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4. Sovvenzione cambiaria . Consiste nell’accredito del netto ricavo ottenuto dallo sconto di una

cambiale pagherò emessa direttamente dal cliente a favore della banca finanziatrice (pagherò

diretto). Il rischio è simile a quello dell’apertura di credito semplice in bianco perché non offre

garanzie di alcun genere, a parte la possibilità per la banca, a fronte del titolo che possiede, di porre

in essere un processo di esecuzione coattiva di recupero del credito. Gli elementi di costo sono gli

interessi (calcolati in via anticipata dalla data dell’operazione alla scadenza dell’effetto), la

commissione di incasso (in somma fissa), le eventuali commissioni (variano a seconda della

scadenza e sono calcolate sull’importo nominale della cambiale) e l’imposta di bollo.

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Il ricorso a tale forma tecnica è da ricollegarsi ad operazioni che comportano esigenze finanziarie di

natura transitoria, connesse a temporanee espansioni degli affari dell’impresa affidata. L’operazione

non è tuttavia molto frequente.

Smobilizzo di crediti commerciali a breve termine. Consistono in un anticipo effettuato da un ente

creditizio a favore di imprese che detengono crediti mercantili nel proprio portafoglio. Tali operazioni sono

del tipo autoliquidabili, ovvero prevedono che i mezzi necessari al rimborso non vengano direttamente dal

finanziato, ma da un terzo, nella maggior parte dei casi dal debitore del sovvenuto stesso. Per usufruire di

tali operazioni di finanziamento l’impresa deve avere superato con esito positivo l’istruttoria di fido e

ottenuto una linea di credito da utilizzarsi come anticipo dei crediti commerciali in suo possesso. La

cessione del credito alla banca può essere pro solvendo, che permette alla banca di addebitare al

sovvenuto l’importo nel caso il terzo non rimborsi, o pro soluto, in cui la banca rinuncia ad ogni azione di

rivalsa nei suoi confronti. Le operazioni che fanno parte di questa categoria sono:

♦ Sconto bancario. È un contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al

cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine,

del credito stesso. L’operazione ha prevalentemente per oggetto titoli cambiari e si caratterizza

come operazione pro solvendo. Come per le operazioni di prestito anche qui vi è un antecedente

concessione di fido, che si accompagna ad un’analisi sul grado di solvibilità del debitore. Essa può

avvenire tramite l’utilizzo di un castelletto, tipico delle imprese che vi ricorrono sistematicamente, in

cui la banca predefinisce l’ammontare massimo degli effetti presentabili coincidente con il credito

accordato e che ha carattere rotativo, per cui la disponibilità originaria viene ricostruita ogniqualvolta

gli effetti scontati in precedenza giungono a scadenza e vengono regolarmente pagati; oppure può

essere in forma isolata, quando l’operazione assume carattere occasionale, ovvero quando

l’affidato si trovi a dover far fronte a esigenze finanziarie eccezionali e disponga comunque di effetti

bancari. Il costo per il cliente è rappresentato per la maggior parte dal tasso di interesse, calcolato

sul valore nominale del titolo dalla data dell’operazione alla scadenza dell’effetto, cui vanno

aggiunte delle commissioni e diritti accessori, connessi alle spese di carattere amministrativo

(commissione di incasso).

Le modalità di estinzione dell’operazione sono riconducibili a 3 fattispecie principali: il regolare

pagamento a scadenza dell’obbligato principale; il mancato pagamento dell’obbligato principale, per

cui la banca richiederà l’intervento del cliente scontista; il ritiro della cambiale prima della scadenza

ad opera del cliente della banca.

♦ Anticipo Ri.Ba. salvo buon fine. La Ri.Ba., ricevuta bancaria, è uno strumento di pagamento

dematerializzato, che pur non essendo un titolo di credito vero e proprio si comporta allo stesso

modo. L’operazione di anticipo Ri.Ba. salvo buon fine, detta anche “portafoglio salvo buon fine”

(s.b.f.), si concretizza nell’accredito su un conto transitorio (detto conto anticipi) di un importo

corrispondente al valore nominale degli effetti che vengono presentati per l’incasso, con valuta

postergata (posticipata) alla data di scadenza degli effetti medesimi. Il cliente affidato ha la

possibilità di utilizzare subito le somme resesi disponibili anche se ciò determinerà uno scoperto di

valuta che darà origine ad interessi passivi a suo carico. Le banche sono abbastanza propense a

concedere questo fido visto il suo carattere di autoliquidabilità. Anche questa operazione si

caratterizza per la determinazione di una cifra di castelletto, avente carattere rotativo, ma qui, prima

di determinare la somma da mettere a disposizione del cliente, si procede al raccoglimento degli

effettivi per gruppi di scadenze omogenee e alla definizione della “valuta adeguata”, calcolando la

scadenza media dei singoli gruppi ed aggiungendo al termine facciale un certo numero di giorni (da

10 a 20, a seconda della forza contrattuale del cliente).

La banca può concedere tale credito seguendo tre modalità di accredito sul c/c:

1) Accredito diretto sul c/c di corrispondenza : per un importo tale al valore degli effetti con valuta

adeguata; consente di avere immediata disponibilità delle somme, per il cui eventuale utilizzo il

cliente corrisponderà degli interessi per scoperto di valuta.

2) Utilizzo di conto transitorio fruttifero (conto anticipo s.b.f.) (più utilizzata): viene accreditato, con

valuta adeguata, del valore nominale degli effetti e contemporaneamente addebitato sul

medesimo importo, che viene reso disponibile sul c/c. ordinario. In questo modo si viene a

creare uno scoperto per valuta sul conto transitorio che darà origine ad interessi debitori per il

cliente.

3) Utilizzo di un conto transitorio infruttifero (conto evidenza s.b.f.) con applicazione di tassi

differenziati sugli scoperti di c/c: l’addebito degli importi avviene solo nel giorno di maturazione

della valuta, così da non produrre interessi a carico del cliente, il quale può comunque disporre

di una linea di credito di importo pari alla somma resasi disponibile sul conto transitorio.

L’autoliquidabilità che caratterizza tale operazione non consente al cliente di venire a conoscenza

del buon esito del pagamento: egli verrà informato solo in caso di insolvenza del debitore, solo dopo

un certo lasso di tempo. L’anticipo su portafoglio salvo buon fine è molto gradito dalla clientela

bancaria per l’elevato grado di flessibilità che lo caratterizza: consente agli utilizzatori di

commisurare il proprio indebitamento bancario alle effettive necessità della gestione finanziaria

d’impresa. Più oneroso risulta il ricorso al conto anticipo s.b.f., dove l’affidato deve sostenere un

costo per l’intero anticipo, a prescindere dall’effettivo impiego della somma di denaro resasi

disponibile sul conto. L’operazione di effetti salvo buon fine determina in ogni caso l’obbligo per il

cliente di corrispondere alla banca le commissioni d’incasso ed il rimborso delle spese da questa

sostenute in caso di eventuali insoluti.

♦ Anticipo su fatture. Molto simile all’anticipo Ri.Ba., è destinato a quelle imprese che non

dispongono di crediti cartolarizzati ma che tendono a regolare le loro transazioni attraverso bonifici

e giroconti. La banca mette a disposizione dell’affidato parte dell’importo (di norma il 70/80%)

risultante dalle fatture da questi emesse nei confronti dei suoi clienti, riservandosi di richiederne la

restituzione quando, decorso un ragionevole intervallo di tempo dalla scadenza prevista per il

regolamento delle fatture, non sia ancora avvenuto il pagamento. La banca usa un conto transitorio

fruttifero (c/anticipo su fatture) sul quale addebita con valuta postergata la somma, che viene

contemporaneamente girata sul conto corrente con valuta immediata. L’impresa ha così la

possibilità di smobilizzare crediti non ancora scaduti per fronteggiare esigenze di liquidità. Alla

scadenza la banca accredita al cliente anche la differenza non anticipata, trattenuta per eventuali

sconti o abbuoni concessi al debitore. Qualora la fattura risulti impagata la banca richiede all’affidato

le somme anticipate. Il costo, in genere, è solo il tasso d’interesse.

♦ Factoring. Un imprenditore (cedente) si impegna a cedere i propri crediti di natura commerciale a

breve termine ad un operatore specializzato (cessionario o factor), che può essere una banca o una

società di factoring, il quale a fronte di un compenso si assume l’impegno di curarne la gestione e

l’incasso, garantendone il buon fine anche in caso di insolvenza del debitore e di finanziare il

cedente mediante lo smobilizzo anticipato delle partite creditorie. Anche qui si distingue tra factoring

pro solvendo (cessionario chiederà al cedente la restituzione delle somme anticipate in caso di

inadempimento) e factoring pro soluto (factor non potrà più richiedere nulla al cedente in caso di

insolvenza del ceduto). Una seconda variante, diffusa soprattutto in ambito nazionale, riguarda

l’esclusione della notifica dell’avvenuta cessione del credito al debitore ceduto che continuerà ad

effettuare i suoi pagamenti al cedente cui competerà l’obbligo di versare prontamente i crediti

riscossi al factor. Le 3 caratteristiche richieste per i crediti ceduti sono: liquidità, disponibilità e

cedibilità. I crediti oggetto di factoring sono a breve termine, con scadenza compresa fra i 30 e i 180

giorni; invece la disponibilità del credito attiene alla sua effettiva esistenza e dunque alla possibilità

del factor di procedere regolarmente alla sua riscossione. Infine, la cedibilità comporta che il credito

non sia sottoposto a particolari condizioni o vincoli che ne possano ostacolare il trasferimento al

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factor. Il costo complessivo dell’operazione è determinato da: commissione per servizio di gestione

e amministrazione, le spese di istruttoria, miranti ad accertare la capacità di rimborso del cliente, i

diritti fissi per ogni fattura ceduta, le spese di tenuta conto e il tasso di interesse sulle somme

anticipate.

I PRESTITI PER CASSA A MEDIO E LUNGO TERMINE. Durata superiore ai 18 mesi. Tale credito viene

spesso chiamato credito di scopo, per il quale cioè è necessario attribuire una stretta relazione tra prestito

erogato e finalità. E’ difficile determinare il grado di rischio poiché le scadenze sono protratte nel tempo e

risulta difficile la previsione dell’andamento futuro.

• Mutuo . Il mutuo è

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A.A. 2017-2018
29 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stikazzi94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle aziende di credito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Poli Federica.