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GIURIDICHE SINGOLI OPERATORI L. DELEGA N. 421/1992
Corso degli anni, alcuni interventi "correttivi". Questi interventi hanno teso, nel perseguimento del generale obiettivo di recupero dell'efficienza dell'attività amministrativa, ad armonizzare la nuova disciplina su basi negoziali del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con vincoli che derivano dalla natura pubblica del datore di lavoro. In sostanza hanno attuato il principio della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e della sua sottoposizione alle norme del Codice civile e delle leggi che regolano i rapporti di lavoro privati e il contemperamento tra la disciplina di natura contrattuale individuale e collettiva e le esigenze di una disciplina eteronoma dell'organizzazione amministrativa in funzione degli interessi generali coinvolti.
(2°) Nell'arco di pochi anni, l'esigenza di procedere ad un di e ad una RECUPERO EFFICIENZA RIDUZIONE degli
nell'ambito della gestione degli sprechi nella Pubblica Amministrazione, hanno indotto il legislatore ad avviare una seconda fase del processo riformatore e a perseguire una ancor più accentuata equiparazione della disciplina del lavoro pubblico con quello alle dipendenze dei privati. È stato il riaperto termine di emanazione, prevedendosi, nel contempo, un'integrazione, sostituzione e modificazione dei decreti delegati correttivi di principi e criteri direttivi. In particolare, la nuova legge ha previsto l'emanazione di decreti delegati contenenti nuove disposizioni per una parziale riforma della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale nell'area del lavoro pubblico, per l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato, per l'estensione del regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali. Infine, anche la devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie relative al lavoro pubblico.rapporto di lavoro, ha rappresentato il più significativo dei tasselli necessari per una piena assimilazione del lavoro alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici a quello alle dipendenze di privati. In occasione di questa seconda fase della riforma del lavoro pubblico, al fine di introdurre anche nella pubblica amministrazione modelli c.d., cioè misurati sul raggiungimento di standard di efficacia, efficienza ed organizzativi per obiettivi, si è cercato di rendere più flessibile l'attività delle strutture. A tal fine il legislatore ha distinto tra: - la macro-organizzazione, inclusiva degli atti generali di organizzazione relativi alle linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, e delle dotazioni organiche complessive; - la micro-organizzazione, costituita dalle determinazioni per l'organizzazione degli uffici, che devono essere assunte dagli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri.del privato datore di lavoro. Nel contempo, sono emerse nella prassi alcune evidenti carenze nell'applicazione della nuova disciplina, in particolare rispetto all'autonomia gestionale dei dirigenti-manager rispetto alle pressioni politiche e sindacali, e quello della valutazione delle loro performance ai fini retributivi.
(3°) Prendendo atto del cattivo funzionamento degli istituti collegati agli aspetti citati, ma anche alla necessità di rendere più trasparente l'operato delle amministrazioni al fine di promuovere una maggiore integrità di politici, dirigenti e lavoratori pubblici nel perseguimento dell'interesse pubblico, e di favorire un maggior controllo dei cittadini sui comportamenti degli amministratori, il legislatore, nel 2009, ha così avviato una nuova fase di riforma del lavoro pubblico, modificando la precedente normativa.
Dato al rapporto di lavoro pubblico dalla normativa emanata negli anni precedenti, in particolare mantenendo la privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. Esso appare, piuttosto, finalizzato a un miglioramento di efficienza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, da un lato incidendo sull'assetto regolativo dei poteri dirigenziali di organizzazione delle strutture e del personale, e dall'altro prevedendo l'introduzione di modelli gestionali fondati sull'autonomia e responsabilità del dirigente-manager, nonché sulla valutazione delle performance delle strutture, dei dirigenti e del personale, con la conseguente possibilità di differenziazione dei trattamenti retributivi sulla base del merito. Inoltre, l'intervento legislativo ha ri-legificato la disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A., sottraendo alla contrattazione collettiva il potere di intervenire a regolare alcuni istituti del rapporto.
Un intervento più organico, invece, è stato introdotto con legge nel 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che incidono direttamente sul rapporto di lavoro e altre che riguardano aspetti organizzativi della P.A.
Da ultimo, una legge contenente "al in di delle DELEGHE GOVERNO MATERIA RIORGANIZZAZIONE" nel 2015 ha previsto un'ampia rivisitazione del rapporto di lavoro alle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE dipendenze della P.A. La delega è estremamente ampia e si muove lungo due diverse direttrici di fondo. La prima prevedeva che il Governo adotti d.lgs. di semplificazione in una serie di settori, compreso quello del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, con l'obiettivo di elaborare un testo unico e di rivedere la disciplina di diversi punti centrali del rapporto di lavoro pubblico.
La seconda, invece, prevedeva che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo avrebbe dovuto adottare uno o più d.lgs. in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con l'obiettivo di valorizzare la professionalità del dirigente, la sua autonomia e la valutazione del suo operato e le relative responsabilità, incidendo su aspetti topici di tale rapporto di lavoro, legati all'inquadramento, all'accesso al ruolo, alla formazione, alla mobilità. In conclusione, nonostante il processo di tendenziale avvicinamento tra settore pubblico e privato, realizzato con le diverse fasi della privatizzazione del pubblico impiego, un significativo "allontanamento" tra le due discipline è stato determinato dapprima con il d.lgs. n. 276/2003 e poi con la l. n. 92/2012. Mentre il d.lgs. n. 276/2003 non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale, la l. n. 92/2012 ha introdotto importanti novità in materia di dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.92/2012 ha introdotto disposizioni che valgono come principi e criteri applicativi per la regolazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il successivo sul PROTOCOLLO D'INTESA LAVORO PUBBLICO (2012), ha manifestato in maniera significativa l'intenzione di non rimettere in discussione l'art. 18 St. lav. nel settore pubblico.
Alcuni profili di specialità del rapporto di lavoro pubblico. La disciplina della dirigenza pubblica. La riforma ha determinato una vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro pubblico, ormai trasferito nel dominio dell'autonomia privata individuale e collettiva, ma non ha certo eliminato i profili che emergono con riferimento a vari istituti in cui permane la prevalenza di un interesse pubblico. Si può parlare di disciplina speciale con riferimento all'organizzazione del rapporto del lavoro pubblico (organizzazione degli uffici e delle strutture e dell'organizzazione
del lavoro) rispetto alla quale il legislatore, diversamente da quanto avviene nel settore privato, dove ad esempio le decisioni sono rimesse alla piena disponibilità dell'imprenditore che ne dà attuazione mediante atti di natura privatistica, è intervenuto a disciplinarne formalmente natura e condizioni di esercizio. Questa specialità è evidenziata dalle norme concernenti il sistema delle fonti, sulla base delle quali è definita la ripartizione delle competenze regolative tra legge e contrattazione collettiva (a), nonché degli effetti dell'eventuale "invasione" di ciascuna di tali fonti negli ambiti riservati all'altra (b). a) In riguardo al primo profilo, ricordiamo che la legge ha distinto tra gli atti di macro-organizzazione riservati alla fonte unilaterale pubblicistica (legge o atti di normazione secondaria), e le determinazioni per la micro-organizzazione (organizzazione degli uffici) nonché le misure per laGestione dei rapporti di lavoro (organizzazione del lavoro negli uffici) alle quali si applica il regime del diritto privato (atti di rilievo meramente interno). Al fine di salvaguardare l'autonomia decisionale del dirigente, il legislatore ha stabilito che, in questo secondo ambito, le decisioni dovessero essere assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, escludendo che possano divenire oggetto di contrattazione con i sindacati o condizionate dagli organi politici. È poi stabilito che:
- ai di si le del e delle sul diRAPPORTI LAVORO PUBBLICO APPLICANO NORME C.C. LEGGI RAPPORTO "fatte salve le diverse disposizioni a carattere imperativo";
- la : i rapporti di lavoro pubblico sono regolati contrattualmente. EssaCONTRATTAZIONE COLLETTIVA disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro". Essa ha anche una riserva specifica di competenza in