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Sequestro effettuato dalla polizia solo in casi urgenti, con convalida giudiziaria successiva

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

Pubblicità sul finanziamento dei periodici e riserva di legge:

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Limiti e riserva di legge:

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

AUTORIZZAZIONI =

provvedimenti preventivi che, rimessi al poterediscrezionale dell'autorità amministrativa, potrebbero eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico, come ad esempio di giornali e periodici (Corte costituzionale, sentenza n. 31/1957). CENSURA = istituto tipo del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello [...] esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla Pubblica Amministrazione (Corte costituzionale, sentenze n. 159/1970 e 93/1972). In queste due sentenze la Corte ha esaminato la questione della c. d. "censura degli edicolanti": "la cernita imposta ai rivenditori di giornali [...] non realizza certamente una forma di censura costituzionalmente illegittima. [...] i rivenditori di pubblicazioni periodiche non sono tenuti all'esame integrale e dettagliato delle stesse, prima di esporle in vendita, ma soddisfanoIl precetto loro imposto, qualora, anche in rapporto al carattere della singola pubblicazione, ne esaminino almeno i titoli e le immagini più appariscenti ...". L'obbligo di registrazione previsto dall'art. 5 della legge sulla stampa non è assimilabile ad autorizzazione (Corte costituzionale, sentenza n. 31/1957) né lo è la licenza di polizia per l'esercizio dell'arte tipografica (sentenza n. 38/1961). SEQUESTRO = strumento soltanto successivo (repressivo), sottoposto a riserva di giurisdizione e a riserva di legge assoluta e rinforzata, poiché è applicabile solo in due casi:
  1. nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi;
  2. nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
Il riferimento ai "delitti" significa che non si può procedere a sequestro per motivi civilistici (Corte costituzionale, sentenze n. 122/1970 e

(60/1976).I casi in cui si può procede a sequestro sono previsti da varie leggi (non una sola):

  1. artt. 3 e 16 della legge 47/1948: violazione delle norme sulla registrazione e sull'indicazione dei responsabili;
  2. d. l. 561/1946: stampati osceni o contrari alla pubblica decenza;
  3. art. 8 della l. 645/1952: stampa periodica che faccia apologia del fascismo.

La procedura urgente (4° comma art. 1 Cost.) è applicabile solo nel caso di stampa periodica e non di stampati non periodici.

Il contenuto della legge n. 47/1948 (Assemblea costituente)

  • Obbligo di indicare nello stampato luogo, anno, generalità dello stampatore e del proprietario;
  • Obbligo di deposito di copie dello stampato presso la Prefettura;
  • È reato solo l'omissione della registrazione e dell'indicazione dei responsabili (editore e/o stampatore): questi sono i delitti di cui parla l'art. 21 Cost.
  • Abolizione dell'autorizzazione prefettizia, ma solo

obbligo di registrazione presso il tribunale competente per territorio dei quotidiani e periodici; e il Tribunale non ha poteri discrezionali, ma:

  • La registrazione ha solo fine certificativo e accerta solo la regolarità della documentazione presentata (Corte costituzionale, sentenza n.13/1957);
  • Rimane la figura del direttore responsabile, ma non è più necessario il riconoscimento prefettizio (vedi slide successiva);
  • Mancata revisione della disciplina penalistica dei reati a mezzo stampa;
  • Presenti alcune disposizioni integrative dell'art. 528 c. p. su tutela dei minori da pubblicazioni oscene o raccapriccianti;
  • da compiersi entro termini brevi e con lo stesso rilievo
  • Introdotto l'istituto della rettifica, tipografico della notizia.

Excursus: la responsabilità del direttore della testata

Corte costituzionale, sentenza n. 3/1956:

Quesito: la responsabilità del direttore di giornale, quale la configura l'art.57, n. 1 Cod.

penale prevede che la responsabilità sia personale, come stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Nel caso specifico, il direttore è responsabile per il proprio comportamento colposo (omissione di controllo) e la sua responsabilità viene esclusa solo in caso di caso fortuito, forza maggiore, costrizione fisica o errore invincibile. La legge n. 127/1958 ha modificato l'articolo 57 del codice penale, che ora stabilisce che il direttore o il vice-direttore responsabile, che omette di esercitare il controllo necessario sul contenuto del periodico da lui diretto per evitare la commissione di reati, è punito, a titolo di colpa, con la pena stabilita per tale reato, diminuita fino a un terzo. In conclusione, la disciplina penale prevede la responsabilità personale e il direttore è responsabile per il proprio comportamento colposo.

dei reati a mezzo stampa

La disciplina del t. u. di pubblica sicurezza (1931) e del codice penalesui reati a mezzo stampa restava invariata.

Azione riformatrice della Corte costituzionale:

  • Dichiarato illegittimo l'art. 553 c. p. che puniva la propaganda di praticheanticoncezionali (sent. 49/1971), basandosi sul concetto di evoluzione del costume.
  • Varie sentenze (a partire dalla 9/1965) che circoscrivono il concetto di buoncostume alla sfera del pudore sessuale.
  • Ritenuto conforme a costituzione l'istituto dell'autorizzazione all'esercizio dell'artetipografica: è legato all'esercizio di un'attività economica e non alla liberamanifestazione del pensiero (sent. 38/1961). Ora abrogato dall'art. 16 del d.lgs.112/1998.
  • Dichiarato illegittimo l'art. 272 c.p. nella parte in cui puniva la propaganda diretta adistruggere o a deprimere il sentimento nazionale (sent. 87/1966): "Non trattasiquindi di"

propaganda che ha finalità illecite, e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta con la libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione.

La disciplina dei reati a mezzo stampa (segue)

Sono rimasti a lungo nel codice penale varie fattispecie di reati (anche) a mezzo stampa:

  • Diffamazione
  • Propaganda antinazionale e sovversiva. Le pene, in alcuni casi, sono aggravate se il reato è:
  • Divulgazione di notizie coperte da segreto di Stato commesso "pubblicamente"
  • Offesa e vilipendio delle pubbliche istituzioni, cioè ad esempio a mezzo stampa (art. 266 c. p., u. c.)
  • Offese al sentimento religioso
  • Apologia di reato
  • Istigazione a delinquere e a disubbidire alle leggi

Molti di questi reati sono qualificati "contro l'ordine pubblico", concetto estraneo alla Costituzione, anche se "salvato" in alcune pronunce della Corte come "ordine legale su cui poggia la convivenza sociale".

La l. 205/1999 ha

abrogato varie fattispecie di reati di opinione, fra cui quello di "pubblica istigazione e apologia" e quello di "eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità". Altri reati di opinione sono stati abrogati dalla l. 85/2006, fra cui le offese al sentimento religioso, oppure puniti più lievemente.

Il sostegno economico alla stampa

Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione, permane il meccanismo di integrazione del prezzo della carta (legato all'istituto del prezzo amministrato dei quotidiani) ad opera dell'Ente nazionale cellulosa e carta, e si aggiungono altre agevolazioni fiscali e riduzioni tariffarie alle imprese editoriali. (L'Ente cellulosa e carta è stato liquidato solo con il d. l. 526/1993, convertito in l. 76/1993).

Tale impostazione non muta con la l. 168/1956 (Provvidenze per la stampa). Muta invece con la l. 1063/1971

  • Oltre all'integrazione del prezzo della carta, spettano alle imprese editoriali anche contributi straordinari finanziati dal bilancio statale, assegnati in modo inversamente proporzionale alla quantità di carta utilizzata l'anno precedente (così vengono agevolate le imprese editoriali minori);
  • Inoltre, forme di credito agevolato per le imprese editoriali.

Il sostegno economico alla stampa con la legge 172/1975

Si inizia a comprendere il nesso fra sostegno alla stampa e pluralismo dell'informazione!

  • Potenziamento delle forme di credito agevolato;
  • Allargamento dei soggetti beneficiari del contributo statale straordinario (es. anche agenzie di stampa, giornali italiani all'estero, periodici non quotidiani di vario contenuto);
  • Istituzione di commissione tecnica incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al contributo statale;
  • Obbligo di
mpa (ripartito con criteri decisi dal Governo).
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Allegri Maria Romana.