Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 62
Diritto urbanistico Pag. 1 Diritto urbanistico Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto urbanistico Pag. 41
1 su 62
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P)

I piani per gli insediamenti produttivi sono piani delle aree da destinare a

insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.

Questi piani sono strumenti urbanistici di attuazione la cui formazione non è

obbligatoria.

Tali piano possono essere adottati soltanto dai Comuni muniti di strumento urbanistico

generale, i quali avevano previsto, con il piano regolatore generale comunale, lo

sviluppo di una zona D.

Il procedimento di formazione si svolge attraverso 6 fasi:

adozione del piano con delibera del Consiglio comunale

 deposito del piano adottato nella segreteria comunale, entro 5 giorni dalla

 delibera, per la durata di 20 giorni consecutivi

possibilità di presentare opposizioni entro 20 giorni dall’affissione

 trasmissione di copia del piano alla Regione e possibilità, da parte di questa, di

 presentare osservazioni

approvazione del piano

 notificazione, a tutti i proprietari delle aree incluse nel piano del provvedimento,

 di approvazione, il quale equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle

trasformazioni previste dallo strumento

Il piano ha efficacia per 10 anni e una volta approvato ha valore di dichiarazione di

pubblica utilità di tutte le trasformazioni urbanistiche in esso previste. Le aree

comprese nel piano approvato sono espropriate dai Comuni secondo la legislazione

vigente in materia di espropriazione di pubblica utilità

La legislazione vigente prevede altri strumenti urbanistici aventi finalità esecutive.

Esempi di questi piani sono:

i piani di zona per l’edilizia economica popolare

 i programmi pluriennali di attuazione dei piani delle aree per l’edilizia

 economica e popolare

i programmi integrati di intervento

 i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente

 i programmi di recupero urbano

 i piani di ricostruzione dei centri abitati danneggiati da calamità naturali

Nel sistema pianificatorio si rivengono altri piani aventi rilevanza urbanistica per la

loro incidenza sulla funzionalità e la qualità del sistema urbano. Tra questi piani vanno

annoverati quelli che disciplinano il sistema della mobilità e dei trasporti e

l’individuazione strategica delle aree destinate ai parcheggi

PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T)

Il piano urbano del traffico è uno strumento allo stesso tempo strutturale e

funzionale.

A seconda delle dimensioni e della posizione strategica del Comune interessato il

piano urbano dei trasporti assume una rilevanza ed articolazione diversa, in quanto le

componenti di cui tener conto possono essere di rilievo sovracomunale, regionale e

nazionale.

Nei Comuni costituenti nodi di traffico strategici, in genere, il piano comune del traffico

si inserisce in piani di livello territoriale.

Con il piano urbano del traffico si cerca di graduare i livelli delle infrastrutture dei

trasporti, individuando un sistema di viabilità urbana, senza interferenze con quelli di

livello superiore di scorrimento, di attraversamento e di collegamento con altri centri

urbani e graduando il ruolo delle arterie stradali a seconda della funzione urbana e di

quartiere delle stesse

PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI

Le leggi urbanistiche prescrivono che i Comuni, nella formazione o nelle revisioni dei

proprio piani urbanistici, debbano riservare per ogni cittadino quanto meno 2,5 mq di

superficie da adibire a parcheggio pubblico. Ciò, però, non venne rispettato cosicché la

Legge 122/1989 ha affidato alle Regioni il compito di individuare i Comuni tenuti alla

realizzazione di un programma urbano dei parcheggi.

Al programma urbano dei parcheggi la legge demanda:

l’individuazione delle realizzazioni rivolte a favorire il decongestionamento dei

 centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con

sistemi di trasporto collettivo

le localizzazioni ed i dimensionamenti dei parcheggi

 la fissazione delle priorità d’intervento e dei tempi di attuazione

 le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello

 stazionamento dei veicoli nelle aree urbane

Il programma urbano dei parcheggi è uno strumento urbanistico di attuazione ed ha

natura di piano esecutivo particolareggiato. La sua approvazione, quindi, costituisce

dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare. Da ciò deriva che, qualora un

parcheggio pubblico sia localizzato in aree di proprietà privata, il Comune può

procedere direttamente all’espropriazione delle aree medesime.

L’EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE E I PIANI DI ZONA PER

L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

I vari provvedimenti normativi riguardanti la finalità di venire incontro alla domanda di

abitazione dei ceti meno abbienti vennero raccolti nel Testo unico 28 aprile 1938

n.1165. Questo disciplinò le attività rivolte ad incentivare la costruzione di case di tipo

popolare attraverso esenzioni fiscali, finanziamento delle opere urbanizzative e

concessione di muti agevolati. Principali destinatari di questi mutui erano gli Istituti

Autonomi Case Popolari, I.A.C.P.

Seguirono altre leggi che previdero e regolamentarono la produzione di alloggi per

particolari categorie sociali nonché due piani settennali INA-casa e la legge istitutiva

della GESCAL.

Profonde innovazioni vennero introdotte dalla Legge 18 aprile 1962 n.167 che

ricollegò i programmi dell’edilizia alla pianificazione urbanistica attraverso lo

strumento dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, da inquadrare nel

piano regolatore generale.

Seguì la Legge sulla casa del 22 ottobre 1971 n.865 che ha ulteriormente

regolamentato le modalità di formazione e di attuazione dei piani di zona. L’articolo 51

di questa legge ha previsto, nei Comuni privi di piano di zona, la localizzazione dei

programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica su aree individuate con

deliberazione del Consiglio comunale all’interno delle zone residenziali previste dal

piano regolatore generale. Tale localizzazione deve fissare i termini di densità, di

altezza e di distanza tra i fabbricati. Inoltre vennero accentuati alcuni dei caratteri e

delle modalità dell’intervento pubblico nell’edilizia residenziale : programmazione

nazionale e regionale degli interventi, gestione unitaria delle risorse, decentramento

delle funzioni già svolte dalle amministrazioni centrali e ruolo preminente delle

Regioni. La stessa legge ha introdotto il termine di edilizia residenziale pubblica,

sostituendo la precedente definizione di edilizia economico-popolare. Il termine ha

finito per comprendere:

gli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata, interventi affidati ai Comuni ed

 agli Istituti Autonomi Case Popolari e totalmente finanziati dallo Stato attraverso

il Comitato per l’Edilizia Residenziali

gli interventi di edilizia agevolata, realizzata con il contributo di enti pubblici e

 finalizzati soprattutto al riscatto della localizzazione

La Legge 27 giugno 1874 n.247 ha disposto che l’attuazione dei piani di zona debba

avvenire a mezzo di appostiti programmi di attuazione pluriennali.

Con la Legge 12 luglio 1991 n.203 è stato avviato un programma straordinario di

edilizia residenziale per alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti

delle amministrazioni dello Stato in relazione a necessità strettamente connesse alla

lotta alla criminalità organizzata.

La Legge 17 febbraio 1992 n.179 ha introdotto interessanti modifiche rivolte ad

incrementare l’assegnazione di abitazioni in locazione, ad accentuare l’attività di

recupero e a riqualificare il tessuto urbano attraverso la predisposizione di

programmi integrati di intervento.

A tale innovazione ha fatto seguito la disciplina indotta con la Legge 4 dicembre

1993 n.493, che ha previsto la redazione di programmi di recupero urbano, che

sono prevalentemente rivolti alla realizzazione di interventi di completamento e di

integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

PIANO DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare è uno strumento urbanistico di

attuazione del programma residenziale pubblico finalizzato ad inquadrare

urbanisticamente comprensori di aree da destinare alla costruzione di case

economiche e popolari nonché alle opere ed ai servizi complementari, urbani e sociali.

Tale piano individua la porzione di territorio comunale destinata alla costruzione di

alloggi di edilizia economica e polare e alle relative opere e servizi complementari,

urbani e sociali, ed ha una duplice finalità:

favorisce l’acquisizione di aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a

 basso costo

evitare interventi costruttivi occasionali, contrastanti o incoerenti con l’ordinato

 governo del territorio

Elementi costituitivi del piano di zona sono:

la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di

 interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto

la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della tipologia edilizia e

 l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici

la specificazione delle aree contigue ad opere pubbliche, la cui occupazione

 serve ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili

esigenze future

Il piano ha efficacia per 18 anni.

Al fine di evitare che la programmazione dell’edilizia economica e popolare assuma il

carattere di una pianificazione settoriale la legge non consente la predisposizione di un

piano di zona che non sia inquadrato in uno strumento urbanistico più vasto, come il

piano regolatore generale o il programma di fabbricazione.

I piani di zona possono introdurre modifiche ai piani regolatori, che costituiscono delle

vere e proprie varianti agli stessi. Le varianti apportate dal piano di zona al piano

regolatore generale possono essere disposte non solo per reperire aree da utilizzare

per l’edilizia economica e popolare in zone non destinate all’edilizia residenziale ma

anche per modificare precisioni inserite nei piani generali o per eliminare eventuali

lacune.

La programmazione pubblica nel settore dell’edilizia abitativa deve coesistere ed

armonizzarsi con l’iniziativa privata.

A tale scopo la legge pone due specifici criteri di dimensionamento del piano per

l’edilizia economica e popolare, stabilendo che:

l’estensione superficiaria delle zone da includere in esso deve essere

 determinata in correlazione al prevedibile incremento del fabbisogno abitativo

complessivo della popolazione rapportato ad un decennio della data di adozione

del piano

la quota di detto fabbiso

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
62 pagine
17 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiavarr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto urbanistico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Guzzardo Giovanni.