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Vendita di cosa altrui

Voi ricordate, intanto, la c.d. vendita di cosa altrui, ipotesi prevista nell'ambito del codice, dall'art. 1478. La formulazione dell'art 1478 deve essere interpretata per ricostruire esattamente Vendita di l'ambito della figura. Si dice: "se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà cosa altrui del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore". È una formulazione la quale pone sullo stesso identico livello due eventualità: la prima, è che il compratore al momento del contratto fosse a conoscenza del difetto di proprietà in testa al venditore, e quindi ci fosse un accordo in quel senso; poi pone sullo stesso piano anche l'eventualità che al momento della stipulazione del contratto solo uno fosse a conoscenza del difetto di proprietà, cioè solo il venditore. È vendita di cosa altrui l'una e l'altra. Ora io vorrei fare un

Riferimento specifico allaprima ipotesi: la vendita di cosa altrui può dar luogo all'acquisto della proprietà da parte del venditore a seguito di una disposizione di carattere testamentario. Viene stipulata, conoscendo da parte del venditore che esiste un testamento a suo favore. Viene venduto un bene prima di accettare la disposizione testamentaria, pur sapendo che però esiste. Nel momento in cui Tizio accetta la disposizione testamentaria, l'acquisto si determina a favore di chi? L'acquisto si determina a favore del compratore. Ora, è da chiedersi: questa ipotesi (vendita di cosa altrui così stipulata sulla base di queste premesse, con acquisto nel momento successivo alla disposizione di carattere testamentario) ricade nel divieto dei patti successori? È un accordo con cui taluno dispone dei diritti che gli perverranno da una successione non ancora aperta? Questa vendita di cosa altrui è un'ipotesi che ricade

Nell'ambito dell'art 458? La mia sensazione è che questa ipotesi non costituisca situazione destinata a ricadere nell'ambito dell'art 458, sulla base di una serie di valutazioni. Naturalmente in una lettura rigorosa, letterale dell'art 458, dovrebbe ricadere. Se non è così, che cosa sussiste, nell'ambito di questa ipotesi, che consente questa disposizione? Sussiste la possibilità di stipulare una vendita di cosa altrui, prevista dall'art 1478. Cioè: al limite vi potrebbe essere una contraddizione tra 458 e 1478, e che questo quindi implichi il venir meno della possibilità di estendere in senso ampio il contenuto del 1478; ma se così non è (ed è questa la risposta che proviene dalla valutazione effettuata dall'interprete), allora, in un caso di questo genere, ciò che deve restringersi non è l'art 1478 ma il 458. Questa è la prima indicazione a livello letterale.

Altre considerazioni riguardano altri contratti Donazione come la donazione. Si possono avere le cosiddette donazioni post mortem, cioè donazioni i cui effetti decorreranno dal momento della morte del donante. Per esempio, donazioni i cui effetti si verificheranno se il donante muore prima del donatario. Quindi, questa condizione sospensiva incide sulla premorienza del donante sul donatario. Gli effetti, finché non si verifica questa clausola condizionante, non scaturiscono immediatamente dal contratto di donazione; gli effetti si verificheranno sempre che si verifichi questa condizione della premorienza del donante sul donatario. Vale in generale questa clausola? Esistono delle ipotesi di donazione di un bene con usufrutto a favore del donante. Quindi la donazione produce immediatamente i suoi effetti circa il trasferimento del diritto di proprietà; rimane in testa al donante l'usufrutto. Questa ipotesi di donazione con effetto immediato dal punto di vista

traslativo del diritto di proprietà, nell'ipotesi in cui rimanga l'usufrutto in testa al donante, che, al limite, si estinguerà nel momento della morte del donante, è un'ipotesi di patto successorio vietato? Probabilmente no. Vi è già un effetto: il diritto di proprietà si è già trasferito. Rimane in testa al donante il diritto di usufrutto e su questo non vi sono particolari problemi. Che cosa può fare il donatario? Può cedere ad altri; lui è pienamente titolare del diritto. Rimane, però, in testa al donante l'usufrutto. Le due situazioni di diritto si scindono. Si può avere, poi, un'ulteriore possibilità: donazione con clausola risolutiva nell'eventualità che il donatario muoia prima del donante. Quindi donazione con clausola condizionale non di carattere sospensivo. È una donazione in cui si hanno gli effetti del contratto a favore del donatario,

sancisce la destinazione di beni o diritti a favore di una o più persone in vista della loro successione ereditaria.riferisce l'affermazione è il contratto di donazione. In caso di morte del donante prima del donatario, la donazione non può essere revocata unilateralmente dal donante. Questo perché, a differenza del testamento, la donazione non prevede la possibilità di ritirare la disposizione in qualsiasi momento. Questa differenza distingue l'ipotesi di donazione da quella di testamento. È importante sottolineare che questa differenza non si applica a tutte le ipotesi di donazione, ma solo a una specifica situazione. Non tutte le ipotesi di donazione sono soggette al divieto dei patti successori.

può fare riferimento è il mandato di cui all'art 1703 cc. È una figura contrattuale che realizza un fenomeno di sostituzione nello svolgimento dell'attività giuridica. È Mandato il contratto con il quale una parte attribuisce all'altra l'incarico di porre in essere atti giuridici, da effettuare in nome del mandatario e per conto del mandante. Al posto del mandatario, questi effetti ricadranno in testa alla figura del mandante. Voi sapete anche qual è, da un punto di vista istituzionale, la sede all'interno della quale si colloca questa figura: voi ne avete sentito parlare in riferimento alla rappresentanza, che è la forma classica di sostituzione, quando un soggetto agisce in nome e per conto altrui. Questo perché c'è un atto di investitura di questo individuo che è la procura. Una cosa è la procura, altra cosa è il mandato. La procura conferisce meri poteri,

quindinon obblighi: il soggetto che ha ricevuto la procura può agire ma non è detto che lo debba fare. Mentre colui che ha ricevuto un mandato ha l'obbligo di porre in essere un determinato atto. Questa è la conseguenza che scaturisce dal contratto. La procura è un atto unilaterale, il mandato è un contratto. E sussiste tutta una disciplina che riguarda il contratto di mandato che è regolato nell'ambito della situazione contrattuale relativa ai singoli contratti. Ci sono certe conseguenze particolari che scaturiscono dal contratto di mandato, ci sono certe relazioni di carattere particolare, che hanno come termini di riferimento non la procura ma il contratto di mandato. Ora, esiste il cosiddetto mandato post mortem. Questa figura di carattere contrattuale può dar luogo a delle valutazioni. Intanto, che cosa può essere incaricato di effettuare il mandatario? Post mortem di chi? Del mandante naturalmente. Può porre inalle ipotesi in cui il mandato venga utilizzato per compiere atti illeciti o contrari all'ordine pubblico. Ad esempio, se il mandato prevede di compiere un'azione criminosa o dannosa per la società, allora il divieto di cui all'articolo 458 potrebbe essere applicato. In questi casi, il mandato sarebbe considerato nullo in quanto contrario alla legge.a figure di carattere contrattuale che si realizzano in un particolare momento successivo alla morte del mandante. Si tratta di verificare se il contenuto obbligatorio che scaturisce dal mandato sia qualcosa che si attua in maniera obbligatoria anche in un momento successivo alla morte del mandante. Vale a dire: che cosa determina l'attuazione del mandato? Determina una sottrazione delle ulteriori possibilità lasciate al mandante rispetto a un particolare contenuto di carattere negoziale? Cioè, il mandato impegna nell'ambito di questa situazione? Se lo si ritiene impegnativo e non revocabile, credo che ci possano essere rapporti con l'ipotesi del 458; sempre che si ritenga che queste situazioni siano contrarie ad un ripensamento da parte del mandante. Quel contratto impegna e finisce per attrarre nella sua sfera, beni, rapporti, situazioni di carattere particolare sottraendo alla successione del mandante particolari beni che siano oggetto di.

Questa attività che viene rilasciata nel suo compimento al mandatario, che dovrà porre in essere l'atto (perché naturalmente il mandato è sempre obbligatorio). Questi effetti obbligatori finiscono per sottrarre certi particolari beni alla possibilità di libera disposizione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di Famiglia e delle Successioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Furgiuele Giovanni.