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E-BE individuano più procedimenti, tra cui una prima fase che porta all'adozione del piano, una fase intermedia considerata anche come sub-fase, dove vengono presentate le osservazioni, e una fase di approvazione, solo dopo la quale si hanno effetti giuridici.
Torniamo all'ipotesi di variante adottata senza approvazione. Siamo in una situazione in cui il piano vigente è ancora quello vecchio, ma se l'amministrazione mi autorizzasse a quella costruzione, potrebbe vanificare le previsioni di piano. Indecisione soprassesoria, in questo caso, l'amministrazione può adottare una misura di salvaguardia, rinviando una quando il piano sarà approvato. Questo è possibile solo se il progetto che io presento è conforme al piano vigente ma difforme a quello adottato. Quindi il silenzio dell'amministrazione potrebbe essere anche una misura di salvaguardia.
L'ultima grande riforma della PA che è stata fatta tra il 2015
e il 2016, è partita con una legge delega, che ha modificato gli aspetti autorizzatori: la legge delega stabiliva che il governo dovesse predisporre una sorta di mappatura dei diversi regimi abilitativi, con riferimento a determinati settori di attività, tra questi era compresa l'edilizia, e per ogni intervento, veniva delineato il regime (se è quello dell'autorizzazione espressa, dell'autorizzazione tacita, della SCIA, della CIA) e veniva indicato anche se erano necessarie altre autorizzazioni. Questa mappatura è stata fatta con il secondo decreto SCIA n. 222 del 2016, che ha 6 articoli e un allegato. Le eccezioni alle motivazioni Ci sono due eccezioni all'articolo 3. La prima eccezione è quella che esonera dalla motivazione la PA se la motivazione è già contenuta in un altro atto del procedimento a cui l'amministrazione rinvia (motivazione per relazione). Questo va bene.Purché nella comunicazione del provvedimento venga indicato l'atto per cui la PA si conforma, e l'atto deve essere reso disponibile. Forma semplificata.
L'altra eccezione riguarda un certo tipo di provvedimenti che possono essere redatti in E' una novità abbastanza recente e impone alla PA l'obbligo di un provvedimento espresso, anche se semplificato, anche quando la domanda dell'interessato non ha nessuna base. I termini di inammissibilità, inadeguatezza, ecc, sono molto vari e riguardano l'ipotesi in cui la presentazione della domanda sia avvenuta fuori termine, oppure sia infondata negli argomenti posti dall'interessato a sostegno della propria istanza, oppure quando, su una certa questione, la PA abbia già deciso (domanda improcedibile) e non c'è bisogno di una motivazione estesa: basta fare riferimento a quanto già deciso.
Le altre eccezioni creano più perplessità perché
l’articolo esclude dall’obbligo di motivazione gli atti normativi e gli atti generali di pianificazione e programmazione. Questa è una scelta ordinamentale. Siamo davanti ad atti che hanno plurimi destinatari, quindi è più difficile motivarli; ma questo non dovrebbe portare subito all’esclusione della motivazione, perché anche la corte costituzionale e l’ordinamento europeo ne riconoscono l’importanza. La Toscana ha deciso che le sue leggi siano motivate. A livello statale è stato previsto anche un obbligo di motivazione per alcuni regolamenti, in particolare per quelli della Banca d’Italia. Quindi le motivazioni sono estremamente importanti. Gli atti di pianificazione però ne sono esclusi. Sappiamo che una motivazione deve fare riferimento alle risultanze dell’istruttoria, agli accertamenti dei fatti di diritto e rispetto all’acquisizione degli interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento. La formaLa partecipazione ai procedimenti pianificatori è prevista già dal 1942 ed estesa a qualunque livello, non necessariamente in relazione a specifici interessi. Nonostante questo allargamento, però, abbiamo sempre avuto una forma di partecipazione estremamente debole perché la giurisprudenza per molto tempo ha sostenuto che la partecipazione dei privati ai procedimenti fosse una forma di collaborazione con la PA e che quindi la PA non fosse tenuta a motivare il mancato recepimento di alcune disposizioni, ecc (poiché il privato già ne doveva essere al corrente, avendo di fatto preso parte alla collaborazione). Altro motivo della scarsa partecipazione è che questa perveniva a giochi già fatti, dopo che il piano era stato adottato. Secondo la legge del '42, infatti, i privati sono chiamati a partecipare dopo l'adozione del piano, e comunque in posizione oppositiva-pretensiva, non partecipativa. Successivamente si è iniziato
A sostenere che si dovesse motivare, se non altro per rispettare il principio della parità del trattamento. Oggi si ritiene che le osservazioni possano modificare lo stato delle cose. Se le osservazioni modificano in maniera non sostanziale il piano, si va avanti nel piano che va all'approvazione; se le modifiche sono sostanziali, la dottrina si divide e alcuni dicono che il piano dovrebbe ripartire ed essere di nuovo depositato, ecc. La giurisprudenza difende questa posizione in alcuni casi.
Il modello attuale, quindi, è cambiato. Il modello del '42 rimane sulla carta per molti aspetti, ma oltre a questo, nell'ultimo ventennio è stato completamente stravolto il sistema perché sono sopravvenuti degli elementi di novità tra cui, a partire dal 2001, la previsione dell'inserimento di un nuovo procedimento, cioè quello della Questa è stata prevista da una direttiva europea del 2001, ma già in precedenza erano
stati introdotti degli istituti di valutazione ambientale, come la VIA. Nel procedimento di VAS si inserisce una partecipazione allargata a tutti. Altre trasformazioni sono derivate dalla conferenza decisoria, all'interno della quale possono partecipare anche i privati. Poi ci sono una serie di piani e accordi di programma che derivano dall'accordo di più amministrazioni, come l'accordo di programma. In sostanza, in questo momento, ciascuna regione ha disciplinato un proprio modello di pianificazione territoriale ed è difficile orientarsi. Il codice dell'ambiente (Lgs 152 del 2006) è il cosiddetto D. e spiega tutte queste cose. La VAS deve precedere e non seguire i piani. Non può essere posta a posteriori perché deve servire proprio per valutare la compatibilità di eventuali future previsioni pianificatorie. Prima si deve fare il punto della valutazione ambientale e non solo, anche sociale ed economica, valutando anche le esigenze della popolazione.ecc. C'è stata qualche incertezza per quello che riguarda i piani attuativi: una posizione che viene sostenuta è quella che dice che se la VAS è stata già fatta nel piano generale, non c'è bisogno di ripeterla nel piano attuativo. NB: il piano territoriale di livello territoriale, nella legge del '42, c'erano due livelli di pianificazione, uno di area vasta, coordinamento, che copre un'area più vasta di quella comunale e doveva indicare in linea di massima le possibili destinazioni d'uso. Dovevano essere individuati i vincoli esistenti di tipo storico-artistico e le bellezze naturali, più quelli idrogeologici. Questi PTC erano piani di indirizzo e connettevano le direttive per i comuni, per gli enti pubblici che dovevano seguire queste indicazioni di massima. Questi piani, finché sono rimasti di competenza statale, non si sono mai visti. piani regolatori. A scala minore, poi, venivano i piani regolatori nonPotevano discostarsi dai PTC ed erano di pianocompetenza comunale. Poi era previsto un solo livello di piano attuativo, sempre di competenza comunale, cioè il particolareggiato di esecuzione. Piano di fabbricazione (PDF), si poteva usare anche il che era una sorta di PRGridotto, ed aveva anche una sua autonomia. Fino agli anni '60, i Prg sono stati pochissimi, e c'era una grande resistenza dei privati alla pianificazione, risolta dalla Legge Ponte con lo stratagemma dell'azzeramento della facoltà edificatoria in piano di lottizzazionemancanza del piano. Il fu introdotto dalla Legge Ponte. Prima, le lottizzazioni esistevano nelle domande chiede qualcosa riguardo le lottizzazioni, comunque ma dovevano essere autorizzate dal sindaco (sequindi, va guardata la legge modificata dalla Legge Ponte, non quella prima). I piani di lottizzazione sono uno strumento attuativo alternativo al piano particolareggiato, di iniziativa pubblica, cioè dovevano essere emanati dal comune.
Potevano essere anche privati, e nel caso di iniziativa privata, si configurano come un accordo tra PA e privati. I privati interessati presentano lo schema di piano e la convenzione di lottizzazione in cui si assumono una serie di obblighi. Quelli di iniziativa privata erano la maggioranza. Il modello del '42, quindi, è stato intaccato in primo luogo dalla legge Ponte, ma ancor più dopo, per vari motivi: la legge del '42 prendeva che il Prg avesse durata illimitata e poteva essere sottoposto a varianti; i piani attuativi, invece, avevano durata di 10 anni e così anche i piani di lottizzazione.
Dopo il piano di lottizzazione veniva la licenza edilizia che concludeva tutto il percorso. In un certo momento sono cominciate a partire varianti automatiche al piano, prive di procedimenti e disegni pianificatori. Poi ci sono state le novità derivanti dall'ordinamento europeo, in particolare sull'attenzione data all'ambiente, quindi
L'introduzione della VAS.VIA riguarda gli interventi singoli di opere singole, mentre la VAS è riferita espressamente alla previsione di piano, rispetto all'ambiente circostante.
L'art. 4 L'art. 6 dice che tutti i programmi, anche nazionali, devono essere sottoposti alla VAS e fa espresso riferimento ai piani territoriali e urbanistici.
Le fasi della VAS includono la verifica dell'assoggettabilità del piano alla VAS. È un procedimento amministrativo. Il primo momento è quello della che richiama il discorso dei piani attuativi. Ma la VAS non si risolve in un unico momento, è un processo dinamico che comporta un monitoraggio costante di quello che succede, e quindi una verifica parallela anche sui piani attuativi.
Dopo la verifica di assoggettabilità, deve essere fatto un rapporto ambientale che deve contenere tutti gli elementi conoscitivi relativi a quella determinata area relativa al disegno del piano. Potremmo considerarlo, quindi, come
un momento in cui si ha l'accentramento dei fatti, una verifica accurata su tutti gli elementi esterni.consultazione pubblica. Sulla base di