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Misure di difesa commerciale

Tra le misure espressamente contemplate dall'art. 133 figurano le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in caso di dumping e sovvenzioni. Il dumping consiste nell'immissione nel mercato di prodotti a prezzi inferiori ai prezzi che sarebbero stati normalmente praticati, con il fine di battere la concorrenza e crearsi uno spazio di mercato. Negli scambi tra stati membri visto il regime di libera circolazione instaurato dal trattato, il dumping non ha più rilievo. Fenomeno pericoloso sono le Sovvenzioni alle esportazioni; in questo caso l'illecito vantaggio concorrenziale consiste nel praticare prezzi artificialmente ridotti e deriva da un intervento dei pubblici poteri dello stato d'esportazione o di produzione. La Comunità è dotata da tempo di strumenti per combattere tali pratiche. Due sono le condizioni cui è subordinato l'intervento della comunità. In primo luogo occorre che il prodotto in questione sia oggetto di.

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dumping; vi� �dumping quando il prezzo all esportazione nella Comunità del prodotto in�questione inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel�paese esportatore nell ambito di normali operazioni commerciali. In secondo luogo, occorre che la messa in libera pratica del prodotto oggetto di dumping causi�un pregiudizio; affidata alla Commissione la procedura per stabilire che vi sia pregiudizio. Si apre con una denuncia scritta presentata da una persona fisica o� �giuridica o da un associazione non avente personalità giuridica. Anche uno stato� �membro può sollecitare l intervento della Commissione. La Commissione detiene�ampi campi d indagine; il procedimento deve concludersi ove possibile entro un anno� �o quindici mesi. L inchiesta può concludersi senza aver rilevato le cause, oppure senza misure punitive quando gli stati autonomamente si impegnano ad eliminare il dumping. Il Consiglio, su proposta della Commissione può decidere di imporre, un

Il dazio definitivo anti-dumping. Durante l'inchiesta la Commissione può imporre un dazio provvisorio.

LA COMUNITÀ E IL GATT

La versione originale del Gatt fu conclusa nel 1947, prima della firma del Trattato istitutivo della Comunità. Nel 1968 la Comunità ha assunto gli obblighi e i diritti derivanti dal Gatt e si è tradotta nella sua partecipazione agli accordi e ad altri negoziati. La progressiva comunitarizzazione del Gatt ha avuto riflessi anche all'interno dell'ordinamento comunitario.

ACCORDI CON I PAESI EUROPEI

Nel 1992 ad Oporto è stato firmato l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo; si tratta di un accordo di associazione, sia da un punto di vista istituzionale, composto da tre organi, che da un punto di vista materiale, l'accordo mira ad estendere agli stati Efta i risultati acquisiti in ambito comunitario in termini di liberalizzazioni e integrazione dei mercati; viene creato uno spazio economico comune nel quale vengono applicate le 4 libertà di circolazione.

Importanti sono anche gli accordi stipulati dalla comunità con l'Europa Centro-Orientale, essi mirano ad ottenere un ravvicinamento tra la Comunità e gli stati associati tale da rendere possibile l'adesione di quest ultimi alla Comunità. Previsto anche un c.d. Dialogo Politico, sui temi di politica estera che consenta un graduale ravvicinamento delle rispettive posizioni.

È opportuno affrontare l'esame delle disposizioni del Trattato relative alla politica di aiuti ai paesi in via di sviluppo. La competenza di cui dispone la Comunità è di tipo concorrente, ci si deduce dall'art. 177 del Trat. UE, dove si specifica che l'azione della Comunità integra quelle svolte dagli stati membri; inoltre la Comunità deve contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'art. 179 stabilisce che il Consiglio può

adottare le misure necessarie, le quali possono assumere la forma di programmi pluriennali. L'art. 181 conferisce alla Comunità la competenza a concludere accordi internazionali con i paesi terzi interessati.

ASSOCIAZIONE DEI TERRITORI E PAESI DI OLTREMARE

Si tratta di paesi e territori extraeuropei sottoposti a dominio coloniale da parte di uno stato membro e che mantenevano con le rispettive potenze coloniali relazioni particolari. Il regime detto di associazione in favore dei Ptom di concedere a tutti gli stati membri lo stesso regime che applica allo stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari. Viene previsto il divieto dei dazi doganali all'entrata sui prodotti provenienti dagli stati membri o da altri PTOM. La Comunità concede alle importazioni originarie dei PTOM totale esenzione dei dazi doganali all'entrata. È previsto che gli stati membri contribuiscano allo sviluppo degli PTOM.

LA COOPERAZIONE CON GLI STATI ACP

L'ART. 179, fa espressamente salva la

cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che costituisce un caso a parte. L'approccio al regime PTOM era di tipo regionale, la Comunità mirava a stabilire relazioni con gruppi omogenei di paesi; il primo gruppo di stati a beneficiare di accordi di questo tipo è stato quello costituito dagli stati africani, che erano stati soggetti alla dominazione coloniale di uno degli stati membri. Con 18 di questi veniva conclusa a Yaondu, un'apposita Convenzione d'associazione, cui partecipavano sia la Comunità che gli Stati membri. Questa però fu sostituita dalle tre Convenzioni concluse a Lomé, firmate da un numero crescente di stati membri appartenenti alle tre regioni indicate. L'art.366-bis introduce una procedura di consultazione in caso di violazione dei principi fondamentali e prevede che la parte che ha invocato l'inadempienza può prendere le misure appropriate, la parziale o totale sospensione dell'applicazione della convenzione per quanto concerne la.

parte interessata. La quarta Convenzione di Lom contiene la disciplina degli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati ACP. Gli impegni assunti dagli stati ACP sono inferiori rispetto a quelli assunti dalla Comunità. In materia agricola da segnalare la revisione di un meccanismo tendente alla stabilizzazione degli introiti derivanti dall'esportazione di prodotti di base. Questo meccanismo noto con l'appellativo di stabex, si applica solo ad alcuni prodotti agricoli espressamente specificati; uno stato ACP ne può beneficiare solo se presenta una certa dipendenza rispetto al prodotto in questione. Finalità di stabilizzazione degli introiti sono perseguite nel campo delle attività minerarie, dal meccanismo detto sysim. Ampio spazio dedicato alla cooperazione finanziaria e tecnica per promuovere azioni nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della pesca. Gli interventi a carico della Comunità sono coperti dal Fondo europeo di sviluppo che finanziato

contributi extra-bilancio degli stati membri. La Convenzione prevede tre istituzioni: il Consiglio dei Ministri, che gode di un potere di direzione e di orientamento; dispone anche di un potere di decisione nelle ipotesi previste dalla Convenzione stessa. Il Comitato degli Ambasciatori ha funzioni di assistenza del Consiglio dei Ministri. ALTRE FORME DI AIUTO ALLO SVILUPPO La politica mediterranea della Comunità, risale alle conclusioni tratte dal vertice dei capi di stato e di governo degli stati membri tenutosi a Parigi nel 1972. In quell'occasione veniva deciso che la Comunità avrebbe seguito un approccio globale nella politica di aiuto allo sviluppo dei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo. Tra gli strumenti non destinati ad una particolare area geografica va ricordato il sistema di preferenze doganali generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo; questo consiste in un pacchetto di preferenze offerte dalla Comunità a tutti i Paesi rientranti in questa categoria.

La politica di concorrenza comporta la fissazione di contingenti annui per prodotto e per paese di provenienza e comporta la fissazione di contingenti annui per prodotto e per paese di provenienza, all'interno dei quali l'accesso al territorio comunitario avviene in esenzione totale o parziale dei dazi doganali. Nell'ambito di questi strumenti va ricordata l'azione di cooperazione nei confronti dei paesi non associati e dunque non beneficiari del regime previsto dalla Convenzione di Lom o dagli accordi mediterranei. Vanno menzionati due interventi che non fanno parte della politica di aiuto allo sviluppo: l'aiuto alimentare consiste nella consegna a paesi in via di sviluppo, destinati a sopperire i bisogni delle popolazioni locali; l'aiuto d'urgenza interviene nei casi di improvvisa necessità fornendo ai paesi interessati generi di prima necessità.

LA POLITICA DI CONCORRENZA

Tale istituzione pubblica con una certa frequenza atti obbligatori, comunicazioni, o codici o

discipline; attraverso questi la Commissione rende noti gli orientamenti circa la maniera in cui tende applicare le norme del trattato. Importante anche la prassi, costituita dall'insieme delle decisioni adottate dalla Commissione con riferimento a casi concreti.

LE REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Gli art. da 81 a 86 sono diretti alle imprese e a queste impongono dei divieti. Secondo l'art. 81 gli stati sono tenuti ad astenersi dall'emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere inefficaci tali norme. Le regole applicabili alle imprese comprendono l'art. 81, che prescrive il divieto delle intese, l'art. 82 vieta l'abuso di posizione dominante; da 83 a 85 riguarda l'aspetto procedurale; art. 86 sulle imprese pubbliche e incaricate sulla gestione di servizi di interesse economico generale.

Tra le azioni dell'art. 3 figura la previsione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. Gli art. da 80 a 86 costituiscono la Sezione

Prima, dedicata alle regole applicabili alle imprese. Questi mirano ad abolire gli ostacoli alla libera circolazione frapposti dagli stati per impedire che l'apertura dei mercati nazionali ottenuta attraverso l'unione doganale sia vanificata da comportamenti tendenti ad isolare il mercato nazionale. Gli art. da 87 a 89 riguardano il regime di aiuti pubblici alle imprese; si tratta di ottenere che le imprese operanti sui mercati combattano ad armi pari. Sia l'art. 83 che 89 attribuiscono al Consiglio com
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Ennio.