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Disciplina campagna elettorale

Riguardo a mezzi di informazione e spese dei partiti e dei candidati

Leggi di riferimento: 81/1993, 515/1993, 28/2000

Principi di par condicio

  • Parità di trattamento
  • Imparzialità

Mezzi di informazione

Divisione tra:

  • Comunicazione politica: programmi radiotelevisivi che trasmettono a confronto in forma dialettica e discorsiva le varie opinioni sui temi oggetto di dibattito politico. Diffuse per obbligo da emittenti nazionali pubbliche e private.
  • Messaggi autogestiti: forme di comunicazione volte ad illustrare in modo motivato ma unilaterale un singolo programma/opinione politica. Durata minima da 1 a 3 minuti in TV; da 30 a 90 secondi per radio. Solo su RAI. Non devono superare il tempo dedicato ai programmi di comunicazione politica. Collocati in modo da essere distinguibili da qualsiasi altro programma. Spazi garantiti in par condicio e a titolo gratuito su emittenti nazionali; oneroso dalle emittenti locali ma a prezzo inferiore di quello di mercato.

Limitazioni a:

  • Programmi di informazione di emittenti radiotelevisive: modo di conduzione – ospiti
  • Comunicazioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni, cioè informazioni ai cittadini circa la loro attività (vietata).

Interventi regolatori di:

  • Commissione bicamerale per indirizzo generale e vigilanza dei servizi radiotelevisivi
  • Autorità di garanzia nelle comunicazioni

Interviene d’ufficio o su denuncia degli interessati.

Sanzioni:

  • Obbligo per le emittenti di ospitare le parti lese
  • Obbligo di mettere a disposizione delle parti lese più spazi

Spese elettorali

Obblighi a carico del candidato e dei partiti:

  • Per ogni candidato non superare tetto massimo di spesa
  • Raccogliere fondi per propria campagna elettorale solo tramite proprio mandatario elettorale, il cui nominativo va comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale
  • Per ogni partito, gruppo di candidati, lista, movimento di non superare tetto massimo, escluse le spese dei singoli candidati, calcolate in proporzione al numero di residenti nelle circoscrizioni in cui competono i candidati
  • Presentare alle Camere il consuntivo delle spese e fonti di finanziamento
  • Per ogni candidato di sottoscrivere il rendiconto spese e sottoporlo al controllo del Collegio regionale di garanzia elettorale

Quindi:

  • I singoli candidati fanno capo al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso Corti d’Appello o Tribunali del capoluogo di Regione.

Poteri sanzionatori: sanzioni pecuniarie – decadenza dalla carica (pronuncia della Camera deputati/Senato + collegio di garanzia)

  • I partiti, le liste ecc. fanno capo alle Camere + collegio presso la Corte dei conti
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SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'Onofrio Francesco.
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