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Il T.U. bancario e le innovazioni introdotte dalla legge 154719992
Oggi il T.U. bancario al titolo VI art. 115 ha recepito con alcune innovazioni e chiarimenti, la legge 154719992. Anzitutto la normativa sulla trasparenza è destinata non solo alle banche ma anche:
- Agli intermediari finanziari.
- Agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori creditizi.
- Poste italiane s.p.a. per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144.
- Altri soggetti individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'attività svolta.
Le regole sulla trasparenza bancaria seguono il principio di territorialità espresso dall'art.115 comma 1 T.U. bancario in quanto se ne prevede l'applicazione a tutte le attività finanziarie poste in essere sul territorio della Repubblica. La normativa sulla trasparenza non si applica però agli operatori esteri che in Italia si limitano alla prestazione di un singolo servizio. In materia di trasparenza le
Le competenze sono ripartite tra: - CICR, che delibera su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. - Banca d'Italia, che può eseguire ispezioni ed acquisire informazioni, atti e documenti. In caso di rilevanti irregolarità, la Banca d'Italia può inibire al finanziatore la continuazione dell'attività o specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e, nei casi di particolare urgenza, disporre la sospensione provvisoria dell'attività per un massimo di 90 giorni. La pubblicità delle condizioni economiche. La trasparenza verso la clientela si attua attraverso la previsione dell'obbligo in capo alle banche di rendere nota in modo chiaro le condizioni economiche praticate alla clientela per i contratti conclusi o da concludere attraverso appositi cartelli da esporre in tutti i locali aperti al pubblico. Tale pubblicitàdeve riguardare in particolare i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni ed ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per consentire al cliente di comprendere in maniera più chiara il costo complessivo di ogni operazione di finanziamento, l'art. 116 T.U. bancario prevede che va pubblicizzato il tasso effettivo globale medio, vale a dire un valore espresso in una percentuale annua, ottenuto rapportando il costo dell'operazione in termini di interessi applicati ed ogni altro onere all'importo del finanziamento. L'obbligo di pubblicità sussiste anche con riferimento alle condizioni economiche riguardanti i titoli di stato, le quali sono periodicamente stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB e la banca d'Italia. La pubblicità dovrà in questo caso precisare: - Il tettodelle commissioni di collocamento.- La trasparente determinazione dei rendimenti. La banca d'Italia ha emanato il provvedimento contenente la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, dettando le seguenti condizioni: 1. Viene individuata una serie di operazioni e di servizi da sottoporre a pubblicità. 2. Viene prescritta l'affissione e la messa a disposizione, nei locali aperti al pubblico, di documenti contenenti i principali diritti dei clienti, identificandone il contenuto. 3. Viene previsto l'obbligo di mettere a disposizione della clientela dei fogli informativi asportabili, contenti le informazioni sulla banca, le caratteristiche ed i rischi delle varie operazioni, nonché le principali condizioni economiche e contrattuali praticate alla clientela. 4. Viene previsto sempre il diritto del cliente alla consegna di una copia completa del testo del contratto proposto perUna ponderata valutazione del suo contenuto, senza che ciò impegni le parti alla relativa conclusione.
Viene prevista la consegna al cliente anche di un documento di sintesi, contenente informazioni riassuntive sulle principali condizioni economiche e contrattuali praticate dalla banca e sull'indicatore sintetico del costo che evidenzia il costo complessivo delle operazioni di mutuo, anticipazione bancaria o di altri finanziamenti.
Il contenuto del contratto
L'obbligo di preventiva pubblicazione delle condizioni economiche dei contratti bancari comporta che le clausole di contenuto patrimoniale sono soggette ad un duplice limite:
- Devono essere espressamente enucleate nel contratto, senza alcun rinvio agli usi e
- Non devono essere più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate.
La violazione anche di uno solo dei predetti limiti dà luogo alla nullità della clausola.
In presenza di una tale nullità è previsto un meccanismo di integrazione.
legale del contrattoin forza del quale:- i tassi di interesse si determinano con riferimento al tasso nominale dei BOT, con laprecisazione che si applicheranno i tassi minimi per le operazioni attive della banca ed itassi massimi per quelle passive;- gli altri prezzi e condizioni dei contratti si determinano con riferimento a quellipubblicizzati nel periodo in cui si inserisce l’operazione o in mancanza di pubblicizzazione,la banca non avrà diritto ad alcun corrispettivo.In relazione a particolari tipologie di contratti, l’art 117 comma 8 T.U. bancario attribuiscealla Banca d’Italia il potere di predeterminare il contenuto tipico, vincolante a pena dinullità.Normalmente i contratti bancari o finanziari prevedono il diritto della banca odell’intermediario finanziario di variare in senso sfavorevole al cliente le condizioni delcontratto durante il corso del rapporto jus variandi.Tale potere di variazione può riguardare non solo le condizioni
economiche del contratto, ma anche altre clausole contrattuali incluse le condizioni generali di contratto, dell'art. 118 T.U. bancario prevedendo che la modifica può riguardare le condizioni previste dal contratto, con ciò escludendo, ad esempio, la possibilità di introdurre unilateralmente nuove clausole contrattuali prima non previste.
La facoltà di modifica unilaterale dei contratti bancari può essere esercitata dalla banca con i seguenti limiti:
- a) La possibilità di variazione è prevista per i contratti a tempo indeterminato con riferimento a qualsiasi condizione economica o normativa, mentre per gli altri contratti di durata a tempo determinato è prevista solo per le condizioni economiche o normative diverse dai tassi di interesse;
- b) La possibilità di variazione è prevista solo in presenza di un giustificato motivo.
Il jus variandi deve essere espressamente previsto nel contratto con clausola.
approvata specificamente per iscritto dal cliente a pena di inefficacia.
La possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali presuppone il rispetto di un preciso procedimento di formazione dell'accordo modificativo, da rispettarsi, si ritiene anche in caso di modifica dei tassi di interesse nei contratti di durata di cui si è appena detto, al verificarsi di uno degli eventi o delle condizioni contrattualmente previsti.
Così ogni variazione deve essere preventivamente proposta al cliente, per iscritto o mediante altro supporto durevole contrattualmente previsto, con preavviso minimo di due mesi, decorsi i quali le nuove condizioni possono essere applicate. A seguito del predetto preavviso ed entro i predetti 2 mesi il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura ed alle condizioni precedentemente praticate.
La variazione si intende approvata ove il cliente non eserciti il diritto di recesso entro
Il predetto termine. Analogo è il procedimento per la variazione delle condizioni economiche e normative contenute nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di pagamento, salvo che per quanto riguarda le modifiche dei tassi di interesse o di cambio, le quali possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso ma dando comunque informazione al cliente secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. Le variazione dei tassi di interesse praticati ai clienti, conseguenti a decisioni di politica monetaria, debbono riguardare sia i tassi debitori che quelli creditori ed applicarsi con modalità tali da non arrecare pregiudizio al cliente. Altro potere sistematicamente previsto dai contratti bancari e finanziari a favore di banche ed intermediari finanziari è la facoltà di recesso. Con riferimento ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi con un consumatore: essi possono prevedere a favore del finanziatore laindeterminato, mentre per i contratti a tempo determinato era prevista la possibilità di recesso anticipato solo in caso di giusta causa. Tuttavia, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, il diritto di recesso è stato esteso anche ai contratti a tempo determinato, senza la necessità di una giusta causa. Inoltre, è stato stabilito che il recesso può essere esercitato dal consumatore in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. È importante sottolineare che il recesso deve essere comunicato per iscritto al finanziatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. In caso di recesso, il consumatore è tenuto a restituire il credito utilizzato entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. In conclusione, la facoltà di recesso è garantita al consumatore con un preavviso minimo di 2 mesi, da comunicare per iscritto su supporto cartaceo. In presenza di una giusta causa, il finanziatore può sospendere l'utilizzo del credito con comunicazione preventiva o immediatamente successiva, sempre su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Al di fuori dei contratti di credito a tempo indeterminato, è riconosciuta la libera recedibilità ad nutum dei rapporti senza previsione di un termine finale.indeterminato o ad esecuzione continuata e periodica, mentre era ritenuta non applicabile ai contratti di mutuo, nei quali la durata del contratto costituisce un elemento essenziale. Una generalizzata facoltà di recesso da parte di tutte le categorie di clienti ed in ogni momento è prevista dall'art. 120-bis del T.U. bancario, con riferimento ai contratti a tempo indeterminato. Nel caso in cui il cliente si avvalga di questa facoltà è vietata l'applicazione a suo carico di penali e spese, salva la possibilità per l'intermediario di richiedere il rimborso di spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso, nei soli casi però individuati dal CICR. La forma dei contratti bancari. I primi tre commi dell'art. 117 del T.U. bancario sono dedicati alla forma dei contratti bancari: la forma prevista è di regola quella scritta, mentre per particolari contratti che non si prestano alla