un triplice requisito: della riserva di legge, della

riserva di giurisdizione e dell’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale

che impone la compressione del diritto.

Il diritto al domicilio. L’art. 14 Cost. proclama l’inviolabilità del domicilio,

estendendo a questo le garanzie procedimentali (riserva di legge, di giurisdizione e

obbligo di motivazione) riconosciute per la compressione del diritto di libertà

personale, qualora l’autorità giudiziaria o di polizia debba procedere a ispezioni,

perquisizioni o sequestri.

Il diritto alla corrispondenza. Anche per la libertà e la segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono garantite le tutele

apprestate per gli altri diritti individuali e, segnatamente, la riserva di legge, la riserva

di giurisdizione e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali che limitino

o comprimano l’esercizio del diritto.

Parti del processo penale

Il giudice

Il Titolo I del Libro I del codice di procedura penale riguarda l’organo al quale

l’ordinamento attribuisce in via esclusiva, coerentemente con il disposto dell’art. 102

Cost., l’esercizio della funzione giurisdizionale, che si sostanzia nella potestà di

decidere l’esito della vicenda processuale penale sulla base dei principi del giusto

processo ex art. 111 Cost. Il giudice, dunque, è l’unico organo deputato all’esercizio

della giurisdizione. La figura del giudice, per risultare idonea ad espletare la sua

funzione giurisdizionale, deve essere dotata di imparzialità ed indipendenza. Per

imparzialità, nello specifico, si intende la totale estraneità rispetto ad ogni parte

processuale, in modo tale da eliminare il rischio dell’adozione di decisioni “sbilanciate”

in favore di alcuni, essendo unico scopo del giudice quello dell’accertamento della

verità processuale dei fatti. L’imparzialità del giudice è tutelata attraverso il principio

della sua precostituzione (art. 25 Cost.), in base al quale i magistrati chiamati a

giudicare sui singoli processi vengono individuati sulla base di criteri oggettivi

legislativamente predeterminati. Per indipendenza si intende la totale libertà del

giudice rispetto agli altri poteri dello Stato, in modo tale da garantirgli piena capacità

decisionale. L’indipendenza del giudice consiste dunque nella sua soggezione soltanto

alla legge, come espressamente sancito dall’art. 101 Cost. L’esigenza che il giudice

operi in situazione di indipendenza è ribadita, in sede costituzionale, nell’art. 104 Cost.

La competenza

La potestà giurisdizionale è ripartita tra i vari giudici sulla base di criteri di

competenza, in modo da garantire la predeterminazione del giudice legittimato a

conoscere di ogni procedimento. La competenza è definibile come la quota parte di

giurisdizione assegnata ad un giudice; i criteri di “suddivisione” della stessa sono

riferiti alla materia, al territorio e alla connessione, e costituiscono l’insieme delle

regole che consente di distribuire i procedimenti nell’ambito della giurisdizione. L’art.

4 c.p.p., norma di apertura, stabilisce i parametri che devono essere osservati nella

determinazione della competenza, con riferimento esclusivo al criterio quantitativo

della pena edittale fissata dalla legge penale in relazione al delitto tentato o

consumato.

La competenza per materia

La competenza per materia fa riferimento alla conoscibilità di determinati reati da

parte di diversi giudici operanti sul territorio; il codice, dunque, disciplina

sistematicamente come deve essere ripartita la competenza tra i diversi giudici, sulla

base del tipo e della gravità del reato oggetto di imputazione.

In particolare, la Corte d’assise, organo giudicante collegiale, costituito da due giudici

togati e da sei giudici popolari, è competente: per i delitti per i quali la legge stabilisce

la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;

per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580 e 584 c.p.; per ogni delitto doloso se

dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt.

586, 588 e 593 c.p.; per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione

finale della Costituzione (recante sanzioni sulla riorganizzazione del partito fascista),

della L. n. 962/1967 (sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio); per i

delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416 c. 6, 600, 601, 602 c.p., nonché per i

delitti con finalità di terrorismo.

La competenza per materia del Tribunale ha carattere generale e residuale, in quanto

essa viene determinata per esclusione, come risulta dal testo stesso dell’art. 6 c.p.p.

secondo cui il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla

competenza della Corte d’assise o del giudice di pace. Il giudice di pace, a seguito del

D.lgs. n. 274/2000, è competente per delitti e contravvenzioni di tendenziale minore

gravità e, almeno apparente, facilità di accertamento e di interpretazione delle

disposizioni legislative.

La competenza per territorio

L’art. 8 c.p.p. contiene i principi generali fissati dal legislatore ai fini del- la

determinazione della competenza territoriale tra i vari giudici, ugual- mente

competenti per materia. Il criterio guida normativamente imposto è quello del locus

commissi delicti, intendendosi con tale espressione il luogo in cui si è concretamente

consumato il reato. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il

collegamento al locus commissi delicti integra il requisito della naturalità del giudice

richiesto dall’art. 25 Cost.: esso, inoltre, appare ispirato a finalità di economia

processuale, consentendo una più facile raccolta dei mezzi istruttori, e rendendo così

più agevole anche l’esercizio del diritto di difesa. Nel secondo comma dell’art. 8 c.p.p.,

il legislatore ha introdotto una “deroga” al principio generale, riguardo a quelle

fattispecie in cui la con- dotta delittuosa posta in essere abbia provocato la morte di

una o più persone: in queste ipotesi, la competenza sarà radicata presso il giudice del

luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. Nelle ipotesi di reato permanente, l’art.

8 c. 3 c.p.p. individua come giudice competente quello del luogo in cui la condotta

incriminata ha avuto inizio. Il successivo art. 9 c.p.p., rubricato “Regole suppletive”,

opera solo nel caso in cui non sia stato possibile individuare il giudice competente

ricorrendo ai principi generali tratteggiati dall’art. 8 c.p.p. di cui sopra. Gli artt. 10, 11

e 11 bis c.p.p. contengono una disciplina peculiare dedicata, rispettivamente, ai

procedimenti aventi ad oggetto reati commessi, in tutto o in parte, all’estero e ai

procedimenti che vedono coinvolti, a vario titolo, magistrati.

La competenza per connessione

A livello definitorio, per connessione deve intendersi il rapporto che si instaura tra

procedimenti penali distinti che hanno ad oggetto l’accerta- mento di fatti comuni o,

comunque, legati gli uni agli altri in modo da renderne opportuna una trattazione

unitaria. In ipotesi di connessione, dunque, nel caso in cui ciascuno dei reati

appartenga alla competenza di diversi giudici secondo le regole generali, le

disposizioni del codice consentono di individuare un unico giudice. Sottolineata

l’opzione legislativa generale di attribuire rilevanza al vincolo sostanziale esistente tra

le diverse fattispecie criminose, a norma dell’art. 12 c.p.p., si ha connessione se: il

reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione

tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (c.d.

connessione soggettiva).

Se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione

ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.d.

connessione oggettiva). Se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per

eseguire o per occultare gli altri. Si ha connessione c.d. teleologica, ex art. 12 lett. c)

c.p.p. modificato dalla L. n. 63/2001, qualora i reati, ascrivibili ad un’unica persona,

risultino finalisticamente collegati.

A norma dell’art. 13 c.p.p., se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla

competenza di un giudice ordinario ed altri a quella del- la Corte Costituzionale, è

competente per tutti quest’ultima. Secondo il disposto dell’art. 14 c.p.p., la

connessione non opera nei casi in cui si proceda per un reato commesso in concorso

tra un minore e un maggiorenne o per più reati. Secondo il disposto dell’art. 15 c.p.p.,

in ipotesi di connessione la competenza per materia è attribuita al giudice superiore,

secondo un or- dine discendente che contempla la corte d’assise, il tribunale e il

giudice di pace. A norma dell’art. 16 c.p.p., per l’individuazione della competenza per

territorio in ipotesi di connessione, qualora non sia possibile individuare il luogo di

consumazione del reato più grave si deve avere riguardo al luogo di consumazione del

reato.

Il difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione ricorre sia nell’ipotesi in cui venga attribuito ad un giudice

penale ordinario un reato di competenza del giudice penale speciale, sia quando

nessun giudice penale, ordinario o speciale, sia fornito della potestà giurisdizionale

relativamente ad una determinata fattispecie. Ai sensi dell’art. 20 c. 1 c.p.p., il difetto

di giurisdizione può essere rilevato dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado

del procedi- mento e, quindi, anche prima dell’esercizio dell’azione penale. Se il difetto

di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, e quindi prima

dell’esercizio dell’azione penale, il giudice pro- nuncia ordinanza e dispone la

restituzione degli atti al pubblico ministero. Se invece l’azione penale è stata

esercitata, il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli

atti all’autorità competente (art. 20 c.p.p.). La decisione della Corte di cassazione sulla

giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che

comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi modificazione della

giurisdizione.

L’incompetenza

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emils88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Giunchedi Filippo.
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