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-17.1 LE DIVERSE FORME DELLA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI.
Tradizionalmente, i metodi di scelta e di selezione dei partecipanti per il procedimento di
affidamento, dei servizi e delle forniture, sono individuabili in quattro gruppi:
• Il pubblico incanto (o procedura aperta, o asta pubblica), ossia quando alla gara possono
partecipare tutti coloro che hanno i requisiti previsti dal bando e della normativa di
legge. Si dice, tradizionalmente, che il bando sia la lex specialis delle gara, quasi come se
avesse natura normativa. Tuttavia, il bando ha natura di atto amministrativo generale, mentre
un atto normativo ha le caratteristiche dell’astrattezza (suscettibilità di una disposizione
normativa ad essere applicata più volte nel tempo) e della generalità (indeterminatezza ed
indeterminabilità a priori dei soggetti destinatari). Per tale motivo, il bando si considera atto
amministrativo generale perché la propria applicazione si esaurisce nella singola gara
(generale ma non astratto). Così, con la definizione del bando come “lex specialis” si
indica che l’amministrazione aggiudicatrice non possa disapplicarlo, neppure quando
sia illegittimo. Il bando potrà essere ANNULLATO (ma non disapplicato) soltanto dal
giudice o dall’amministrazione attraverso l’autotutela. Questa peculiarità rileva anche dal
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A cura di Simone Ventriglia
punto di vista processuale: il giudice può disapplicare gli atti normativi non conformi alla
legge, ma non può mai disapplicare quelli amministrativi di carattere generale. Altra
conseguenza riguarda, invece, l’interpretazione perché gli atti normativi sono interpretati
sulla base dell’art.12 delle preleggi, mentre le disposizioni degli atti amministrativi sono
interpretate sulla base delle norme d’interpretazione dei contratti. Altra distinzione riguarda
la violazione dell’atto che, nel caso di atto normativo, ammette il ricorso in Cassazione. Il
bando è configurato come un invito ad offrire e l’offerta vincola, colui che l’ha
proposta, entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
• La licitazione privata (detta anche “procedura ristretta”, definizione proveniente dalle
direttive comunitarie e recepita nel 2006). Originariamente (nel ’23-’24), partecipavano alla
gara soltanto i soggetti invitati dall’amministrazione. In realtà, nella procedura vigente, è
vero che partecipino alla gara le sole imprese invitate dall’amministrazione, ma è altrettanto
vero che l’amministrazione debba invitare tutte le altre imprese che abbiano quei requisiti
del bando. Dunque, l’amministrazione adotta il bando ed individua i requisiti necessari
alla gara, le imprese chiedono la partecipazione e l’amministrazione le deve invitare.
• Per il terzo metodo di scelta è necessario, invece, soffermarsi sull’oggetto del contratto.
Così, nei contratti di appalto relativi ai lavori, l’oggetto potrà essere la sola esecuzione, ma
anche l’esecuzione stessa corredata di una progettazione esecutiva. In quest’ipotesi, il
metodo di selezione si dice “appalto integrato”. La definizione comunitaria fornisce un
aiuto alla comprensione dell’istituto: è un appalto il cui oggetto è costituito non solo
dall’esecuzione, ma anche dalla progettazione esecutiva o, addirittura, dalla progettazione
definitiva. Nell’ipotesi d’integrazione con progetto definitivo, l’offerta che presenta
l’impresa non sarà costituita soltanto dai mezzi utilizzati per la costruzione, ma anche da un
progetto finale: fornisce un’indicazione di massima comprensiva anche della qualità
(richiede particolari accorgimenti e specificazioni tecniche) e non solo dei mezzi (si parla di
“appalto integrato complesso”).
• La trattativa privata , si tratta di un altro metodo previsto dal regio decreto. Si tratta di
una trattativa tra il privato ed altri soggetti, funzionalizzata al perseguimento di un
interesse pubblico secondo l’imparzialità e il buon andamento. La trattativa privata, in
particolare, ricorrerà solo qualora sussistano due rigorosi requisiti: la presenza di ragioni di
straordinaria necessità ed urgenza; la possibilità per una sola specifica impresa di eseguire
quell’oggetto del contratto.
Esempio di annullamento della gara per mancato invito della PA: “Un’amministrazione
pubblica ordina una determina apparecchiatura medicale e si stabilisce che la macchina possa
essere acquistata da una sola ditta X. Una ditta Y, però, si ritiene in grado di produrre lo stesso
tipo di macchina e ricorre al TAR per la partecipazione alla gara, vinta dalla ditta X. Il TAR
annulla la gara ma, nel frattempo, la macchina è già stata installata e la ditta Y può solo ottenere
un risarcimento del danno per il mancato guadagno. Il caso viene sottoposto alla giurisprudenza
della Corte dei Conti e condanna l’amministrazione per danno erariale e all’impossibilità di
beneficiare del vantaggio economico derivante dalla procedura ristretta”.
Distinguiamo, adesso, le procedure di scelta del contraente, regolate dal diritto
amministrativo, a seconda che i contratti siano attivi o passivi.
Per contratti attivi, si intendono quei contratti che comportano una percezione di denaro da parte
della PA perché essa è il soggetto che vende. In questo caso, la procedura di scelta deve essere l’asta
pubblica perché i contratti attivi (che comportano introiti di denaro per la PA) non sono disciplinati
dal Codice dei contratti pubblici, ma dai vecchi regi decreti.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti di partecipazione, il problema si pone soprattutto per i
contratti passivi. Questi contratti, difatti, sono regolati dal Codice dei contratti pubblici e la
legge consente di determinare specifici requisiti di partecipazione, distinguendo tra quelli di
ordine generale e quelli di idoneità professionale (ex art.39 del codice stesso). È, così, prevista
la possibilità che si chieda un’attestazione della qualificazione professionale, e che si chiedano
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anche dei requisiti di capacità economica e finanziaria (oltre a quelli di capacità tecniche e
personali). L’esigenza dell’amministrazione di contrarre con soggetti affidabili, infatti, si scontra
con il principio della possibilità di partecipare alla gara, previsto per tutti coloro che siano in
possesso dei requisiti (richiesti).
Per i contratti attivi, quindi, questo problema non si pone. Dato che è la PA a vendere, non si
richiedono requisiti di capacità ma soltanto che il soggetto sia solvibile, vale a dire che abbia i
soldi necessari alla partecipazione. L’unico “requisito” è che il denaro non sia di provenienza
illecita.
Mentre, come si è detto, per i contratti passivi si prevede la determinazione dei requisiti di capacità
economica e tecnica; per i contratti attivi non si prevedono particolari requisiti se non che il
soggetto abbia quelli generali per poter contrarre con la PA (ossia che non abbia subito sanzioni
interdittive, antimafia o sanzioni penali accessorie). Con il D.Lgs.n°159/2011 (Codice delle leggi
antimafia), poi, sono stare riordinate alcune disposizioni vigenti: la PA, prima di stipulare un
contratto, deve acquisire da parte della Prefettura competente l’attestazione di idoneità del soggetto
privato, ossia che tale soggetto non sia destinatario di provvedimenti che gli impediscono di
contrarre con la PA. L’art.94 del Codice antimafia stabilisce, inoltre, che non possono essere
stipulati contratti, o rilasciate erogazioni con soggetti che non abbiano la certificazione antimafia.
Così quando il prefetto, attraverso gli organi di indagine, ha notizia di un eventuale pericolo di
infiltrazioni mafiose in una determinata azienda, questi rilascia un’informazione antimafia
interdittiva che sancisce l’impossibilità di contrarre con la PA. Il Codice dei contratti pubblici è la
trasposizione nell’ordinamento interno di una normativa comunitaria, nella quale non vi è traccia di
una normativa antimafia. È, dunque, esigenza dell’ordinamento interno quella di contrastare con
queste previsioni il fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori pubblici.
In sintesi, i requisiti di capacità economica, professionale, personale e tecnica sono indicati dai
bandi di gara, disciplinati a loro volta dal Codice dei contratti pubblici nell’ambito dei contratti
passivi. Per cui i soggetti sprovvisti dei requisiti richiesti, sono esclusi dai procedimenti di
affidamento e non possono contrattare con la PA.
L’ordinamento, poi, nel tempo si è arricchito della considerazione di altri fattori, come il fallimento
e la sentenza definitiva di condanna penale.
Il bando, quindi, è allo stesso tempo la prima fase del procedimento di gara e l’atto conclusivo
del procedimento di individuazione dei partecipanti.
Infine con la L.n°164/2014, conversiva del D.L.n°133/2014 si stabilisce che i requisiti di
partecipazione siano solo quelli previsti dalla legge e che nel caso in cui il bando preveda
ulteriori clausole di esclusione (rispetto a quelle stabilite dalla legge) queste sono considerate
nulle.
A seguito dell’appesantimento procedimentale, il legislatore ha cercato di individuare un sistema
più snello ossia quello delle “white lists”. Si tratta di una sorta di albo in cui si possono iscrivere le
aziende che siano in possesso di determinati requisiti e che siano state sottoposte ad un
monitoraggio preventivo, per evitare eventuali contratti con di queste con la criminalità organizzata.
In particolare, il legislatore con il D.Lgs.n°70/2011 ha disposto che presso le prefetture
venissero costituite delle liste di imprese, continuamente sottoposte al controllo della
magistratura e così capaci di contrarre con la PA. In altre parole, per le imprese iscritte nelle
liste bianche, non è necessario il certificato antimafia per la contrattazione con la PA.
La Legge anticorruzione ha sancito l’obbligo di iscrizione presso queste liste, soprattutto per
le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (ad esempio, in ambito di
smaltimento dei rifiuti).
Il sistema delle liste, quindi, cerca di ovviare quello della certificazione antimafia ogni qualvolta la
procedura di contrattazione sia particolarmente appesantita. La Legge anticorruzione ha previsto
una serie di obblighi di pubblicazione e, in particolare, il c.32 dell’art.1 impone alle amministrazioni
appaltanti di pubblicare sul sito tutte le informazioni relative ai contratti in corso (bando, somme
liquidate, soggetti destinatari dei pagamenti).
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A cura di Simone Ventriglia
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