Omaggidall'impresa
Per i beni non prodotti
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L'IVA sull'acquisto è detraibile se il costo unitario è inferiore a 25,82 euro ed il costo (IVA esclusa) è deducibile ai fini Irpef, Ires e Irap.
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L'IVA è indetraibile se il costo unitario è compreso tra 25,82 e 50 euro, ed il costo (IVA inclusa) è interamente deducibile (non sono spese di rappresentanza).
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Se il costo unitario è superiore a 50 euro, sono considerate spese di rappresentanza; l'IVA è indetraibile e il costo (IVA inclusa) è deducibile nel limite dell'1% dei ricavi e altri proventi (A1 + A5 di CE).
La cessione di questi beni, a prescindere dal costo unitario, è sempre "fuori campo IVA". Le cessioni pur "fuori campo IVA", se di importo superiore a 77,47 euro, sono soggette a imposta di bollo con marca da bollo di 1,81 euro ex DPR 642/1972.
Per i beni prodotti
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L'IVA sugli acquisti è sempre detraibile, e la cessione è sempre imponibile IVA ai sensi dell'art. 2, c. 2 n. 4) del DPR 633/72, il costo è deducibile. La cessione di questi beni quindi deve essere sempre fatturata a valore di costo.
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In alternativa all'emissione di una normale fattura, è possibile:
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Emettere autofattura in unico esemplare, da registrare nel registro delle fatture emesse, con imponibile il valore di costo e addebito di IVA. La fattura può essere emessa singolarmente per singola cessione, oppure con fattura riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nel mese.
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Istituire un apposito registro degli omaggi tenuto secondo le norme previste per i registri IVA.
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Scritture contabili al momento della cessione degli omaggi
Cliente 120 @ Ricavi di vendita 100
Iva ns. debito 20
Omaggi a clienti 100 @ Cliente 120
Costi indeducibili 20
Prestazioni di servizi
Il suddetto trattamento fiscale (agevolato) degli omaggi riguarda solo i beni e non le prestazioni di servizi (si pensi agli ingressi gratuiti a palestre, centri benessere o cinema, distribuiti gratuitamente ai clienti reali e/o potenziali). Il costo di acquisizione di queste ultime rientrerà sempre nell'ambito delle spese generali di rappresentanza e, nel periodo d'imposta, sarà trattato come tale ai fini delle imposte sui redditi (deducibile al momento del sostenimento se rispondente per il combinato disposto dell'art.19-bis1, h) e dell'art. 2, c.c. 1, lett. 2, n. 4 del D.P.R. 633/72).
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Disciplina Antitrust
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Disciplina Ditta Insegna Marchio
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La disciplina delle donazioni
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Beni: classificazione e disciplina