PRIMO CAPITOLO – L’EVOLUZIONE STORICA
L' odierno quadro d’integrazione europea nacque sicuramente al termine della 2° guerra mondiale:
vittime e distruzione costituirono la spinta decisiva per l’instaurazione di forme di cooperazione che
avessero potuto impedire la nascita di nuovi conflitti. Nacquero cosi’ numerose organizzazioni che
possono essere raggruppate in tre ambiti diversi:
Organizzazioni operanti a scopo di cooperazione militare: vennero create l’Unione Europea
Occidentale (UEO) e la NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
Organizzazioni operanti a scopo di cooperazione economica: si ricorda l’Organizzazione
Europea per la Cooperazione Economica (OECE);
Organizzazioni operanti a scopo di cooperazione politica: particolare importanza riveste il
Consiglio d'Europa.
Queste iniziative di cooperazione intergovernativa presentavano però alcune debolezze legate
soprattutto ad una scarsa capacità decisionale (debolezze che venivano a galla ogni qualvolta,
relativamente ad un problema da risolvere, non vi era unanimità di posizioni).
Per questo motivo, si tentò di passare ad un nuovo sistema di tipo sovranazionale , attraverso quello
che è divenuto il metodo comunitario
Fu subito chiaro che la costruzione dell’Europa non passava per l’unificazione politica, bensi' su un
processo incrementale legato alla gestione comune di aspetti e settori fondamentali dell’economia:
un processo che avrebbe a sua volta determinato una progressiva integrazione di ulteriori aspetti.
Fu cosi’ che nel 1952 entrò in vigore il trattato firmato un anno prima a Parigi dal Belgio,
dall’Olanda, dal Lussemburgo e dall’Italia: un trattato che sanci’ la nascita della CECA (Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio), la quale permise l’abolizione delle tariffe e dei
contingentamenti doganali.
Il fulcro di questa nuova struttura comunitaria era l’Alta Autorità, al cui fianco fu istituito il
Consiglio speciale dei ministri; una parziale legittimazione democratica era garantita
dall’Assemblea comune, in cui sedevano rappresentanti dei Parlamenti nazionali; infine, molto
importante, venne istituito un apposito organo giurisdizionale deputato al controllo degli atti e dei
comportamenti delle istituzioni, vale a dire la Corte di giustizia.
Nel 1958 nacquero la Comunità Economica Europea (CEE, oggi CE) e la Comunità Europea
dell’Energia Atomica (CEEA).
Gli obiettivi della CEE erano quelli di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune
e attraverso il progressivo avvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno
sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, un’espansione continua e bilanciata,
un aumento di stabilità, una crescita accelerata degli standard di vita e la solidarietà tra gli Stati
membri. Si cominciò quindi a considerare la Comunità come una zona di libero scambio e come
una unione doganale: venne introdotta, infatti, una tariffa commerciale comune nei confronti degli
Stati terzi (in base a cui l’importazione di beni nella Comunità avviene alle stesse condizioni a
prescindere dal Paese d’ingresso, in modo che nessuno Stato membro possa essere in posizione di
vantaggio, ad esempio riducendo le proprie tariffe doganali).
Il mercato comune prevede non solo la garanzia della libera circolazione delle merci (zona di libero
scambio), ma anche la libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, in modo da
edificare uno spazio giuridico ed economico realmente unitario.
Un significativo mutamento del quadro comunitario si ebbe, nel 1987, con l’Atto Unico Europeo
(AUE) che introdusse una serie di novità relative ai meccanismi decisionali e ai settori d’intervento:
venne fissata innanzi tutto al 1992 la data di completamento dei mercato interno e fecero il loro
1
ingresso politiche in materia di ambiente, ricerca e sviluppo tecnologico e coesione economica e
sociale.
Per quanto riguarda le modifiche dei meccanismi decisionali, venne stabilita la procedura da
utilizzare per l’adozione di misure che avessero avuto ad oggetto l’instaurazione o il funzionamento
del mercato comune; tale procedura sanci’ il passaggio dal voto all’unanimità al voto a
maggioranza qualificata. Venne poi rafforzato il ruolo del Parlamento Europeo attraverso la
richiesta del suo assenso (a maggioranza assoluta dei suoi membri) in varie materie, ad esempio in
caso di adesione di nuovi Stati membri, o in caso di trattati di associazione tra la Comunità e Paesi
terzi; vennero riconosciuti formalmente gli incontri a livello di Capi di Stato e di Governo
nell’ambito del Consiglio europeo e, infine, venne previsto che alla Corte di giustizia potesse essere
affiancato un Tribunale di primo grado.
Negli anni successivi, molti degli Stati membri, ritennero che un mercato unico europeo non
avrebbe mai potuto essere realizzato se non si fossero concretizzati degli sforzi per l’istituzione di
una Unione Economica e Monetaria (UEM): una moneta unica avrebbe eliminato le distorsioni del
mercato dovute al tasso di cambio di ogni singola moneta nazionale ed ai costi del cambio stesso.
Inoltre, la progressiva eliminazione delle barriere alle frontiere interne della Comunità, aumentava
l’esigenza di creare nuovi e più incisivi meccanismi a livello comunitario per gestire problemi legati
al crimine internazionale, al traffico di droga, al terrorismo internazionale ed ai fenomeni migratori.
Nel 1992 venne firmato il Trattato di Maastricht che, dopo essere entrato in vigore nel 1993,
diede vita ad una nuova entità, l’Unione europea, che si presenta attraverso una struttura detta “a
pilastri” (o “a tempio”): è come se vi fosse una sorta di “tetto”, rappresentato appunto dall’ Unione
europea, al di sotto del quale si collocano tre ambiti o “pilastri”:
: è quello comunitario, il più importante, che ricomprende le tre Comunità
PRIMO PILASTRO
(CE, CECA e CEEA), i cui settori di competenza sono stati consolidati ed ampliati. In
particolare va ricordata l’istituzione dell’Unione economica e monetaria (UEM), che ha portato
alla creazione di una banca centrale europea ed un sistema europeo di banche centrali per la
gestione della valuta unica, l'Euro, il cui valore non è esclusivamente economico, ma ha altresi'
un significato simbolico di unità.
Un’ altra novità di rilievo è l’introduzione del principio di sussidiarietà, in base al quale,
nell’ambito delle competenze ripartite fra Comunità e Stati membri, la Comunità interviene
“soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o
degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”. Il principio
contiene quindi un criterio flessibile di distribuzione delle competenze tra Stati e Comunità, che
mira a limitare l’intervento della Comunità ai soli casi in cui le dimensioni del problema
travalicano la dimensione nazionale, e può quindi essere risolto in maniera migliore a livello
transnazionale.
: settore della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).
SECONDO PILASTRO
: settore della Giustizia e affari interni (GAI)
TERZO PILASTRO
Il Trattato di Maastricht ha rivoluzionato la fisionomia europea, inserendo le Comunità nel più
ampio contesto dell’Unione. Ciò ha comunque causato dei problemi: le modalità decisionali, infatti,
risultarono farraginose, e la mancanza di una volontà comune tra gli Stati portò all’incapacità di
agire in modo efficace e tempestivo (come ad esempio durante la crisi nei territori dell’ex
Jugoslavia durante gli anni ’90).
Bisognava quindi riadattare, senza stravolgerla, l'architettura istituzionale, in modo da renderla più
funzionale ed efficiente: nel 1997, cosi’, venne firmato il Trattato di Amsterdam che entrò in
2
vigore due anni dopo. Dal punto di vista della struttura "a pilastri” dell’Unione, tale Trattato ha
mantenuto un sistema tripartito, ma ne ha modificato gli ambiti. Ciò è avvenuto soprattutto nel terzo
pilastro, dove alcune competenze (visti, asilo, immigrazione e cooperazione in materia civile) sono
state “comunitarizzate”, cioè sottoposte alle procedure proprie del primo pilastro.
Tra le modifiche di rilievo, si segnala l’estensione delle materie in cui le decisioni vengono prese
secondo la procedura di codecisione, in cui il ruolo legislativo del Parlamento europeo viene
notevolmente aumentato.
Inoltra, va ricordata l’introduzione della c.d. "cooperazione rafforzata", un meccanismo che rende
possibile per una maggioranza di Stati membri di decidere l’ulteriore integrazione in determinati
settori, sebbene non tutti gli Stati membri siano coinvolti; tale innovazione è motivata dalla
consapevolezza che il progressivo ampliamento delle competenze dell’Unione, rischia di portare
alla paralisi il processo integrativo europeo, rendendolo incapace di avanzare. È importante dire che
comunque, ad oggi, non è stato fatto uso di tale possibilità, il che indica una particolare cautela da
parte degli Stati e la consapevolezza dei rischi connessi all’uso di cooperazioni rafforzate.
Anche il Trattato di Amsterdam, però, risultò incompleto e, per questa ragione, nel 2001 venne
firmato un altro Trattato, quello di Nizza, entrato in vigore nel 2003.
Le modifiche riguardano innanzi tutto la composizione delle istituzioni. È stato fissato un numero
massimo dei parlamentari (che oggi, dopo l'ultimo allargamento, è di 736 membri), ridefinendo il
numero di seggi riservati a ciascun Stato membro.
Modifiche incisive riguardano anche la Commissione (che oggi è composta da un commissario per
ogni Stato membro) la quale, essendo il “motore” dell’integrazione europea, deve necessariamente
essere in grado di agire in modo agile ed efficace: ciò è avvenuto rafforzando i poteri del Presidente
della Commissione.
Per quanto riguarda il Consiglio (organo a carattere intergovernativo), si sono ampliati i casi di
delibera a maggioranza qualificata, limitando cosi' le ipotesi in cui il veto di un solo Stato può
paralizzare l'azione dell'Unione.
Anche l’assetto dell’istituzione giurisdizionale viene modificato: vengono affidati maggiori poteri al
Tribunale di primo grado che, tra l’altro, viene affiancato da Camere giurisdizionali specializzate,
riservando cosi’ alla Corte di giustizia il ruolo di corte di valenza "costituzionale".
Per ciò che concerne il quadro normativo delle cooperazioni rafforzate, vengono introdotti i settori
della politica estera e di sicurezza comune.
Da ricordare, infine, la vicenda relativa alla Carta dei diritti fondamentali, un documento che non è
divenuto parte del Trattato di Nizza, ma che è stato “solennemente proclamato”; è un documento
che contiene un elenco di diritti accorpati in base a sei principi di uguaglianza (dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia); è un documento che, pertanto, si inserisce nella
scia di uno sforzo (soprattutto di carattere giuridico) che la Comunità persegue ormai da decenni.
Il processo di revisione dei trattati non ha comunque conosciuto pause: nell’ottobre 2004 è stato
firmato a Roma il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.
La struttura di tale trattato semplifica notevolmente il quadro normativo dell’Unione:
La PARTE I contiene vari insiemi di norme che riguardano la definizione e gli obiettivi
dell'Unione (che adesso viene ad assumere personalità giuridica, mentre questa faceva prima
capo alle Comunità), la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri, il quadro
istituzionale e gli strumenti di azione, cioè gli atti.
La PARTE II incorpora in modo pressochè invariato la Carta dei diritti fondamentali
La PARTE III contiene le disposizioni relative alle politiche e al funzionamento delle istituzioni
dell’Unione: viene eliminata l’architettura istituzionale dei “pilastri” riconducendola ad unità
La PARTE IV, infine, contiene le disposizioni generali e finali. 3
Il principio di sussidiarietà
Come abbiamo appena detto, negli ultimi 40 anni di vita, la Comunità Europea ha subito profonde
trasformazioni testimoniate in particolare dall’Atto Unico Europeo, dal Trattato di Maastricht e da
alcune storiche decisioni della Corte di giustizia.
Come ben sappiamo, ormai l'obiettivo non è più soltanto quello di realizzare un mercato unico
facendo perno esclusivamente su fattori economici e produttivi, ma è diventato, anche, quello di
creare una collettività di cittadini “europei”, vale a dire una comunità di persone le quali, pur nella
diversità politica che caratterizza gli Stati di appartenenza, siano reciprocamente legate da interessi
e obiettivi comuni.
Le riforme istituzionali degli ultimi 15 anni hanno numericamente aumentato le prerogative e le
competenze comunitarie, ed è proprio in funzione di tale ampliamento e della conseguente necessità
di assicurare un'efficace azione da parte degli organi comunitari, che sono state riviste alcune regole
che avrebbero potuto rallentare o addirittura bloccare le iniziative comunitarie ad opera degli Stati
dissenzienti (abbiamo già visto, a proposito, che l’Atto Unico Europeo apportò importanti
modifiche al sistema di votazione in seno al Consiglio sostituendo alla regola della unanimità quella
della maggioranza qualificata)
La reazione di coloro i quali (anche tra gli europeisti convinti) non vedono con favore gli eccessi di
una “intromissione comunitaria” oltre misura nelle questioni interne, ha rilanciato le antiche
rivendicazioni di sovranità degli Stati nazionali, e ha fatto risorgere il contrasto, mai del tutto sopito,
tra le tendenze federaliste da un lato e quelle conservatrici delle nazionalità dall’altro.
Nel tentativo di porre una soluzione a tale problema, il Trattato di Maastricht enunciava nell’art.
G.5 il principio di sussidiarietà che venne poi inserito nell’art. 5 del Trattato CE; è un articolo che
si compone di tre parti, ma è il secondo comma a contenere l’enunciazione del principio di
sussidiarietà dell’azione comunitaria oltre ad una implicita suddivisione tra competenze esclusive e
competenze concorrenti.
Sono competenze esclusive quelle che il Trattato attribuisce in via esclusiva agli organi comunitari;
sono competenze concorrenti, invece, quelle che possono essere esercitate sia dagli Stati membri sia
dalla Comunità.
Il principio di sussidiarietà opera pertanto solo al di fuori dei casi di competenza esclusiva della
Comunità; in tali casi essa può intervenire solo se gli Stati, mediante azioni singole, non sono in
grado di agire efficacemente oppure se gli obiettivi stabiliti possono essere realizzati più
efficacemente a livello comunitario.
La funzione del principio di sussidiarietà dovrebbe essere, quindi, quella di risolvere il problema
delle competenze comunitarie e di quelle nazionali, ma la sua capacità di operare in tal senso suscita
più di qualche dubbio; tale principio, infatti, risulta essere abbastanza ambiguo in quanto viene
invocato sia dai sostenitori di un più marcato interventismo in senso centralistico, sia dai difensori
di una maggiore autonomia statale.
Si può facilmente notare, in effetti, che il principio di sussidiarietà, fortemente voluto proprio dai
più euroscettici, fornisce allo stesso tempo la legittimazione dell’intervento comunitario nelle
materie di competenza non esclusiva, ovviamente quando ne sussistano i presupposti.
L’avvio del processo costituzionale europeo ha fornito l’occasione per cercare di dare una risposta
più precisa alle problematiche legate all’applicazione del principio di sussidiarietà; fra le novità più
rilevanti, bisogna segnalare che, alle attuali categorie di competenze esclusive e di competenze
concorrenti, se n'è aggiunta una di nuova istituzione riguardante le azioni di sostegno, di
coordinamento e di completamento, grazie alla quale l’Unione europea potrà sostenere, coordinare
o completare l’azione degli Stati membri senza sostituirsi alle loro prerogative.
Sulla base di questa rivisitazione delle competenze dell’Unione, anche l’applicazione del principio
di sussidiarietà si arricchisce di nuove norme di riferimento: nella Costituzione europea, infatti, si fa
4
espresso rinvio al Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in
cui viene previsto un meccanismo di controllo sull'azione legislativa che coinvolge direttamente i
parlamenti nazionali e le istituzioni territoriali. Ogni parlamento potrà riesaminare le proposte
legislative provenienti dalle istituzioni dell’Unione ed emettere un parere motivato, ogni qualvolta
ritenga che il principio di sussidiarietà non sia stato rispettato. Se un terzo dei parlamenti condivide
lo stesso parere, la proposta dovrà essere rivista.
Infine, il Protocollo chiarisce che la Corte di giustizia è competente a ricevere i ricorsi degli Stati
membri per violazione del principio di sussidiarietà.
L’introduzione di questi meccanismi formalizza l’esistenza di un doppio canale di controllo
(politico e giurisdizionale), facendo emergere, con sufficiente determinazione, che nella nuova
Unione europea che si andrà a delineare con l’entrata in vigore della Costituzione, la sussidiarietà
non è solo uno strument
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Mengozzi, libro consigliato Lineamenti di Diritto dell'Unione Eu…
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof Tosato, ibro consigliato Lineamenti di diritto dell'Unione Europe…
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Rossi Edoardo Alberto, libro consigliato Lineamenti di diritto d…
-
Riassunto esame Diritto dell’unione europea, Prof. Fioravanti Cristina, libro consigliato Lineamenti di diritto del…