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Divieto della perfidia:

Art. 37 Protocollo1

È vietato di uccidere, ferire o catturare un

avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono

perfidia gli atti che fanno appello, con

l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un

avversario per fargli credere che ha il diritto di

ricevere o l’obbligo di accordare la protezione

prevista dalle regole del diritto internazionale

applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di

perfidia gli atti seguenti:

a) simulare l’intenzione di negoziare sotto la

copertura della bandiera di parlamentare,

o simulare la resa;

b) simulare una incapacità dovuta a ferite o

malattia;

c) c) simulare di avere lo statuto di civile o di

non combattente;

d) d) simulare di avere uno statuto protetto

facendo uso di segni, emblemi o uniformi

delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di

altri Stati non Parti in conflitto.

2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati.

Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che

hanno lo scopo di indurre in errore un

avversario, o di fargli commettere imprudenze,

ma che non violano alcuna regola del diritto

internazionale applicabile nei conflitti armati, e

che, non facendo appello alla buona fede

dell’avversario circa la protezione prevista da

detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di

stratagemmi di guerra gli atti seguenti:

mascheramenti, inganni, operazioni simulate e

false informazioni.

Chiarimento: usare l’emblema di Croce Rossa

(che rinvia ad uno status protetto) è vietato

dal DICA solo per uccidere e ferire. Richiede

infatti uno scopo preciso. Essendo una definizione

complessa: se si abusa dell’emblema ma non al

fine di catturare, uccidere e ferire, non è una

violazione del DICA? negli articoli successivi è

spiegato che l’abuso dell’emblema è vietato in

termini generali. C’è una q. relativa alla

criminalizzazione. Questa è la definizione di

perfidia ed è importante distinguerla

rispetto di stratagemmi di guerra

(nascondersi, camuffarsi ecc.).

Skorzeny  assoluzione o no? Il tribunale

ragionava su un concetto di perfidia più vago,

consuetudinario. Non è perfidia in quanto non

ricorrono tutti i requisiti della definizione.

Prima teoria: quella dell’interruzione del nesso

di causalità, non c’è un legame sufficiente tra la

prima parte di questa condotta e la seconda parte

che consiste nell’uccidere e catturare. Questa

interruzione secondo il tribunale militare è

sufficiente. L’uso dell’uniforme nemica è vietato

dal DICA; è possibile quindi che non sia perfidia

ma che si integri un’altra violazione del DICA.

altro punto: stiamo davvero usando la

definizione del DICA? io mi sto proteggendo

de facto non de iure. Non è il Dica che vieta

all’altra parte di attaccare i suoi. Altro profilo

problematico: è davvero una protezione

accordata dal DICA? ora abbiamo un’altra

norma da indagare, ma sotto l’art. 39 questa

fattispecie non la vediamo integrata. Prende in

considerazione gli emblemi della nazionalità. Art.

39 Segni di nazionalità:

1. È vietato di fare uso, in un conflitto armato,

delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi

militari di Stati neutrali o di altri stati non Parti

in conflitto.

2. È vietato di fare uso delle bandiere o

emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti

avversarie durante gli attacchi o per

dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare

operazioni militari.

3. Nessuna delle disposizioni del presente

articolo o dell’articolo 37 paragrafo 1 d, potrà

modificare le regole esistenti e generalmente

riconosciute del diritto internazionale applicabile

allo spionaggio o all’uso delle bandiere nella

condotta dei conflitti armati sul mare.

Non è una violazione in quanto perfido, ma è

una violazione di per sé. Per quanto riguarda

l’uso delle bandiere ed uniformi dell’altra parte la

proibizione c’è ma non è assoluta. Mentre l’uso

dell’emblema del neutrale o stati non parte è una

proibizione assoluta, quelli dell’altra parte al

conflitto riguarda le attività in cui si ingaggi un

attacco o attività svolte affini a proteggere

favorire le operazioni militari.

Per il caso Skorzeny: alla luce del par.2, l’uso

dell’uniforme del nemico rientra oggi nella

volontà di favorire o proteggere operazioni militari.

il principio consuetudinario di questo caso era

legato alla cavalleria. Questa è la soluzione del

caso per quanto riguarda il DICA.

Queste fattispecie sono poi criminalizzate dallo

statuto della Corte Penale internazionale, e

comportano le responsabilità individuali da chi

vengono compiute. L’effetto di criminalizzazione è

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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