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La ditta (nome)
La ditta è il nome con cui l'imprenditore identifica la sua attività sul mercato. È il segno distintivo dell'imprenditore, non del prodotto. La ditta esiste perché il consumatore ha interesse a capire chi sta dietro la creazione di un determinato prodotto.
Possiamo distinguere:
- Ditta originaria: il nome scelto originariamente dall'imprenditore, nel momento in cui è stata creata
- Ditta derivata: ditta che viene acquistata o che acquista un'azienda, senza cambiare ditta
La ditta delle imprese commerciali deve essere registrata (art. 2566) dell'imprenditore. Il principio di verità delle ditta originaria: deve contenere il nome/cognome/sigla. In caso di violazione, no iscrizione nel registro delle imprese e diritto all'uso esclusivo.
incerto_principio di novità: la ditta uguale o simile a quella di un altro imprenditore e che possa creare confusione deve essere integrata (solo se tra le due imprese sussiste concorrenzialità, che potrebbe sviare la clientela) quindi solo per uno stesso ramo di mercato
Conflitto tra più utilizzatori della medesima ditta:
- Preuso (prevale chi la ha usata per prima) (art. 2564 (1) c.c.)
- Imprese commerciali: registrazione (art. 2564 (2) c.c.)
- Obbligo d'integrazione spetta a chi ha registrato successivamente
- Il primo utilizzatore della ditta può opporre la priorità al secondo utilizzatore il quale abbia iscritto per primo, se prova che il secondo conosceva effettivamente il preuso (APPLICAZIONE DELL'EFFICACIA NEGATIVA DELLA PUBBLICITÀ)
Trasferimento della ditta
- La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (art. 2565 (1) c.c.)
- Trasferimento dell'azienda tra vivi: la ditta passa
All'acquirente solo col consenso dell'alienante (art.2565 (2) c.c.)
Trasferimento dell'azienda per causa di morte: la ditta si trasmette all'erede (salva diversa disposizione testamentaria) (art. 2565 (3) c.c.)
Deve essere fatto unitariamente con la cessione d'azienda. Se non vi è più la corrispondenza con il nome dell'imprenditore rischio di ingannare i terzi o il mercato, per questo ci deve essere la registrazione nel registro delle imprese; se ciò non avviene l'alienante continua a rispondere verso i terzi in buona fede.
L'INSEGNA
L'insegna rappresenta il nome del locale, del negozio dell'imprenditore.
Gli stessi obblighi e le stesse norme di composizione della ditta valgono ugualmente per le insegne (si applica l'art. 2564- preuso e novità)
BREVETTO
Il brevetto conferisce l'uso esclusivo di qualcosa, di invenzioni con applicazioni industriali. Ci si riferisce però solo a
“invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e atte ad una applicazione industriale”.
La durata del diritto economico esclusivo del brevetto è limitata a 20 anni e non può essere rinnovata.
in via esclusiva, protetta per 20 anni, dietro corrispettivo.
Possibilità di cedere la licenza d’uso.
Esistono invenzioni però che non possono essere brevettate come:
- scoperte naturali e teorie scientifiche;
- software;
- metodi per trattamenti chirurgici o terapeutici;
- corpo umano;
- clonazione;
- screening genetico;
- varietà vegetali e specie animali.