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Protezione dei cittadini dell'Unione europea
In attuazione dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea, è stata adottata nel 1995 una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
I cittadini dell'Unione europea beneficiano di tale tutela presso qualsiasi rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, nel caso in cui non vi sia una rappresentanza permanente accessibile o un console onorario accessibile e competente del proprio Stato membro o di un altro Stato membro che lo rappresenti in modo permanente.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari, se interpellate, devono dare seguito alla domanda di tutela dell'interessato, purché questi sia in grado di provare il possesso della cittadinanza di uno Stato membro, e devono trattarlo alla stregua dei cittadini dello Stato membro che esse rappresentano.
La tutela diplomatica e consolare comprende necessariamente l'assistenza in caso di decesso, incidente o malattia grave, arresto o detenzione.
atti di violenza e aiuto e rimpatrio di cittadini in difficoltà, ferma restando possibilità per rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati membri in servizio in Stato terzo di venire in aiuto anche in altri casi a cittadino di Unione che lo richieda.
8.4. L'ulteriore integrazione che la tutela delle libertà del mercato unico, assieme a quella dei diritti dell'uomo, ha ricevuto dal progressivo realizzarsi di una politica della Comunità in materia di protezione dei consumatori.
83 Art. 19 CE.
84 Art. 20 CE: Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni di cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.
85 Art. 20
TUE: Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei Paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni adottate dal Consiglio. Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 20 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Progressivo realizzarsi di tutela di consumatore (consumatore solo quello finale, privato e non impegnato in attività commerciali o professionali):
a) in Trattato di Roma consumatori erano menzionati solo in contesti di disciplina di concorrenza e di politica agricola comune;
AUE ha attribuito a Commissione potere di presentare a Consiglio proposte relative al ravvicinamento di disposizioni legislative, regolamentari,
amministrative di Stati membri, con aoggetto instaurazione e funzionamento di Mercato interno: tali proposte, ove riguardino protezionedi consumatore devono basarsi su livello di protezione elevato. Corte di giustizia ha ritenuto tale disposizione idonea a dare avvio a politica comunitaria in materia di protezione di consumatori;
Trattato riserva a consumatori apposito titolo, prevedendo strumenti mediante cui Comunità contribuisce a conseguimento di modello di protezione elevato di consumatori possibilità per istituzioni comunitarie di adottare a tutela di consumatori anche azioni specifiche di integrazione di politica svolta da Stati membri (dunque sottoposte a principio di sussidiarietà) seguendo procedura di codecisione. Azioni adottate a livello comunitario non impediscono a Stati membri di mantenere misure più rigorose a tutela di consumatori e di prenderne di nuove, purché tali misure siano compatibili con Trattato.
8.5. La libera
circolazione delle merci: i divieti sanciti dagli artt. 23-31 del Trattato.
Introduzione.
A circolazione di merci in territorio per cui trova applicazione diritto comunitario si applicano regole comuni costituite da artt. 23-31 di Trattato e da numerose altre disposizioni di diritto comunitario derivato poste in essere su base di primi, in riferimento sia a commercio intracomunitario che a quello svolgentesi tra territorio comunitario e Paesi terzi: per quest'ultimo tali regole importano applicazione di tariffa doganale comune che risulta da misure unilaterali e da accordi posti in essere ex art. 133; per quanto riguarda commercio intracomunitario esse stabiliscono divieto tra Stati membri di dazi e restrizioni quantitative e di misure equivalenti a uni e altre.
Il divieto di istituzione di dazi doganali e di misure equivalenti.
Comunità fondata su unione doganale che, oltre a importare adozione di tariffa doganale comune in rapporti tra area comunitaria e Paesi terzi,
fra Stati membri, di dazi doganali a importazione e esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente. Gli Stati membri si astengono da introdurre tra loro nuovi dazi doganali a importazione e esportazione o tasse di effetto equivalente, o da aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci. I beni con riferimento ai quali trova applicazione la libera circolazione di merci sono tutti i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali, indipendentemente dalla loro natura, qualità, destinazione. Devono essere ammessi a circolare liberamente in tutto il territorio comunitario, oltre ai prodotti originari degli Stati membri, anche quelli provenienti da Paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri. (Art. 95 CE, Art. 153 CE, Art. 23 CE)Fra gli Stati membri, sono vietati i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e qualsiasi tassa di effetto equivalente. Inoltre, è prevista l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i Paesi terzi.
Secondo l'articolo 25 del Trattato CE, i dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
Un prodotto deve essere considerato originario del Paese in cui ha subito la sua ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo che rappresenti una fase importante di fabbricazione.
I prodotti non qualificabili come di origine comunitaria devono essere ammessi in libera pratica nello Stato membro quando:
- Per essi siano stati pagati dazi doganali e tasse di effetto equivalente esigibili, anche da punto di vista comunitario.
- Non abbiano beneficiato di ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse (es. da
parte di Statoesportatore);c) per essi siano state espletate formalità d'importazione richieste da Stato membro in questione.
Corte di giustizia in caso Donckerwolcke ha rilevato che prodotti messi in libera pratica sono totalmentee definitivamente assimilati a prodotti d'origine comunitaria usufruiscono di regime di traffico comunitario, per cui merci sono esenti da dazi doganali, restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.
Merci provenienti da Paesi terzi che non usufruiscono di traffico comunitario possono essere sottoposte a regime di:
- transito comunitario, caratterizzato da fatto che merci in arrivo in territorio di Comunità possono essere trasportate da luogo di introduzione a quello di distribuzione senza rinnovo di formalità doganali in passaggio da Paese comunitario a altro;
- traffico di perfezionamento, trovante applicazione, con riferimento a merci introdotte in Stato membro per esservi rielaborate o trasformate in attesa di
Riscossione di tassa calcolata in base a valore dichiarato di merci e