Introduzione al diritto del lavoro
Cosa è il diritto del lavoro?
È una branca del diritto che si interseca con una dimensione:
- Sociale;
- Politico istituzionale;
- Giuridica.
Il rapporto di lavoro è un rapporto squilibrato tra le parti, quindi il compito del diritto del lavoro è riequilibrarlo per far sì che la parte più debole (il lavoratore) non sia troppo svantaggiata. Il diritto del lavoro mira a proteggere senza ingessare, mira a tutelare senza pregiudicare la possibilità che la parte debole deve avere di rivendicare e ottenere condizioni superiori.
La nascita del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro nasce per affrontare la problematica sociale: le prime normative del lavoro nascono alla fine del 1800 (dopo la rivoluzione industriale). Il problema sociale riguardava come tutelare le masse di lavoratori che dalle campagne si spostavano in città per dare loro una tutela, principalmente la tutela delle mezze forze (ovvero le donne e i bambini).
Vi era, infatti, un drammatico squilibrio tra le forze delle parti in gioco e una realtà caratterizzata da sfruttamenti, prevaricazioni e abusi. Si volevano ridurre eventuali disordini sociali che sarebbero potuti sfociare in manifestazioni di violenza. All'epoca la questione sociale era in mano ai benefattori, non c'era uno Stato che regolava ciò: si parla di liberazione dal bisogno. Se non si predispone un impianto di tutele per i lavoratori, si rischia di incorrere nel pericolo del disordine sociale. Si vogliono regolare l'orario di lavoro, il salario, le condizioni, ecc. per liberare il lavoratore dal bisogno.
Tutti i lavoratori rinunciavano a parte dello stipendio per creare delle casse comuni in modo da tutelare i lavoratori nel caso si facessero male sul lavoro (infatti se un lavoratore si faceva male perché era, ad esempio, ubriaco, non veniva tutelato). Solo successivamente interverrà lo Stato con apposite istituzioni che tuteleranno i lavoratori mediante le prestazioni (diritto previdenziale, alla cui base c'è l'art. 38 Cost.). Art 38 comma 1 e 2: tutela per il soggetto che non è in grado di produrre reddito. Comma 1 si riferisce al cittadino, comma 2 al lavoratore.
Il diritto del lavoro è formato da:
- Diritto sindacale: regola il rapporto tra i lavoratori e i datori;
- Diritto previdenziale (art. 38 Cost.).
Diritto del lavoro e la normativa europea
Il diritto del lavoro non ha confini nazionali (c.f.r. art. 10 Cost) in quanto facenti parte dell'UE inseriamo nella gerarchia delle fonti le fonti sovranazionali che vanno a influenzare il legislatore. Ci sono delle situazioni in cui il legislatore mette in vigore una norma non ricordandosi che era già stata superata da una legge dell'UE, con il problema che ci sono molte normative che vanno a stratificarsi, quindi bisogna stare attenti a quale è la norma da applicare al caso specifico.
L’Italia, per altro, partecipa all’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) che ha lo scopo di promuovere l’adozione da parte di tutti i paesi membri di un regime di lavoro compatibile con le esigenze di vita dignitosa da parte dei lavoratori. L'OIL elabora delle convenzioni che ratifica per far sì che diventino vincolanti all'interno degli stati che ne partecipano. L'OIL nasce nel 1919 a Ginevra con trattato di Versailles ed è composta da 137 paesi.
Ha il ruolo di indirizzare gli stati verso un orientamento mondiale; ogni anno fa una conferenza. È la più importante organizzazione ed è tripartita; infatti vi partecipano:
- Rappresentanti dei governi;
- Rappresentanti dei datori di lavoro;
- Rappresentanti dei lavoratori.
A giugno vi sono 15 giorni di confronti tra le tre categorie; viene data un'importanza fondamentale al dialogo con il quale si possono cercare dei principi fondamentali del lavoro da garantire a tutti i lavoratori di tutto il mondo. Il principio fondamentale dell'OIL è la lotta contro lo sfruttamento minorile; qui si presenta, però, il problema definitorio: chi è bambino? Nel mondo ci sono visioni diverse e bisogna trovare una definizione unica.
L'OIL è molto contestata in quanto non ha poteri sanzionatori; il solo metodo che utilizza per farsi rispettare è quello di portare le realtà di violazioni alla conferenza per creare situazioni di isolamento commerciale. È strutturata con molte agenzie in tutti i paesi del mondo; i funzionari di queste agenzie studiano il rispetto delle direttive e devono fare un rapporto che presenteranno alla conferenza.
Nel 2008 l'OIL ha sottoscritto una convenzione che sancisce l'obbligo di un lavoro dignitoso e decente. Dignitoso e decente significa anche creare i presupposti affinché si crei occupazione, sostenere anche a livello economico il paese, oltre che con tutele e supporto. Ovviamente, ciò, può essere effettuato fino a un certo punto: sono stati introdotti sussidi per coloro che non lavorano, quindi bisogna contrastare la tendenza a non lavorare visto che, in qualunque caso, vi sono questi sussidi.
L'agenda del lavoro dignitoso ha 4 obiettivi strategici:
- Promuovere opportunità di lavoro dignitoso;
- Espandere la tutela sociale;
- Rafforzare il tripartitismo e il dialogo sociale;
- Garantire i principi e diritti fondamentali sul lavoro.
L'OIL ha, inoltre, il mandato della pace per i disordini sociali: più c'è malcontento dei lavorati, più questi hanno reazioni. Quali potrebbero essere gli ambiti sui quali la normativa europea interviene? Sicuramente non questioni di nicchia, bensì in questioni notevoli (come licenziamenti di massa). La materia del diritto del lavoro in ambito europeo è importante anche per tutte le tutele che permettono a un soggetto di andare a lavorare in un altro Stato: la circolazione dei lavoratori è fondamentale per potersi spostare e si è coperti dalle tutele (anche in termini di contributi).
Esempio: lavoro in Francia per 5 anni e poi torno qui, quei 5 anni in termini di pensione non sono persi. In Italia ci sono moltissime tutele che invece in tanti altri Stati (come Spagna, Svizzera, ecc.) non è così. Esempio: sanità gratuita.
Le fonti dell'unione europea
- Fonti primarie: ovvero le norme contenute del TUE (Trattato sull’UE) e nel TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE);
- Norme di diritto derivato:
- Regolamenti: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili negli Stati, il giudice degli Stati dovrà disapplicare eventuali leggi non conformi al regolamento;
- Direttive: vincolano lo stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Gli Stati nazionali potranno decidere come raggiungerlo;
- Decisioni: sono obbligatorie per tutti i destinatari (lo Stato o la singola impresa) in tutti i loro elementi;
- Raccomandazioni e pareri: non sono vincolanti.
Le fonti del diritto del lavoro
Oltre alle norme contenute nel codice civile, la normativa sul lavoro è contenuta in leggi speciali continuamente aggiornate: il diritto del lavoro va continuamente aggiornato in quanto riguarda strettamente i fenomeni sociali che cambiano continuamente (è una materia estremamente viva). Esempio: oggi c'è tanta disoccupazione giovanile e femminile, quindi il legislatore si smuove per far entrare anche loro nel mercato del lavoro.
Allo stesso modo gli "anziani" fanno fatica a reinserirsi nel mercato a causa dell'età, della formazione, della conoscenza tecnologica, del costo maggiore per l'azienda, ecc. quindi il legislatore si muoverà per creare accorgimenti affinché la loro entrata sia più agevolata.
Nel mercato ci sono:
- Insider;
- Outsider.
Chi è all'interno del mercato non vuole far entrare chi è fuori, perché facendo entrare chi è fuori, l'insider mette a rischio il suo lavoro. Il diritto del lavoro deve cercare di risolvere ciò, perché ha il dovere di garantire il lavoro (c.f.r. art. 4 Cost.).
Le norme di diritto pubblico nascono alla fine del XIX secolo e poi si susseguono una serie di norme che vanno a incrementare l'impianto della sicurezza sociale. L’art. 38 delinea cosa è e di cosa si compone il sistema della sicurezza sociale: la sicurezza sociale è un insieme di interventi finalizzati all'erogazione di beni e servizi destinati ai cittadini che si trovano in condizione di bisogno.
Qui rientrano le cure gratuite per gli indigenti, la predisposizione di istituti che garantiscano un mantenimento, un sistema di assistenza sociale e una serie di prestazioni specifiche per i lavoratori (infortunio, malattia, disoccupazione involontaria, vecchiaia).
Disoccupazione e prestazioni
ATTENZIONE! Per essere disoccupata prima devi aver avuto un posto di lavoro (altrimenti sei inoccupata). Vi sono disoccupati volontari e non. I percorsi privilegiati di ingresso nel mondo del lavoro sono differenziati a seconda che tu sia inoccupata o disoccupata. Inoltre, se sei disoccupata hai anche diritto a una serie di prestazioni.
Esempio: nel caso del licenziamento un soggetto può ricevere prestazioni. NASPI: è una indennità attribuita ai soggetti che versano nello stato di disoccupazione e può derivare sia dal licenziamento che in alcuni casi particolari dalle dimissioni (se trovano il suo caso d'essere in situazioni come violenze sul lavoro). È una indennità mensile che dura un anno e mezzo ed è accompagnata da un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. Se rifiuto le opportunità di lavoro che mi vengono offerte, non ho ovviamente più diritto alla NASPI.
La NASPI prevede un'autoimprenditorialità: questa NASPI che io posso chiedere all'INPS posso chiedere di prenderla tutta insieme per avviare un'attività imprenditoriale. Non è solo uno strumento che consente di attendere l'inizio di una prestazione lavorativa, ma è la possibilità di chiedere un'anticipo dell'importo per iniziare un'attività.
La sicurezza sociale
La sicurezza sociale si compone di due voci:
- Assistenza sociale (comma 1): si riferisce ai cittadini;
- Previdenza sociale (comma 2): si riferisce ai lavoratori, lavoratori autonomi, subordinati, pubblici, studenti, pensionati.
Lo scopo della sicurezza sociale è quello di contrastare la povertà, la disuguaglianza, l'esclusione e l'insicurezza sociale e far liberare i soggetti del bisogno. È un diritto umano, promuove l'occupazione, è una necessità economica che promuove lo sviluppo e il progresso del paese. Permette, inoltre, di adeguarsi ai cambiamenti nell'economia e nel mercato del lavoro.
Il diritto del lavoro è incorporato:
- Nel codice civile dall'art. 2094;
- Nella Costituzione nei principi fondamentali;
- Nelle leggi speciali.
Gerarchia delle fonti
- Costituzione;
- Codice civile, libro quinto del lavoro: la ratio è stata inserirle nel libro V e non nel IV perché le due parti non sono sullo stesso piano (nel IV, infatti, si parla dei contratti);
- Leggi ordinarie (L.300/70 statuto dei lavoratori);
- Contratti collettivi e individuali.
Noi non abbiamo un codice del lavoro, ma una quantità di norme che dobbiamo identificare nelle varie fonti (formazione alluvionale del diritto del lavoro).
Leggi fondamentali
- L 230/1962: Art 1 dice che il contratto di lavoro è indeterminato, però prevede che vi possa essere un termine all'attività lavorativa in determinati casi elencati. Esempio: lavoro stagionale. Questa possibilità di contratto con termine creava incertezza ma vi sono situazioni in cui era necessario avere questi contratti e bisognava regolarizzarlo meglio ed evitare il nero. Esempio: job sharing. Due studenti universitari assumevano una sola obbligazione lavorativa: due persone si mettevano d'accordo e stabilivano turni per fare un lavoro. Nel momento in cui il datore cessa il rapporto con uno dei due, lo cessa per entrambi.
- L 1369/1960: divieto di intermediazione e interposizione: è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
- L604/1966: Causalità del recesso del datore di lavoro.
- L300/1970: Lo statuto dei lavoratori, con carattere garantistico e promozionale.
- Legge Fornero
- Jobs Act 2015
- Decreto dignità 2018
- Riforme 2019.
Legge Fornero
La Legge Fornero (L183/2014) contiene 5 deleghe legislative:
- Delega dedicata agli ammortizzatori sociali: misure in costanza di rapporto e misure in caso di morte del rapporto di lavoro.
- Delega dedicata ai servizi di politiche attive: formule pensate dal legislatore per favorire l'ingresso del lavoratore nel mercato del lavoro e favorire il suo posizionamento per creare un sistema sia regionale che nazionale volto a unificare le politiche attive a livello nazionale, creando un'agenzia nazionale per l'occupazione e rafforzando la sinergia tra il sistema pubblico e privato del collocamento. Questo perché sino al 97 il collocamento in Italia poggiava sul monopolio dello Stato: oggi abbiamo un sistema privato che si affianca a un sistema pubblico. Lo scopo di questo mix è favorire un migliore incontro tra offerta e domanda di lavoro: questo incontro generalmente si realizza anche mediante passaparola, segnalazioni varie, ecc. (vige ancora molto il passaparola). Questo passaparola però non favorisce le uguali opportunità e lo stesso blocco di partenza (si parla di asimmetria informativa): se non vi fosse un sistema che dà a tutti pare opportunità, vi sarebbe una forte diseguaglianza quindi lo Stato ha risposto a ciò con agenzie prima pubbliche e poi private (agenzie di collocamento che fanno da intermediari tra chi cerca e chi offre lavoro). Ciò cozzava però con la legge del 1396/1960: era contro l'interposizione e intermediazione di questa legge. Nel 2014 il legislatore interviene nuovamente per cercare di razionalizzare meglio il sistema di collocamento.
- Semplificazione delle procedure e degli adempimenti: lo scopo di questa delega è semplificare tutti gli iter che stanno alla base della costituzione di un rapporto di lavoro. La delega vuole ridurre gli atti amministrativi inerenti al rapporto di lavoro, ciò principalmente mettendo in rete le amministrazioni (es. Inps, Inail).
- Delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva: questa delega ha il compito primario di riscrivere buona parte del panorama contrattuale delle relazioni lavorative italiane, rafforza le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro riordinando i vari contratti: in parte li riscrive ma soprattutto scrive un testo unitario. Introduce, anche, alcune novità:
- Compenso minimo;
- Ridefinisce il sistema delle mansioni ammettendo il demansionamento e ritocca l'art. 2013 cc: norma secondo la quale il lavoratore può essere adibito a mansioni uguali o superiori (ma non inferiori) a quelle per cui è stato assunto;
- Le legge Fornero inserisce la possibilità di demansionamento: essere adibito a mansioni inferiori, si applica, quindi, una forma di deregolamentazione assistita. Esempio: una lavoratrice incinta non posso più adibirla alle mansioni per cui l'ho assunta in quanto troppo rischiose per la sua condizione; quindi per un periodo circoscritto e rispettando la retribuzione, posso momentaneamente adibirla a mansioni inferiori.
Questa delega si è trasformata nel decreto 81/2015, soprattutto per quanto riguarda il riordino contrattuale e ribadisce che la forma prediletta del lavoro in Italia è il lavoro indeterminato, ma rivede anche i lavori a termine. Prevede e disciplina il controllo a distanza dei lavoratori: normalmente posso controllare un lavoratore quando ce l'ho nel contesto aziendale ma anche grazie a mezzi tecnologici. Esempio: il telelavoro è fatto a distanza ma ciò non impedisce al lavoratore di controllare le prestazioni. Il datore controllerà mediante i computer: quando la lavoratrice a casa accende in pc e lo spegne, viene notificato al datore. L'art. 4 (L300/1970) dello Statuto dei lavoratori prevede la possibilità che vi siano dei mezzi che possano consentire di controllare a distanza i lavoratori, per poter inserire questi mezzi, prima devo passare per i Sindacati.
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