Definizione di rifugiato e convenzioni internazionali
Con il termine ‘rifugiato’, secondo quanto definito nella Convenzione di Ginevra del 1951, ci si riferisce ad un individuo che, avendo timore a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, nazionalità, etnia, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio paese. O, nel caso in cui sia apolide, per gli stessi motivi si trova fuori dal Paese nel quale risiedeva e non può o non vuole riceverne protezione.
Ovviamente, la definizione della Convenzione di Ginevra risultava ristretta a queste determinate ipotesi, in quanto la Convenzione rispondeva alle necessità di rispondere alle problematiche del tempo. D’altra parte, due convenzioni di carattere regionale negli anni successivi, quali la Convenzione di Addis Abeba del 1969 e di Cartagena del 1984, contribuirono a estendere la definizione di rifugiati anche a coloro che fuggivano da violenze generalizzate o da gravi danni alla propria persona. Tuttavia, è da riconoscere il fatto che in tale categoria di persone non possono essere raggruppati gli ‘sfollati’ che, potrebbero rientrare nella definizione se solo non si trovassero all’interno del territorio del proprio stato o dello stato nel quale risiedono di cui non ricevono protezione, in quanto per diverse ragioni non hanno varcato il confine.
Lo spazio comune europeo e le convenzioni di Schengen e Dublino
L’idea di uno Spazio Comune europeo incomincia ad essere impiantata alla fine degli anni Ottanta, quando le istituzioni comunitarie compresero che sarebbe servito un maggior coordinamento nelle materie riguardanti l’immigrazione e l’asilo. Vennero così emanati due strumenti, la Convenzione di Schengen e quella Dublino (1990). Mentre la prima era finalizzata all’eliminazione delle frontiere interne ed un relativo rafforzamento di quelle esterne, per una libera circolazione di persone e merci all’interno dell’Unione, la seconda stabiliva l’individuazione dello Stato di primo ingresso come quello competente a gestire le domande di asilo presentate da un cittadino di un paese terzo.
Le problematiche conseguenze di questa convenzione non tardarono a mostrarsi, soprattutto con l’accresciuto flusso migratorio in conseguenza del mutato contesto geopolitico in quanto i paesi di frontiera venivano sovraccaricati di domande di asilo alle quali non potevano discostarsi.
Comunitarizzazione delle politiche di asilo
Comunque, dopo l’emanazione di questi strumenti riconosciuti come meramente intergovernativi, si passò ad un processo di vera e propria ‘comunitarizzazione’ delle politiche in materia di asilo in conseguenza della Conferenza di Tampere del 1999. Qui, sulla base del Trattato di Amsterdam, venne promossa l’emanazione degli strumenti di prima generazione riguardanti l’asilo. Ovvero: Dublino II, e le direttive riguardanti gli status minimi di accoglienza, qualifiche e procedure, a cui i paesi membri si sarebbero dovuti conformare.
D’altra parte, però, occorre sottolineare alcuni problemi relativi a questo obiettivo. Da un lato, i paesi membri continuavano ad avere politiche eterogenee riguardo le procedure d’accoglienza, dall’altro vi fu un rallentamento nel campo della promozione di politiche comuni d’asilo (se non addirittura un vero e proprio blocco) in seguito agli attentati del 9/11. In questo contesto, infatti, gli Stati e la stessa opinione pubblica mostravano forte opposizione verso l’ingresso di stranieri nel proprio territorio.
Il programma dell'Aja e il programma di Stoccolma
Successivamente, vi è un nuovo impulso nella materia dell’asilo. Infatti, nel 2004 viene redatto il Programma dell’Aja. Alla fine del quinquennio della prima fase di comunitarizzazione in ambito ‘asilo’, venne eseguita una valutazione dei risultati raggiunti. Le diverse componenti, statali e sovranazionali, redassero il Libro Verde nel quale delinearono altre possibili vie per raggiungere il Sistema Comune e due anni dopo questo documento servì come base al Programma di Stoccolma attraverso cui tutti gli strumenti della prima generazione vennero posti sotto riforma risultandone la redazione di nuovi: Dublino III, e nuove direttive che differentemente dalle precedenti ponevano standard comuni ai quali gli Stati si sarebbero dovuti attenere, maggiori riguardi verso le categorie vulnerabili e una maggior cooperazione comunitaria nel caso in cui sarebbero sopraggiunte situazioni di flussi massicci di richiedenti protezione.
Critiche al sistema Dublino e l'emergenza migratoria del 2015
Tuttavia, il Sistema Dublino venne nuovamente criticato nell’ambito dell’emergenza migratoria del 2015. Qui il Consiglio EU promosse una rivisitazione del sistema e ne derogò il principio per inserire dei meccanismi di resettlement che avrebbero dovuto aiutare la situazione critica che attraversavano l’Italia e la Grecia in quel momento. Questo processo prevedeva il trasferimento di date quote di cittadini somali ed eritrei da entrambi i paesi, verso altri stati dell’Unione. Gli stati interessati acconsentirono ad accogliere sul proprio territorio solamente cittadini somali ed eritrei, in quanto solamente ad essi poteva essere conferito per una alta percentuale di casi lo status di rifugiati.
Comunque, questo tentativo di ‘bourden sharing interno’ non finì per essere completato in quanto è noto che il sistema di asilo europeo si basa sulla doppia slealtà: se da una parte vi sono i paesi di primo ingresso che non registrano gli stranieri alle frontiere, perché incontrano problemi di vario tipo nel farlo, dall’altra vi sono gli Stati che dovrebbero accogliere questi secondo il principio di solidarietà, che non lo fanno. Succede che così essi si accusano a vicenda.
La legge Bossi Fini e le modifiche del 2002
La Legge Bossi Fini, legge 189/2002, fu emanata con il fine di completare il sistema italiano in materia di asilo rimasto incompleto con l’ultima normativa. D’altra parte, è da segnalare che modifica in modo rilevante le stesse disposizioni presenti nella L.Turco Napolitano del ’98 modificando di conseguenza la struttura di accoglienza nazionale. Infatti, introduce una doppia procedura per l’analisi delle domande di asilo, così come una nuova forma di accoglienza. Prevede una procedura semplificata per coloro che sono trattenuti nei Centri di Identificazione, ovvero coloro che si trovano sul territorio italiano irregolarmente o hanno presentato la domanda di asilo dopo aver eluso e cercato di eludere i controlli, nonché verso coloro ai quali è dato un ordine di espulsione o debbano verificare la propria identità o nazionalità.
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