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VEDI TABELLA DIFFERENZE PAG 109
4. Sovvenzione cambiaria . Consiste nell’accredito del netto ricavo ottenuto dallo sconto di una
cambiale pagherò emessa direttamente dal cliente a favore della banca finanziatrice (pagherò
diretto). Il rischio è simile a quello dell’apertura di credito semplice in bianco perché non offre
garanzie di alcun genere, a parte la possibilità per la banca, a fronte del titolo che possiede, di porre
in essere un processo di esecuzione coattiva di recupero del credito. Gli elementi di costo sono gli
interessi (calcolati in via anticipata dalla data dell’operazione alla scadenza dell’effetto), la
commissione di incasso (in somma fissa), le eventuali commissioni (variano a seconda della
scadenza e sono calcolate sull’importo nominale della cambiale) e l’imposta di bollo.
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Il ricorso a tale forma tecnica è da ricollegarsi ad operazioni che comportano esigenze finanziarie di
natura transitoria, connesse a temporanee espansioni degli affari dell’impresa affidata. L’operazione
non è tuttavia molto frequente.
Smobilizzo di crediti commerciali a breve termine. Consistono in un anticipo effettuato da un ente
creditizio a favore di imprese che detengono crediti mercantili nel proprio portafoglio. Tali operazioni sono
del tipo autoliquidabili, ovvero prevedono che i mezzi necessari al rimborso non vengano direttamente dal
finanziato, ma da un terzo, nella maggior parte dei casi dal debitore del sovvenuto stesso. Per usufruire di
tali operazioni di finanziamento l’impresa deve avere superato con esito positivo l’istruttoria di fido e
ottenuto una linea di credito da utilizzarsi come anticipo dei crediti commerciali in suo possesso. La
cessione del credito alla banca può essere pro solvendo, che permette alla banca di addebitare al
sovvenuto l’importo nel caso il terzo non rimborsi, o pro soluto, in cui la banca rinuncia ad ogni azione di
rivalsa nei suoi confronti. Le operazioni che fanno parte di questa categoria sono:
♦ Sconto bancario. È un contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al
cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine,
del credito stesso. L’operazione ha prevalentemente per oggetto titoli cambiari e si caratterizza
come operazione pro solvendo. Come per le operazioni di prestito anche qui vi è un antecedente
concessione di fido, che si accompagna ad un’analisi sul grado di solvibilità del debitore. Essa può
avvenire tramite l’utilizzo di un castelletto, tipico delle imprese che vi ricorrono sistematicamente, in
cui la banca predefinisce l’ammontare massimo degli effetti presentabili coincidente con il credito
accordato e che ha carattere rotativo, per cui la disponibilità originaria viene ricostruita ogniqualvolta
gli effetti scontati in precedenza giungono a scadenza e vengono regolarmente pagati; oppure può
essere in forma isolata, quando l’operazione assume carattere occasionale, ovvero quando
l’affidato si trovi a dover far fronte a esigenze finanziarie eccezionali e disponga comunque di effetti
bancari. Il costo per il cliente è rappresentato per la maggior parte dal tasso di interesse, calcolato
sul valore nominale del titolo dalla data dell’operazione alla scadenza dell’effetto, cui vanno
aggiunte delle commissioni e diritti accessori, connessi alle spese di carattere amministrativo
(commissione di incasso).
Le modalità di estinzione dell’operazione sono riconducibili a 3 fattispecie principali: il regolare
pagamento a scadenza dell’obbligato principale; il mancato pagamento dell’obbligato principale, per
cui la banca richiederà l’intervento del cliente scontista; il ritiro della cambiale prima della scadenza
ad opera del cliente della banca.
♦ Anticipo Ri.Ba. salvo buon fine. La Ri.Ba., ricevuta bancaria, è uno strumento di pagamento
dematerializzato, che pur non essendo un titolo di credito vero e proprio si comporta allo stesso
modo. L’operazione di anticipo Ri.Ba. salvo buon fine, detta anche “portafoglio salvo buon fine”
(s.b.f.), si concretizza nell’accredito su un conto transitorio (detto conto anticipi) di un importo
corrispondente al valore nominale degli effetti che vengono presentati per l’incasso, con valuta
postergata (posticipata) alla data di scadenza degli effetti medesimi. Il cliente affidato ha la
possibilità di utilizzare subito le somme resesi disponibili anche se ciò determinerà uno scoperto di
valuta che darà origine ad interessi passivi a suo carico. Le banche sono abbastanza propense a
concedere questo fido visto il suo carattere di autoliquidabilità. Anche questa operazione si
caratterizza per la determinazione di una cifra di castelletto, avente carattere rotativo, ma qui, prima
di determinare la somma da mettere a disposizione del cliente, si procede al raccoglimento degli
effettivi per gruppi di scadenze omogenee e alla definizione della “valuta adeguata”, calcolando la
scadenza media dei singoli gruppi ed aggiungendo al termine facciale un certo numero di giorni (da
10 a 20, a seconda della forza contrattuale del cliente).
La banca può concedere tale credito seguendo tre modalità di accredito sul c/c:
1) Accredito diretto sul c/c di corrispondenza : per un importo tale al valore degli effetti con valuta
adeguata; consente di avere immediata disponibilità delle somme, per il cui eventuale utilizzo il
cliente corrisponderà degli interessi per scoperto di valuta.
2) Utilizzo di conto transitorio fruttifero (conto anticipo s.b.f.) (più utilizzata): viene accreditato, con
valuta adeguata, del valore nominale degli effetti e contemporaneamente addebitato sul
medesimo importo, che viene reso disponibile sul c/c. ordinario. In questo modo si viene a
creare uno scoperto per valuta sul conto transitorio che darà origine ad interessi debitori per il
cliente.
3) Utilizzo di un conto transitorio infruttifero (conto evidenza s.b.f.) con applicazione di tassi
differenziati sugli scoperti di c/c: l’addebito degli importi avviene solo nel giorno di maturazione
della valuta, così da non produrre interessi a carico del cliente, il quale può comunque disporre
di una linea di credito di importo pari alla somma resasi disponibile sul conto transitorio.
L’autoliquidabilità che caratterizza tale operazione non consente al cliente di venire a conoscenza
del buon esito del pagamento: egli verrà informato solo in caso di insolvenza del debitore, solo dopo
un certo lasso di tempo. L’anticipo su portafoglio salvo buon fine è molto gradito dalla clientela
bancaria per l’elevato grado di flessibilità che lo caratterizza: consente agli utilizzatori di
commisurare il proprio indebitamento bancario alle effettive necessità della gestione finanziaria
d’impresa. Più oneroso risulta il ricorso al conto anticipo s.b.f., dove l’affidato deve sostenere un
costo per l’intero anticipo, a prescindere dall’effettivo impiego della somma di denaro resasi
disponibile sul conto. L’operazione di effetti salvo buon fine determina in ogni caso l’obbligo per il
cliente di corrispondere alla banca le commissioni d’incasso ed il rimborso delle spese da questa
sostenute in caso di eventuali insoluti.
♦ Anticipo su fatture. Molto simile all’anticipo Ri.Ba., è destinato a quelle imprese che non
dispongono di crediti cartolarizzati ma che tendono a regolare le loro transazioni attraverso bonifici
e giroconti. La banca mette a disposizione dell’affidato parte dell’importo (di norma il 70/80%)
risultante dalle fatture da questi emesse nei confronti dei suoi clienti, riservandosi di richiederne la
restituzione quando, decorso un ragionevole intervallo di tempo dalla scadenza prevista per il
regolamento delle fatture, non sia ancora avvenuto il pagamento. La banca usa un conto transitorio
fruttifero (c/anticipo su fatture) sul quale addebita con valuta postergata la somma, che viene
contemporaneamente girata sul conto corrente con valuta immediata. L’impresa ha così la
possibilità di smobilizzare crediti non ancora scaduti per fronteggiare esigenze di liquidità. Alla
scadenza la banca accredita al cliente anche la differenza non anticipata, trattenuta per eventuali
sconti o abbuoni concessi al debitore. Qualora la fattura risulti impagata la banca richiede all’affidato
le somme anticipate. Il costo, in genere, è solo il tasso d’interesse.
♦ Factoring. Un imprenditore (cedente) si impegna a cedere i propri crediti di natura commerciale a
breve termine ad un operatore specializzato (cessionario o factor), che può essere una banca o una
società di factoring, il quale a fronte di un compenso si assume l’impegno di curarne la gestione e
l’incasso, garantendone il buon fine anche in caso di insolvenza del debitore e di finanziare il
cedente mediante lo smobilizzo anticipato delle partite creditorie. Anche qui si distingue tra factoring
pro solvendo (cessionario chiederà al cedente la restituzione delle somme anticipate in caso di
inadempimento) e factoring pro soluto (factor non potrà più richiedere nulla al cedente in caso di
insolvenza del ceduto). Una seconda variante, diffusa soprattutto in ambito nazionale, riguarda
l’esclusione della notifica dell’avvenuta cessione del credito al debitore ceduto che continuerà ad
effettuare i suoi pagamenti al cedente cui competerà l’obbligo di versare prontamente i crediti
riscossi al factor. Le 3 caratteristiche richieste per i crediti ceduti sono: liquidità, disponibilità e
cedibilità. I crediti oggetto di factoring sono a breve termine, con scadenza compresa fra i 30 e i 180
giorni; invece la disponibilità del credito attiene alla sua effettiva esistenza e dunque alla possibilità
del factor di procedere regolarmente alla sua riscossione. Infine, la cedibilità comporta che il credito
non sia sottoposto a particolari condizioni o vincoli che ne possano ostacolare il trasferimento al
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factor. Il costo complessivo dell’operazione è determinato da: commissione per servizio di gestione
e amministrazione, le spese di istruttoria, miranti ad accertare la capacità di rimborso del cliente, i
diritti fissi per ogni fattura ceduta, le spese di tenuta conto e il tasso di interesse sulle somme
anticipate.
I PRESTITI PER CASSA A MEDIO E LUNGO TERMINE. Durata superiore ai 18 mesi. Tale credito viene
spesso chiamato credito di scopo, per il quale cioè è necessario attribuire una stretta relazione tra prestito
erogato e finalità. E’ difficile determinare il grado di rischio poiché le scadenze sono protratte nel tempo e
risulta difficile la previsione dell’andamento futuro.
• Mutuo . Il mutuo è