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LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
La legittimazione attiva e passiva sono sostanzialmente due diritti, attribuiti rispettivamente al titolare del credito, il cosiddetto legittimato attivo, e al debitore, cosiddetto legittimato passivo.
La cessione del credito, regolata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, espone il cessionario ad una serie di rischi tipici della caratteristica fondamentale della cessione del credito secondo le ordinarie regole civilistiche, cioè al fatto che la cessione avviene a titolo derivativo, attribuendo al cessionario esattamente la stessa posizione giuridica che aveva il cedente.
In particolare, il cessionario secondo le regole ordinarie del sistema del credito è esposto al rischio dell'inesistenza del credito ceduto, nel senso che al cessionario possono essere opposte esattamente le medesime eccezioni che potevano essere opposte al cedente, dunque fondate sul rapporto cosiddetto fondamentale, cioè sulla ragione che.
La cessione, inoltre, è opponibile al debitore soltanto quando viene notificata validamente o viene da quest'ultimo accettata e, in assenza di valida notifica o accettazione, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente è liberatoria per il debitore ceduto, il che impone al cessionario di dover chiedere la ripetizione del pagamento effettuato a favore del cedente direttamente al cedente. Nell'ipotesi di una pluralità di cessioni dello stesso credito a favore di più cessionari, prevale la cessione che è stata notificata o accettata prima, anche se effettuata in una data successiva. Il tipico rischio della cessione è quello dell'insolvenza del debitore che, nella cessione ordinaria del credito non è oggetto di garanzia da parte del cedente, salvo assunzione di specifico obbligo del cedente in tal senso. La teoria dei titoli di credito si fonda sul concetto di
utilizzando la cartula come strumento di trasferimento del diritto di credito. Questo permette al creditore di cedere il proprio diritto ad un terzo, che diventa quindi il nuovo titolare del credito. L'incorporazione del credito nella cartula avviene attraverso l'inserimento di determinate informazioni nel documento stesso. Queste informazioni includono il nome del creditore, del debitore, l'importo del credito e le condizioni di pagamento. Inoltre, la cartula può contenere anche altre clausole e disposizioni che regolano il diritto di credito. Grazie all'incorporazione, la cartula diventa un titolo di credito autonomo, separato dal rapporto sottostante. Ciò significa che il diritto di credito può essere trasferito e circolare liberamente tra i vari soggetti coinvolti, senza influire sul rapporto originario tra creditore e debitore. L'incorporazione e la circolazione del credito attraverso la cartula sono regolate da specifiche norme di legge, che stabiliscono i requisiti formali e le modalità di trasferimento del titolo di credito. Queste norme sono fondamentali per garantire la validità e l'efficacia del trasferimento del diritto di credito. In conclusione, l'incorporazione è un meccanismo che permette di materializzare il credito astratto attraverso l'utilizzo della cartula come titolo di credito. Questo permette al diritto di credito di circolare liberamente tra i vari soggetti coinvolti, garantendo la sua validità e efficacia.indipendentemente rispetto ai potenziali vizi di quel rapporto sottostante di forniture di merci. È il requisito dell'autonomia. Dunque, il diritto incorporato in un titolo di credito è del tutto autonomo rispetto al rapporto sottostante che ha dato origine alla nascita del credito stesso. In più il diritto di credito diventa trasferibile attraverso il trasferimento del documento. In questo modo si esclude ogni possibilità che la cessione non sia opponibile al debitore, dal momento che la convenzione astratta è che il debitore dovrà adempiere nelle mani di chi risulterà essere il possessore legittimo di quel documento. Dunque, non si pone il problema di notificare o far accettare la cessione, dal momento che è sufficiente avere il possesso qualificato del documento per ottenere il diritto alla prestazione ivi descritto. Non si pone neppure il problema dell'opponibilità della cessione ad un diverso cessionario dal momento che,se il trasferimento del diritto incorporato nel documento avviene attraverso il trasferimento del documento, l'unicità del documento stesso non consente una pluralità di cessioni. Il concetto di fondo è che attraverso l'incorporazione, al trasferimento dei diritti astratti, come sono appunto i diritti di credito, si riesce ad applicare il medesimo regime di circolazione dei beni mobili e non quello della circolazione dei crediti. Il regime di circolazione dei beni mobili si regge sull'articolo 1153, cioè su quella norma del Codice civile che stabilisce che il possesso di buona fede di un bene mobile rappresenta titolo idoneo al trasferimento della proprietà, cosiddetta regola del possesso di buona fede vale titolo. È la regola fondamentale che ci consente di acquisire in tranquillità la proprietà di un bene mobile anche nell'ipotesi in cui, chi trasferisse questo bene mobile non fosse il proprietario, perché.L'articolo 1553 disegna che un acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, e non un trasferimento del diritto di proprietà a titolo derivativo. È la regola che i mercanti di mutuarono dal diritto romano, che però lo circoscriveva a particolare e limitatissime ipotesi, come era quella della usucapione, dove si diventava proprietari per effetto di un possesso ininterrotto di un periodo di tempo predeterminato di un certo bene; così come si diventava proprietari delle res nullius o delle res derelicte. Per il diritto romano era un'eccezione per la possibilità di un acquisto di proprietà a titolo originario, mentre i mercanti della lex mercatoria ne fanno una regola generale al fine di garantire l'acquirente di beni mobili che accettasse di acquisire un bene da un mercante, dunque in occasione di fiere. I mercanti riescono ad ottenere, dapprima come regola interna alla stessa carovana, poi come regola condivisa con
Il potere politico del feudo o del luogo dove si svolgeva la fiera, la regola secondo la quale, chi acquista da un mercato, purché sia in buona fede, diventa proprietario del bene mobile anche se il mercante, per ipotesi, non fosse stato al momento il proprietario del bene, quindi che, ad esempio, si trattasse di un bene rubato.
Questo sistema è una sorta di usucapione istantanea della proprietà di un bene mobile, quando questo trasferimento fosse avvenuto da un mercante, perché consente una sostanziale protezione dell'acquirente. Nell'ipotesi in cui si ipotizzasse il furto di un qualunque bene mobile, il proprietario spossessato perde il possesso per opera del ladro, che tuttavia non diventa il proprietario del bene dal momento che non è un possessore di buona fede, né che il proprietario gli ha mai trasferito la proprietà; dunque, quando il ladro trasferisce ad un terzo di buona fede, cioè che nulla sa dell'avvenuto furto,
si pone il problema se tutelare il proprietario spossessato oppure il terzo di buona fede. Secondo le regole del diritto romano, e in particolare la regola secondo la quale nessuno può trasferire un diritto che non ha, è chiaro che la protezione è in capo al proprietario spossessato, perché il terzo di buona fede non può ricevere un diritto di proprietà da un ladro che il diritto di proprietà non ha. Nell'ipotesi estrema in cui, a seguito del furto di un cavallo, il proprietario spossessato incontrasse qualcuno in possesso del proprio cavallo potrebbe ottenere la restituzione del proprio bene sia ove dimostrasse che il possessore fosse un ladro sia ove dimostrasse che il possessore fosse un soggetto diverso dal ladro, perché anche un soggetto diverso dal ladro non può avere acquistato una proprietà da un soggetto che la proprietà non aveva. Diverso è invece il caso dell'applicazione della regola
della lex mercatoria, poi oggi generalizzata all'intero del diritto civile con l'unificazione del codice di commercio nel Codice civile avvenuta nel 1492. Applicando questo meccanismo di usucapione istantanea, cioè di attribuzione del diritto di proprietà al terzo possessore del bene, purché in buona fede, il sistema attribuisce protezione al terzo di buona fede, che è divenuto proprietario, anche se ha acquistato il possesso di un soggetto che proprietario non era. Dunque, il proprietario spossessato non può pretendere la restituzione del bene, a meno che non dimostri che quel terzo o era direttamente il ladro o semplicemente non era di buona fede, ma non può ottenere protezione e dunque la restituzione del bene da un terzo di cui non dimostri la malafede. In questo sistema la protezione non è della proprietà, ma della circolazione della proprietà, e dunque si attribuisce maggiore protezione a colui che diviene cessione.del bene, piuttosto che al proprietario che ha perso il possesso del proprio bene. Questa è lo schema essenziale del trasferimento dei beni mobili secondo la regola della lex mercatoria e quindi dell'acquisto della proprietà a titolo originario. Queste regole si applicano anche a quel particolarissimo documento che è la cartula: il titolo di credito. Ad una certa posizione giuridica sul titolo di credito corrisponde una certa situazione giuridica sul diritto incorporato nel documento, che è un diritto astratto, diritto di credito, o quel particolare diritto di credito ad ottenere quella prestazione descritta nel documento. Nel caso più semplice si tratterà di ottenere il pagamento della somma di denaro, se il titolo di credito, ad esempio, è una cambiale in cui il debitore si è impegnato a pagare una certa somma ad una certa scadenza. Ma il diritto potrebbe anche essere più complesso, potrebbe essere un fascio dei diritti.nell'ipotesi in cui il titolo di credito, ad esempio, fosse un'azione di una società per azioni, laddove al legittimato attivo sono attribuiti non uno ma n diritti: il diritto di riscuotere i dividendi, il diritto di partecipare all'assemblea dei soci, il diritto di impugnare le delibere assembleari, il diritto di recedere, e così via. Rispetto al documento-titolo di credito sono possibili due diverse situazioni soggettive, e cioè il possesso del documento o la proprietà del documento, altrettante due situazioni soggettive corrispondono alla situazione giuridica che riguarda il rapporto incorporato nel documento. Normalmente la situazione soggettiva rispetto ad un bene mobile può essere coincidente, il possessore può essere anche il proprietario, ma può accadere ad esempio che il possessore di un certo bene lo sia in quanto ha un diritto di godimento, ha una locazione, ha condotto un affitto, ha un comodato di quel bene mobile, mato del bene, ma mantiene comunque il diritto di proprietà su di esso. In questo caso, il terzo che ha il possesso del bene è detto possessore, mentre il proprietario è colui che ha il diritto di proprietà. La situazione descritta può verificarsi in diversi contesti. Ad esempio, nel caso di un affitto, il proprietario di un immobile concede l'uso e il possesso dell'immobile al locatario, ma mantiene comunque il diritto di proprietà su di esso. Allo stesso modo, nel caso di un prestito, il proprietario di un bene mobile può concedere l'uso e il possesso del bene a un terzo per un determinato periodo di tempo. La dissociazione tra possesso e proprietà può creare delle complicazioni legali. Ad esempio, se il possessore del bene danneggia o distrugge il bene, il proprietario potrebbe avere difficoltà nel far valere i suoi diritti di proprietà. Inoltre, se il possessore del bene non rispetta le condizioni stabilite dal proprietario, quest'ultimo potrebbe dover intraprendere azioni legali per recuperare il possesso del bene. In conclusione, è possibile che il proprietario di un titolo, di un documento o di un bene mobile non ne abbia il possesso a causa della concessione dell'uso del bene a un terzo. Questa situazione è chiamata dissociazione tra possesso e proprietà e può creare delle complicazioni legali.