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TERZA FASE
Affermarsi nella Costituzione italiana il diritto delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, sia di partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (cd. fase ascendente), sia di provvedere direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea (cd. fase discendente). Sul versante internazionale, la nuova Costituzione europea rafforza ulteriormente la partecipazione delle regioni nel processo legislativo comunitario, soprattutto nella fase ascendente.
Ma quali sono le responsabilità delle regioni qualora esse non adempiano ai propri obblighi comunitari? A questo riguardo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ritiene che i soli responsabili nei confronti della Comunità europea per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario sono gli Stati membri, anche se l'inadempimento risulta dall'azione o dall'inerzia di...
Uno Stato federato, di una Regione o di una Comunità autonoma; la violazione di tali obblighi può anzi comportare la condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie. Tale circostanza comporta, conseguentemente, l'attivazione del Governo nei confronti degli enti responsabili.
QUINTO CAPITOLO – I RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di giustizia ha assunto nel corso del tempo un ruolo sempre più importante nella costruzione dell'ordinamento giuridico comunitario. Il suo funzionamento si concretizza attraverso diverse procedure, le cui principali, sono avviate con i seguenti ricorsi:
- Il ricorso contro l'inadempimento degli Stati
- Il ricorso per l'annullamento di atti illegittimi
- Il ricorso in carenza
- Il ricorso in via pregiudiziale
- L'azione per risarcimento dei danni
Ciascuno di questi ricorsi si differenzia per i soggetti legittimati ad agire di fronte alla Corte,
per isoggetti contro i quali la procedura è esperita e per gli effetti che hanno le pronunce emanate dalla Corte. La Corte di giustizia, inoltre, è competente a risolvere controversie insorte tra Stati membri, tra la Comunità e i suoi agenti e nelle questioni relative ai rapporti tra gli Stati membri e la BEI o la BCE.- Il ricorso contro l'inadempimento degli Stati
- Fase 1: inizia con la richiesta da parte della Commissione di informazioni,
Dati e documenti che gli Stati sono tenuti a fornire; se l'esito di questo primo esame evidenzia un'infrazione, la Commissione invia allo Stato una lettera di messa in mora, con cui gli offre la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
Qualora lo Stato non intenda conformarsi alle indicazioni contenute nella lettera di messa in mora, la Commissione emette un parere motivato, in cui esprime definitivamente la propria posizione sulla violazione contestata; con questo atto termina la fase precontenziosa.
Prende il via nel momento in cui la Commissione presenta ricorso alla Corte di giustizia a causa del mancato adeguamento dello Stato al parere motivato.
A questo punto, la Corte emetterà una sentenza vincolante per tutte le autorità dello Stato implicando l'obbligo per quest'ultimo di adottare le misure idonee per garantire l'adeguamento del diritto nazionale all'ordinamento comunitario.
Illegittimi
Affinché possa essere messa in atto un'azione di annullamento, sono necessarie 4 condizioni:
- L'atto deve essere impugnabile: qualunque atto che produca effetti giuridici nei confronti di terzi.
- Il ricorrente deve avere il diritto di agire: i ricorrenti possono essere classificati in due categorie:
- Ricorrenti istituzionali: costituiti dal Consiglio, dal Parlamento, dalla Commissione e dagli Stati membri, possono ricorrere di fronte alla Corte di giustizia senza dover provare di avere un interesse ad agire.
- Ricorrenti individuali: costituiti da qualunque persona fisica o giuridica, possono agire solo contro alcuni atti e soltanto di fronte al Tribunale di primo grado; devono dimostrare, in primo luogo, di avere un interesse ad agire, devono cioè dimostrare di essere titolari di un interesse giuridicamente tutelabile ed attuale.
- Deve essere
Contestato un tra quelli espressamente previsti dal vizio di legittimità.
Trattato: i vizi di legittimità contestati sono:
- incompetenza: quando la singola istituzione non ha il potere di adottare l'atto, oppure quando l'atto non è di competenza comunitaria, è possibile rivolgersi alla Corte per far constatare tale violazione e chiedere l'annullamento dell'atto.
- violazione delle forme sostanziali: si tratta per lo più di violazioni di norme che regolano le procedure di adozione degli atti comunitari e che ledono i diritti di soggetti coinvolti nella loro elaborazione (es. violazione delle regole relative alle modalità di voto in sede di approvazione dell'atto).
- violazione del Trattato o di altre norme relative alla sua applicazione: riguarda la violazione, da parte dell'atto impugnato, di qualsiasi norma di natura gerarchicamente superiore.
- sviamento di potere: il vizio riguarda l'esercizio del potere,
disposizione il ricorso per annullamento).
4.Il rinvio pregiudiziale
Dato che i giudici nazionali sono chiamati ad interpretare ed applicare il diritto comunitario prima ancora della Corte di giustizia, si è reso necessario creare un meccanismo volto ad assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione del diritto comunitario da parte delle corti di tutti gli Stati membri. Il sistema, che è conosciuto con il nome di rinvio pregiudiziale, si basa su una cooperazione giudiziale tra le corti nazionali e la Corte di giustizia.
In pratica, con il rinvio pregiudiziale si richiede o di conoscere la validità di un atto compiuto dalle istituzioni comunitarie, o di fornire l'interpretazione corretta di una norma comunitaria; successivamente, il giudice del procedimento principale applicherà alla fattispecie la norma comunitaria interpretata secondo il giudizio della Corte. Proprio per queste caratteristiche, si tratta di un procedimento di rinvio dal
giudice nazionale al giudice comunitario, in cui spetta al primo decidere se sia necessario (o quanto meno opportuno) effettuare il rinvio in questione. È importante dire che se nel corso di un procedimento dovesse sorgere un problema di validità di un atto comunitario, la Corte di giustizia ha stabilito che le giurisdizioni nazionali non potranno mai pronunciare l'invalidità di un atto comunitario, poiché tale compito spetta unicamente alla Corte di giustizia, mentre potranno concludere per la validità dell'atto senza dover necessariamente rivolgersi alla Corte. Le decisioni sul rinvio pregiudiziale (risolte dalla Corte con sentenza), non solo sono obbligatorie nei confronti del giudice nazionale che le ha sollevate, ma hanno effetti anche nei confronti di tutti i giudici nazionali di qualunque altro Stato membro che si trovino a dover decidere una fattispecie analoga. Tali decisioni hanno effetti retroattivi; ciò comporta che l'attocosì come interpretato (o annullato)