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Protezione della proprietà industriale e commerciale

Soluzioni originali sono state raggiunte dalla Corte in materia di protezione della proprietà industriale e commerciale. In mancanza di misure di armonizzazione a livello comunitario i diritti di proprietà commerciale ed industriale hanno carattere territoriale: ciascuno Stato accorda diritti del genere per quanto riguarda il rispettivo territorio nazionale. Fra i diritti che spettano al titolare vi è quello di opporsi all'importazione di prodotti provenienti da altri Stati membri in violazione del suo diritto esclusivo.

Esistenza ed esercizio dei diritti

La giurisprudenza distingue tra esistenza e esercizio dello stesso seppure il trattato non influisce sull'esistenza di diritti attribuiti dalle leggi di uno stato membro in fatto di proprietà commerciale ed industriale, è possibile che i divieti sanciti dal trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti. La distinzione tra forme di esercizio legittime ed illegittime si sofferma sul concetto dell'esaurimento comunitario del diritto.

Esaurimento comunitario del diritto

Tale fenomeno si realizza al momento della prima immissione in commercio del prodotto brevettato o munito di marchio nel territorio di uno qualsiasi degli stati membri. Una volta avvenuto ciò, il titolare del diritto può opporsi all'importazione in altri stati membri del prodotto protetto indipendentemente dalle condizioni in cui sia avvenuta in concreto la prima commercializzazione.

Libera circolazione delle merci e monopoli pubblici

L'Art. 31 si occupa dei monopoli pubblici a carattere commerciale. La norma tende a conciliare la possibilità per gli stati membri di mantenere taluni monopoli di carattere commerciale in quanto strumenti per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Rientra nel campo di questo articolo qualsiasi organismo per mezzo del quale uno stato membro controlla, dirige o influenza le importazioni o le esportazioni tra stati membri.

Monopoli e giurisprudenza

I provvedimenti più tipici del genere sembrano quelli esaminati nelle sentenze Hansen e Pereux. Nella prima si giudica incompatibile con l'Art. 31 la pratica di un monopolio consistente nel vendere l'alcool di propria produzione ad un prezzo basso rispetto a quello importato di analoga quantità, avvalendosi di contributi finanziari pubblici. Nella seconda lo stesso giudizio è riservato alla pratica di un monopolio della distillazione dell'alcool, consistente nel rifiutarsi di acquistare materie prime importate. Una sentenza del 1997 ha definito che uno stato membro può concedere ad un'impresa incaricata di gestione di servizi di interesse economico anche diritti esclusivi contrari all'Art. 31 qualora l'adempimento della specifica missione affidatale possa essere garantito grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

La tariffa doganale comune e la normativa in materia doganale

Per ciò che riguarda gli scambi di prodotti tra la Comunità e i Paesi Terzi, ora oggetto degli Art. 26 e 27. L'Art. 26 dà già per esistente la tariffa doganale comune. Per prassi il consiglio stabilisce il proprio potere di stabilire i dazi della TDC attraverso regolamenti. In materia doganale il Consiglio ha emanato numerosi atti tendenti al ravvicinamento delle normative nazionali (direttive); e a sostituire a queste una vera e propria legislazione comunitaria uniforme (regolamenti). A volte gli atti del Consiglio contengono una delega di competenza a favore della Commissione.

Tariffa doganale e giurisprudenza

La giurisprudenza ha giudicato che a partire dalla istituzione della TDC gli stati membri non possono più imporre tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale negli scambi di merci con stati terzi perché verrebbe compromesso il carattere della protezione doganale assicurata in tutta la comunità.

La tariffa doganale comune

La prima versione della TDC fu adottata con reg. n. 950/68, che è stata aggiornata annualmente da altrettanti regolamenti del Consiglio. La nomenclatura che è stata sostituita con una nuova, che risponde ad esigenze oltre che doganali, anche statistiche per il commercio con gli stati terzi. In questa versione integrata essa assume la denominazione di TARIC e viene pubblicata annualmente dalla commissione coadiuvata dal comitato della nomenclatura. Vanno ricordate alcune disposizioni preliminari della TDC, che stabiliscono alcune regole generali di interpretazione della nomenclatura, le note esplicative contenute nella stessa TDC e i pareri emessi dal citato Comitato della Nomenclatura.

Tassi della TDC

Nella TDC vengono indicati due tassi: il primo è il tasso autonomo, cioè autonomamente fissato dalla Comunità; il secondo denominato tasso convenzionale e corrisponde al tasso negoziato in seno al GATT, e quindi consolidato nel senso che la Comunità non potrebbe unilateralmente modificarlo.

Normativa in materia doganale

La TDC presuppone che venga definito in maniera uniforme il valore delle merci, a partire dal quale calcolare l'importo del dazio dovuto (valore in dogana). L'elemento di riferimento per determinare il valore della merce importata è il valore di transazione costituito dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. Altro elemento importante per l'applicazione dei dazi della TDC è rappresentato dalla definizione dell'origine delle merci importate. Ai sensi dell'Art. 24 una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi, è originaria del paese in cui l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Cooperazione in materia doganale

Prima del Trattato di Amsterdam, la cooperazione doganale era menzionata tra i settori rientranti nel c.d. Terzo Pilastro. Gli Stati Membri consideravano tale cooperazione come questione di interesse comune riguardo alla quale il Consiglio poteva adottare posizioni o azioni comuni ovvero elaborare convenzioni tra stati membri ai sensi dell'Art. K3. Il Trattato di Amsterdam ha fatto di tale cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, inserendo nel trattato un apposito Titolo X: Art.135. Questo Art. riconosce al Consiglio il potere di adottare misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli stati membri e tra questi e la commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia degli stati membri.

La libera circolazione dei lavoratori

Il Trattato disciplina la libera circolazione dei lavoratori dagli Art. 39 a 42. Essi definiscono la libera circolazione delle persone alla quale fanno riferimento gli Art. 3 e 14. L'Art. 39 diviso in quattro paragrafi delinea il contenuto essenziale dell'istituto in esame: da un lato viene assicurato ai lavoratori il diritto di spostarsi all'interno della Comunità e di prendere dimora in uno qualsiasi degli Stati membri per svolgere un'attività di lavoro subordinato; dall'altro viene prevista l'abolizione di qualsiasi discriminazione a danno di tali lavoratori rispetto ai lavoratori nazionali dello stato membro d'occupazione. L'Art. 39 è una norma dotata di efficacia diretta, idonea ad essere invocata in giudizio dai lavoratori interessati nei confronti sia di enti pubblici che di privati.

Misure per la libera circolazione

L'Art. 40 autorizza il Consiglio ad adottare, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per l'attuazione dei principi definiti nell'Art. 39. L'Art. 42 autorizza il Consiglio ad adottare misure specifiche in materia di sicurezza sociale finalizzata a rendere possibile l'instaurazione della libertà di circolazione.

Beneficiari della libera circolazione

I soggetti che possono usufruire della libera circolazione sono i lavoratori subordinati. È necessario che essi possano essere considerati come migranti, nel senso che esercitino i diritti compresi nella libera circolazione.

Finalità e giurisprudenza

Il trattato si occupa dei lavoratori subordinati. In quanto all'epoca della statuizione i problemi della manodopera occupavano un posto fondamentale. I redattori del Trattato per favorire la libera circolazione si ponevano l'obiettivo di favorire un regime di piena occupazione, consentendo la redistribuzione territoriale della manodopera; permettere alle imprese di assumere i lavoratori più efficienti e qualificati e consentire ai lavoratori di trovare le condizioni d'occupazione più convenienti. La visione del lavoratore come fattore produttivo ottimale fu ben presto abbandonata.

Definizione di lavoratore subordinato

Secondo la giurisprudenza la nozione di lavoratore subordinato va interpretata in maniera, rientra in tale nozione ogni persona che presti attività reali ed effettive. Occorre che un'attività di questo tipo sia svolta per un certo periodo di tempo a favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima e che il lavoratore riceva una retribuzione. Per la durata della prestazione lavorativa e per il carattere retribuito della stessa, nella sentenza Lwrie-Blum sono stati considerati come lavoratori anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata ad orario ridotto e che percepiscono o percepirebbero per questo motivo solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita. Lavoratore è anche colui che svolge un tirocinio retribuito o lavoro stagionale. Beneficia della libera circolazione anche colui che intraprende studi universitari in uno stato membro dopo avervi svolto un'attività lavorativa e il lavoratore che dopo aver lavorato in uno stato membro rientri in quello di origine. Le norme di libera circolazione possono essere invocate da un lavoratore anche nei confronti del proprio stato. Ciò avviene quando il lavoratore benché cittadino dello stato membro si ponga rispetto a tale stato in una situazione corrispondente a quella di un lavoratore migrante nel senso che abbia avuto esperienze lavorative o di formazione professionale in uno stato membro. Se la situazione del lavoratore non presenta alcun collegamento effettivo con altri stati membri essa viene considerata come una situazione puramente interna.

Il contenuto della libera circolazione dei lavoratori

La libera circolazione dei lavoratori da un lato garantisce al lavoratore il diritto di svolgere la propria attività in tutto il territorio della Comunità; dall'altro essa vieta che il lavoratore possa subire qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Con la dir. 68/360 si inteso specificare meglio alcuni dei diritti spettanti al lavoratore che eserciti il diritto alla libera circolazione. L'uscita dallo stato di provenienza e l'ingresso nello stato d'occupazione è consentito dietro presentazione di un semplice documento d'identità valido, da cui risulti la cittadinanza. Il diritto di soggiornare nel paese d'occupazione è comprovato da una carta di soggiorno di cittadino di uno stato membro della CEE, rilasciata per una durata di 5 anni, dietro esibizione di una dichiarazione di assunzione o attestato di lavoro. Il solo fatto di aver omesso di munirsi della carta di soggiorno non costituisce motivo sufficiente per ordinare l'espulsione del lavoratore interessato.

Il principio del trattamento nazionale

Il n.2 dell'Art.39 prevede a favore del lavoratore il principio del trattamento nazionale che implica il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda la retribuzione, l'impiego e le altre condizioni di lavoro. Il divieto in esame si applica anche se la fonte della discriminazione è costituita da una clausola contenuta in contratto collettivo o individuale di lavoro. Di recente la Corte ha sanzionato le discriminazioni indirette, cioè discriminazioni che pur non sfavorendo i lavoratori perché cittadini di un altro stato membro pervengono sempre allo stesso risultato. È stata considerata una discriminazione indiretta in materia di accesso all'impiego ai fini della graduatoria di un concorso presso una Università italiana soltanto i periodi di lavoro svolti presso altre amministrazioni pubbliche italiane. In materia di Vantaggi Sociali sono state considerate vietate dall'ART. 39 le normative di due stati membri che subordinavano il versamento di indennità di nascita o di maternità ad un periodo minimo di residenza nel territorio dello stato in questione.

Le deroghe alla libera circolazione dei lavoratori

Il diritto all'ingresso e al soggiorno nello stato di occupazione sono soggetti alle limitazioni giustificate da motivi d'ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. La stessa deroga non si applica al principio del trattamento nazionale. Anche i datori di lavoro privati sono tenuti a rispettare la libera circolazione dei lavoratori. Per evitare discrepanze nella loro applicazione è stata emanata la dire. 64/221. Questa stabilisce che la deroga in esame non può essere invocata per fini economici. Quanto ai provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, essi devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. La Corte ha precisato che occorre oltre alla perturbazione dell'ordine sociale l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave degli interessi fondamentali della collettività.

Sentenze e limitazioni

Secondo una recente sentenza, la clausola dell'ordine pubblico non può essere invocata da uno stato membro per stabilire l'espulsione automatica a vita degli stranieri condannati per essersi procurati ed aver detenuto stupefacenti per uso personale. Il n.4 dell'Art.39 prevede che le disposizioni di tale all'articolo non sono applicabili alla pubblica amministrazione. È stato ritenuto che soli vi rientrino i posti che implichino la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello stato e delle altre collettività pubbliche. La Corte non ritiene che uno stato membro possa continuare ad escludere i cittadini di altri stati membri da interi settori quali le poste e telecomunicazioni, la distribuzione del gas e dell'elettricità.

La previdenza sociale dei lavoratori migranti

L'Art. 42 del Trattato prevede quella che si può definire la libera circolazione delle prestazioni sociali. Questa comprende la possibilità per il lavoratore di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali cui ha diritto in qualunque stato membro il diritto ad ottenere il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi stati membri in cui il lavoratore è stato occupato. Può accadere che il lavoratore migrante possa venire privato del diritto alla prestazione se egli non avesse maturato in alcuno stato in cui è stato occupato il periodo minimo assicurativo, necessario perché il diritto stesso sorga.

Principio del cumulo

Per ovviare a questi inconvenienti è stato introdotto il principio del Cumulo, in base al quale le istituzioni di sicurezza sociale di ciascuno stato d'occupazione prenderanno in considerazione tutti i periodi assicurativi maturati dal lavoratore. Il principio del cumulo viene specificato meglio con riguardo ai vari tipi di prestazioni, si introduce come correttivo del cumulo, la proratizzazione per assicurare ad un lavoratore il diritto ad una pensione è stato necessario ricorrere al cumulo, la prestazione dovuta sarà costituita da una frazione della prestazione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse maturato tutti i periodi assicurativi nello stato.

Il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi

Il Trattato dagli Art. 43 a 48 tratta dello Stabilimento, da 49 a 55 dei Servizi: il diritto di ogni cittadino di uno stato membro di esercitare, sotto forma di stabilimento o di prestazione di servizi, attività non salariate nel territorio di uno stato membro; e poi il principio del trattamento nazionale. Nell'attuale versione l'Art. 43 si limita a vietare la restrizione alla libertà di stabilimento; l'Art. 49 riguarda la restrizione alla libera prestazione dei servizi. La versione originale del Trattato prevedeva che la soppressione delle restrizioni di entrambi i tipi doveva avvenire gradatamente durante il periodo transitorio. All'Art. 47 è prevista l'adozione di direttive intese ad agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste.

Direttive e riconoscimento

Siffatte direttive sono finalizzate a permettere il reciproco riconoscimento dei diplomi, a coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.

La distinzione tra stabilimento e prestazione di servizi

Il Trattato si occupa dei soggetti esercenti (che mantengono un esercizio) un'attività non salariata sotto il profilo: del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Col diritto di stabilimento il Trattato prende in considerazione il caso del soggetto che intende stabilirsi in uno stato membro nel quale egli non era stabilito precedentemente. La libera prestazione di servizi si riferisce alla possibilità che il soggetto presti la propria attività in uno stato membro diverso da quello ove stabilito, senza stabilirsi nello stato della prestazione.

Criterio discretivo

È necessario precisare in quali circostanze un soggetto può svolgere la propria attività non salariata sottraendosi a questo adempimento. Il criterio discretivo (che serve a discernere) parrebbe quello della temporaneità o occasionalità dell'attività.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Ennio.
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