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Omaggi dall'impresa: Per i beni NON PRODOTTI
• l'IVA sull'acquisto è se il costo unitario è inferiore a 25,82 euro detraibile ed il costo (IVA esclusa) è deducibile ai fini Irpef, Ires e Irap;
• l'IVA è se il costo unitario è compreso tra 25,82 e 50 indetraibile ed il costo (IVA inclusa) è interamente deducibile (non sono spese di rappresentanza);
• l'IVA è se il costo unitario è superiore a 50 euro sono considerate spese di rappresentanza, indetraibile e il costo (IVA inclusa) è deducibile nel limite dell'1% dei ricavi e altri proventi (A1 + A5 di CE). "fuori campo IVA".
La cessione di questi beni, a prescindere dal costo unitario, è sempre campo IVA. Le cessioni pur "fuori campo IVA", se di importo superiore a 77,47 euro sono soggette a imposta di bollo con marca da bollo di 1,81 euro ex DPR 642/1972.
dall'impresa l'IVA sugli acquisti
È semprePer i beni PRODOTTI detraibile, e la cessione èsempre imponibile IVA ai sensi dell'art. 2 , c. 2 n. 4 ) del DPR 6 3 3 / 7 2 , il costo è deducibile.La cessione di questi beni quindi deve essere sempre fatturata a valore di costo.Anziché emettere normale fattura è possibile alternativamente:- Emettere autofattura in unico esemplare, da registrare nel registro delle fatture emesse, conimponibile il valore di costo e addebito di IVA. La fattura può essere emessa singolarmenteper singola cessione, oppure con fattura riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nelmese.
- Istituire un apposito registro degli omaggi tenuto secondo le norme previste per i registriIVA.
Cliente 120 @ Ricavi di vendita 100
Iva ns. debito 20
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O maggi a clienti 100 @ Cliente 120
Costi indeducibili 20
Prestazioni di
Servizi: Il sopra riportato trattamento fiscale (agevolato) degli omaggi, inoltre, riguarda soltanto i beni e non anche le prestazioni di servizi (si pensi agli ingressi gratuiti a palestre, centri benessere o cinema, distribuiti gratuitamente ai clienti reali e/o potenziali). Il costo di acquisizione di queste ultime, quindi, rientrerà sempre nell'ambito delle spese generali di rappresentanza, e nel periodo d'imposta di come tali sarà trattato sia ai fini delle imposte sui redditi (deducibile sostenimento se rispondente1 per il combinato disposto dell'art.19-bis1, h) e dell'art. 2, c.c. 1, lett. 2, n. 4 del D.P.R.633/72.