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PROVVEDIMENTI DEFINITIVI,
Entro 45 gg dall’ordine di sospensione vanno applicati quali:
- Demolizione
- Rimessa in pristino
- Sanzioni pecuniarie
- Confisca SANZIONI
Essi sono da applicarsi in correlazione alle contro gli abusi, che possono essere:
Amministrative
• Penali
• Civili
• Accessorie
•
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Opere eseguite senza permesso edilizio o con permesso annullato
1) Opere eseguite in assenza di permesso e in contrasto con gli strumenti urbanistici
a. Si ingiunge la DEMOLIZIONE dell’opera.
Se dopo 90 gg il contravventore non ha provveduto, il bene viene acquisito a patrimonio del
comune e l’abusivo riceve una sanzione pecuniaria.
Si può procedere con la demolizione a sue spese oppure, in rari casi, al mantenimento dell’opera.
b. Opere eseguite in assenza di permesso ma conformi agli strumenti urbanistici
Il contravventore, dopo aver ricevuto l’ingiunzione a demolire, può presentare una richiesta del
permesso in sanatoria, pagando però il doppio del contributo edilizio.
c. Opere eseguite su suoli con vincoli di inedificabilità
Vengono sempre demolite.
d. Opere di ristrutturazione eseguite senza titolo
Vengono generalmente demolite, ma laddove non sia possibile si ricorre a sanzioni pecuniarie.
e. Opere eseguite con permesso edilizio annullato
Possono essere sanate, ma col pagamento di una sanzione pecuniaria.
2) Interventi difformi dal permesso di costruire
a. Interventi eseguiti in totale difformità
Sono considerati come pienamente abusivi.
b. Interventi eseguiti in parziale difficoltà
È prevista la demolizione oppure una salata sanzione pecuniaria.
3) Interventi in assenza o in contrasto con altri titoli edilizi diversi dal permesso edilizio
a. Opere eseguite in assenza o in difformità dalla SCIA
La regola generale è la sanzione pecuniaria, ma possono verificarsi molte varianti.
b. Opere di edilizia libera eseguite senza comunicazione o documentazione
È prevista una sanzione pecuniaria di 258 euro.
4) Ipotesi speciali
a. Opere abusive eseguite da amministrazioni statali
b. Opere abusive eseguite su suoli statali
c. Ritardato o omesso pagamento del contributo Titolare del permesso
edilizio
SOGGETTI RESPONSABILI DI ABUSI EDILIZI
L’ art. 29 T.U. individua i Committente
Costruttore
Costoro sono punibili con sanzioni penali e sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
La responsabilità del direttore dei lavori è invece limitata alla verifica di conformità dell’opera al relativo
permesso edilizio.
SANZIONI PENALI (art. 44 T.U.)
PESANTE AMMENDA
I. per inosservanza della legge, del regolamento edilizio, degli
strumenti urbanistici e del permesso edilizio.
ARRESTO FINO A DUE ANNI + AMMENDA
II. per esecuzione dei lavori in totale difformità o
in assenza di permesso.
ARRESTO FINO A DUE ANNI + PESANTE AMMENDA
III. per interventi abusivi in zone dal
grande valore storico/paesaggistico. SEQUESTRO PENALE
È possibile inoltre che il giudice ingiunga il dell’immobile.
Nei casi più gravi si ricorre a:
DEMOLIZIONE ORDINATA DAL GIUDICE
IV. (sanzione amministrativa giudiziale) per
interventi eseguiti in totale difformità o in assenza di permesso (art. 31 T.U.)
CONFISCA DEI TERRENI E DELLE OPERE E REQUISIZIONE DA PARTE DEL
V. COMUNE per lottizzazione abusiva.
SANZIONI CIVILI un atto avente come oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi
L’ art. 46 T.U. dice che “
costruiti dopo la legge 47/1985 è NULLO
”.
Alla stipula di ogni atto è pertanto necessario dichiarare gli estremi del permesso edilizio relativo al
legge
bene. I notai che ricevono atti nulli sono tenuti ad applicare le sanzioni previste dalla
notarile di cui si parla nell’art. 47 T.U.
SANZIONI ACCESSORIE (art. 48 T.U.)
DIVIETO DI EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
I. sia per l’esecuzione di opere abusive
sia successivamente al loro completamento.
PERDITA DI BENEFICI FISCALI ED AGEVOLAZIONI
II.
Il contenzioso riguardante tutti gli aspetti dell’uso del territorio è devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Capitolo 5 - pag 249-252
I CONDONI
Intento dichiarato: porre fine all’abusivismo edilizio, recuperare un tessuto urbanistico degradato,
bonificare un territorio
1.
I TRE CONDONI: 1985 (legge 47/1985)
2. 1994 (legge 724/1990)
3. 2003 (legge 326/2003)
• Al primo condono risale la disciplina di questa discussa pratica. I due condoni successivi hanno
prorogato gli stessi termini del primo, ampliando ancor più le ipotesi di condonabilità.
• Si distinguono abusivismo sparso e abusivismo diffuso; per sanare quest’ultimo in particolare
era stato ideato il piano di recupero.
• Hanno potuto ottenere la sanatoria gli immobili abusivi i cui lavori sono stati ultimati entro il 31
Marzo 2004, con alcune eccezioni.
MAI ESSERE SANATE
Infatti NON POSSONO :
- Opere edificate su suoli con vincoli di inedificabilità
- Opere connesse ai reati di associazione mafiosa e riciclaggio
PROCEDIMENTO CONDONALE:
- ad istanza di parte.
È un procedimento
- Alla domanda vanno allegati tutti i documenti necessari, la ricevuta di pagamento del
OBLAZIONE.
contributo per il permesso edilizio e la ricevuta del pagamento dell’
( )
OBLAZIONE = una somma di denaro determinata in base alle caratteristiche
dell’opera abusiva, al periodo ed al luogo di costruzione. Beneficiario ne è lo Stato.
I condoni sono sempre stati oggetto di scontri e di contenziosi, talvolta tra Stato e Regioni.
Anche attualmente si sta discutendo, tra molte polemiche, della possibilità di attuarne un quarto.
Parte quarta - Capitolo 1 - pag 257-264
SISTEMI MULTIPLI DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
I sistemi multipli di controllo delle trasformazioni territoriali sono nati per consentire ad ogni potere
• pubblico di provvedere in via relativamente autonoma alla cura dell’interesse pubblico di cui è titolare.
Questa esigenza nasce da un tentativo di specializzazione degli apparati addetti a questi interessi.
• Essi vanno coordinati adeguatamente (esistono per questo degli appositi criteri).
• Le discipline ad interesse speciale che essi tutelano sono qualificate come limitrofe all’urbanistica.
• Hanno come oggetto questioni di grande importanza sociale che necessitano di una tutela rafforzata.
Questi interessi sono detti interessi primari o interessi sensibili (rilevanti ma allo stesso tempo fragili.
• ( )
art. 9 Cost. > “la Repubblica difende il patrimonio culturale ed i beni comuni
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Capitolo 2 - pag 267-279
IL PATRIMONIO CULTURALE
nascono due leggi (n. 1497 e n. 1089) relative ai beni ambientali
1939 > e ai beni culturali, i quali esigono regimi conservativi rigorosi
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
d. lgs. 42/2004 > BENI CULTURALI
PATRIMONIO CULTURALE BENI PAESAGGISTICI
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
L’organo di competenza per questi beni è il che li tutela
attraverso i suoi organi periferici (prevalentemente a livello regionale).
Sui beni rientranti nel patrimonio culturale coesistono due diritti:
- Il diritto della collettività di fruire del bene
- Il diritto del proprietario (ente pubblico o soggetto privato) di goderne nei limiti in cui il primo diritto lo
consente.
Passiamo ora ad approfondire gli aspetti delle due categorie.
I. BENI CULTURALI
Il codice li definisce “cose che presentino interesse artistico, storico, archeologico,
• etnoantropologico, archivistico e bibliografico, e che costituiscano importante testimonianza di
civiltà”. : “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la
art. 1 Codice
• memoria della comunità e del territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”.
TUTELA: appartenenti a privati
Per quelli è previsto che venga effettuata una dichiarazione di interesse
• culturale affinché il proprietario sia investito dell’obbligo di conservazione sotto la vigilanza
amministrativa.
in mano pubblica o parapubblica
Per quelli (enti senza fini di lucro e religiosi) vale il regime di
• verifica di interesse culturale.
Una volta riconosciuto l’interesse culturale del bene, gli eventuali interventi su di esso ed i suoi usi
vanno autorizzati da soprintendenti o, in casi particolari, dal ministero.
- La TUTELA è di competenza dello Stato
- La VALORIZZAZIONE è di competenza concorrente Stato/Regioni
Sono previste sanzioni ed espropriazioni nei casi di “maltrattamento” di questi beni.
II. BENI PAESAGGISTICI
Il codice li definisce “territori espressivi di identità il cui carattere deriva dall’azione di fattori sia
• naturali che umani”.
Anche per questi si parla di TUTELA e VALORIZZAZIONE.
• L’imposizione del vincolo può avvenire in due modi:
• PER ATTO AMMINISTRATIVO
1. (istituita dalla legge n. 1497/1939)
In questo caso è un procedimento amministrativo ad accertare il valore
paesaggistico dei beni, che sono suddivisi in bellezze individue e bellezze d’insieme.
PER LEGGE
2. (istituita dalla legge n. 431/1985)
I beni interessati sono quelli di grande mole (coste, fiumi, laghi, ghiacciai, vulcani,
parchi, boschi…).
Le regioni, per la loro salvaguardia, individuano delle misure di salvaguardia
paesaggistica e dei piani paesistici.
- I PIANI PAESISTICI -
Sono trattati negli artt. 143-145 del Codice.
• Hanno contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.
• Ripartiscono il territorio in ambiti di diverso pregio paesaggistico.
• -
Obiettivi: Mantenimento
• - Salvaguardia mediante previsioni
- Recupero e riqualificazione
Forniscono obblighi ben precisi sia ai privati che in fase di formazione dei piani.
• piani urbanistici territoriali
Accostati ai assicurano che in essi i beni paesaggistici siano rispettati.
• ≠
N.B. Vincoli di inedificabilità paesaggistici Vincoli di inedificabilità urbanistici
AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI:
L’attività edilizia nelle zone con vincolo paesaggistico, laddove sia consentita, necessita di
• una autorizzazione della regione, la quale è però soggetta a verifica ministeriale, che può
annullarla entro 60 gg.
Ne sono esenta