DIRITTO
VETERINARIO
A.A. 2021/2022
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INDICE
• Il diritto……………………………………….………………………………………..pag 3
• La norma…………….………………………………………………………………...pag 4
• Il negozio giuridico e la compravendita degli animali………..….pag 15
• Il sistema giudiziario italiano……………………………………..………...pag 21
• La condizione giuridica degli animali………………….…………………pag 26
• Reati contro gli animali…………………………………………………………pag 29
• Benessere animale in allevamento: normativa……………………..pag 35
• Benessere animale nel trasporto……………………..…………………..pag 45
• Protezione degli animali durante l’abbattimento……….…………pag 51
• La protezione degli animali utilizzati a fini scientifici..……………pag 57
• La tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del
randagismo……………………………………………………………………………pag 68
• Protezione della fauna selvatica e norme sul prelievo
venatorio…………………………..…………………………………………………..pag 71
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DIRITTO
In senso oggettivo si intende l’insieme delle norme giuridiche, ossia delle regole di condotta che regolano
l’agire umano e la vita collettiva; ogni persona deve rispettarle; sono l’oggetto del diritto.
In senso soggettivo si intende il potere, che la legge attribuisce alle persone, di agire o di pretendere che
altri tengano un certo comportamento, dal quale dipende la tutela del proprio interesse (diritto di
proprietà, diritto alla libertà…); esprime una posizione giuridica che l’ordinamento riconosce, e tutela, in
capo al suo titolare e che gli dà la possibilità di far valere davanti a un giudice.
Gli animali non hanno diritti soggettivi propriamente detti dal punto di vista giuridico (che significherebbe
considerarli pari all’uomo) perché noi traiamo profitto dagli animali (sperimentazione, allevamento…),
inoltre un animale non è in grado di pretendere/agire per far valere i suoi diritti.
➢ Ogni volta che c’è un diritto soggettivo in capo a un soggetto c’è un correlativo obbligo o divieto in
capo a un altro o a più soggetti
Chi stabilisce i diritti? I diritti possono essere previsti dalle leggi o dalla Costituzione.
LA CIVILTÀ DEL DIRITTO:
1. Progresso
2. Rispetto
3. Coscienza civile
4. Ricorso (stato – professionisti)
IL PROFESSIONISTA E LA LEGGE:
➢ Dipendente pubblico
➢ Libero professionista
Corretto rapporto diritti – doveri
→
- Responsabilità civile rischio di pagare i danni a chi la subito sa chi l’ha causato
→
- Responsabilità amministrativa mancato rispetto delle norme amministrative, cioè quelle che
regolamentano i vari settori
→
- Responsabilità penale definita dal codice penale (racchiude i comportamenti anti sociali che
sono i più gravi esistenti come rapina, omicidio e anche comportamenti contro gli animali). La
conseguenza è la sanzione penale: multa (sanzione pecuniaria più alta che ci possa essere),
ammenda (sanzione pecuniaria più leggera e collegata a reati minori), arresto (limitato nel tempo),
reclusione (reati più gravi)
La conoscenza della norma per il professionista, in generale e a contenuto tecnico, dà una maggiore
qualificazione del professionista che comporta una maggiore efficacia e un maggior prestigio alla sua
professione. È importante non essere ignoranti in materia di leggi (non è accettabile giustificarsi dicendo di
non conoscere le norme) ed esserne meno diffidenti.
_ Adeguamento (disposto da norme nazionali e UE)
ORDINAMENTO GIURIDICO→ complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che
→
compongono una società (diritto in senso oggettivo). Ubi societas ibi us dove c'è una società, lì vi è il
.
diritto Ogni società non può che fondarsi sul diritto, non può esservi alcuna società civile che non avverta
l'esigenza di regolamentarsi. →
Norme + Istituzioni + Sanzioni ordinato svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli
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LA NORMA: diversi tipi
➢ Norma GIURIDICA→ è la regola che viene proposta dall’ordinamento.
Fonte del diritto, gerarchia delle fonti
➢ Norma NON GIURIDICA→ regole familiari, galateo, precetti religiosi, regole per la pratica di uno
sport…
La norma NON giuridica non è prodotta da organi dello Stato o da un’autorità statale riconosciuta,
ma deriva dalla società, da enti religiosi o sportivi, dalla scienza oppure anche dalla sensbilità
personale (es. essere vegani)
→ Crea un obbligo solo in chi decide di osservarla
→ Le sanzioni sono diverse: riprovazione morale, provvedimento disciplinare, penitenza, rimorso
LA NORMA GIURIDICA: (possibile domanda d’esame)
È la regola di condotta cui deve conformarsi il comportamento di ciascuno nel rispetto dell’altrui interesse,
pena una sanzione.
L’obiettivo è assicurare ordine alla società e avere una guida per risolvere eventuali conflitti tra
comportamenti che non vanno nella stessa direzione per capire chi ha ragione e chi ha torto.
La norma giuridica assume determinate caratteristiche. È:
1. PRESCRITTIVA→ qualifica come dovuto (obbligo) o come vietato un determinato comportamento
2. GENERALE→ rivolta non a un singolo soggetto particolare, ma un numero indefinito di destinatari,
che si trovano nella stessa situazione
3. ASTRATTA→ “fattispecie”. Descrive situazioni generali, ipotesi che potranno verificarsi o no e non
singoli casi concreti. Es. maltrattamento di animali: nella norma descrive quello che si intende per
maltrattamento in modo generale non parla in modo specifico dei singoli casi.
4. NUOVA→ definisce una situazione o la modifica, la innova
5. COATTIVA→ non consiglia, ma vincola => modifica il comportamento degli uomini
6. OBBLIGATORIA→ prevede una sanzione, se non viene rispettata
7. STATALE→ emessa o riconosciuta dallo Stato (che comprende anche gli organi decentrati (Regioni,
comuni…) che fanno capo allo Stato)
8. BILATERALE→ da una parte impone degli obblighi, ma dall’altra crea dei diritti
Esempio:
➢ Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21 (art. 575
c.p. Omicidio)
➢ Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni (art. 544 bis c.p. Uccisione di animali)
➢ Non uccidere (Bibbia V comandamento)
Le norme sono le prime due: →
1. “Chiunque” indica che la regola è rivolta a tutti è generale
2. Non si riferisce a un omicidio/uccisione degli animali in particolare ma a qualsiasi
omicidio/uccisione di animali→ è astratta
3. Comporta la reclusione cioè la perdita della libertà personale→ prevede una sanzione
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PERCHÉ ESISTONO LE SANZIONI?
Qualcuno può trasgredire le norme giuridiche→ NON RISPETTARLE
L’Ordinamento giuridico prevede una punizione, come deterrente: chi viola la norma sa di poter essere
punito e questo lo dovrebbe fermare (funzione preventiva).
È funzione punitiva, perché punisce, con arresto, reclusione, multa…
La sanzione è la conseguenza per chi non rispetta la norma giuridica.
Ha anche funzione riparatoria, perché cerca di riparare il danno causato dal trasgressore (di solito con il
apgamento di una somma di denaro).
Il rispetto della norma nasce dalla sua ACCETTAZIONE, ma anche da:
1. Riconoscimento della sua utilità
2. Abitudine
3. Convinzioni morali
4. Bisogno di autorià
5. Timore della sanzione
Una norma giuridica funziona se valgono:
➢ PRINCIPIO DI CERTEZZA→ applicabilità. La norma deve essere applicabile.
➢ PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ→ garanzia dell’applicazione. Deve essere garantita la possibilità di
garantire l’applicazione della norma.
LE ORIGINI DELLE NORME GIURIDICHE: FONTI DEL DIRITTO (domanda esame: cosa sono e a cosa servono le fonti del diritto)
Fonti di produzione del diritto o fonti normative→ Sono tutti gli atti e i fatti che sono autorizzati a
produrre/modificare/eliminare norme giuridiche.
Fonti di cognizione: i mezzi attraverso i quali ne sono portati a conoscenza i destinatari es. Gazzetta Ufficiale
(registro sul quale vengono pubblicate tutte le nuove norme emanate a livello Statale propriamente detto),
Bollettini ufficiali delle Regioni, Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea…
ATTI→ tutte le fonti scritte (norme giuridiche).
Sono quindi dei testi normativi emanati da organi deputati a farlo:
1. Leggi formali (Parlamento)
2. Leggi materiali ( Governo con delega del Parlamento – Regioni – Comuni…)
[Poteri dello stato: legislativo (Parlamento), esecutivo (Governo), giudiziario (Magistratura)]
FATTI→ fonti non scritte (consuetudini o usi). Producono norme giuridiche senza formularle, ma con i
comportamenti tenuti in modo uniforme e costante, nella convinzione che corrispondano a rispettare una
norma giuridica
FONTI:
Le fonti del diritto che interessano il nostro Paese sono di due ordini:
➢ Fonti del diritto sovranazionale, basate sui poteri della Comunità europea
➢ Fonti del diritto nazionale, basate sulla sovranità dello Stato italiano
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Poi ci sono le Fonti del diritto non statali, che promanano dalle regioni, dalle Province o da Comuni
GAZZETTA UFFICIALE:
Un atto normativo statale viene inserito in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È la fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia ed è lo strumento di diffusione,
informazione e ufficializzazione di testi legislativi.
→
Effetti giuridici Vacatio: periodo che intercorre tra pubblicazione ed entrata in vigore (in genere
15 giorni)
Ignorantia legis non excusat
1. La norma giuridica si presume sia conosciuta da tutti quando entra in vigore
2. L’abrogazione è la cancellazione della norma dall’ordinamento giuridico
3. La norma successiva cancella quella precedente
MOLTEPLICITÀ DI FONTI→ Servono criteri per orientarsi: GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE:
Es. se due fonti diverse (es. una legge e una consuetudine) disciplinano in mdoo diverso lo stesso
→
argomento dobbiamo innanzitutto stabilire che rapporti esistono tra di esse e quale delle due fonti
→
prevale sull’altra coordinare le norme
➢ CRITERIO DELLA GERARCHIA→
_Una norma inferiore non può essere in contrasto con una superiore
_Una norma può essere abrogata, modificata, derogata solo da una norma dello stesso grado o di
grado superiore (criterio gerarchico)
➢ CRITERIO CRONOLOGICO→ La norma più recente modifica o abroga quella precedente di pari grado
➢ CRITERIO DELLA COMPETENZA→ Una norma può disciplinare solo la materia che le è stata
attribuita dalla Costituzione
Es. una Legge ordinaria non può disciplinare la materia della legge costituzionale; una Legge
regionale non può disciplinare materia di legge statale
GERARCHIA DELLE FONTI:
1. Norme superprimarie→ Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale
2. Norme primarie→
_Norme comunitare => armonia di principi comunitari e costituzionali
_Leggi ordinarie => o leggi propriamente dette
_Decreti legge => emanati dal Governo
_Decreti legislativi => emanati dal Governo
_Leggi regionali nelle materie previste dall’art. 117 Cost. => in questo articolo è stabilito quali
materie sono affidate allo Stato e quali alle Regioni
→
3. Norme subprimarie
_Leggi regionali in altre materie
_Regolamenti amministrativi Regioni, Comuni
_Provvedimenti amministrativi aventi forza di legge (regolamenti governativi)
→
4. Consuetudini e usi
_praeter legem=> riempie vuoti normativi
_secundum legem=> l’uso si adegua alla legge
_contra legem=> si discosta dalla legge scritta
→
Circolari e note Emanati da Ministero, Regioni ed Enti pubblici. Utili per un chiarimento interpretativo o
per indicazioni operative su norme che non sono di immediata comprensione. Non sono fonte del diritto!!
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FONTI SUDDIVISE IN BASE AL CONTENUTO:
➢ DIRITTO PUBBLICO→norme che regolano l’attività dello Stato e degli altri Enti pubblici, e i rapporti
tra lo Stato e i cittadini.
_Il diritto pubblico tutela l’interesse collettivo
_Può esserci supremazia della Pubblica Amministarzione (P.A.), cioè se c’è da garantire un interesse
pubblico lo Stato può prevaricare un singolo cittadino (es. esproprio di un terreno)
Il diritto pubblico regola un’attività esercitata nell’interesse collettivo dello Stato, che si trova in una
posizione di supremazia rispetto ai privati
➢ DIRITTO PRIVATO→ norme che regolano i rapporti tra cittadini
_Interesse particolare
_Parità tra i soggetti (anche P.A.). Quindi lo Stato si comporta al pari di un cittadino.
Il diritto privato regola l’attività esercitata dai privati, che agiscono in posizione di parità fra di loro.
I SETTORI E I RAMI DEL DIRITTO:
Diritto pubblico:
• COSTITUZIONALE→ norme che regolano la struttura fondamentale dello Stato, diritti e doveri dei
cittadini
• AMMINISTRATIVO→ regola la concreta attività dello Stato: organizzazione e attività di organi ed
enti pubblici
• PENALE→ individua i reati come comportamenti antisociali e le relative pene; regola la potestà
punitiva dello Stato
• PROCESSUALE→ civile, penale amministrativo; disciplina i procedimenti giudiziali ovvero l’attività
dei giudici nell’apllicazione del diritto ai casi concreti
• ECCLESIASTICO→ disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa
• INTERNAZIONALE PUBBLICO→ regola i rapporti tra Stato e Stato
• TRIBUTARIO→ disciplina il soddisfacimento dei tributi
Diritto privato:
• CIVILE→ disciplina i rapporti tra i privati
• COMMERCIALE→ regola l’attività degli imprenditori commerciali
• DEL LAVORO→ regola i rapporti del lavoro dipendente
• AGRARIO→ regola i diritti connessi
• INTERNAZIONALE PRIVATO→ in ordine alla legge applicabile ai rapporti giuridici tra i cittadini di
Paesi diversi che vivono in Italia
I. COSTITUZIONE:
Legge fondamentale dello Stato→ superprimaria
Esprime i valori primari della società e detta le nrome fondamentali di organizzazione dello Stato: divisione
dei poteri dello Stato in:
- Potere legislativo
- Potere esecutivo o amministrativo
- Potere giudiziario
Regola le fonti del diritto.
Determina gli Organi supremi e i loro compiti, responsabilità, reciproci rapporti.
Legittima i pubblici poteri.
Proclama i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
Regola i rapporti dei cittadini tra di loro e con lo Stato.
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Entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.
È RIGIDA:
Non può essere modificata, derogata o abrogata mediante un procedimento ordinario di legge
Serve procedimento di “revisione costituzionale” complesso, per apportare modifiche al tetso (art.
138)
_Leggi di revisione costituzionale per modificarla
_Leggi costituzionali per integrare la Costituzione con nuove norme
Due votanti successive per ciascuna Camera, a distanza di almeno 3 mesi, la seconda con
approvazione almeno a maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1 aventi diritto)
È GARANTITA→ prevede un controllo sulla conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione stessa
→ ev. illegittimità costituzionale delle leggi
CORTE COSTITUZIONALE→Controlla la conformità delle leggi alla Costituzione e annulla le leggi in contrasto
con essa
Art. 1→ L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 9→ dedicato alla promozione della cultura e della ricerca scientifica. Prevista l’aggiunta di un comma
(“(La Repubblica)Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”)
II. LEGGI ORDINARIE DELLO STATO:
Fonti primarie, emanate dal Parlamento.
Avevano competenza normativa “generale”. Oggi possono disciplinare solo le materie riservate alla loro
competenza esclusiva (art. 117 Cost.).
Disciplinano i principi fondamentali (demandano eventualmente il dettaglio ai provvedimenti regionali).
III. LEGGE REGIONAL
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