Capitolo I – Le fonti profili storici e di politica legislativa
Le fonti del diritto del lavoro in generale: la interrelazione tra legge e contrattazione collettiva
Il primo aspetto da prendere in considerazione nella trattazione delle fonti del diritto del lavoro è quello dell’evoluzione storica. Si tralascia la trattazione dogmatica del sistema delle fonti, poiché la relativa problematica è comune agli altri rami del diritto: l’art. 1 disposizioni preleggi c.c. elenca le fonti del diritto oggettivo (leggi, regolamenti, usi), rinviando al diritto costituzionale per la struttura gerarchica del relativo sistema.
La storia del diritto del lavoro si identifica con quella delle sue fonti, il cui contenuto non deriva soltanto dalla volontà politica sovrana del legislatore, ma anche dalla volontà politica dei soggetti dell’autonomia collettiva. Caratteristica peculiare delle fonti del diritto del lavoro è l’autonomia collettiva, cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professionali, produttiva non soltanto di effetti diretti e rilevanti sul piano dell’autonomia negoziale e dell’ordinamento intersindacale, ma altresì di effetti indiretti rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento, nella misura in cui i contenuti della contrattazione collettiva sono destinati ad influenzare la fonte di produzione legislativa.
Le tecniche di ricezione, della consolidazione e dell’estensione dei contenuti della contrattazione collettiva sono tipiche della legislazione del lavoro, la quale si caratterizza sotto questo aspetto per la sua funzione ausiliaria della contrattazione collettiva. Peraltro, il rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva si può sviluppare anche secondo il modello della cosiddetta legislazione di sostegno dell’attività sindacale e dell’autonomia collettiva, nel quale, viceversa, è lo sviluppo della seconda ad essere promosso per mezzo dell’intervento della prima (così nella l. 20 maggio 1970, n. 300). Nell’ambito di tale modello, la legislazione del lavoro ha una funzione promozionale e non più semplicemente ausiliaria della contrattazione collettiva: anziché una recezione legislativa dei contenuti della contrattazione si ha qui una incentivazione dell’autonomia collettiva.
L'evoluzione storica del diritto del lavoro: la fase della legislazione sociale
Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano, si possono distinguere tre fasi storiche:
- La prima legislazione sociale, in cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune.
- La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato, caratterizzata dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile.
- La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro, i cui principi fondamentali vengono garantiti dalla Carta costituzionale.
Già in epoca precedente al Codice civile vigente ed ancor prima del regio decreto luogotenenziale 1825/1924 sull’impiego privato – che rappresenta il primo esempio di regolamentazione legislativa organica del contratto di lavoro, sia pure limitatamente alle prestazioni intellettuali – è possibile rinvenire richiami specifici ad una legislazione del lavoro. Si tratta di un riferimento ben delimitato. Da un lato, si collocava il diritto civile contenuto essenzialmente nel Codice civile del 1865 e dall’altro si ponevano le diverse leggi di tutela del lavoratore che in sostanza si identificavano con la legislazione sociale.
Sul piano formale, la legislazione sociale si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema del diritto comune, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta per effetto della rivoluzione industriale. Questa, dal 1750 in poi, è caratterizzata da un crescente sviluppo capitalistico della produzione, basato sull’organizzazione collettiva e sulla divisione del lavoro che, insieme con il passaggio da una economia agricola ad una industriale, conduce all’aggregazione nello stesso luogo di masse di lavoratori – gli operai – i cui interessi specifici di classe trovano nel tradizionale diritto civile borghese una tutela soltanto riflessa.
Il Codice civile del 1865 non prevedeva una disciplina del contratto di lavoro ma solo quella della “locazione delle opere e dei servizi”. Gli artt. 1627 e 1628 si limitavano a regolare la durata del contratto in questione; la prima norma disponeva che la locazione delle opere e dei servizi potesse avvenire solo a tempo determinato direttamente (a tempo) o indirettamente (fino al compimento di un’opera determinata), mentre la seconda norma sanciva il divieto di stipulare contratti di lavoro a vita, per evitare la ricostituzione di rapporti simili alla servitù.
La regolamentazione del lavoro industriale non era prevista dalla legge, poiché si riteneva che l’autonomia privata dovesse essere e restare sovrana. Questa era una conseguenza della ideologia liberale, ispirata al principio fondamentale della libertà di concorrenza, secondo cui doveva essere il mercato a fissare le condizioni di lavoro. Tuttavia, in seguito all’estendersi del processo di industrializzazione ed al parallelo aggravarsi della questione sociale, lo Stato cominciò ad intervenire dappertutto in Europa, introducendo una speciale legislazione.
Contestualmente cadevano i divieti di organizzazione sindacale, mentre il sindacato scopriva la sua funzione di resistenza economica e, contemporaneamente, la sua funzione di promozione politica attraverso la rivendicazione delle leggi. In tal modo alla fine del XIX secolo si veniva sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge – ad esempio in materia di lavoro dei fanciulli e delle donne, di infortuni sul lavoro – dettate in deroga ai principi del Codice civile, per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro (c.d. legislazione sociale).
Queste norme vedono la loro funzione di tutela limitata agli operai, nella loro qualità di prestatori di lavoro manuale e industriale. A giustificazione di ciò, il particolare bisogno di protezione della classe sociale maggiormente esposta agli effetti negativi – in primo luogo la disoccupazione – della sovrabbondanza dell’offerta di lavoro manuale rispetto a quella di lavoro intellettuale, nonché dotata, a causa del più basso livello culturale, di minore capacità di resistenza di fronte agli imprenditori.
Si assiste, così, ad un processo di formazione della legislazione sociale del lavoro con un insieme di norme – se non eccezionali, quanto meno speciali per la loro natura di legislazione “di classe” – rivolte alla disciplina di talune condizioni economico-sociali. D’altra parte, al metodo legislativo si accompagnava, per la tutela degli interessi di classe dei lavoratori, il metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva. Allo sviluppo e alla diffusione dei contratti collettivi faceva riscontro l’affermazione di una serie di regole che via via assumeva particolari caratteristiche normative.
Trae origine da ciò in particolare il fenomeno della rilevanza nel diritto del lavoro delle consuetudini che si caratterizzano più come delle semplici prassi che come veri e propri usi normativi, perché si formano in tempi brevi. In Italia, lo sviluppo della prassi sindacale portò la giurisprudenza all’elaborazione delle norme riguardanti la disciplina del contratto di lavoro, soprattutto in seguito all’istituzione dei collegi probiviri nel 1983. In ciascuno dei collegi composti da un presidente scelto tra i magistrati togati oppure onorari e da rappresentati elettivi degli industriali e degli operai – erano costituiti un ufficio di conciliazione ed una giuria, alla quale era demandata una funzione giurisdizionale di decisione nelle controversie di lavoro tra operai e industriali, qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in sede conciliativa.
La magistratura dei probiviri tendeva, però, più a conciliare che a dirimere le controversie perché in assenza di norme di legge applicabili al contratto di lavoro, i giudizi dovevano essere decisi secondo equità sulla base delle regole collettive ricavate dalla prassi (formazione extralegislativa del diritto del lavoro). Molti tra gli istituti che attualmente disciplinano il rapporto di lavoro si sono venuti così a formare attraverso canali extralegislativi. In seguito a loro volta recepite come fonte formale dal legislatore.
La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato e la codificazione del 1942
Successivamente, è proprio l’intervento del legislatore determinante per il passaggio alla seconda fase del diritto del lavoro, caratterizzata da una accresciuta rilevanza giuridica del fenomeno sociale del lavoro dipendente e dalla progressiva incorporazione dei principi della sua disciplina nel sistema del diritto privato, in posizione di diritto speciale. Dal punto di vista formale, questo processo si è realizzato con il passaggio all’inserzione del diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato.
Infatti, il codice civile del 1942 non solo ha unificato nel proprio ambito il diritto civile ed il diritto commerciale, ma ha inserito nel proprio corpo anche il diritto del lavoro. L’unificazione è attinente esclusivamente all’aspetto della tecnica legislativa, perché rimangono molte differenze nella disciplina normativa in rapporto con la peculiarità dei rapporti regolati: i rapporti di produzione e di scambio inerenti all’impresa nel diritto commerciale ed i rapporti di lavoro inerenti all’impiego della manodopera nel diritto del lavoro. Ciò giustifica l’autonomia del diritto civile, del diritto commerciale e del diritto del lavoro, nella loro qualità di rami del diritto positivo distinti.
Per il diritto del lavoro si può parlare soltanto di incorporazione nel diritto privato. Infatti, realizzata sul piano della tecnica legislativa, non ha fatto venir meno l’autonomia dei principi fondamentali propri del diritto del lavoro: in particolare, il principio della tutela del lavoratore come contraente debole viene rafforzato sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e della garanzia dell’inderogabilità ed indisponibilità delle stesse. Il Codice civile del 1942 ha rappresentato il punto di arrivo di una lunga evoluzione, di cui un momento fondamentale è rappresentato dall’emanazione della prima legge sull’impiego privato.
Questa legge, pur muovendo dal presupposto sostanziale della separazione tra mercato del lavoro manuale e mercato del lavoro intellettuale, ha segnato una tappa essenziale nel cammino dell’inclusione della disciplina del contratto di lavoro nell’area legislativa. È stata, insomma, la premessa organica della disciplina dell’intero contratto di lavoro. L’emanazione di una speciale normativa sul contratto di impiego trovava la sua giustificazione in ragioni di opportunità politica e sociale: gli impiegati, scarsamente sindacalizzati, non disponevano della tutela di una rete diffusa di contratti collettivi, ma avevano soltanto giudici di equità.
Del resto si parlava tradizionalmente di due contratti collettivi tra loro distinti: quello di lavoro operaio e quello di impiego privato nella cui area si registrava una prevalenza delle condizioni del contratto dettate dall’autonomia individuale. Un altro fenomeno è quello della giuridificazione del contratto collettivo nella forma privatistica del concordato tariffa fondato sulla adesione volontaria dei singoli imprenditori e lavoratori e, successivamente, nella forma pubblicistica della contrattazione collettiva corporativa. Il contratto collettivo corporativo era espressione non dell’autonomia collettiva, ma della competenza attribuita dalla legislazione alla potestà normativa dei sindacati.
Era dotato di efficacia generale ed inderogabile dall’autonomia privata individuale, alla quale imponeva la disciplina del rapporto di lavoro dando luogo ad un fenomeno di decentramento delle competenze della legge ai contratti collettivi. Il corporativismo era una componente del regime fascista. Il legislatore corporativo aveva messo fine alla libertà sindacale ed aveva trasformato il contratto collettivo in atto normativo di stampo eteronomo, dotato di efficacia imperativa erga omnes e proveniente dal sindacato unico fascista, a sua volta basato sulla rappresentanza legale della categoria professionale e sulla contribuzione obbligatoria dei singoli lavoratori e imprenditori, anziché sull’adesione volontaria.
La corporazione riuniva poi i rappresentanti sindacali delle due parti contrapposte ed aveva il compito di stabilire le norme relative alla disciplina della produzione. Le eventuali controversie, tanto giuridiche quanto economiche, avrebbero dovuto essere decise in sede di giurisdizione con sentenze della Magistratura del Lavoro, appositamente istituita. I sindacati erano così privi di spinta conflittuale e di effettiva rappresentatività. Nello stesso tempo, in altri Paesi si assisteva ad un’espansione dell’area dell’intervento legislativo, con l’introduzione dei codici del lavoro.
Su queste basi, mentre si instaurava formalmente il principio di prevalenza della norma più favorevole al lavoratore, il codice civile del 1942 ha introdotto la legge sull’impiego privato e dei contratti collettivi corporativi nel corpo del diritto privato: proprio da tale inserzione risulta la disciplina unitaria del rapporto di lavoro. Però, detta unificazione era più formale che sostanziale: soltanto le norme generali sono state incluse nel Codice, mentre molti aspetti del rapporto di lavoro sono rimasti nella disciplina delle leggi speciali.
La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro
Dalla tutela del contraente debole alla tutela del cittadino sottoprotetto Il legislatore del Codice civile ha così sancito il riconoscimento che il diritto del lavoro è una delle tre componenti fondamentali del diritto “dei privati” alla stessa stregua del diritto commerciale e del diritto civile. D’altra parte, il diritto del lavoro non si esaurisce nel diritto privato, ma contiene in sé anche elementi di diritto pubblico. Trascende il diritto privato specie per l’importanza che ha acquistato il fenomeno del lavoro con i rapporti che vi si collegano alla luce della Carta costituzionale.
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) inizia una nuova fase nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale di grado notevolmente superiore rispetto al diritto civile ed a quello commerciale. Infatti, un esame delle norme della Costituzione mostra come le garanzie attinenti ai rapporti fra i privati, relative alla materia dei rapporti di lavoro, siano di gran lunga prevalenti.
La Costituzione manifesta una volontà di intervento soprattutto nei rapporti interprivati, tra i cittadini, considerati non più soltanto nella loro uguaglianza, ma altresì secondo la differente posizione occupata nella società civile, concretamente articolata in classi e quindi per gruppi di interessi contrastanti. Nasce un nuovo concetto della dignità sociale del cittadino (art. 3, co. 1, Cost.), la cui espressione più saliente si rinviene proprio nel diritto del lavoro.
Il rapporto interprivato di maggior rilievo sul piano costituzionale è ormai il rapporto di lavoro, fonte di situazioni di svantaggio e di vantaggio per i lavoratori e per i datori di lavoro. Tale rapporto viene disciplinato in funzione protettiva del lavoratore anche al livello dell’autonomia dei privati, sia nelle loro organizzazioni collettive che come singoli.
Il carattere prevalente della normativa della materia è quello della protezione del lavoratore come soggetto-contraente più debole. La protezione del lavoratore come singolo appartenente ad una determinata categoria sociale non è più espressione di un favore eccezionale o speciale, bensì di un’istanza di trasformazione della posizione del lavoratore. Gli esempi al riguardo: dall’art. 35 (la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni), all’art. 3, co. 1 e co. 2, fino all’art. 4.
A queste disposizioni più generali, fanno riscontro altre e più specifiche norme costituzionali nelle quali è sancita la garanzia di determinati istituti del diritto del lavoro: l’art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente); l’art. 37 (tutela del lavoro minorile e femminile); l’art. 39 (sindacato). La tutela del soggetto contraente debole rappresenta la ratio legis di tutte queste norme, e si tratta di una finalità più ampia della garanzia dei diritti sociali.
Si introduce così il nuovo concetto secondo cui il cittadino deve essere titolare dei diritti soggettivi idonei a realizzare l’uguaglianza sostanziale. Tutte queste norme sono riconducibili alla rilevanza riconosciuta dal legislatore costituzionale alla posizione soggettiva sottoprotezione del lavoratore come cittadino e prima ancora come persona sociale implicata nel rapporto di lavoro dipendente. Quello della tutela della libertà e dignità sociale del lavoratore si affianca alla tutela della posizione contrattuale debole.
Sotto questo aspetto si potrebbe ravvisare un avvicinamento del diritto del lavoro ad una nuova dimensione del diritto pubblico inteso come garante formale di una determinata costituzione economica e sociale e perciò dei diritti e dei doveri inerenti alla differente posizione dei cittadini nella società. Viene così in luce anche la rilevanza della costituzione economica, cioè dell’insieme delle norme e dei principi.
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