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TERZA FASE

Affermarsi nella Costituzione italiana il diritto delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, sia di partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (cd. fase ascendente), sia di provvedere direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea (cd. fase discendente). Sul versante internazionale, la nuova Costituzione europea rafforza ulteriormente la partecipazione delle regioni nel processo legislativo comunitario, soprattutto nella fase ascendente.

Ma quali sono le responsabilità delle regioni qualora esse non adempiano ai propri obblighi comunitari? A questo riguardo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ritiene che i soli responsabili nei confronti della Comunità europea per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario sono gli Stati membri, anche se l'inadempimento risulta dall'azione o dall'inerzia di...

Uno Stato federato, di una Regione o di una Comunità autonoma; la violazione di tali obblighi può anzi comportare la condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie. Tale circostanza comporta, conseguentemente, l'attivazione del Governo nei confronti degli enti responsabili.

QUINTO CAPITOLO – I RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di giustizia ha assunto nel corso del tempo un ruolo sempre più importante nella costruzione dell'ordinamento giuridico comunitario. Il suo funzionamento si concretizza attraverso diverse procedure, le cui principali, sono avviate con i seguenti ricorsi:

  1. Il ricorso contro l'inadempimento degli Stati
  2. Il ricorso per l'annullamento di atti illegittimi
  3. Il ricorso in carenza
  4. Il ricorso in via pregiudiziale
  5. L'azione per risarcimento dei danni

Ciascuno di questi ricorsi si differenzia per i soggetti legittimati ad agire di fronte alla Corte,

per isoggetti contro i quali la procedura è esperita e per gli effetti che hanno le pronunce emanate dalla Corte. La Corte di giustizia, inoltre, è competente a risolvere controversie insorte tra Stati membri, tra la Comunità e i suoi agenti e nelle questioni relative ai rapporti tra gli Stati membri e la BEI o la BCE.
  1. Il ricorso contro l'inadempimento degli Stati
Quando la Commissione (che come abbiamo già detto detiene il potere di controllo e di vigilanza, nonché sanzionatorio, sulla corretta applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri) reputa che uno Stato membro abbia violato uno degli obblighi previsti dal Trattato (ma anche previsti dai regolamenti, dalle direttive, dalle decisioni, oltre che dai principi generali del diritto comunitario), può chiaramente agire contro di esso. La procedura di infrazione può essere divisa in due fasi:
  1. Fase 1: inizia con la richiesta da parte della Commissione di informazioni,

Dati e documenti che gli Stati sono tenuti a fornire; se l'esito di questo primo esame evidenzia un'infrazione, la Commissione invia allo Stato una lettera di messa in mora, con cui gli offre la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Qualora lo Stato non intenda conformarsi alle indicazioni contenute nella lettera di messa in mora, la Commissione emette un parere motivato, in cui esprime definitivamente la propria posizione sulla violazione contestata; con questo atto termina la fase precontenziosa.

Prende il via nel momento in cui la Commissione presenta ricorso alla Corte di giustizia a causa del mancato adeguamento dello Stato al parere motivato.

A questo punto, la Corte emetterà una sentenza vincolante per tutte le autorità dello Stato implicando l'obbligo per quest'ultimo di adottare le misure idonee per garantire l'adeguamento del diritto nazionale all'ordinamento comunitario.

qualora lo Stato membro rifiuti di adeguarsi anche alla decisione della Corte, la Commissione dovrà intervenire nuovamente e, dopo aver dato allo Stato la possibilità di presentare le proprie osservazioni, emettere un secondo parere motivato, in cui precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è adeguato alla decisione e fissa un termine per l'adempimento. Se entro tale termine lo Stato non si adegua alla decisione, la Commissione può nuovamente presentare ricorso alla Corte, indicando la somma di denaro che lo Stato inadempiente dovrebbe essere chiamato a versare a titolo di penalità. La Corte, nel caso in cui accerti l'effettivo inadempimento, emetterà una seconda sentenza di condanna nella quale però potrà comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, seguendo le indicazioni della Commissione, o stabilendo la somma in modo autonomo. 2. Il ricorso per l'annullamento di atti

Illegittimi

Affinché possa essere messa in atto un'azione di annullamento, sono necessarie 4 condizioni:

  • L'atto deve essere impugnabile: qualunque atto che produca effetti giuridici nei confronti di terzi.
  • Il ricorrente deve avere il diritto di agire: i ricorrenti possono essere classificati in due categorie:
    • Ricorrenti istituzionali: costituiti dal Consiglio, dal Parlamento, dalla Commissione e dagli Stati membri, possono ricorrere di fronte alla Corte di giustizia senza dover provare di avere un interesse ad agire.
    • Ricorrenti individuali: costituiti da qualunque persona fisica o giuridica, possono agire solo contro alcuni atti e soltanto di fronte al Tribunale di primo grado; devono dimostrare, in primo luogo, di avere un interesse ad agire, devono cioè dimostrare di essere titolari di un interesse giuridicamente tutelabile ed attuale.
  • Deve essere

Contestato un tra quelli espressamente previsti dal vizio di legittimità.

Trattato: i vizi di legittimità contestati sono:

  • incompetenza: quando la singola istituzione non ha il potere di adottare l'atto, oppure quando l'atto non è di competenza comunitaria, è possibile rivolgersi alla Corte per far constatare tale violazione e chiedere l'annullamento dell'atto.
  • violazione delle forme sostanziali: si tratta per lo più di violazioni di norme che regolano le procedure di adozione degli atti comunitari e che ledono i diritti di soggetti coinvolti nella loro elaborazione (es. violazione delle regole relative alle modalità di voto in sede di approvazione dell'atto).
  • violazione del Trattato o di altre norme relative alla sua applicazione: riguarda la violazione, da parte dell'atto impugnato, di qualsiasi norma di natura gerarchicamente superiore.
  • sviamento di potere: il vizio riguarda l'esercizio del potere,
da parte di una istituzione comunitaria, per raggiungere un fine diverso da quello per cui il potere le era stato attribuito. È necessario agire entro il termine di due mesi che decorrono dalla pubblicazione dell'atto impugnabile, vale a dire dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Nel caso di accoglimento del ricorso, la Corte dichiara l'atto impugnato "nullo e non avvenuto"; la sentenza ha pertanto valore retroattivo, ma per il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, la Corte può stabilire, in caso di annullamento di un regolamento, quali fra gli effetti che sono stati prodotti dal regolamento debbano essere considerati come definitivi. 3. Il ricorso in carenza Nei casi in cui, in violazione del trattato CE, il Parlamento, il Consiglio o la Commissione si astengano dall'adottare un atto, gli Stati membri, le altre istituzioni della Comunità e i privati possono adire la Corte per fardisposizione solo due mesi per proporre un ricorso diretto contro l'atto adottato). Il ricorso in carenza può essere presentato solo da una parte interessata, che può essere un individuo, un'azienda o un altro ente. La Corte valuterà se l'istituzione ha effettivamente violato il Trattato per non aver agito quando era obbligata a farlo. Se la Corte constata la violazione, l'istituzione interessata è tenuta a prendere provvedimenti per eseguire la sentenza. Questo potrebbe includere l'adozione di misure correttive o l'adeguamento delle proprie politiche o azioni. È importante notare che i ricorsi in carenza possono essere presentati solo quando le istituzioni hanno un obbligo di agire e non quando hanno un potere discrezionale. Prima di rivolgersi alla Corte, è necessario richiedere preventivamente all'istituzione di agire. Se l'istituzione non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, la parte interessata ha altri due mesi per presentare il ricorso in carenza. In conclusione, il ricorso in carenza è uno strumento che consente alle parti interessate di far valere i propri diritti quando un'istituzione dell'Unione Europea non agisce come dovrebbe in base al Trattato. La Corte valuterà la situazione e, se necessario, ordinerà all'istituzione di prendere provvedimenti per correggere la situazione.

disposizione il ricorso per annullamento).

4.Il rinvio pregiudiziale

Dato che i giudici nazionali sono chiamati ad interpretare ed applicare il diritto comunitario prima ancora della Corte di giustizia, si è reso necessario creare un meccanismo volto ad assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione del diritto comunitario da parte delle corti di tutti gli Stati membri. Il sistema, che è conosciuto con il nome di rinvio pregiudiziale, si basa su una cooperazione giudiziale tra le corti nazionali e la Corte di giustizia.

In pratica, con il rinvio pregiudiziale si richiede o di conoscere la validità di un atto compiuto dalle istituzioni comunitarie, o di fornire l'interpretazione corretta di una norma comunitaria; successivamente, il giudice del procedimento principale applicherà alla fattispecie la norma comunitaria interpretata secondo il giudizio della Corte. Proprio per queste caratteristiche, si tratta di un procedimento di rinvio dal

giudice nazionale al giudice comunitario, in cui spetta al primo decidere se sia necessario (o quanto meno opportuno) effettuare il rinvio in questione. È importante dire che se nel corso di un procedimento dovesse sorgere un problema di validità di un atto comunitario, la Corte di giustizia ha stabilito che le giurisdizioni nazionali non potranno mai pronunciare l'invalidità di un atto comunitario, poiché tale compito spetta unicamente alla Corte di giustizia, mentre potranno concludere per la validità dell'atto senza dover necessariamente rivolgersi alla Corte. Le decisioni sul rinvio pregiudiziale (risolte dalla Corte con sentenza), non solo sono obbligatorie nei confronti del giudice nazionale che le ha sollevate, ma hanno effetti anche nei confronti di tutti i giudici nazionali di qualunque altro Stato membro che si trovino a dover decidere una fattispecie analoga. Tali decisioni hanno effetti retroattivi; ciò comporta che l'attocosì come interpretato (o annullato)
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Publisher
A.A. 2007-2008
38 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Valentino Luigi.