Diritto del lavoro
Cos'è il diritto del lavoro?
Il diritto del lavoro è una materia sui generis e per capire di cosa si tratta occorre partire da un presupposto essenziale, cioè il lavoro. Partendo da una dimensione storica, nel Vecchio Testamento della Bibbia, si dice che quando Eva mangia la mela si rompe l’incanto. Eva viene condannata alle soferenze del parto, mentre Adamo viene condannato alla fatica del lavoro. Il concetto di lavoro nasce quindi proprio in questa occasione.
Le persone necessitano di attività per esistere, sopravvivere e potersi sviluppare. Il lavoro per tanto tempo è stato concepito come servitus: nel periodo romano, le mansioni più faticose erano svolte dagli schiavi. Questa dimensione si prolunga nel tempo, infatti, nel Medioevo, vi era la servitù della gleba, un vincolo che legava il contadino al proprietario del fondo costringendolo a lavorare per tutta la vita per il proprietario del fondo.
Il lavoro che studiamo è quello del 18º secolo a seguito della rivoluzione industriale inglese. Dunque in Inghilterra, nel '700, accade che grazie ad una invenzione tecnologica, la macchina a vapore di Stephenson, si creano grandi concentrazioni industriali. Scompare la concezione solistica/individuale di lavoro e comincia ad entrare in gioco la produzione su ampia scala.
Conseguenze della rivoluzione industriale
Nascono così stabilimenti industriali per la produzione su grande scala, a partire dal settore tessile per poi svilupparsi tutto ciò in altri comparti dell’economia. Come conseguenza della rivoluzione industriale, enormi masse di uomini, donne e bambini, senza distinzioni di genere ed età, vennero strappate alla terra e portate a lavorare in grandi industrie inglesi del 18º secolo. Queste concentrazioni di lavoratori comportano delle modalità di organizzazione del lavoro che portano ad evidenza delle pericolose condizioni per le persone, specie per la loro salute ed incolumità. Non c’era alcun tipo di tutela, ma un forte sfruttamento della manodopera.
Enormi masse di persone vennero concentrate in queste fabbriche per dare un contributo alla realizzazione di un prodotto a vantaggio di chi detiene i mezzi di produzione (macchine, impianti, fabbricati etc…), cioè il datore di lavoro. Il datore di lavoro offre lavoro perché ha bisogno di persone che lavorino per lui al fine di soddisfare i suoi bisogni economici-produttivi; in cambio dà ai suoi lavoratori un salario. L’entità del salario, le ore lavorative e di riposo, e in generale tutte le condizioni lavorative, erano decise dal datore di lavoro, il detentore dei mezzi di produzione.
Il contratto di lavoro
Dal punto di vista giuridico siamo dinnanzi ad un contratto in quanto vi è uno scambio di volontà tra chi fornisce lavoro (datore di lavoro) e chi lo presta (lavoratore). All’epoca il contratto di lavoro non era conosciuto, possiamo dunque sostenere che si sia affermato come contratto atipico. Gli articoli 1321 ss. c.c. affermano il concetto di autonomia negoziale privata e consentono alle parti di dare vita a contratti non direttamente disciplinati dal legislatore per la realizzazione di loro interessi meritevoli di tutela.
I giuristi usavano gli strumenti del diritto romano per riferirsi a tale negozio ed in particolare la locatio operarum, con cui un soggetto metteva a disposizione di un'altra persona le proprie opere (servizi) contro pagamento di un corrispettivo. Le condizioni di lavoro erano stabilite dal datore di lavoro perché la rivoluzione industriale aveva cambiato le condizioni di vita dei lavoratori: tantissime erano le persone disposte a prendere il posto di quei lavoratori che non erano disposti ad accettare queste particolari condizioni lavorative offerte dal proprio datore (cd. esercito di riserva per Marx, cioè i proletari).
Questa prassi viene definita come ricatto occupazionale. Il contratto di lavoro vediamo dunque come nascesse ontologicamente su un piano di disuguaglianza tra le parti: il datore di lavoro, contrattualmente più forte, e il lavoratore contrattualmente più debole. Questa maggiore forza del datore di lavoro incide inevitabilmente sulle condizioni del contratto. È proprio da questa condizione che nasce la prima parte del corso, il diritto sindacale.
Il ruolo dei sindacati
Questa condizione di forte disagio sociale ad un certo punto si esprime attraverso la creazione di una forza unitaria, una organizzazione collettiva avente lo scopo di dare una voce univoca alle tante voci deboli e singole, quelle dei lavoratori. È proprio in Inghilterra che nascono i sindacati, anche detti trades unions.
Il sindacato è un’aggregazione di più soggetti in una forza collettiva al fine di tutelare un interesse collettivo. Dinnanzi alle rivendicazioni di una massa di lavoratori rappresentata, il datore di lavoro non può più stabilire individualmente le condizioni di lavoro, questo perché quella stessa massa è in grado di paralizzare la produzione. Il datore di lavoro ha un interesse in gioco e qualsiasi interruzione alla produzione gli arrecherebbe un danno.
Se prima dunque il ricatto occupazionale era tutto a suo vantaggio, ora con la presenza collettiva di lavoratori rappresentati, il fenomeno si ribalta. Lo sciopero è stato per tanti anni considerato illegittimo. Quando il datore di lavoro si trova dinnanzi ad una rivendicazione dell’organizzazione sindacale, che parla in nome e per conto di più lavoratori accomunati da uno stesso interesse, e accetta tale rivendicazione, giuridicamente accade che le parti, datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, arrivino ad una soluzione dando così vita ad un contratto.
Contratto collettivo
La differenza tra il contratto precedentemente spiegato, definito come contratto individuale, tra datore di lavoro e singolo lavoratore, mentre ora, essendo il contratto stipulato tra datore di lavoro e sindacato, è definito come contratto collettivo, valido per una moltitudine di lavoratori. Il contratto collettivo è stipulato tra datore di lavoro (o associazioni di datori di lavoro) e sindacati, cioè un’organizzazione collettiva che agisce in nome e per conto dei lavoratori. Questo contratto ha efficacia, dunque è valido per tutti i lavoratori appartenenti alla particolare categoria disciplinata.
Colui che contratta in nome e per conto dei lavoratori ha ricevuto da questi ultimi un mandato nell’ambito di un istituto della rappresentanza. Può accadere anche che mentre alcuni lavoratori hanno dato mandato ad un’organizzazione collettiva per rappresentarli, altri lavoratori possono invece aver deciso di non fornirlo. Eppure quel contratto collettivo stipulato dei rappresentanti dei lavoratori è stato realizzato al fine di tutelare le condizioni di lavoro di tutti coloro che operano nel contesto in cui si muove l’organizzazione collettiva medesima.
Se non si applicassero le stesse condizioni di lavoro a tutti i lavoratori si verrebbero a creare delle disparità di trattamento che porterebbero inevitabilmente a dei conflitti, in particolare dei conflitti d’interessi. Il contratto, in tal senso, è proprio uno strumento di autoregolamento e composizione dei conflitti. Inevitabilmente il problema viene trasposto nelle varie fabbriche di uno stesso settore e la questione riguarderà i tanti diversi datori i lavoro.
Interesse collettivo e categorie merceologiche
La categoria merceologica è un concetto nel quale vengono ricondotte tutte le imprese che svolgono un’analoga attività: dunque tutte le imprese che svolgono una medesima attività operano nell’ambito della stessa categoria merceologica (es. categoria metalmeccanica, categoria tessile, categoria chimica, categoria alimentare ecc…). Si distingue per categorie merceologiche perché ogni categoria ha interessi differenti, all’interno di ogni singola categoria, invece, esiste un interesse collettivo.
La debolezza contrattuale dei lavoratori vediamo dunque come viene riequilibrata dalla forza collettiva dei sindacati, rappresentanti dei lavoratori, cioè i sindacati, e la tutela non riguarda solo i lavoratori di una impresa in particolare, ma di tutte le imprese appartenenti e operanti in quella specifica categoria. Il contratto collettivo ha efficacia per tutti i lavoratori della medesima categoria. Quando il contratto collettivo di una impresa diventa il contratto collettivo di una intera categoria, occorre che tutti i datori di lavoro coinvolti siano d’accordo.
A tal proposito vediamo come anche i datori di lavoro abbiano propri rappresentanti: questo fenomeno è denominato come sindacalismo datoriale di risposta, avente proprio lo scopo di rispondere alle rivendicazioni dei sindacati dei lavoratori. I sindacati dei datori di lavoro contrattano con i sindacati dei lavoratori e stipulano un contratto collettivo per una specifica categoria che dovrebbe avere efficacia soggettiva (dovrebbe valere per) tutti i lavoratori e per tutti i datori di lavoro della stessa categoria.
Se uno dei datori di lavoro di quella categoria non avesse conferito mandato a sindacato datori di lavoro per stipulare contratto con lavoratori della categoria, e preferisce gestire condizioni lavorative al suo interno, è legittimo. Stipula contratto con ogni singolo lavoratore della sua impresa. Datore di lavoro che non ha dato mandato non è obbligato a rispettare contratto collettivo della categoria e regola i contratti con suoi lavoratori autonomamente.
Effetti della mancata efficacia erga omnes
Ha senso allora che un contratto collettivo non abbia efficacia erga omnes? Quali sono possibili effetti di questa situazione? Se un contratto collettivo non ha efficacia per tutte le imprese della categoria vi saranno conseguentemente lavoratori con delle condizioni di lavoro stabilite dal contratto collettivo e altri lavoratori con condizioni di lavoro stabilite dal singolo datore di lavoro nell'impresa in cui operano: vi sarebbero trattamenti differenziati tra lavoratori della medesima categoria.
Altro effetto più perverso e paradossale è che quando il datore di lavoro che non ha dato mandato al sindacato dei datori di lavoro per stipulare un contratto collettivo e dunque tratta i lavoratori alle condizioni da lui stabilite, queste si presumono inferiori rispetto a quelle del contratto collettivo. Questa differenza di condizioni lavorative va a ripiegarsi sul prezzo dei prodotti finali. Il prezzo finale del prodotto dipende dai costi di produzione.
Si viene a creare una situazione di concorrenza sleale: se le condizioni di lavoro sono stabilite da un contratto collettivo saranno più favorevoli per i lavoratori e quindi il costo del lavoro per il datore di lavoro sarà più alto, di conseguenza, più alto sarà anche il prezzo finale dei beni; mentre, se le condizioni di lavoro sono stabilite da un contratto stipulato con il singolo datore di lavoro, le condizioni lavorative saranno più svantaggiose per il lavoratore, di conseguenza il costo del lavoro per il datore di lavoro sarà più basso e potrà vendere i suoi prodotto sul mercato a prezzi più bassi sviando la clientela delle altre imprese che hanno stipulato un contratto collettivo.
In questa seconda ipotesi non saranno scontenti solo i lavoratori con condizioni lavorative peggiori, ma anche gli altri datori di lavoro in quando si va a falsare la concorrenza. Il dumping è quella pratica consistente nell’esportazione di merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno o su un altro mercato, oppure addirittura sotto costo, da parte di trust già padroni del mercato interno, generalmente condotta con l'appoggio dello Stato, allo scopo d'impadronirsi dei mercati esteri (es. Made in China: prezzi di vendita notevolmente più bassi dovuti da costi della produzione nettamente inferiori a causa delle peggiori condizioni in cui versano i lavoratori; Parlamento Europeo: ha approvato una risoluzione nella quale sostiene che l’Ungheria non possa più essere pienamente considerata una democrazia in quanto viola alcuni diritti costituzionalmente garantiti tra cui lo stesso diritto del lavoro, in particolare, pur essendo membro dell’Ue, troviamo condizioni di lavoro molto inferiori rispetto a quelle presenti negli altri Paesi Ue).
Finalità del diritto del lavoro
La finalità del diritto del lavoro è quella di riequilibrare rapporti contrattuali in un sistema in cui le parti non sono in condizioni di parità perché il contratto di lavoro riguarda l’essere, la sussistenza, del lavoratore (cit. Francesco Santoro Passarelli: grande giurista italiano di diritto del lavoro, insieme a Renato Scognamiglio). Il lavoratore, prima di essere un fattore produttivo, è una persona dotata di diritti doveri e libertà. Il diritto del lavoro, riequilibrando l’asimmetria tra le parti dovuta a forze contrattuali diverse, tutela anche la dimensione personale del lavoratore. Il diritto del lavoro quindi è una materia che rientra anche nell’ambito costituzionale. La sua naturale propensione all’esaltazione della dimensione collettiva fa si che si creino strumenti e categorie concettuali in grado di tutelare tutto ciò.
Evoluzione storica del diritto del lavoro italiano e le fonti del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è una scienza giuridica giovane perché essenzialmente prende le mosse dai grandi movimenti rivoluzionari del 18º secolo. È in questo periodo che nascono le problematiche relative al lavoro nell’impresa ed emergono le fonti che disciplinano la materia. Le prime avvisaglie della disciplina in senso positivo si hanno nella seconda metà dell’800, quando i legislatori europei prendono consapevolezza della necessità di tutelare alcune condizioni di lavoro.
Nasce così la prima legislazione previdenziale; lo Stato introduce regole per fornire previdenza ai lavoratori a fronte delle loro esigenze e dei loro bisogni. Ancora non esiste in questa fase il diritto del lavoro come noi lo conosciamo oggi, emergerà nel ‘900 a tutto tondo. In particolare, la disciplina esploderà nel secondo dopoguerra, dal 1945 in poi. Prima di tale data, nelle università, non vi era come materia diritto del lavoro, ma solo diritto corporativo.
L’intervento del legislatore in materia di diritto del lavoro è più o meno intenso a seconda dell’atteggiamento politico del momento: più l’atteggiamento politico è di natura progressista, dunque attento a esigenze sociali, più il legislatore interverrà a introdurre regole di tutela per chi lavora nelle imprese; viceversa, l’atteggiamento politico e di conseguenza il legislatore è meno attento al dato sociale, meno intensa sarà l’attività legislativa in materia di diritto del lavoro. A seconda dei climi politici dunque si registrano interventi diversi in materia.
Età liberale e interventi legislativi
Una di queste manifestazioni l’abbiamo nello scorcio tra fine ‘800 e inizio ‘900. Questo momento socioeconomico in Italia lo possiamo definire come elemento che contraddistingue questo periodo è il tentativo di riequilibrare le posizioni diverse tra i vari soggetti all’interno della società (es. lavoratore e datore di lavoro). L’ideologia liberale tende a perseguire l’idea di Adam Smith secondo cui il mercato autoregolarsi è capace di da se senza la necessità di un intervento dello Stato a governare il mercato, ed in particolare con riferimento a tutti i rapporti che si vanno ad evidenziare all’interno del mercato medesimo, tra cui gli stessi rapporti di lavoro (cd. mano invisibile).
In questo senso troviamo la libera iniziativa economica privata e l’astensionismo legislativo (deriva dal principio francese del “laissez faire”, lasciar fare, dunque senza intervenire nel mercato). Tutto ciò ebbe un riscontro importante anche per i rapporti di lavoro. I contratti collettivi si stipulavano anche allora, erano i cd. concordati di tariffa, accordi che rispecchiavano le problematiche interne allo Stato.
Si registra in Italia un’attenzione particolare alle problematiche del lavoro nel 1919 (al declino dell’età liberale) quando emerge la prima legge organica in questa materia, la legge sull'impiego privato: la finalità di questa era quella di dettare una regolamentazione dei rapporti di lavoro di impiegati in imprese private. Tutelava questa legge l’impiego privato, dunque il ceto medio, e non il ceto più basso dei lavoratori. In ogni caso si ha una prima attenzione a tematiche relative al lavoro.
Il fascismo e il diritto del lavoro
Nell’ottobre del 1922 si ebbe la cd. marcia su Roma e la presa del potere da parte di Benito Mussolini; l’ascesa al potere del fascismo cambia in maniera radicale l’atteggiamento dello Stato nei confronti del lavoro: il diritto del lavoro vediamo dunque come sia figlio del fascismo (in particolare trae la sua origine dal diritto corporativo), ma non solo, anche dalla Costituzione. Il diritto fascista si interessa molto della tematica del lavoro.
Il fascismo è un movimento che tende a proteggere i proprietari terrieri e il capitale dalla ribellione sociale che si ebbe negli anni ’20. L’obiettivo era quello di restaurare un ordine sociale. L’ideologia fascista credeva che qualsiasi attività dovesse concorrere al supremo interesse dello Stato fascista. Lo Stato fascista mantenne l’assetto istituzionale dell’epoca, cioè la monarchia, ma ne ha essenzialmente modificato tutti gli organi interni conformandoli all'ideologia fascista, compreso lo stesso organo legislativo.
Per fare ciò si deve radicalmente eliminare qualsiasi fonte di conflitto: il fascismo tentava di negare un dato di natura; in natura il conflitto esiste perché le persone non sono tutte uguali.
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