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AMBITO DI APPLICAZIONE

Requisiti richiesti al Lavoratore Subordinato:

Nozione di lavoratore subordinato => assente nel Trattato, ricavabile dalla Giurisprudenza:

Sentenza Martinez Sala (1998) = “ Deve considerarsi lavoratore subordinato la persona che, per un certo tempo, esegue a favore di un’ altra e sotto la direzione di questa prestazioni di contropartita dalle quali percepisce una remunerazione”.

Nozione interpretata in modo ampio:

Sentenza Meeusen(1999) => la Corte fece rientrare in tale nozione il lavoro svolto dal coniuge dell’ unico titolare dell’ impresa.

Tuttavia, la Corte sancisce che l’ esercizio dell’ attività economica deve essere effettivo. Al riguardo citiamo la Sentenza Bettray (1989) => la Corte escluse dalla nozione il lavoro svolto da un ex tossico dipendente con finalità rieducative, proprio per la mancanza del requisito economico.

Carattere transfrontaliero della prestazione

Legame con il territorio della

Comunità Se sussistono tutti questi requisiti si può applicare l'art. 39, diversamente NO COSA GARANTISCE L'ART. 39: LIBERA CIRCOLAZIONE => questa implica: - Diritto di ingresso La direttiva '68/360 prevedeva che ai fini dell'ingresso, fosse richiesta la "presentazione di una Carta di Identità o di un passaporto validi" => tale requisito consentiva di accertare la cittadinanza dello straniero al fine di verificare se egli sia titolare del diritto di ingresso o meno; tuttavia, la presentazione del documento dell'ingresso oggi non è più imposta nella maggior parte degli Stati membri, a seguito dell'eliminazione dei controlli alle frontiere. Pertanto, la recente direttiva '04/58, pur lasciando immutato ai fini dell'ingresso il requisito del possesso del documento di identità, non ne richiede più la presentazione, l'esibizione alla frontiera. - Libertà di soggiorno Riguardo

Al soggiorno, la direttiva ’68/360 istituiva un documento, denominato “Carta di Soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CE”, che gli Stati membri avevano l’obbligo di rilasciare ai richiedenti dietro presentazione del documento esibito ai fini dell’ingresso, e di una “dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o di un attestato di lavoro”. Non era richiesta la Carta di Soggiorno qualora il lavoratore esercitasse un attività subordinata per un periodo non superiore a 3 mesi. L’omissione delle formalità richieste non determinava l’espulsione dello Straniero. Tuttavia, il diritto comunitario non vietava agli Stati di adottare opportune sanzioni atte a garantire l’osservanza delle disposizioni stesse. Queste non dovevano essere sproporzionate, ma dovevano essere analoghe a quelle previste per le infrazioni minori.

La direttiva ’04/58 prospetta alcune innovazioni riguardo alle condizioni e

alle procedure per il soggiorno. Essa consente agli Stati membri di richiedere solo l'iscrizione presso l'autorità competente del cittadino dell'unione che soggiorna per un periodo superiore a 3 mesi. Dunque, è abolita la Carta di Soggiorno, che è sostituita, qualora gli Stati lo prevedessero, da un "Attestato di Iscrizione", che deve essere rilasciato immediatamente a condizione che il cittadino esibisca un documento d'identità valido ed una conferma di assunzione del datore di lavoro. Ancora, tale direttiva prevede un diritto di soggiorno permanente a favore di coloro che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato membro ospitante per almeno 5 anni. Tuttavia, l'Art. 39.3 del Trattato, pone dei limiti all'ingresso e al soggiorno:
  1. ORDINE PUBBLICO
  2. PUBBLICA SICUREZZA
  3. SANITÀ PUBBLICA
Allorché sussistono tali motivi, lo Stato membro può negare l'ingresso ad un lavoratore.cittadino di un altro Stato membro adottare misure limitative del soggiorno nei confronti di un lavoratore ammesso sul suo territorio. Tali principi interpretativi sono ora codificati nella direttiva '04\58 la quale prevede che "il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della Società". DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE L'art. 39 una volta consentito l'ingresso nello Stato, impone l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego e il Regolamento 1612\68 precisa il contenuto di tale Principio di non Discriminazione indicando che "il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere nel territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento differente da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne condizioni di impiego e di".

Il principio di non discriminazione comporta: da un lato il divieto delle disposizioni che limitino o subordinano l'accesso al lavoro a condizioni non previste per i nazionali es. Normativa italiana che subordinava l'assunzione alla Banca di Bolzano al possesso di un Certificato di bilinguismo (italo-tedesco) rilasciato però da un istituto di Bolzano. - dall'altro il divieto delle disposizioni che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o per effetto quello di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto es. Direttiva Francese stabiliva che una certa percentuale di equipaggio di navi francesi fosse di nazionalità francese. Un'eccezione al Principio di non Discriminazione nell'accesso al lavoro è rappresentata dagli impieghi nella Pubblica Amministrazione che, in virtù dell'art. 39 paragrafo 4, ciascun Stato può riservare ai propri

cittadini. Il Principio di non discriminazione viene fatto valere anche in materia di retribuzione e di altre condizioni di lavoro (licenziamento, reintegrazione professionale o collocamento se disoccupato, durata del rapporto di lavoro, vantaggi sociali o fiscali). Circa la durata del rapporto di lavoro, citiamo la Sentenza sui lettori di Lingua straniera: la normativa italiana prevedeva per i lettori di lingua straniera contratti annuali, rinnovabili per non più di 5 anni. Pertanto, la Corte sancì che si trattava di una discriminazione in quanto la normativa sfavoriva i lavoratori di altri Stati membri rispetto ai nazionali, giacché l'attività di lettore è svolta prevalentemente da stranieri. Circa i vantaggi sociali, citiamo l'agevolazione concessa per la nascita di un figlio, il sussidio di disoccupazione, la riduzione sulle tariffe ferroviarie concesse alle famiglie numerose... Ancora, il lavoratore gode del diritto di al

Ricongiungimento familiare => ilRegolamento 1612\68 conferisce ai familiari il diritto di stabilirsi con il lavoratorecittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro,qualunque sia la loro cittadinanza. Il regolamento riconosce così un diritto che, purnon essendo enunciato dal Trattato, ha indubbiamente una natura funzionale rispettoall' esercizio della libera circolazione dei lavoratori, ne facilita l'esercizio e nellostesso tempo garantisce il diritto al rispetto della vita familiare. Per "familiari" ilregolamento intende <il Coniuge e i loro Discendenti minori di anni 21 o a carico,nonché gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico>.In una sentenza del 1968, la Corte escluse che la nozione di Coniuge potesse essereriferita al partner non coniugato. Con la direttiva 2004\58, invece, si estende lanozione di coniuge comprendendovi anche il partner che abbia contratto

“un’unione registrata” a condizione, però, che nello Stato membro ospitante, tale tipo di unione, sia equiparata al matrimonio o, quantomeno sia riconosciuta.

LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 50 => “Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi la prestazione fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non sono regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone”.

I servizi comprendono in particolare:

  • attività di carattere industriale
  • attività di carattere commerciale
  • attività artigiane
  • attività delle libere professioni

Si tratta, tuttavia, di una mera esemplificazione, potendo la gamma di attività rilevanti essere estesa a qualsiasi prestazione svolta secondo le modalità previste.

Presupposto necessario (ma non sufficiente) affinché un’ attività prestata nel territorio comunitario possa rientrare nella nozione di

“servizio” è che questa abbia una rilevanza economica => il trattato richiede espressamente che le prestazioni siano “normalmente” fornite dietro retribuzione. Ancora: non è richiesto un previo accordo tra prestatore e destinatario, potendo l’ attività in questione essere offerta da un numero indifferenziato e non previamente determinato di destinatari, ovvero concretizzarsi anche in semplici offerte di transazioni. Es. Sentenza relativa ad un’ attività economica consistente nel contattare telefonicamente privati, senza il loro consenso scritto, allo scopo di proporre servizi finanziari => la Corte sancì qualora si consentisse alle normative nazionali di ostacolare le offerte dei servizi, la liberalizzazione imposta dal Trattato diverrebbe “illusoria”. Non risulta, poi, necessario che il corrispettivo della prestazione provenga dal destinatario della stessa, in quanto è sufficiente che il servizio

venga comunque fornito previa remunerazione. Es. Il caso di programmi radiotelevisivi diffusi in Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'emittente che li trasmette. Ancora, la nozione di servizio deve avere carattere residuale => questo implica che un'attività viene sottoposta alle regole del Trattato qui prese in considerazione esclusivamente qualora non risultino applicabili le disposizioni in tema di libera circolazione delle merci e dei capitali, ovvero di libertà di stabilimento. Il problema sorge nella prassi rispetto ad attività che al contempo comportano la prestazione di un servizio e la fornitura di beni (libera circolazione delle merci) => in tal caso, piuttosto che trarre le conseguenze dalla natura "residuale" della nozione di servizio accolta dal trattato, in presenza di attività riconducibili ad entrambe le attività la Corte sembra concedere rilevanza alla prestazione principale, individuata alla luce.

della valenza economica di entrambe

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
125 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale Europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Gennusa Maria Elena.