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Chiarimento sull'uso dell'emblema di Croce Rossa

Chiarimento: usare l'emblema di Croce Rossa (che rinvia ad uno status protetto) è vietato dal DICA solo per uccidere e ferire. Richiede infatti uno scopo preciso. Essendo una definizione complessa: se si abusa dell'emblema ma non al fine di catturare, uccidere e ferire, non è una violazione del DICA? Negli articoli successivi è spiegato che l'abuso dell'emblema è vietato in termini generali. C'è una questione relativa alla criminalizzazione. Questa è la definizione di perfidia ed è importante distinguerla rispetto di stratagemmi di guerra (nascondersi, camuffarsi ecc.). Skorzeny -> assoluzione o no? Il tribunale ragionava su un concetto di perfidia più vago, consuetudinario. Non è perfidia in quanto non ricorrono tutti i requisiti della definizione. Prima teoria: quella dell'interruzione del nesso di causalità, non c'è un legame sufficiente tra la prima parte di questa condotta e la seconda.

parte che consiste nell'uccidere e catturare. Questa interruzione secondo il tribunale militare è sufficiente. L'uso dell'uniforme nemica è vietato dal DICA; è possibile quindi che non sia perfidiama che si integri un'altra violazione del DICA.

Altro punto: stiamo davvero usando la definizione del DICA? io mi sto proteggendo de facto non de iure. Non è il Dica che vieta all'altra parte di attaccare i suoi. Altro profilo problematico: è davvero una protezione accordata dal DICA? ora abbiamo un'altra norma da indagare, ma sotto l'art. 39 questa fattispecie non la vediamo integrata. Prende in considerazione gli emblemi della nazionalità.

Art.39 Segni di nazionalità:

  1. È vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri stati non Parti in conflitto.
  2. È vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari
delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari. 3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 37 paragrafo 1 d, potrà modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare. Non è una violazione in quanto perfido, ma è una violazione di per sé. Per quanto riguarda l'uso delle bandiere ed uniformi dell'altra parte la proibizione c'è ma non è assoluta. Mentre l'uso dell'emblema del neutrale o stati non parte è una proibizione assoluta, quelli dell'altra parte al conflitto riguarda le attività in cui si ingaggi un attacco o attività svolte affini a proteggere favorire le operazioni militari. Per il caso Skorzeny: alla luce del par.2, l'uso dell'uniforme del nemico

Rientra oggi nella volontà di favorire o proteggere operazioni militari. Il principio consuetudinario di questo caso era legato alla cavalleria. Questa è la soluzione del caso per quanto riguarda il DICA. Queste fattispecie sono poi criminalizzate dallo statuto della Corte Penale internazionale, e comportano le responsabilità individuali da chi vengono compiute. L'effetto di criminalizzazione è solo per le violazioni gravi o serie; quali siano celo dicono alcuni articoli e il Protocollo1.

L'art. 8, par. 2 dello Statuto elenca diversi crimini di guerra:

  1. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra":
  2. a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
    1. omicidio volontario;
    2. tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
    3. cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi
lesioni all'integrità fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale; viii) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari.

militari; . iii) dirigeredeliberatamente attacchi contro personale,installazioni materiale, unità o veicoli utilizzatinell'ambito di una missione di soccorso umanitario o dimantenimento della pace in conformità della Cartadelle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessiabbiano diritto, ecc..

Guida interpretativa allo statuto della CortePenale internazionale (non vincolante) e glielementi del crimine spiegano cosa significhi ferireo uccidere a tradimento. L'idea del tradimentoviene dalla definizione di perfidia delProtocollo1. L'autore ha fatto appello alla buonafede di uno o più persone. Per la responsabilitàindividuale serve una fattispecie ancora più grave,ossia uccidere o ferire, non solo catturare.

Detto ciò volevamo parlare delle spie: laregolazione prevista dal I Protocollo Aggiuntivo(art. 46) era già stata anticipata dagliartt.24,30,31 dei Regolamenti dell'Aia.

Art. 24 Reg. Aia: Sono considerati come leciti

Gli stratagemmi e l'uso dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno. È del tutto normale ed è permesso spiare il nemico.

Capitolo 2: Delle spie: Art. 29 Regolamenti dell'Aia: Non può essere considerato come spia l'individuo il quale, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o cerca di raccogliere informazioni nella zona d'operazioni di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle alla Parte contraria. Pertanto i militari non travestiti che siano penetrati nella zona di operazioni delle truppe nemiche per raccogliere informazioni, non sono considerati come spie. Non sono altresì considerati come spie i militari e i non militari che compiono apertamente la loro missione di trasmettere i dispacci destinati sia al proprio esercito, sia all'esercito nemico. A tale categoria appartengono pure gli individui mandati in pallone per trasmettere i dispacci e, in generale, per mantenere le

comunicazioni tra le varie parti d'un esercito o di un territorio

Elemento essenziale: dissimulare, agire sotto false pretese. Lo scopo è ottenere informazioni e quindi i soldati ed i civili (coloro che svolgono la missione apertamente), se non c'è l'azione clandestina non c'è lo spionaggio. Serve la raccolta di informazioni sotto mentite spoglie.

Art. 30: La spia colta sul fatto non potrà essere punita senza previo giudizio.

Art. 31: La spia che, avendo raggiunto l'esercito a cui apparteneva, sia fatta più tardi prigioniera del nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per i suoi atti di spionaggio anteriori.

Si può processare una spia però può essere punito solo se preso durante l'atto e non può essere punito, dev'essere trattato come un prigioniero di guerra. Il DICA riconosce che spiare è un'attività molto comune durante

i conflitti, perciò la puniscesoltanto quando viene identificato e catturato ilresponsabile, ma comunque cessa il disvalore. Sitiene conto della perfidia, a cui però non siattribuisce un disvalore specifico. Ciò non avvieneper i crimini di guerra (se una spia ha compiuto uncrimine di guerra rimane punibile). È chiaro chel’art. 46 nel Protocollo: Spie riprende in largamisura ciò che è stato detto, la specifica, aggiungedue disposizioni che chiariscono la situazione nelterritorio occupato e riprendere completamente laregolamentazioni già prevista nel 1907.
  1. Malgrado ogni altra disposizione delleConvenzioni o del presente Protocollo, unmembro delle forze armate di una Parte inconflitto caduto in potere di una Parteavversaria mentre svolge attività di spionaggio,non avrà diritto allo statuto di prigioniero diguerra e potrà essere trattato come spia.
  2. Un membro delle forze armate di una Parte inconflitto che

Raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio se, ciò facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate.

3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio, salvo che, ciò facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perderà il diritto allo status di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attività di spionaggio.

4. Un membro delle forze armate di una Parte in che non sia residente di un

territorioconflittooccupato da una Parte avversaria e che abbiasvolto att.tà di spionaggio in detto territorio,non perderà il D allo statuto di prigioniero diguerra e non potrà essere trattato come spia, senon nel caso in cui egli sia catturato prima di averraggiunto le forze armate alle quali appartiene.

Qui si dice che nel caso di territori occupati, chista raccogliendo informazioni militari non èconsiderato come un’azione di spionaggio. Siripete che questo non perderà lo status diprigioniero di guerra.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pertile Marco.