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Limiti al potere del Consiglio di modifica della proposta della Commissione
L'art. 250, par. 1. TCE limita il potere del Consiglio di modifica della proposta della Commissione. Soltanto il consenso dei rappresentanti di tutti gli stati membri consente al Consiglio di discostarsi dalla proposta della Commissione (dal termine "emendamento" utilizzato dall'art. 250 si può desumere la volontà di limitare il potere del Consiglio, nel senso che questi non possa allontanarsi in maniera radicale dalla proposta. Ciò infatti significherebbe deliberare senza proposta della Commissione, quindi violazione di forme sostanziali e conseguente annullabilità mediante ricorso ai sensi dell'art. 230). Il fatto che il Consiglio possa emendare la proposta della Commissione soltanto all'unanimità, potrebbe causare una situazione di stallo (l'art. 250 par. 2 per evitare tale rischio prevede che "fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in
Ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario "). Tra i poteri riconosciuti alla Commissione dall'art. 250 par. 2 rientra anche il potere di ritirare la proposta. La fase della consultazione viene prevista da singole disposizioni del TCE, che specificano di volta in volta se, per l'adozione di atti di determinate materie, il Consiglio debba assumere il parere di un'altra istituzione o organo, ed in particolare del Parlamento europeo. Esistono tre tipi di parere: parere facoltativo (l'ipotesi si verifica quando la disposizione in base alla quale il Consiglio intende agire non prevede la consultazione del Parlamento europeo ma il Consiglio ne chiede comunque il parere, il quale è facoltativo e non vincolante potendosene quindi il Consiglio liberamente discostarsene) parere consultivo (la consultazione del Parlamento è richiesta dalla disposizione del Trattato rilevante. Il parere è obbligatorio ma non vincolante)parere conforme (procedura limitata a pochi ma importanti casi, introdotta dall'AUE, in cui il parere del Parlamento è obbligatorio e vincolante. In realtà quando è richiesto il parere conforme del Parlamento, il potere deliberativo non appartiene più soltanto al Consiglio, ma è condiviso con il Parlamento, come avviene nella procedura di codecisione prevista dall'art. 251. Tuttavia nella procedura di parere conforme il Parlamento si limita ad approvare o a respingere l'atto). La giurisprudenza della Corte di giustizia ha contribuito ad accrescere grandemente l'importanza della consultazione del Parlamento, affermando che essa è lo strumento che consente al Parlamento l'effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità. La consultazione del Parlamento, quando richiesta dal Trattato, deve essere quindi una consultazione effettiva e regolare. Il TCE ammette la possibilità di stabilire un termine perl'emana il parere del Parlamento soltanto in materia di accordi internazionali. Al di fuori di questa materia nessun termine è previsto. Tuttavia si deve ritenere che, pur in mancanza di un termine previsto dal TCE, il Parlamento sia tenuto, in osservanza al principio di leale collaborazione con le altre istituzioni, a emanare il parere entro un termine ragionevole e a tenere conto delle eventuali richieste avanzate dal Consiglio per ottenere una delibera urgente. L'esigenza di una consultazione effettiva e regolare si avverte anche qualora il Consiglio intenda deliberare un atto diverso da quello sul quale il Parlamento è stato chiamato ad esprimere il proprio parere, se quindi la consultazione sia sufficiente o si renda invece necessaria una seconda consultazione. Il principio è il seguente: il parere del Parlamento deve essere dato sull'atto poi effettivamente adottato dal Consiglio. Se, pertanto, dopo la consultazione del Parlamento, il Consigliodecide di modificare l'atto nella sostanza o la Commissioneritira la proposta e ne presenta un'altra diversa da quella su cui il Parlamento si è espresso, è necessaria una seconda consultazione.
3. La procedura di cooperazione.
La procedura di cooperazione è disciplinata nell'art. 252 TCE. Essa è stata introdotta nelTCE dall'AUE. Il campo di applicazione è stato notevolmente ristretto, tant'è che oggi siapplica soltanto nel campo dell'UEM. (La descrizione tuttavia facilita la comprensionedella procedura di codecisione).
Si basa su un sistema per cui la proposta della Commissione è sottoposta ad una doppialettura da parte del Parlamento e del Consiglio. La prima fase si apre con una primalettura del Parlamento, il quale emette un parere (consultivo) sulla proposta dellaCommissione, segue la prima lettura del Consiglio il quale deve limitarsi ad approvare, amaggioranza qualificata, una posizione comune. Si passa
quindi alla seconda fase dovesi susseguono una lettura del Parlamento e una del Consiglio. Il Parlamento ha tre possibilità: 1) approvare la posizione comune od omettere di pronunciarsi nel termine di tre mesi; 2) respingere la posizione comune; 3) proporre degli emendamenti alla posizione comune. In quest'ultimo caso la Commissione viene nuovamente coinvolta: dovrà formulare una proposta riesaminata che viene trasmessa al Consiglio. Nella seconda lettura, il Consiglio ha più possibilità, a seconda di come il Parlamento ha deliberato. Nel primo caso il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune. Nel secondo caso il Consiglio può comunque adottare l'atto, ma all'unanimità. Nel terzo caso, infine, il Consiglio ha tre possibilità: 1) a maggioranza qualificata, può approvare la proposta riesaminata dalla Commissione; 2) all'unanimità, può approvare gli emendamenti proposti dal Parlamento; 3) respingere la proposta riesaminata o gli emendamenti proposti.emendamenti del Parlamento non accolti dalla Commissione; 3) sempre all'unanimità, può modificare la proposta riesaminata. Riguardo al ruolo riservato alle varie istituzioni in questa procedura, il potere deliberativo resta saldamente nelle mani del Consiglio. Gli emendamenti parlamentari alla posizione comune hanno effetto solo nella misura in cui essi vengono recepiti dalla Commissione nella proposta riesaminata, dovendo il Consiglio deliberare sempre all'unanimità per modificarla. Il ruolo della Commissione risulta alquanto indebolito rispetto alla procedura di base.
4. La procedura di codecisione. La procedura prevista dall'art. 251 TCE è nota come procedura di codecisione perché in essa i poteri del Parlamento raggiungono la massima intensità, sino a condurre all'adozione di atti che sono non più solo del Consiglio ma atti del Parlamento e del Consiglio (art. 249 e art. 254). Essa viene disciplinata per la prima volta dal
TUE, successivamente il Trattato di Amsterdam ne estende la portata, provvedendo a sostituirla alla procedura di cooperazione, salvo che nell'ambito dell'UEM. Lo stesso trattato modifica, semplificandola, la procedura originaria. Lo scopo degli interventi è di consentire la conclusione anticipata della procedura.
Anche la procedura di codecisione si fonda su un sistema di doppia lettura. La prima fase si apre con la proposta della Commissione, la quale viene indirizzata simultaneamente al Consiglio e al Parlamento. La prima lettura di questa istituzione conduce alla formulazione di un parere (consultivo). Il Consiglio, se approva la proposta della Commissione con tutti gli eventuali emendamenti contenuti nel parere parlamentare, adotta definitivamente l'atto. In caso contrario, il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una posizione comune.
Inizia quindi la seconda fase. Al termine della sua seconda lettura, il Parlamento ha a sua disposizione le stesse
possibilità viste nella procedura di cooperazione:- approvare la posizione comune o omettere di deliberare entro il termine di tre mesi;
- respingere la posizione comune;
- proporre emendamenti.
- approvare gli emendamenti del Parlamento;
- non approvare tutti gli emendamenti.
degli emendamenti parlamentari, con la collaborazione della Commissione. Se il comitato non riesce ad approvare un progetto comune entro il termine di sei settimane, l'atto si considera non adottato. Se invece il comitato approva un progetto comune, l'atto dovrà poi essere definitivamente approvato (terza lettura) dal Parlamento ed al Consiglio. In mancanza dell'approvazione di uno dei due l'atto si considera non adottato.
Riguardo al ruolo assegnato le varie istituzioni si osserva che rispetto la procedura di cooperazione il Parlamento gode di poteri notevolmente maggiori. Può infatti bloccare un atto che non corrisponde ai suoi orientamenti (ha due possibilità). Inoltre ha maggiori possibilità di incidere sul contenuto dell'atto nel corso dei negoziati con il Consiglio e la Commissione nell'ambito del comitato di conciliazione, potendo minacciare il rigetto del progetto comune. Il ruolo della Commissione, invece, risulta ancora meno incisivo. D'accordo,
Il Parlamento e il Consiglio possono approvare un atto che costituisce un emendamento della proposta della Commissione senza ricorrere al voto unanime del Consiglio (derogando al principio dell'art. 250). Qualora l'accordo non si sia già formato, la Commissione ritorna in gioco, ma soltanto per esprimere un parere, il cui contenuto però condiziona la maggioranza deliberativa in seno al Consiglio. Nella terza fase invece la Commissione svolge un ruolo di semplice mediazione. Occorre segnalare che in origine, la procedura di codecisione era stata legata alla possibilità per il Consiglio di deliberare, almeno in alcuni casi, a maggioranza qualificata. Tuttavia con il Trattato di Amsterdam e soprattutto con quello di Nizza sono state introdotte ipotesi di applicazione della procedura di codecisione, per le quali è prescritto che il Consiglio deliberi all'unanimità in tutte le fasi della procedura.
5. Le procedure del secondo e del terzo pilastro.
Il pilastro dell'Unione si distingue nettamente dai pilastri relativi alla PESC e alla Cooperazione di polizia e giudiziaria.