Divieto della perfidia:
Art. 37 Protocollo1
È vietato di uccidere, ferire o catturare un
avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono
perfidia gli atti che fanno appello, con
l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un
avversario per fargli credere che ha il diritto di
ricevere o l’obbligo di accordare la protezione
prevista dalle regole del diritto internazionale
applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di
perfidia gli atti seguenti:
a) simulare l’intenzione di negoziare sotto la
copertura della bandiera di parlamentare,
o simulare la resa;
b) simulare una incapacità dovuta a ferite o
malattia;
c) c) simulare di avere lo statuto di civile o di
non combattente;
d) d) simulare di avere uno statuto protetto
facendo uso di segni, emblemi o uniformi
delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di
altri Stati non Parti in conflitto.
2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati.
Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che
hanno lo scopo di indurre in errore un
avversario, o di fargli commettere imprudenze,
ma che non violano alcuna regola del diritto
internazionale applicabile nei conflitti armati, e
che, non facendo appello alla buona fede
dell’avversario circa la protezione prevista da
detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di
stratagemmi di guerra gli atti seguenti:
mascheramenti, inganni, operazioni simulate e
false informazioni.
Chiarimento: usare l’emblema di Croce Rossa
(che rinvia ad uno status protetto) è vietato
dal DICA solo per uccidere e ferire. Richiede
infatti uno scopo preciso. Essendo una definizione
complessa: se si abusa dell’emblema ma non al
fine di catturare, uccidere e ferire, non è una
violazione del DICA? negli articoli successivi è
spiegato che l’abuso dell’emblema è vietato in
termini generali. C’è una q. relativa alla
criminalizzazione. Questa è la definizione di
perfidia ed è importante distinguerla
rispetto di stratagemmi di guerra
(nascondersi, camuffarsi ecc.).
Skorzeny assoluzione o no? Il tribunale
ragionava su un concetto di perfidia più vago,
consuetudinario. Non è perfidia in quanto non
ricorrono tutti i requisiti della definizione.
Prima teoria: quella dell’interruzione del nesso
di causalità, non c’è un legame sufficiente tra la
prima parte di questa condotta e la seconda parte
che consiste nell’uccidere e catturare. Questa
interruzione secondo il tribunale militare è
sufficiente. L’uso dell’uniforme nemica è vietato
dal DICA; è possibile quindi che non sia perfidia
ma che si integri un’altra violazione del DICA.
altro punto: stiamo davvero usando la
definizione del DICA? io mi sto proteggendo
de facto non de iure. Non è il Dica che vieta
all’altra parte di attaccare i suoi. Altro profilo
problematico: è davvero una protezione
accordata dal DICA? ora abbiamo un’altra
norma da indagare, ma sotto l’art. 39 questa
fattispecie non la vediamo integrata. Prende in
considerazione gli emblemi della nazionalità. Art.
39 Segni di nazionalità:
1. È vietato di fare uso, in un conflitto armato,
delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi
militari di Stati neutrali o di altri stati non Parti
in conflitto.
2. È vietato di fare uso delle bandiere o
emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti
avversarie durante gli attacchi o per
dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare
operazioni militari.
3. Nessuna delle disposizioni del presente
articolo o dell’articolo 37 paragrafo 1 d, potrà
modificare le regole esistenti e generalmente
riconosciute del diritto internazionale applicabile
allo spionaggio o all’uso delle bandiere nella
condotta dei conflitti armati sul mare.
Non è una violazione in quanto perfido, ma è
una violazione di per sé. Per quanto riguarda
l’uso delle bandiere ed uniformi dell’altra parte la
proibizione c’è ma non è assoluta. Mentre l’uso
dell’emblema del neutrale o stati non parte è una
proibizione assoluta, quelli dell’altra parte al
conflitto riguarda le attività in cui si ingaggi un
attacco o attività svolte affini a proteggere
favorire le operazioni militari.
Per il caso Skorzeny: alla luce del par.2, l’uso
dell’uniforme del nemico rientra oggi nella
volontà di favorire o proteggere operazioni militari.
il principio consuetudinario di questo caso era
legato alla cavalleria. Questa è la soluzione del
caso per quanto riguarda il DICA.
Queste fattispecie sono poi criminalizzate dallo
statuto della Corte Penale internazionale, e
comportano le responsabilità individuali da chi
vengono compiute. L’effetto di criminalizzazione è
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