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Il mutuo

È il contratto indicato all'art. 1813 c.c. e non è un contratto bancario in quanto è uno schema base della vita quotidiana. Si ricordi che caratteristica del mutuo è il differimento temporale della restituzione, vedi 1817. Se il termine non è fissato, ci pensa il giudice a farlo tenendo conto le circostanze della fattispecie concreta. A differenza dei contratti a tempo indeterminato senza fissazione del termine, il mutuo ha bisogno intrinseco ex lege di un termine. Se prendiamo ad esempio l'altro ceppo dell'impresa del credito, l'apertura di credito, già il concetto di disponibilità rimanda al differimento temporale.

1817.1 - Quali sono le ragioni di una fattispecie concreta? Quali le circostanze? Emerge un altro aspetto che, come nei contratti di diritto comune, come per la valutazione del merito creditizio, rimane nei motivi per cui ho acceso il mutuo, per esempio. Cosa indaga il giudice? Il giudice deve

indagare cosa ragionevolmenteserve: perché è stato richiesto il mutuo e perché possa sostenibilmente sostituire> simile alla valutazionedel merito di credito. Il prof. mette in evidenza una contraddizione: perché un termine fissato ma inidoneonon può essere modificato dal giudice mentre il giudice può intervenire in mancanza?Oltre al 1817 bisogna tenere in considerazione sono il 1819 e 1820. L’art 1819 parla del potere delmutuante di far decadere il debitore dal beneficio del termine> norma che fa diretto riferimento al 1186del c.c. Se c’è decadenza gli interessi compensativi si bloccano. L’art 1820 parla dell’inadempimentodell’obbligo di pagare gli interessi> abilita alla risoluzione del contratto. Gli effetti dal punto di vista praticonon cambiano tra le due norme, tuttavia, il 1819 fa riferimento all’unica prestazione, il 1820 considera ilmutuo come contratto a titolo oneroso e considera

gli interessi (compensativi). N.B. In caso di mutuo rateale, questo contiene una parte a capitale e una parte a interessi. Ci sono ipotesi di restituzione di rata fissata solo per la restituzione degli interessi. preammortamento: terribile per il debitore. La rata del mutuo che è mista comporta la diminuzione del debito, il preammortamento non comporta nessuna diminuzione del debito, in quanto gli interessi sono il prezzo del debito. 1818: considera il danaro come un bene più fungibile delle altre. Il denaro sostituisce la cosa fungibile oggetto del mutuo. Il danaro va contato sulla base del valore che avrebbe avuto al tempo. È una norma neutra. Il contratto di mutuo nell'ottica bancaria si articola in varie sottospecie, per esempio il prestito personale, ossia un mutuo di piccolo taglio fatto per esigenze personali. Il prestito personale, chiamato così per prassi, si sostanzia in piccole operazioni senza garanzie specifiche. Cosa cambia? Ladimensione del rischio per la banca: molto basso. Qui la valutazione del merito creditizio si basa solo sulla dichiarazione dei redditi e sulle centrali di rischio private. In questa vicenda si vede la differenza tra contratto d'impresa e contratto di diritto comune. Di per sé il prestito personale non ha nulla di diverso dal mutuo, la differenza sta nella ripetitività con la quale viene stipulato. Questo comporta delle differenze di comportamento anche sociale dell'impresa e comporta poi l'applicazione di una diversa disciplina di legge. Quindi il prestito personale è una variante imprenditoriale del mutuo. CESSIONE DEL QUINTO: operazione che nasce in Italia da una legge del 1950 che consentiva agli impiegati statali di ottenere prestiti cedendo una parte dello stipendio. 1/5 dello stipendio poteva essere sottratto dalla busta paga e dato al finanziatore come rimborso del finanziamento. Dal punto di vista tecnico si dà in garanzia la somma.

Oggi è una delle operazioni più costose per il debitore. Nel 2003 l'istituto viene esteso al privato. Nella prassi è molto diffusa l'operazione anticipata, in virtù sostanzialmente del rinnovo con lo scopo di diluire ulteriormente il carico delle rate> ha portato alla sentenza Lexitor. Nella cessione del quinto gli interessi si pagano prima>>>> non si capisce nulla dalla registrazione> vedi pagina 14.

Lezione 25/11

Dal punto di vista tecnico la cessione del quinto è un mutuo: l'intermediario consegna al cliente (lavoratore subordinato) e questo si impegna a restituire la somma ricevuta più interessi, in realtà non gli viene dato il capitale ma una somma minore> c'è una spiegazione necessaria a questa anticipazione di interessi? No, nella cessione del quinto non si passa mai attraverso titoli di credito, non ci sarà mai uno sconto di cambiale (1859) ove c'è una

Necessità di prendere prima gli interessi. Non essendo una ragione logica si assiste ad un guadagno implementativo. Si ha una cessione con funzione di pagamento, non si capisce nulla dalla registrazione.

Il mutuo fondiario è il mutuo ipotecario su bene immobile dotato di disciplina particolare agli artt. 38ss. tub che riguardano non solo il credito fondiario ma anche quelle che riguardano il credito ipotecario in generale. Il credito fondiario è una specie di quello ipotecario. A questa normativa se ne sovrappongono anche delle altre come quelle per il credito al consumo.

In relazione al credito ipotecario abbiamo norme che riguardano quello generale, quello riguardano il credito fondiario, quello residenziale ai consumatori (mutuo con ipoteca) - tre serie disciplinari. Tendenzialmente l'operatività si distingue in due: 1) in relazione all'acquisto di casa di abitazione; 2) mutuo fondiario.

Quella del mutuo fondiario nasce da una regolazione di fino.

1800 e tendeva a regolare certe operazioni specifiche. Il mutuo qui viene fatto al costruttore della casa, non al consumatore che deve comprare casa (come nel credito residenziale). È una pratica tutt'ora in voga; p.es. il costruttore per finanziarsi vende gli appartamenti in pianta. Si tratta di una attività rischiosa, come il fatto che l'impresa edile monetizza dopo molti anni dall'avvio della costruzione. Il credito fondiario nasce come incentivo alla costruzione e come credito che si basa non al patrimonio o reddito del debitore ma converge sul valore dell'immobile: l'idea è che la restituzione è fisiologicamente presa in considerazione sull'immobile, tanto che la normativa nasce per il vantaggio del mutuante, p.es. è una delle rare eccezioni all'esecuzione fallimentare (art 41 è eccezione alla universalità del fallimento) la banca, in caso di fallimento, può continuare oiniziarel'esecuzione sull'immobile come e quando vuole, fuori dal fallimento (deroga alla par condicio creditorum). La giurisprudenza ha mediato imponendo da un lato il litisconsorzio necessario del curatore e dall'altro che la banca può fare ciò solo se si insinua al passivo. Il credito deve essere non superiore all'80% del valore dell'immobile, tuttavia, non sempre le banche rispettano questo limite perché intanto si tratta di capire a quale valore deve essere periziato il bene (setteorico oppure come dice la giurisprudenza di realizzo, ossia un valore d'asta corretto in eccesso). Quale sorte negoziale del mutuo che non rispetta i limiti imposti dall'art 38? Innanzitutto, perché la banca va oltre i limiti imposti dall'art 38? Il fattore più evidente è che non c'è nella vita reale incentivo maggiore all'onnipotenza di chi può disporre di una quantità smisurata di denari.

Caso di superamento del limite dell'art. 38: la giurisprudenza ritiene che l'operazione sia nulla. Il capitale va restituito, ma se si applica il principio del 2033 abbiamo che l'ipoteca non è più a servizio del credito in quanto si tratta di ipoteca convenzionale che non copre obblighi legali, come nel caso del 2033. Vengono meno anche gli interessi convenzionali. Lettura fornita dalla giurisprudenza si rivela comunque inefficace in quanto: 1) è una giurisprudenza che parte dal presupposto che il mutuatario sia fallito 2) se i "clienti" non falliscono, non necessariamente fanno causa alla banca per far annullare il contratto. Alla banca conviene abbandonare questa prassi contra legem solo quando la curva delle conseguenze negative è molto avanzata sicché supera i vantaggi. Perché le prassi contra legem è necessario un intervento dell'autorità amministrativa. Altra variante del mutuo è il mutuo.

Barclays indicizzato al franco svizzero. Operazione insensata per costruire casa. È operazione nata in Inghilterra da banca Barclays che ha pensato di far tradurre il testo inglese in italiano. Problema della clausola di estinzione anticipata.

Lezione 30/11

Garanzie bancarie

Garanzie inerenti all'attività di impresa bancaria:

  • È negozio che ha la capacità di aumentare l'affidabilità del debitore garantito aumentando la sua possibilità di adempimento
  • Garanzia per il diritto privato in senso tecnico. È un negozio che presuppone l'esistenza di altro rapporto obbligatorio. Il modello è presupposto ex 1179 c.c.
  • Contiene la distinzione tra la garanzia reale e quella personale: qual è la differenza tra le due? La garanzia reale fa riferimento al pegno e ipoteca (costituiscono un vincolo di prelazione a favore del creditore), la garanzia personale è la fideiussione (contratto che determina che il)
fideiussore risponde del debito del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri). Nel diritto bancario bisogna distinguere anche tra garanzie attive e passive: 1) Attive sono le garanzie che sono poste a supporto dell'attività di erogazione del credito. 2) Per garanzie passive si intendono quelle che costituiscono una forma di esercizio del credito. Nella 1 il soggetto garantito è la banca, la garanzia è posta a tutela della singola erogazione effettuata dalla banca (p.es. mutuo garantito da ipoteca). Nella 2 si prevede che la banca sia il soggetto garante: si parla di credito di firma. La banca assume la funzione di garante del cliente (debitore di terzi) su incarico dello stesso. È una garanzia prestata su ordine del debitore, pagata dal debitore con una commissione in percentuale all'esposizione che la banca assume. In caso di inadempimento del debitore, il creditore potrà escutere dalla banca, la quale poi vanterà un credito da rivalsa nei confronti del debitore.ta la restituzione delle somme erogate, mentre nell'attività di normale erogazione del credito è prevista la restituzione delle somme con interessi entro un determinato periodo di tempo. Nel credito di firma, il debitore si impegna a pagare il debito in caso di inadempienza del soggetto terzo, mentre nell'attività di normale erogazione del credito il debitore è direttamente responsabile del pagamento del debito.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dantedavi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Dolmetta Aldo Angelo.