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Dispensa integrale di "Diritto del lavoro" a cura di Simone Ventriglia

Parte I: Diritto sindacale

1. Introduzione al diritto del lavoro

Nell’impianto costituzionale, il diritto del lavoro si differenzia in tre parti: diritto del lavoro in senso stretto (nato in fase taylorista); diritto del lavoro sindacale; diritto della previdenza sociale. Il primo riguarda i profili individuali dello svolgimento del rapporto di lavoro (principalmente contratto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro e un lavoratore-dipendente): si tratta di un contratto sinallagmatico la cui corrispondenza sta nello scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa.

Il diritto del lavoro si occupa di riequilibrare una posizione di potere che sta nelle mani del datore di lavoro. Le due parti contraenti non sono considerate sullo stesso piano: il diritto del lavoro si basa sull’art.3 della Costituzione (uguaglianza sostanziale). Ad esempio, le due parti hanno diverse restrizioni in merito all’esercizio della facoltà di recesso (licenziamento e dimissione): molte per il datore di lavoro, poche (se non nulle) per il lavoratore-dipendente.

Nel diritto sindacale, invece, siamo nella parte collettiva in cui c’è più autonomia e meno legislazione. I soggetti collettivi sono le associazioni sindacali che sono sia dal lato dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL), sia dal lato dei datori di lavoro (Confcommercio, Confindustria, Nuove associazioni datoriali). Ciascuna associazione si caratterizza, poi, per il modo in cui si è fondata: solitamente si tratta di confederazioni (CGIL, Confcommercio).

Vi sono, tuttavia, anche altre forme di costituzione come il sindacato di professione (Sindacato dei piloti). Il sindacato nasce sulla contrattazione collettiva di lavoro, strumento in cui si ha la prefigurazione dei contratti individuali. Si tratta anche di documenti per l’assunzione, regolamenti a riguardo dell’orario di lavoro, della salute e della sicurezza. Il contratto individuale rinvierà, quindi, al contratto collettivo.

Il contratto collettivo nasce per trovare un accordo su quale sia la retribuzione per poi estendersi ad una serie di aspetti. Il contratto collettivo è la regolamentazione fisiologica, poi c’è anche la parte conflittuale. Analizzeremo gli art.39, 40 e 46 della Costituzione, lo Statuto dei lavoratori del 1970 e la Regolamentazione dello sciopero del 1990 riformata nel 2000. Tutto il resto riguarderà gli atti dell’autonomia collettiva, dell’ordinamento intersindacale, dei protocolli e dei regolamenti.

Nel diritto della previdenza sociale, la persona che lavora entra in un meccanismo pubblico di assistenza in quanto lavoratore.

2. Le previsioni costituzionali del diritto sindacale

2.1. L’organizzazione sindacale (art.39)

Il primo punto da cui partire è l'analisi dei principi costituzionali. L'art.39, c.1 prevede la libertà dell'organizzazione sindacale. Il termine "organizzazione" è nozione molto più ampia rispetto ad "associazione", inclusa in esso. L'organizzazione, infatti, è una struttura molto più ampia e dinamica rispetto alla stessa associazione. I sindacati, quindi, sono organizzazioni che si compongono di associazioni. L'organizzazione si caratterizza per la spontaneità dei movimenti.

Il legislatore avverte l'esigenza di segnalare la discontinuità rispetto all'ordinamento precedente e, per tale motivo, disciplina la libertà sindacale in un articolo diverso rispetto a quello della libertà associativa. Si tratta di un principio precettivo che si applica immediatamente anche ai rapporti privati. Il comma 2 dispone, poi, che ai sindacati non può essere imposto obbligo se non quello di registrazione presso gli uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

L'obiettivo a cui ci si avvicina è quello del contratto collettivo nazionale di categoria. La categoria è il settore merceologico dell’attività del datore di lavoro. I contratti collettivi nazionali di categoria sono circa 300, i cui principali sono quelli dei settori cardine (CCNL dei chimici, degli alimentaristi, ecc.). Negli anni '60, i contratti erano molto più numerosi. Il problema principale è quello dell'efficacia di tali contratti e dei soggetti rispetto ai quali si applicano.

Ai sensi dell'art.39.c.2, i sindacati non hanno alcun obbligo se non quello di registrazione: si tratta di una formula tranquillizzante a garanzia della loro libertà. Dal punto di vista giuridico, inoltre, si tratta di un onere (più che di un obbligo) il cui rispetto è solo il mezzo per entrare nel circuito costituzionale: il sindacato può evitare la registrazione ma, in tal caso, resta fuori dal circuito.

Il c.3 sancisce la democraticità degli statuti ai fini della registrazione. Il c.4, poi, dispone che i sindacati registrati acquistano personalità giuridica privata. Nell'ordinamento corporativo, invece, avevano una personalità giuridica pubblica. Nello stesso comma, viene introdotta anche la possibilità di costituire una rappresentanza unitaria, tra più sindacati, in proporzione agli iscritti per stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti.

Il sindacato nasce per difendere i diritti dei suoi iscritti e la contrattazione (a nome degli stessi iscritti) è il mezzo per occuparsi delle condizioni economiche e normative di essi, evitando che sia il singolo lavoratore a contrattare con il datore di lavoro. Se si lasciasse la singola contrattazione individuale, il lavoratore sarebbe un soggetto molto debole.

La ragione del comma 4 sta nell'evitare la formazione di contratti collettivi dello stesso tipo ma sottoscritti da diversi sindacati: lo scopo è quello di avere, quindi, almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro con efficacia generale. Il costituente vuole un numero libero di organizzazioni sindacali (oo.ss.), vuole almeno un c.c.n.l. di efficacia generale, poi eventualmente possono esserci altri con efficacia limitata per i soli iscritti.

Esempio: soggetto appartenente alla categoria dei chimici. Vi sono 5 sindacati, di cui 3 registrati e 2 non registrati. I 3 registrati possono decidere rappresentati unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, e stipulano il c.c.n.l. per la categoria dei chimici, la cui validità è per i tre registrati e anche per i non iscritti. Se, invece, i 2 sindacati non registrati stipulano un altro c.c.n.l., questo sarà valido solo nei confronti dei rispettivi iscritti.

L'obiettivo è, quindi, quello di conciliare il pluralismo sindacale con l'esigenza di creare almeno un c.c.n.l. valido generalmente, tutelando così anche i non iscritti. Il costituente, al momento della Carta costituzionale, si riferisce ad un solo sindacato, la CGIL. Questo sindacato aveva raccolto tutte le forze della resistenza, tutti i partiti antifascisti. Al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, però, la CGIL si divide.

Il problema adesso è quello di stabilire quali sono le condizioni per individuare la democraticità o meno di uno statuto. Tali problemi sono rinvenibili nel comma 4, in riferimento a: "rappresentati unitariamente in proporzione agli iscritti" (tutti devono avere la stessa possibilità di esprimersi e discutere, altrimenti si innescano meccanismi sproporzionati), si tratta una disposizione ragionevole perché sembrerebbe che il numero di iscritti dia la forza contrattuale; la fonte di finanziamento è rappresentata dalle quote sindacali degli iscritti (in questo senso, il sindacato deve contare sugli iscritti).

Fino agli anni '50, il licenziamento era del tutto libero: recesso ad nutum, ossia il licenziamento era orale e privo di motivazione. La prima forma di tutela arriverà nel '66. L’iscrizione al sindacato era vista, in questi periodi, come un rischio e non un vantaggio: le condizioni dei lavoratori sembravano sostanzialmente le stesse (e formalmente davano motivo al datore di lavoro di licenziare colui che si iscriveva).

Le disposizioni legislative sembrano, così, frenare l'attività dei sindacati: vorrebbero aumentare il numero di iscritti, ma il c.c.n.l. stipulato si applica ad iscritti e non. Negli anni '50, il datore di lavoro poteva licenziare quando voleva e il lavoratore evitava l'iscrizione al sindacato per evitare, da parte del datore di lavoro, delle ritorsioni contro. Il sindacato ha comunque una convenienza ad aumentare il numero di iscritti e la previsione di una tipologia contrattuale che si applica anche ai non iscritti, rallenta sicuramente questo tentativo. Così, in alcuni casi si chiede una quota sindacale ai non iscritti: i non iscritti versano una quota in ragione del fatto che il sindacato astrattamente ha lavorato anche per loro.

Il programma costituzionale non ha mai visto una legge ordinaria di attuazione. Tuttavia, il fatto che permanga tale programma nella Costituzione impedisce di trovare una soluzione alternativa. Le alternative sarebbero due: l'intervento sulle disposizioni costituzionali con abrogazione o sostituzione dei commi 2, 3 e 4; il rispetto della disposizione ed una soluzione ad essa attinente.

Negli anni 1959-1960 ci fu un esperimento in merito, basandosi sul modello francese. Il meccanismo, conosciuto come Legge Vigorelli, consisteva in una legge delega (di 1 anno) attraverso la quale si concedeva al Governo di emanare tanti decreti legislativi sui minimi di trattamento economico e normativo, sulla base dei contratti collettivi portati volontariamente dai sindacati che, diventando contenuto degli stessi decreti, assumevano forza di legge. L'anno successivo si verificò una reiterazione della Legge Vigorelli provocando, così, l'intervento della Corte costituzionale. La Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dei decreti legislativi per reiterazione.

I contratti collettivi che si stipulano oggi non sono quelli previsti dal costituente di efficacia generale (un modello che si è attuato nella realtà). Tali contratti seguono le regole comuni dei contratti (principi privatistici), sono di diritto comune: giuridicamente hanno efficacia solo per gli iscritti. La struttura dei contratti collettivi è formalmente sempre la stessa a partire dagli anni '50 (per esempio, la previsione del congedo matrimoniale di 15 giorni).

C'è stato un periodo in cui i lavoratori non iscritti si basavano sui contenuti dei precedenti contratti corporativi (la cui efficacia giuridica era generale) e sui decreti legislativi della Legge Vigorelli. Oggi, sembrerebbe che in un certo senso l'intento costituzionale si sia realizzato almeno nei fatti: i contratti collettivi sono stipulati dai sindacati (CGIL, CISL, UIL) con le organizzazioni datoriali, hanno efficacia giuridica per i soli iscritti ma nei fatti sono punto di riferimento per tutti (inveramento della costituzione materiale). Il trattamento della persona assunta segue, in ogni caso, il contratto di riferimento.

Negli anni '80 quando la contrattazione collettiva comincia ad affrontare la crisi, il lavoratore non iscritto si reca dal giudice per chiedere l'applicazione di un contratto precedente. Il contratto collettivo, anche se non ha efficacia giuridica generale, nei fatti si applica anche ai non iscritti per due ragioni: nel caso della lesione di uno dei diritti previsti dal c.c.n.l., il lavoratore potrebbe comunque ricorrere all'iscrizione per rendere valevoli le sue pretese; per una questione di concorrenza tra imprese perché il lavoratore, in presenza di trattamenti retributivi differenti tra imprese dello stesso tipo, preferirebbe quello più vantaggioso.

2.2. Il diritto di sciopero (art.40)

Altro punto particolare è l'art.40 della Costituzione, secondo cui il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Secondo un'interpretazione maggioritaria, lo sciopero è un diritto ma si rinvia alla legge per eventuale regolamentazione (esiste, però, solo la "Legge per regolamentazione dello sciopero nell'ambito dei pubblici servizi essenziali").

Per quanto riguarda lo sciopero, la Costituzione dispone all'art.40 che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. L'evoluzione normativa, in tutti i paesi europei, ha visto la seguente progressione: reato-libertà-diritto. Lo sciopero viene considerato inizialmente come un reato (illecito penale e civile), poi ne viene sancita la libertà (lecito penale, ma illecito civile perché è inadempimento) ed infine la qualifica di diritto (liceità penale e civile).

Lo sciopero era considerato illecito tanto quanto le associazioni sindacali, in considerazione dell'applicazione del principio di eguaglianza formale. Così, si considera che il datore di lavoro ed il lavoratore siano sullo stesso piano e, per tale motivo, la costituzione di un'associazione sindacale sembrerebbe compromettere tale equilibrio.

Tuttavia, ben presto, si stabilisce che lo Stato non debba intervenire a giudicare le associazioni sindacali e con esse anche il diritto allo sciopero: si ottiene la libertà. Nel nostro Paese, il diritto allo sciopero ha subito un'evoluzione diversa perché ha conosciuto la libertà in un primo momento, poi l'ha persa durante il periodo corporativo-fascista (codice penale Rocco) per diventare direttamente un diritto con l'entrata della Costituzione. Si tratta di un ciclo molto particolare: reato-libertà-reato-diritto.

La Corte costituzionale si attivò per conciliare le disposizioni della Costituzione con quelle contrastanti del codice Rocco. Il codice penale, infatti, dedicava molti articoli al divieto di sciopero, a partire dall'art.502. Si trattava, in particolare, del capo che si occupava dei delitti contro l'economia pubblica.

Non esiste una nozione giuridica di "sciopero", inteso nella realtà come astensione e sospensione dell'attività lavorativa al fine di ottenere un miglioramento delle proprie condizioni lavorative. Per tale motivo, l'unica ipotetica nozione giuridica potrebbe essere quella del codice penale. I riferimenti normativi al diritto di sciopero sono tre: l'art.40 della Costituzione; la Legge di regolamentazione del 1990 (modificata nel 2000); il codice penale.

Nel codice penale si parla anche di "serrata", intendendo lo sciopero dell'altra parte contrattuale, quella dei datori di lavoro con la chiusura dell'azienda. L'art.40, invece, non si occupa della serrata che non viene nemmeno menzionata: si rompe lo schema dell'azione di lotta tra i datori di lavoro e i lavoratori. La serrata oggi è considerata solo come libertà, ma non diritto.

Nel Titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (vincolante dal 2009), c'è un articolo che mette insieme il 39 e il 40 della nostra costituzione: l'art.28 si occupa della negoziazione e delle azioni collettive. Nella Carta non si parla espressamente della "serrata" ma di "sciopero", anche se si riconosce l'organizzazione di azioni collettive per la difesa dei propri interessi sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori.

L'art.502 del codice penale (sciopero e serrata a fini contrattuali) è stato dichiarato integralmente incostituzionale con la Sentenza n°29/1960 della C.cost. L'art.503 puniva lo sciopero politico come, ad esempio, manifestazione contro una manovra del Governo. In questo caso, la Corte costituzionale è intervenuta con un'abrogazione parziale nella parte in cui sia punito anche lo sciopero politico che non sia volto al sovvertimento dell'ordinamento costituzionale.

2.3. La cogestione (art.46)

L'art.46 della Costituzione riconosce la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (in Germania si parla di "cogestione"). Tale disposizione, però, non vede una concreta attuazione e resta pura previsione costituzionale: la presenza dei lavoratori nella gestione di organismi societari di fatto non c'è.

Il congelamento dell'art.46 è stato determinato da una serie di aspetti storici che si manifestano nel linguaggio utilizzato: ad esempio, l'espressione "ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione" ex art.46 era considerata eccessivamente contigua con il sistema corporativo.

Quello dell'art.46, quindi, è un programma attraverso il quale la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende. La disposizione dell'art.46 viene progettata dal costituente in ragione di ciò che accade nel periodo storico successivo alla seconda guerra mondiale: i lavoratori, difatti, gestiscono la vita delle imprese per circa 2-3 anni, si tratta del fenomeno dei Comitati di gestione.

Attualmente si sta pensando di nuovo a forme di collaborazione dei lavoratori nella gestione d'aziende, anche se si parla di "consultazione" più che di collaborazione. Il modello di cogestione che nasce negli altri Paesi è ispirato a quello tedesco del Mitbestimmung. La prima forma di cogestione nasce in Germania tra il 1948 e il 1950: è un sistema dualistico di amministrazione che consta di un Consiglio di gestione e di un Consiglio di sorveglianza. I rappresentanti dei lavoratori partecipano in parte alla gestione, ma non prendono decisioni (solo sorveglianza).

L'Italia e la Germania erano interessate dalla previsione di questa disposizione, sulla collaborazione nella gestione, perché questa si poneva come esito della loro sconfitta nella seconda Grande guerra. Durante gli anni '70, l'Italia è chiamata in Europa "un laboratorio sociale" perché dà vita alla figura della partecipazione conflittuale. Si prevede, in particolare, che nelle imprese più grandi i datori di lavoro diano in...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoneVentriglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Gottardi Maria Donata.
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