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Appello nelle misure cautelari

Disciplinato e previsto dall'art. 310 c.p.p., questo mezzo di impugnazione può essere proposto:

  • Dal PM se la sua richiesta di misura cautelare è stata respinta;
  • Dall'imputato e dal suo difensore se è stata applicata una misura interdittiva o se è stata rigettata una richiesta di revoca, modifica, estinzione o sostituzione di una misura cautelare.

L'appello deve essere proposto al Tribunale della libertà quando si vogliono impugnare ordinanze relative alle misure cautelari personali, per ipotesi diverse da quelle in cui è previsto il riesame. Trattandosi di un atto di appello, è necessario indicare i motivi specifici dell'impugnazione, anche se questo non fa venir meno il dovere del tribunale di esaminare anche i punti legati indissolubilmente ai motivi indicati e le questioni rilevabili d'ufficio.

Termini processuali

Anche per l'appello la legge n. 47/2015 è intervenuta sui termini processuali:

  • Il tribunale è tenuto a decidere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti;
  • Il deposito della decisione deve avvenire entro 30 giorni dalla decisione, prorogabili a 45 se la motivazione appare particolarmente complessa.

Appello incidentale

Affinché si abbia appello incidentale, è in linea di massima necessario che in primo grado siano state proposte più domande e il giudice abbia deciso alcune in maniera favorevole all'attore e altre in maniera favorevole al convenuto. L'appello incidentale, infatti, riguarda le domande formulate e rigettate. L'appello incidentale è validamente proposto solo con il deposito tempestivo in cancelleria della comparsa di risposta esclusivamente quando le parti nei cui confronti esso è diretto sono costituite. Nel caso, invece, in cui esse siano contumaci, la comparsa di risposta va loro notificata.

Applicazione del reato continuato art. 671 cpp

La norma in esame si occupa della disciplina del concorso formale e della continuazione tra reati, e consente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 c.p.. Qualora vi siano più sentenze o più decreti penali irrevocabili pronunciate in distinti procedimenti contro la stessa persona che ha commesso violazioni plurime di un'unica disposizione, oppure con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere l'applicazione della relativa disciplina, a condizione che la sussistenza del medesimo disegno criminoso o del concorso formale non sia stata esclusa dal giudice del merito. Se applicabile, il giudice applica la pena da infliggersi al reato più grave, aumentata fino al triplo. Nonostante il comma 1 enunci espressamente lo stato di tossicodipendenza come una di quelle cause che incidono sull'applicazione della continuazione, la giurisprudenza ha chiarito che il fatto di delinquere per procurarsi la sostanza stupefacente non implica di per sé la necessità di riconoscere l'unicità del disegno criminoso, dovendo comunque il giudice valutare altri presupposti.

Arresto in flagranza

L'arresto, in particolare, consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell'atto di commettere il reato" (c.d. flagranza propria) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l'autore alla giustizia.

Autorizzazione a procedere

L'autorizzazione a procedere, nell'ordinamento processuale italiano, è un permesso di svolgere un'azione penale rilasciato alla magistratura da altra autorità. Si tratta di un istituto immunitario che assoggetta il procedimento penale all'atto autorizzatorio di un organo non giurisdizionale. È disciplinata dall'art. 343 cpp. L'autorizzazione a procedere è una particolare condizione di procedibilità richiesta per esercitare l'azione penale nei confronti:

  • Del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro, anche una volta cessati dalla carica, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. In questo caso l'autorizzazione è concessa dalla Camera e dal Senato, a seconda del ramo del Parlamento di cui fa parte l'indagato;
  • Di un giudice onorario o aggregato della Corte Costituzionale, e l'autorizzazione è concessa dalla Corte Costituzionale stessa, che può negarla ove ritenga infondata l'iniziativa penale e mossa da intenti vessatori;
  • Dall'autore di uno dei delitti contro la personalità dello Stato ai sensi dei primi tre commi dell'art. 313 c.p. e l'autorizzazione va richiesta al Ministro della Giustizia, che può negarla per interessi legati ad eventuali pregiudizi derivanti dalla celebrazione del processo;
  • All'autore del delitto di vilipendio ai danni delle assemblee legislative, con autorizzazione dell'assemblea vilipesa.

Ai sensi dell'articolo in oggetto, l'autorizzazione a procedere è rilasciata dall'autorità competente su richiesta del pubblico ministero e va presentata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Casi di revisione art. 630 cpp

Le impugnazioni in ambito penale rappresentano dei rimedi giuridici destinati a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale ritenuta insoddisfacente per una delle parti. Tali rimedi si suddividono in impugnazioni ordinarie e straordinarie, a seconda che siano esperibili avverso decisioni non ancora o già divenute irrevocabili. Sono dunque impugnazioni ordinarie l'appello ed il ricorso per cassazione, mentre straordinarie sono la revisione ed il ricorso straordinario per errore di fatto. Tale mezzo di impugnazione straordinario è riservato ai soli condannati, ai prossimi congiunti, agli eredi ed al procuratore generale e quindi solo in favore del condannato, e può essere richiesta nei seguenti casi tassativamente previsti:

  • Se i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza o di un decreto penale di condanna sono già stati oggetto di una precedente sentenza irrevocabile.
  • Se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato in base ad una sentenza civile o amministrativa poi revocata, la quale abbia deciso in ordine a questioni pregiudiziali concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza, oppure di particolare complessità, come previsto dall'articolo.
  • Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, da sole o unite a quelle già acquisite, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.
  • Se viene dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Cessazione della misura cautelare

Quando un soggetto viene sottoposto a una misura cautelare personale è compito dell'autorità giudiziaria verificare periodicamente che ci siano le condizioni che hanno portato alla sua emanazione. L'articolo 299 del codice di procedura penale prevede che, il venire meno delle condizioni previste al fine di applicare le misure cautelari, provoca la revoca o la sostituzione con un'altra, più o meno afflittiva, da parte del giudice. Una volta che la misura si estingue, il giudice deve adottare i provvedimenti con i quali disporre la liberazione del soggetto o la cessazione delle altre misure.

Le misure cautelari si possono estinguere per i motivi che seguono:

  • Revoca
  • Sostituzione con una misura meno afflittiva
  • Pronuncia di determinate sentenze
  • Omesso interrogatorio nei termini
  • Decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare
  • Decorrenza dei termini massimi delle misure diverse dalla custodia cautelare

Chiusura delle indagini preliminari

L'avviso della chiusura delle indagini è un atto che notifica al soggetto indagato il reato di cui è accusato. Quando si conducono delle indagini di natura penale su una persona sospettata di aver commesso un reato, molto spesso, il soggetto indagato non ne è a conoscenza immediatamente, per motivi di riservatezza legati alle indagini stesse. Al termine delle indagini, il Pubblico Ministero manda alla persona offesa un avviso di chiusura delle indagini e solo in quel momento il soggetto scopre di essere stato oggetto di indagine.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è previsto e disciplinato dall'art. 415 bis del codice di procedura penale. Con tale atto il Pubblico Ministero informa l'indagato:

  • Del reato di cui è accusato;
  • Della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
  • Del diritto di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine.

Una volta ricevuto il verbale di notifica, la persona offesa ha 20 giorni, con decorrenza dalla data della notifica, per produrre memorie, documenti, investigazioni difensive e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. L'avviso che notifica la chiusura delle indagini preliminari permette, dunque, all'indagato non solo di venire a conoscenza delle ragioni per le quali è oggetto di indagini, ma anche di mettere in piedi la migliore strategia difensiva per prepararsi al processo. Con l'avviso di conclusione delle indagini, se l'indagato ne fa richiesta, il Pubblico Ministero sarà tenuto a sottoporlo ad interrogatorio formale. Se il P.M. non dà seguito alla richiesta, la successiva richiesta di rinvio a giudizio sarà nulla (articolo 416 del codice di procedura penale).

Competenza territoriale nei giudizi che vede coinvolti magistrati art. 11 cpp

La ratio legis è da rinvenire nella necessità di individuare un ufficio giudiziario competente a giudicare la responsabilità dei magistrati evitando che si creino competenze reciproche tra gli uffici giudiziari. Il legislatore ha infatti voluto assicurare la totale indipendenza del giudice per garantire la serenità del giudizio. Per tali ragioni è stato superato il criterio in base al quale l'ufficio competente fosse quello appartenente al distretto di corte d'appello limitrofo.

Competenza per materia art. 9 cpp

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. La competenza per valore del Tribunale ha carattere generale, ricomprendendo tutte le cause non devolute alla cognizione di altro giudice, la cui competenza costituisce il limite minimo di quella del tribunale.

Risoluzione dei conflitti di competenza per materia art. 28 cpp

Il nostro sistema penale non consente di determinare anticipatamente la competenza adendo la Corte di cassazione, ma questa può essere adita in qualunque momento sia dal pubblico ministero, sia dalle parti, sia dal giudice stesso. La funzione della Suprema Corte è quella di stabilire, a seguito del conflitto sollevato, quale sia il giudice competente a giudicare in quel determinato procedimento. Finalità della norma è quella di assicurare la realizzazione del principio del giudice naturale delle leggi (si veda l'art. 25 Cost.). In tal caso, il giudice naturale dei conflitti di competenza è la Corte di cassazione.

Consulenza tecnica

La consulenza tecnica è un istituto del diritto processuale italiano collegato al mezzo di prova della perizia. Le parti del processo, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato possono nominare uno o più consulenti tecnici affinché conferiscano al processo i dati o le valutazioni che richiedono specifiche cognizioni di una tecnica, scienza o arte. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico di regola tra le persone iscritte nell'albo dei periti. Le parti private, la persona sottoposta alle indagini e quella offesa dal reato non subiscono una tale limitazione. Al consulente tecnico si applicano le stesse incapacità e incompatibilità previste per il perito, esclusa quella costituita dall'essere egli stato nominato consulente tecnico nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso.

Correzione errori materiali art. 130 cpp

Sia l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità che la correzione di errori materiali rappresentano entrambe un potere di iniziativa d'ufficio conferito al giudice dal legislatore. Per quanto riguarda la correzione degli errori materiali, l'istituto opera in presenza di tre presupposti, ovvero:

  • Oggetto della correzione possono essere solo sentenze, ordinanza e decreti;
  • All'errore materiale commesso o all'omissione non devono essere ricollegate cause di nullità. L'errore in oggetto è rappresentato da una difformità tra il pensiero del giudice e la sua formulazione materiale, mentre l'omissione deve concernere un comando che deriva dalla legge;
  • L'eliminazione dell'errore o dell'omissione non deve determinare una modificazione essenziale dell'atto, e quindi sono da escludersi le correzioni incidenti sul dispositivo.

Competente a decidere sulla correzione dell'atto è proprio il medesimo giudice autore dell'atto, tranne quando sia stata proposta impugnazione, nel qual caso competente è il giudice ad quem, a meno che non dichiari inammissibile l'impugnazione. Qualora, nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) l'errore riguardi solamente la specie e la quantità della pena per errore di determinazione o di computo, competente è il giudice che ha emesso il provvedimento, avallando la pena concordata, ma se il provvedimento è impugnato, alla rettificazione procede la Corte di Cassazione. La correzione dell'errore materiale si svolge in camera di consiglio, secondo i dettami di cui all'art. 127, e della correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

Curatore del defunto

In base all'Art. 638 cpp, in caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

Decreto che dispone il giudizio

Quando gli elementi forniti dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e le prove eventualmente assunte nell’udienza preliminare appaiono idonee a sostenere l’accusa in giudizio, il G.u.p. emette il decreto che dispone il giudizio. Il decreto non è motivato, in quanto si mira a conservare l’imparzialità del Giudice del dibattimento, che potrebbe essere scemata dalla motivata affermazione di attendibilità degli elementi a carico dell’imputato effettuata da parte del G.u.p. Il decreto svolge, inoltre, la funzione di citazione delle parti alla prima udienza del dibattimento. Il Giudice precisa la data ed il luogo dell’udienza, con l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, il processo si svolgerà in sua assenza. Esso va notificato all’imputato e alla persona offesa non presenti al momento della lettura del decreto stesso, almeno 20 giorni prima della data ivi fissata.

Difensori – Tipologia

L’avvocato difensore, spogliato di ogni caratteristica che comunemente gli si riconosce, è una parte privata del procedimento penale puramente formale o tecnica nel senso che l’interesse, cioè il patrimonio economico o morale o la libertà, che è oggetto nel procedimento appartiene, non al difensore, ma al suo assistito che è parte sostanziale. Il ruolo del difensore è duplice:

  • Di assistenza, nel quale presta una collaborazione di natura tecnica.
  • Di rappresentanza, cioè in sostituzione dell’interessato nell’esercizio di diritti e facoltà.

Affinché il difensore possa agire è necessario che gli venga rilasciata una nomina con dichiarazione resa all'Autorità procedente, consegnata dal difensore o inviata a mezzo raccomandata. Ove la persona sottoposta ad indagini non abbia provveduto alla nomina del difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, il codice prevede (art. 97, comma 1, c.p.p.), che gliene venga assegnato uno d’ufficio; ciò in quanto il legislatore ha ritenuto necessaria la presenza di un soggetto, diverso dall’assistito (il quale non può difendersi da sé nemmeno se avvocato), dotato di competenze specifiche. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono farsi sostituire da altro avvocato, previo incarico anche verbale, il quale eserciterà i diritti e assumerà i doveri del difensore nominato (art. 102, comma 1, c.p.p.). Il ruolo fondamentale del difensore, è quello di assicurare la migliore tutela del rispettivo interesse del cliente in modo che la decisione del magistrato sia conforme a giustizia e, in caso di incompatibilità, sia sempre conforme agli interessi prioritari del proprio difeso.

Difetto di giurisdizione art. 37 cpp

La ratio della norma è quella di far rispettare le previsioni dell'ordinamento sulla ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i vari ordini giudicanti così come delineati dalla carta costituzionale. Nei confronti della P.A. il giudice ordinario non può intervenire quando venga esercitata una attività discrezionale, in relazione alla quale non si riscontra una posizione qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, che sarà tutelabile solo con ricorso amministrativo o anche giurisdizionale, ma solo davanti al giudice amministrativo. Nei confronti dei giudici stranieri, poi, si è raggiunta quella autentica pari dignità (sempre che si tratti dei Paesi che lo hanno reciprocamente riconosciuto in base ad accordo internazionale).

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefano.b22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Arioti Branciforti Alfredo.
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