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LEZIONE 10 OTTOBRE 2024 TUTELA DELLA MATERNITÀ, DEL LAVORO MINORILE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il tema dell’età minima di accesso al lavoro è stato uno dei primi temi trattati dall’OIL.
Infatti, già nel 1919 era stata adottata una convenzione in tale tema, in particolare per il settore industriale, quale ha mantenuto per
molte un approccio settoriale, gestendo tale ambito settore per settore con differenti convenzioni, anche se in massima avevano lo
stesso contenuto. 9
Valentina Casta Dal 25/09/2024 Al 05/12/2024
Negli anni ’70 con l’idea di razionalizzare il sistema viene adottata la convenzione sull’età minima, la convenzione 138/1973, quale
abroga tutte le varie convenzioni sull’età minima divise per settori.
È, ad oggi, una delle convenzioni con le maggiori ratifiche.
All’art.1, viene posto un obbligo di diligenza, in cui viene richiesta una verifica che ciò venga effettivamente applicato, anche se
l’articolo di per se non pone un limite d’età effettivo:
“Ciascun membro per il quale la presente convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare
l’abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro ad un
livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.”
All’art.2, invece:
“1. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà specificare in una dichiarazione allegata alla sua ratifica un’età minima
per l’assunzione all’impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio ; con riserva delle
disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta
all’impiego o al lavoro qualunque sia la professione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dell’Ufficio
Internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l’età minima precedentemente specificata.
3. L’età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore all’età in cui termina la
scuola dell’obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche
non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati,
se esistono, specificare, in un primo tempo, un’età minima di quattordici anni.
5. Ogni membro che avrà specificato un’età minima di quattordici anni in virtù del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle
relazioni che deve presentare ai sensi dell’articolo 22 della
Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro :
a) o che sussiste ancora il motivo della sua decisione ;
b) o che rinuncia ad avvalersi del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.”
Al comma 3 viene indicata l’età minima di 15 anni, tenendo conto della fine della scuola dell’obbligo, per cui l’età può cambiare da
stato a stato.
Al comma 4 viene posta una clausola di flessibilità per poter stabilire un’età minima più bassa al momento della ratifica,
rappresentando una deroga del comma 3.
Le condizioni per mettere un’età inferiore è che lo stato membro della convenzione abbia un’economia o istituzioni scolastiche non
sufficientemente sviluppate, parlando di stati sottosviluppati.
Chi stabilisce ciò è tenuto a un obbligo di reportistica maggiore, indicando ogni anno il motivo di tale scelta, come da comma 5.
All’art.3 sono, poi, presenti delle deroghe all’età minima, come di 16 anni per i lavori estrattivi o di 18 anni per i lavori pericolosi o
usuranti, che sono definiti come tali dai singoli stati:
“1. L’età minima per l’assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene
esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro previsti dal precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall’autorità
competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l’autorità competente potrà, dopo aver
consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti
dall’età di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che
abbiano ricevuto un’istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d’attività corrispondente.”
Infine, all’art.4 sono indicati i c.d. lavori leggeri, ossia che non comportano alcun rischio alla salute psicofisica del lavoratore, per cui i
lavoratori possono anche operare con età molto inferiori alla media, come 13 e 14 anni.
È lo stato che deve indicare tali lavori:
“1. Se sarà necessario e dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l’autorità
competente potrà non applicare la presente convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l’applicazione della
presente convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà d’esecuzione. 10
Valentina Casta Dal 25/09/2024 Al 05/12/2024
2. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull’applicazione
di quest’ultima, che deve presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le
categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei suoi
successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato
effetto o si intende dare effetto alla presente convenzione per quanto riguarda dette categorie. 3. Il presente articolo non autorizza ad
escludere dal campo di applicazione della presente
convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall’articolo 3.”
Convenzione col maggior numero di ratifiche è, però, la convenzione 182/1999, riguardante le forme peggiori di lavoro minorile
All’art.1 si pone un obbligo tipico in capo agli stati:
“Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e
l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d’urgenza.”
All’art.2 viene posta la definizione di minore:
“Ai fini della presente Convenzione, il termine « minore » si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.”
Infine, all’art.3 vengono indicate le tipologie di “lavoro” sul tema:
“Ai fini della presente Convenzione, l’espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include :
a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e
l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego
nei conflitti armati ;
b) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli
pornografici;
c) l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di
stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la
sicurezza o la moralità del minore.”
Sono, poi, state seguite da due raccomandazioni, la raccomandazione 146/1973 e la raccomandazione 190/1999, quali danno anche
un’idea delle politiche attive che lo stato può adottare per prevenire tali situazioni o favorire miglioramenti.
L’ufficio internazionale del lavoro, con la volontà degli stati, le ha rese sostanzialmente obbligatorie, in quanto ad oggi, quando gli
stati devono mandare il report, l’ufficio chiede cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto e perché ciò non è stato fatto in tema di tali
raccomandazioni
Ciò viene trattato anche nella convenzione delle nazioni unite sul diritto del fanciullo quale dice che il lavoratore deve aver compiuto
almeno un ciclo di studi prima di poter lavorare, cosa che è interpretabile come fine della scuola dell’obbligo.
È, poi, presente la convenzione 183/1952-2000, sulla maternità, di cui l’Italia non è parte, in quanto la nostra legislazione è più
avanzata.
Tale convenzione è datata 1952, anche se poi è stata rivisitata nel 2000, modificando il testo, senza, invece, modificare il significato
normativo della stessa.
Ciò in quanto nel 1948 venne promulgata la dichiarazione dei diritti dell’uomo e all’inizio degli anni 1950 s’iniziò a parlare del diritto
della donna a non perdere il lavoro in caso di gravidanza. “previa consultazione delle organizzazioni rappresentative”
All’art.3 di tale convenzione si pone il primo obbligo di fare .
“adottare provvedimenti…”
È poi segnato un secondo obbligo di diligenza
“Ogni Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, adottare i
provvedimenti richiesti affinché le donne incinte o che allattano non siano costrette ad effettuare un lavoro determinato dall’autorità
competente come pregiudizievole per la loro salute o quella del loro bambino, o valutato come comportante un rischio significativo
per la salute della madre o quella del bambino.”
All’art.4 si parla, poi, del congedo di maternità, di 14 settimane che includano la data presunta del parto, senza clausole di flessibilità,
in quanto si parla solo di congedo di maternità legato al parto, mentre tutto il resto che è presente da noi (permessi di maternità) qui
non sono previsti: 11
Valentina Ca