Il divieto dei patti successori
Nell’ambito del libro II del codice c’è questa norma, l’art 458 (divieto dei patti successori) il quale, secondo la sua formulazione, fermo il rinvio al nuovo art 768 c.c., che viene escluso dall’ambito della normativa in ordine al divieto, prevede alcune osservazioni in termini di inammissibilità di alcune ipotesi. Vengono vietate, intanto, le convenzioni tra de cuius e un’altra parte, con cui il primo dispone della propria successione; nel senso che gli effetti successori scaturiranno non tanto esclusivamente dalla disposizione testamentaria, ma scaturiranno dalla convenzione che intercorre tra de cuius e ulteriore soggetto.
La revocabilità del testamento
Ora, questo tipo di disposizione è inammissibile perché, se si ragiona in ordine esclusivamente al testamento, vale la regola della revocabilità fino all’ultimo momento della propria vita, se si ragiona in ordine alla convenzione, la revocabilità si può ammettere ma a seguito dell’intervento di un successivo accordo. Se altrimenti non si ha un successivo accordo che revoca il precedente, il comportamento del de cuius che non si uniforma nella disposizione testamentaria al contenuto della convenzione, diventa inadempienza nell’adempimento del rapporto obbligatorio, che implica, a favore della controparte, il diritto, se non altro, quantomeno, al risarcimento del danno.
L'attualità della norma
Questa è l’impostazione che sta dietro al divieto di questo specifico patto successorio. C’è da chiedersi: rispetto a questo tipo di impostazione, effettivamente, questa diversa spiegazione in ordine alla convenzione, vista rispetto al testamento, quanto è attuale al giorno d’oggi? Questa impostazione, che giustifica la nullità della convenzione, quanto è attuale, quanto esiste oggi? Già esiste un rinvio all’art 768 che, nella nuova formulazione, implica un’apertura ad un rapporto che nasce a seguito di una disposizione che implica una situazione diversa e rilevante, rispetto alla quale non si ha nessuna interferenza rispetto al divieto dei patti successori. È un’apertura di notevole margine. E come vedremo, ci sono anche, rispetto alla normativa vigente, spazi di apertura di non irrilevante portata.
Nella parte finale dell’art 458 si prevede che sia “del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta”. Il soggetto, in questa situazione, stipula eventualmente un accordo, o comunque dispone in maniera unilaterale, dei diritti su una successione non ancora aperta. Quindi dispone anticipatamente dei diritti che gli perverranno, se gli perverranno. È un patto successorio con cui si dispone in questa particolari ipotesi. Oppure si rinuncia anticipatamente ai diritti che gli potranno pervenire in un particolare momento futuro.
La sostanza dei patti sulle successioni
Intanto cominciamo a valutare le possibilità. Prima osservazione: come deve essere inteso il contenuto proprio dei patti sulle successioni? Qual’ è la sostanza? Cosa significa “divieto dei patti successori”? Significa divieto di meri accordi che si basano su una disponibilità generica da parte del de cuius di fare un testamento successivamente a favore di Tizio o di Caio? Disponibilità mera a livello morale? È una donazione? Ora, questo tipo di accordo come si riflette nella valutazione effettuata dal giudice? Quale valutazione viene effettuata? Si tratta davvero di un patto successorio? Si tratta di dare un’interpretazione all’art 458.
Io non credo che in un’interpretazione rigorosa (letterale) del significato da attribuire al patto successorio, anche questa situazione non possa non ricadere in una visione rigorosa del patto successorio. Io non credo che anche questo tipo di intesa non possa non ricadere in una visione rigorosa del patto successorio. Siamo nell’ambito di una situazione nella quale non credo non si possa, alla lettera, non ricadere nel divieto dei patti successori. Questa è l’impostazione che si ha quando si valuta l’interpretazione in termini rigorosi e letterali.
La forma dei patti successori
Attualmente le cose stanno così? Se cioè, non vi è tanto un accordo formalizzato, ma vi è uno scambio di parole in questo senso; se vi è un’apertura, nell’ambito dell’interpretazione giudiziale che viene ritenuta propria dei patti successori, questa situazione viene esclusa. Quindi si ha al limite un ampliamento delle possibilità che vengono riconosciute al de cuius. Questa è un’intesa, un accordo, una convenzione, non intesa in senso strettamente giuridico; non ne scaturisce un obbligo. O l’obbligo che scaturisce da questa convenzione è un obbligo morale. Quindi esiste un modo, al limite, per circoscrivere la lettera dell’art. 458: distinguere tra ipotesi strettamente tecniche, giuridiche, obbligatorie, e ipotesi di carattere morale.
Seconda osservazione: l’art 458 non dice nulla per quanto riguarda la forma, cioè il modo di manifestazione della volontà da parte del de cuius. Che forma devono avere queste intese? C’è una norma che potrebbe essere richiamata (art. 1350): quella della forma del contratto, che si estende anche agli atti unilaterali. Che forma deve avere il patto successorio? Quella forma prevista dall’art. 1350 è un requisito di forma che prende in considerazione l’oggetto: se è un bene immobile deve avere la forma scritta. Si può quindi ritenere che la forma vincolante, nell’ambito di queste ipotesi, è la forma scritta se si fa riferimento a beni immobili. Ma se non si tratta di beni immobili, allora c’è libertà della forma? Quindi un qualunque accordo non formalizzato può ricadere nell’ambito di ciò che è richiesto dalla lettera dell’art 458? Non mi pare che ci sia un requisito formale che viene richiamato.
Quando si parla di successione, il discorso è molto più ampio. Certamente si può avere un riferimento ai beni immobili, ma non soltanto (tutto il patrimonio di una persona ricade nell’ambito delle vicende di carattere successorio). Qui vedete che il discorso è molto incerto. Se si valuta dal punto di vista della manifestazione del volere, allora che sia bene mobile o che sia bene immobile implica l’esistenza di un dato di fatto, ma non tanto la necessaria compresenza di un requisito formale. Dato di fatto è il modo di esprimersi. Quindi, ripeto, la valutazione è qui più complessa. È chiaro che se l’accordo risulta formalizzato non ci sono dubbi; sia che si abbia riguardo a beni immobili o mobili è un accordo giuridicamente manifestato. Ma se si valutano le cose in un’altra logica, nella logica, cioè, del compimento di un’attività che si realizza dal punto di vista della dichiarazione, del fatto dichiarativo, per quale mai ragione non si estende il 458? Questa è una perplessità che si pone rispetto alla lettura del 458 perché è una situazione che potrebbe essere ricondotta all’interno del 1350, ma con tutti i limiti che sono propri di questa ipotesi.
Considerazioni finali
Naturamente questa norma, di cui all’art 458, vale di per sé; è una considerazione che impegna, cioè, a far scaturire la irrilevanza del patto successorio a prescindere dal comportamento che viene adottato in sede testamentaria. Nella sostanza, voglio dire che questa intesa, se la si dovesse interpretare alla lettera, potrebbe dar luogo ad una manifestazione di volontà da parte del successivo de cuius, il quale potrebbe agire per far dichiarare la nullità dell’accordo. Quindi apertura ad una successiva sentenza con la quale si fa dichiarare la nullità. Non credo che la parte a favore della quale viene fatta questa dichiarazione avrebbe interesse ad agire per far dichiarare la nullità della dichiarazione; eventualmente soltanto da parte del successivo de cuius potrebbe agire in questa maniera. Qui la nullità è di per sé; non ha nulla a che vedere rispetto al testamento.
A parte questo, facciamo l’ipotesi che ci sia un patto successorio e che ci sia un successivo testamento. Questo testamento potrebbe essere conforme al patto successorio: quindi, il contenuto del patto successorio viene ribadito nell’ambito del testamento. A questo punto si pone un problema: si può avere una valutazione in termini di nullità del patto successorio e del testamento, perché il testamento è conforme al divieto del patto successorio. Quindi nullità dell’uno e nullità dell’altro. Questa è la prima lettura e direi la più diffusa lettura, almeno nel passato.
Ora le cose sono cambiate, nel senso che, si ragiona in questa maniera: non è detto che la perfetta conformità che sussiste tra patto successorio e testamento sia la migliore prova della nullità dell’uno e dell’altro, perché non è detto che il de cuius, che fosse perfettamente a conoscenza della nullità del patto successorio, non abbia adottato quella disposizione di carattere testamentario in piena e perfetta libertà di volere, non a seguito, quindi, del patto successorio. Ora, anche questa è un’apertura a favore della libertà testamentaria.
È un’ipotesi che risalta certe situazioni in cui si è liberi di attribuire una certa interpretazione alla clausola testamentaria, non guardando all’eventuale corrispondenza del contenuto della stessa con il contenuto della clausola dei patti successori. Sono aperture che hanno un riflesso da un punto di vista dell’interpretazione delle conseguenze del contenuto specifico dell’art 458. Io non discuto sulla possibilità di ravvisare, effettivamente, nell’ambito delle ipotesi, situazioni che possono far dubitare della rilevanza dell’art 458; dico che l’apertura che si da di questa norma è un’apertura non al divieto dei patti successori, ma della libertà testamentaria.
Negozio a causa di morte
Vi è dell’altro, nel senso che si pone un problema notevole: quello di distinguere tra negozi a causa di morte (disposizioni negoziali che sono conseguenze del decesso) ed i c.d. contratti connessi all’evento morte. Viene data la possibilità nell’ambito delle disposizioni mortis causa edell’ordinamento giuridico di provvedere in via negoziale alle sorti successive del patrimonio. Questo è il negozio a causa di morte, che è nella sostanza, il testamento. Il testamento è una disposizione negoziale con cui il soggetto può provvedere alle sorti future del proprio patrimonio.
Poi ci sono i c.d. contratti connessi all’evento morte, contratti che vengono configurati, nell’ambito della interpretazione in sede dottrinale, come situazioni concordate nell’ambito delle quali ad un certo punto si fa riferimento all’evento morte che determina l’attribuzione di determinati effetti. Non sono negozi a causa di morte. Vale a dire: vengono stipulati di per sé, ma non in tanto in conseguenza del fattore morte; solo che, la disciplina propria del contenuto incerto.
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