Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P)
I piani per gli insediamenti produttivi sono piani delle aree da destinare a
insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.
Questi piani sono strumenti urbanistici di attuazione la cui formazione non è
obbligatoria.
Tali piano possono essere adottati soltanto dai Comuni muniti di strumento urbanistico
generale, i quali avevano previsto, con il piano regolatore generale comunale, lo
sviluppo di una zona D.
Il procedimento di formazione si svolge attraverso 6 fasi:
adozione del piano con delibera del Consiglio comunale
deposito del piano adottato nella segreteria comunale, entro 5 giorni dalla
delibera, per la durata di 20 giorni consecutivi
possibilità di presentare opposizioni entro 20 giorni dall’affissione
trasmissione di copia del piano alla Regione e possibilità, da parte di questa, di
presentare osservazioni
approvazione del piano
notificazione, a tutti i proprietari delle aree incluse nel piano del provvedimento,
di approvazione, il quale equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
trasformazioni previste dallo strumento
Il piano ha efficacia per 10 anni e una volta approvato ha valore di dichiarazione di
pubblica utilità di tutte le trasformazioni urbanistiche in esso previste. Le aree
comprese nel piano approvato sono espropriate dai Comuni secondo la legislazione
vigente in materia di espropriazione di pubblica utilità
La legislazione vigente prevede altri strumenti urbanistici aventi finalità esecutive.
Esempi di questi piani sono:
i piani di zona per l’edilizia economica popolare
i programmi pluriennali di attuazione dei piani delle aree per l’edilizia
economica e popolare
i programmi integrati di intervento
i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
i programmi di recupero urbano
i piani di ricostruzione dei centri abitati danneggiati da calamità naturali
Nel sistema pianificatorio si rivengono altri piani aventi rilevanza urbanistica per la
loro incidenza sulla funzionalità e la qualità del sistema urbano. Tra questi piani vanno
annoverati quelli che disciplinano il sistema della mobilità e dei trasporti e
l’individuazione strategica delle aree destinate ai parcheggi
PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T)
Il piano urbano del traffico è uno strumento allo stesso tempo strutturale e
funzionale.
A seconda delle dimensioni e della posizione strategica del Comune interessato il
piano urbano dei trasporti assume una rilevanza ed articolazione diversa, in quanto le
componenti di cui tener conto possono essere di rilievo sovracomunale, regionale e
nazionale.
Nei Comuni costituenti nodi di traffico strategici, in genere, il piano comune del traffico
si inserisce in piani di livello territoriale.
Con il piano urbano del traffico si cerca di graduare i livelli delle infrastrutture dei
trasporti, individuando un sistema di viabilità urbana, senza interferenze con quelli di
livello superiore di scorrimento, di attraversamento e di collegamento con altri centri
urbani e graduando il ruolo delle arterie stradali a seconda della funzione urbana e di
quartiere delle stesse
PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI
Le leggi urbanistiche prescrivono che i Comuni, nella formazione o nelle revisioni dei
proprio piani urbanistici, debbano riservare per ogni cittadino quanto meno 2,5 mq di
superficie da adibire a parcheggio pubblico. Ciò, però, non venne rispettato cosicché la
Legge 122/1989 ha affidato alle Regioni il compito di individuare i Comuni tenuti alla
realizzazione di un programma urbano dei parcheggi.
Al programma urbano dei parcheggi la legge demanda:
l’individuazione delle realizzazioni rivolte a favorire il decongestionamento dei
centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con
sistemi di trasporto collettivo
le localizzazioni ed i dimensionamenti dei parcheggi
la fissazione delle priorità d’intervento e dei tempi di attuazione
le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello
stazionamento dei veicoli nelle aree urbane
Il programma urbano dei parcheggi è uno strumento urbanistico di attuazione ed ha
natura di piano esecutivo particolareggiato. La sua approvazione, quindi, costituisce
dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare. Da ciò deriva che, qualora un
parcheggio pubblico sia localizzato in aree di proprietà privata, il Comune può
procedere direttamente all’espropriazione delle aree medesime.
L’EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE E I PIANI DI ZONA PER
L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
I vari provvedimenti normativi riguardanti la finalità di venire incontro alla domanda di
abitazione dei ceti meno abbienti vennero raccolti nel Testo unico 28 aprile 1938
n.1165. Questo disciplinò le attività rivolte ad incentivare la costruzione di case di tipo
popolare attraverso esenzioni fiscali, finanziamento delle opere urbanizzative e
concessione di muti agevolati. Principali destinatari di questi mutui erano gli Istituti
Autonomi Case Popolari, I.A.C.P.
Seguirono altre leggi che previdero e regolamentarono la produzione di alloggi per
particolari categorie sociali nonché due piani settennali INA-casa e la legge istitutiva
della GESCAL.
Profonde innovazioni vennero introdotte dalla Legge 18 aprile 1962 n.167 che
ricollegò i programmi dell’edilizia alla pianificazione urbanistica attraverso lo
strumento dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, da inquadrare nel
piano regolatore generale.
Seguì la Legge sulla casa del 22 ottobre 1971 n.865 che ha ulteriormente
regolamentato le modalità di formazione e di attuazione dei piani di zona. L’articolo 51
di questa legge ha previsto, nei Comuni privi di piano di zona, la localizzazione dei
programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica su aree individuate con
deliberazione del Consiglio comunale all’interno delle zone residenziali previste dal
piano regolatore generale. Tale localizzazione deve fissare i termini di densità, di
altezza e di distanza tra i fabbricati. Inoltre vennero accentuati alcuni dei caratteri e
delle modalità dell’intervento pubblico nell’edilizia residenziale : programmazione
nazionale e regionale degli interventi, gestione unitaria delle risorse, decentramento
delle funzioni già svolte dalle amministrazioni centrali e ruolo preminente delle
Regioni. La stessa legge ha introdotto il termine di edilizia residenziale pubblica,
sostituendo la precedente definizione di edilizia economico-popolare. Il termine ha
finito per comprendere:
gli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata, interventi affidati ai Comuni ed
agli Istituti Autonomi Case Popolari e totalmente finanziati dallo Stato attraverso
il Comitato per l’Edilizia Residenziali
gli interventi di edilizia agevolata, realizzata con il contributo di enti pubblici e
finalizzati soprattutto al riscatto della localizzazione
La Legge 27 giugno 1874 n.247 ha disposto che l’attuazione dei piani di zona debba
avvenire a mezzo di appostiti programmi di attuazione pluriennali.
Con la Legge 12 luglio 1991 n.203 è stato avviato un programma straordinario di
edilizia residenziale per alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti
delle amministrazioni dello Stato in relazione a necessità strettamente connesse alla
lotta alla criminalità organizzata.
La Legge 17 febbraio 1992 n.179 ha introdotto interessanti modifiche rivolte ad
incrementare l’assegnazione di abitazioni in locazione, ad accentuare l’attività di
recupero e a riqualificare il tessuto urbano attraverso la predisposizione di
programmi integrati di intervento.
A tale innovazione ha fatto seguito la disciplina indotta con la Legge 4 dicembre
1993 n.493, che ha previsto la redazione di programmi di recupero urbano, che
sono prevalentemente rivolti alla realizzazione di interventi di completamento e di
integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.
PIANO DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare è uno strumento urbanistico di
attuazione del programma residenziale pubblico finalizzato ad inquadrare
urbanisticamente comprensori di aree da destinare alla costruzione di case
economiche e popolari nonché alle opere ed ai servizi complementari, urbani e sociali.
Tale piano individua la porzione di territorio comunale destinata alla costruzione di
alloggi di edilizia economica e polare e alle relative opere e servizi complementari,
urbani e sociali, ed ha una duplice finalità:
favorisce l’acquisizione di aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a
basso costo
evitare interventi costruttivi occasionali, contrastanti o incoerenti con l’ordinato
governo del territorio
Elementi costituitivi del piano di zona sono:
la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di
interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto
la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della tipologia edilizia e
l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici
la specificazione delle aree contigue ad opere pubbliche, la cui occupazione
serve ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili
esigenze future
Il piano ha efficacia per 18 anni.
Al fine di evitare che la programmazione dell’edilizia economica e popolare assuma il
carattere di una pianificazione settoriale la legge non consente la predisposizione di un
piano di zona che non sia inquadrato in uno strumento urbanistico più vasto, come il
piano regolatore generale o il programma di fabbricazione.
I piani di zona possono introdurre modifiche ai piani regolatori, che costituiscono delle
vere e proprie varianti agli stessi. Le varianti apportate dal piano di zona al piano
regolatore generale possono essere disposte non solo per reperire aree da utilizzare
per l’edilizia economica e popolare in zone non destinate all’edilizia residenziale ma
anche per modificare precisioni inserite nei piani generali o per eliminare eventuali
lacune.
La programmazione pubblica nel settore dell’edilizia abitativa deve coesistere ed
armonizzarsi con l’iniziativa privata.
A tale scopo la legge pone due specifici criteri di dimensionamento del piano per
l’edilizia economica e popolare, stabilendo che:
l’estensione superficiaria delle zone da includere in esso deve essere
determinata in correlazione al prevedibile incremento del fabbisogno abitativo
complessivo della popolazione rapportato ad un decennio della data di adozione
del piano
la quota di detto fabbiso