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DI.
Esempio: guerra in Iraq in cui gli USA-UK avevano lo scopo di modificare il regime
presente in Iraq e in seguito modificare anche l’assetto dei rapporti internazionali di
quel paese. Si ha invece ”autotutela violenta”: quando lo Stato non ha lo scopo di
cambiare l’assetto della comunità internazionale, ma mira solo a reagire al torto
subito. Ma dopo la 2GM sia la guerra che le misure di autotutela violente sono
vietate dall’art.2,parag4 della Carta dell’ONU.
Un’altro problema interpretativo: con uso della forza s’intende solo quella bellica o
anche di un altro carattere? Nella stesura della Convenzione di Vienna del 1978
c’erano le controversie tra i paesi: Brasile voleva intendere anche la forza
economica, le pressioni economiche sono come la guerra con cui si può annettere
una parte del territorio o cambiare il regime di un paese, per cui sulla base di
quest’argomento si voleva intendere anche la forza economica. La discussione è
terminata col nulla di fatto perche l’articolo non specifica di quale forza si tratti.Per
risolvere questo problema va interpretata la norma alla luce della prassi
internazionale successiva che conferma che il divieto dell’uso della forza riguarda
solo quello bellico e non quello economico. Questo vuole dire che le pressioni
economiche sono lecite? No! Le pressioni economiche non sono vietate dall’art.
2,parag.4, ma non vuol dire che siano lecite. Si ritiene che esista una norma
apposita che vieta le pressioni economiche. L’importanza di qualificare questa
violazione sotto un’altra norma: in base alla norma applicata saranno diverse le
conseguenze sotto il profilo della responsabilità internazionale.
2) “minaccia” = minaccia dell’uso della forza è diversa dalla minaccia della pace
(Art.39, parag.7 della Carta dell’ONU dove la minaccia alla pace è usato come
un presupposto per l’intervento militare). Minaccia dell’uso della forza è un
concetto di carattere giuridico, non è definito dal testo della Carta e per definirlo
bisogna rifarsi al significato attribuitogli dalla prassi. Ci sono dei comportamenti
che sicuramente costituiscono la minaccia dell’uso della forza come ultimatum:
si verifica quando uno Stato intende fare l’uso della forza nei confronti di un
altro Stato e prima di procedere, minaccia quel paese di ricorrere all’uso della
forza se esso non assume determinati comportamenti. Esempio: anglo-
americani lanciarono un ultimatum a Saddam Hussein in Iraq. Non tutti i
comportamenti che possono costituire la minaccia sono cosi chiari. Ad esempio
alcuni problemi nella prasi internazionale:
- se un paese ricorre all’ammassamento massiccio delle forze armate verso i
confini di un altro paese, si è in presenza di una minaccia, un illecito e quindi si
può adottare delle contromisure? Esempio: Russia e Ucraina 2014; Hitler che
ammassava le proprie truppe lungo i confini dei paesi limitrofe. C’è una soluzione
a proposito da parte della CIG (in base al caso Nicaragua vs USA: questi ultimi si
sono giustificati dicendo che le loro misure dovevano essere lecite perche
adottate a titolo di contromisura dato che il Nicaragua stava minacciando dell’uso
della forza, ammassando le proprie truppe lungo i confini ): il ricorso al riarmo da
parte di un paese costituisce una minaccia? La CIG ha deciso: nel DI attuale non
esistono divieti generalizzati del possesso delle armi, esistono dei divieti limitati
che riguardano alcune categorie di armi in specifico (chimiche, biologiche)
esistono norme che limitano il possesso di altre categorie di armi (come le mine,
armi nucleari), ma non esistono le norme che limitano il possesso in generale di
armi di carattere convenzionale. Per cui il possesso delle armi di carattere
convenzionale è lecito quale che sia la quantità di quelle armi. Per cui, il ricorso al
riarmo convenzionale, a giudizio della CIG, non costituisce una minaccia dell’uso
della forza nè una violazione del diritto internazionale. Non sono, per cui,
ammessibili le reazioni violenti da parte dei paesi limitrofi a titolo di autotutela.
- un altro problema riguardo alla minaccia riguarda le armi nucleari: questa
categoria di armi costituisce la minaccia in base all’art.2? La CIG ha dato un
parere nel caso della Francia che aveva fatto degli sperimenti nucleari nel
Pacifico, dove l’AG aveva chiesto alla CIG se era lecito il comportamento della
Francia. La CIG ha fatto distinzione tra “dissuasione nucleare” e “mero possesso
delle armi nucleari” (ha valutato il DI vigente e visto che esso prevede: sì dei
trattati del disarmo che vogliono limitare il possesso delle armi nucleari, ma questi
trattati non hanno lo scopo di azzerare totalmente il possesso delle armi, ma
permettono ai paesi di possedere un tot di armi nucleari. Cosi la CIG è arrivata a
stabilire che il possesso delle armi nucleari resta lecito sia che sia posseduto a
fini civili che quelli militari, e non costituisce minaccia all’uso della forza in base
all’art.2. Ciò non vuol dire che il possesso delle armi non costituisca la minaccia
alla pace in base all’art.39, dove il CS può ritenere il possesso delle armi come
una minaccia, come si è verificato nel caso dell’Iran che vuole dotarsi di armi
nucleari a fini civili, che è lecito dal punto di vista del DI e non incorre alla
violazione dell’art.2, ma ciò non vincola la libertà del CS di classificare quel
comportamento come una minaccia della pace ai sensi dell’art.39 per adottare i
provvedimenti ai sensi del titolo VI della Carta.) “Dissuasione nucleare”= non si
ha il semplice possesso delle armi nucleari, ma si hanno queste armi
direttamente puntate verso altri paesi. Si ha quindi la dissuasione nucleare che
non è lecita per il DI e costituisce la minaccia all’uso della forza, a meno che non
sia giustificata dal dover reagire alla minaccia altrui (che però deve essere
proporzionata).
- il mero possesso delle armi di distruzione di massa è considerata come minaccia
in base all’art.2,parag.4? Cos’intende con armi di distruzioni di massa o qual è la
differenza con le armi convenzionali? Si differenziano dalla tipologia dall’arma e
dagli effetti che possono produrre. “Armi di distruzione di massa”: non riescono a
distinguere tra obiettivi civili e militari, come le armi chimiche o batteriologiche,
per cui colpiscono in modo indiscriminato gli obiettivi. “Armi convenzionali”:
discriminano gli obbiettivi civili e militari, per cui possono essere controllate. Le
armi nucleari in quale categoria rientrano? Le opinioni sono controverse, e quella
prevalente è che non siano arme di distruzioni di massa: se puntate su obiettivi
stabiliti, sono prevedibili gli effetti che può provocare e possono essere
circoscritte, non come le armi chimiche o biologiche. Secondo la posizioni
dominante, sostenuta dai paesi anglosassoni, le armi nucleari sono in grado di
discriminare gli obiettivi per cui non sono armi di distruzioni nucleari. Il problema è
se il mero possesso di armi di distruzioni di massa costituiscono minaccia, inoltre
non è possibile fare una distinzione come per le armi di carattere nucleari
(possesso e dissuasione) in quanto basta avere quelle armi e rilasciarle ovunque
per provocare i danni. Il mero possesso quindi costituisce una minaccia e viola le
norme del diritto internazionale? A questo proposito non si ha un parere della CIG
che ci dia una risposta a riguardo. Esiste la dottrina di Bush sulla legittima difesa
anticipata/preventiva: possibilità di usare la forza in presenza di una semplice
minaccia. Per cui il semplice possesso di armi di distruzione di massa può dare
luogo ad una minaccia e può dar luogo al comportamento illecito, e dar luogo al
comportamento preventivo per neutralizzare la minaccia.
3) “internazionalità” = la forza militare o la minaccia dell’uso della forza vietata
dall’art.2 è quella che si sprigiona nelle relazioni internazionali. “Forza
internazionale”: si ha quando una forza parte dai confini di uno Stato e colpisce
un alto.Il problema si pone all’uso della forza che non supera i confini di uno
Stato. Si può dire che sia l’uso della forza internazionale vietato dall’art.2 anche
se si rimane all’interno dei confini di uno Stato? La prassi internazionale dice
che esistono dei casi in cui la forza, anche se colpisce gli obiettivi che restano
dentro i confini, è vietata dall’art, cosi come esistono dei casi considerati come
controversi di dubbia qualificazione.
La forza che resta dentro i confini è annunciata nella definizione di “aggressione”
nella risoluzione dell’AG nel 1974. La CIG nel caso Nicaragua vs USA ha detto che
la risoluzione dell’AG sul concetto di aggressione può considerarsi corrispondente