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Divieto dell'uso della forza

Il diritto internazionale si pone in un rapporto di eccezione a una regola generale, ovvero il divieto dell'uso della forza. Questa regola si è affermata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma cosa s'intende con "divieto" dell'uso della forza nelle relazioni internazionali? Non è evidente, nonostante la prassi sia poco chiara, quali siano le eccezioni, cioè quando si può ricorrere all'uso della forza.

Ipotesi lecite dell'uso della forza

Ci sono due ipotesi lecite e certe di eccezione dell'uso della forza:

  • Legittima difesa che segue a un attacco armato o aggressione già sferrato. È lecita sia per la legittima difesa unilaterale individuale che collettiva (paesi che intendono soccorrere il paese attaccato).
  • Sistema di sicurezza collettiva previsto nel Consiglio di Sicurezza. Dal momento in cui l'uso della forza è vietato nella Comunità internazionale, si è dovuto individuare un organo al quale assegnare la gestione dell'uso della forza. Se il CS interviene, i soggetti della comunità internazionale non possono più agire in legittima difesa collettiva, in quanto ad essi si sostituisce un organo specifico.

Ipotesi controverse

Ci sono tre ipotesi incerte:

  • Intervento umanitario: Si può usare unilateralmente la forza per proteggere dal punto di vista umanitario la popolazione di un paese contro la volontà del governo di quello stesso paese? Proteggere un popolo contro il suo stesso governo. Oggi esiste una norma che obbliga tutti i governi a tutelare i diritti umani della loro stessa popolazione, ma esiste anche un diritto dei paesi per agire con la forza contro il governo che non rispetta la norma in questione?
  • Uso della forza contro gli Stati che appoggiano il terrorismo internazionale: Se l'attacco terroristico è imputabile direttamente allo Stato, il problema non c'è, in quanto si tratta di una risposta per l'aggressione. Se invece l'imputabilità non è possibile, ma si ha uno Stato complice col gruppo di terroristi, lo Stato non esercita un controllo diretto ma li appoggia (come gli USA con i Contras in Nicaragua). In questo caso si può usare la forza contro lo Stato che appoggia il gruppo di terroristi?
  • Si può anticipare l'aggressione? Se si teme che nei confronti di un paese si sferri un'aggressione, allora si può usare l'autodifesa anticipata?

Disciplina del divieto dopo la Seconda Guerra Mondiale

La disciplina stabilitasi dopo la Seconda Guerra Mondiale dalla comunità internazionale è quella di vietare l'uso della forza, dapprima nell'accordo della Società delle Nazioni. Il divieto dell'uso della forza compare nella Carta dell'ONU e viene dettagliato nell'articolo 2, paragrafo 4. Questa norma afferma che i membri dell'ONU devono astenersi dall'uso della forza, ma non risolve tutti i problemi nell'ambito applicativo del divieto.

Bisogna stabilire il significato dei termini usati nell'articolo:

  • "Forza": È un termine più ampio rispetto a quello utilizzato nel patto della Società delle Nazioni ("guerra"), si vieta l'uso della forza e non solo la guerra. L'estensione del termine vieta non solo la guerra ma anche le misure che implicano le forze diverse dalla guerra, cioè le forme violente di autotutela.

Prima della Seconda Guerra Mondiale si poteva rispondere a un illecito per difendersi anche in modo violento. Ad esempio, il caso del bombardamento da parte dell'Italia dell'isola di Corfù: c'erano dei militari italiani presenti in Grecia che dovevano verificare i confini con la Grecia e furono uccisi. L'Italia accusò la Grecia di non aver osservato le norme di protezione per i cittadini stranieri. L'Italia reagì in autotutela con le contromisure, sospendendo gli obblighi con la Grecia e usando la forza (bombardando l'isola di Corfù). Non era considerato però un illecito per il diritto internazionale in quel momento, per cui le contromisure violente erano considerate lecite.

Altri esempi di contromisure violente furono adottati dai paesi occidentali nei confronti dei paesi latinoamericani. Il passaggio è significativo perché non si usa più il termine "guerra", ma "forza", che comprende qualsiasi forma di forza. L'unico caso di contromisura violenta è quello nel caso dell'aggressione.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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