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COREPER.
Se il Consiglio concorda pienamente con la Commissione, l'atto è adottato. Il Consiglio
può anche decidere di non adottare l'atto.
Nel caso in cui il Consiglio, invece, intende apportarvi delle modifiche esso può
emendare la proposta della Commissione deliberando all'unanimità.
La Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase, purché il
Consiglio non abbia ancora deliberato. Alle sedute del Consiglio partecipa anche un
membro della Commissione, che può in taluni casi procedere a modifiche della
proposta. La Commissione può, in qualunque momento, ritirare la propria proposta.
La procedura legislativa ordinaria (art. 289 TFUE)
L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha apportato delle modifiche nelle procedure
di adozione degli atti dell'Unione. Si parla per la prima volta di procedura legislativa e
di atti legislativi.
La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un
regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio, su proposta della Commissione.
Tale procedura può essere ordinaria o speciale. Nella procedura ordinaria l'adozione
dell'atto è congiunta da parte di Parlamento e Consiglio. Nella procedura speciale,
invece, l'adozione dell'atto scaturisce da una delle due istituzioni, con la
"partecipazione" dell'altra. La procedura legislativa ordinaria ricalca
50
sostanzialmente quella che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, era
definita "procedura di codecisione" (prevede il diritto di veto per le due istituzioni).
Le quattro fasi
La procedura legislativa ordinaria si articoli in quattro fasi:
-fase della prima lettura: la Commissione presenta una proposta congiuntamente al
Consiglio e al Parlamento e su di essa quest'ultimo formula la sua posizione, nella
quale può proporre meno emendamenti e la invia al Consiglio. Se il Consiglio accetta
gli emendamenti proposti dal Parlamento (oppure non vi sono emendamenti) l'atto
viene adottato. Se non approva la posizione del Parlamento europeo, il Consiglio
adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento;
-fase della seconda lettura: se entro un termine di tre mesi da tale comunicazione,
il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in
questione si considera adottato nella formulazione preferita dal Consiglio;
b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura: l'atto proposto non viene
adottato;
c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura: il testo
emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su
questi emendamenti.
A questo punto se, entro un termine di tre mesi dall'emendamento del testo, il
Consiglio:
a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il
presidente del Parlamento europeo, convoca uno speciale organo: il Comitato di
conciliazione. Il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti rispetto
ai quali la Commissione ha dato parere negativo;
-fase della conciliazione: interviene in questa fase il Comitato di conciliazione,
composto dai membri del Consiglio ed altrettanti membri rappresentanti di Parlamento
europeo. Esso, avvalendosi anche dell'attività di mediazione della Commissione
europea, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune ("testo di
compromesso"), basandosi sulle posizioni del Parlamento e del Consiglio in seconda
lettura.
Se entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione
non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato;
-fase della terza lettura: se invece entro tale termine il comitato di conciliazione
approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno
di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione, per adottare l'atto in
questione in base al progetto comune. Se le due istituzioni deliberano entrambe
l'adozione dell'atto in questione, l'atto si considera adottato e la procedura si
conclude. In mancanza di una decisione, l'atto si considera non adottato e la
procedura si conclude. 51
Le procedure legislative speciali
La differenza tra la procedura legislativa ordinaria e quella speciale è che in
quest'ultima non vi è l'adozione "congiunta" da parte di Parlamento e
Consiglio dell'atto legislativo, ma viceversa l'atto viene adottato da parte del
Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte del Consiglio con
la partecipazione del Parlamento europeo.
La consultazione
E’ prevista la consultazione del Parlamento prima dell'adozione, da parte del
Consiglio, di un atto. La consultazione del Parlamento può essere obbligatoria o
facoltativa, a seconda delle previsioni dei trattati. Essa comporta l'emanazione di un
parere da parte del Parlamento che non è mai vincolante, né per la
Commissione né per il Consiglio. Nell'ambito della consultazione è affidata la
realizzazione di un equilibrio istituzionale tra la Commissione, il Consiglio e il
Parlamento.
Il ruolo del Parlamento nella consultazione è Stato ribadito anche dalla Corte di
giustizia, secondo cui:
-la consultazione del Parlamento è obbligatoria nei casi previsti dai trattati;
-è necessario che l'istituzione esprima effettivamente la propria opinione;
-il parere deve essere dato su di un testo che nella sostanza rispecchi quello
successivamente adottato dal Consiglio.
La consultazione, infatti, riflette un fondamentale principio di democrazia, secondo cui
i popoli europei partecipano all'esercizio del potere attraverso il Parlamento in quanto
assemblea rappresentativa. La regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti
dai trattati è quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità
dell'atto. La consultazione è prevista in alcuni settori, come accordi internazionali,
ambiente, concorrenza, occupazione, eccetera.
La procedura di approvazione (ex procedura di parere conforme)
La procedura di approvazione consente al Parlamento europeo di esprimere il
proprio accordo o disaccordo in merito all'adozione di determinati atti da
parte del Consiglio. In sostanza, il Consiglio non può legiferare in alcune materie se
il Parlamento non concorda pienamente con il contenuto dell'atto. La procedura di
approvazione si configura come diritto di veto da parte del Parlamento. Inizialmente
era prevista solo per l'esame delle domande di adesione di altri Stati e per la stipula di
accordi di associazione, ma il TUE ha esteso l'ambito di applicazione di questa
procedura anche ad esempio alla cooperazione rafforzata, alla violazione dei diritti
umani, eccetera.
Il controllo sugli atti (rinvio)
Il controllo sulla validità degli atti dell'Unione è esercitato la Corte di giustizia.
La tutela giurisdizionale
Il sistema della tutela giurisdizionale in ambito dell'Unione comprende: 52
-i ricorsi diretti (giurisdizione contenziosa), che si caratterizzano per l'azione diretta
dei soggetti interessati davanti a la Corte di giustizia, al Tribunale o al Tribunale della
funzione pubblica dell'Unione europea;
-i ricorsi indiretti (giurisdizione non contenziosa), proposti dinanzi giudici nazionali e
successivamente portati all'esame della Corte di giustizia; si risolvono nel
procedimento di rinvio pregiudiziale.
Il ricorso per inadempimento (ricorsi diretti)
Si tratta del giudizio della Corte sulla violazione degli obblighi degli Stati membri
derivanti dai trattati e dagli atti vincolanti delle istituzioni. La procedura è
promossa dalla Commissione o da uno Stato membro.
La procedura promossa dalla Commissione
Quando la Commissione reputa che uno Stato membro abbiamo violato gli obblighi
derivanti dai trattati, emette un parere motivato dopo averlo posto in condizione di
presentare le sue osservazioni (fase precontenziosa). Qualora lo Stato non si
conforma a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la
Corte di giustizia (fase contenziosa).
La fase precontenziosa,prima del Trattato di Lisbona, era caratterizzata dalla messa
in mora e dal parere motivato e successivamente, nella fase contenziosa, dal
ricorso dinanzi alla Corte. Dopo il TdL la messa in mora non è più prevista.
Il requisito della motivazione del parere è essenziale per stabilire la ricevibilità del
ricorso da parte della Corte dei giustizia. Qualora lo Stato interessato non si sia
conformato in tempo utile al parere motivato, viene avviata la fase contenziosa.
Tuttavia non c'è alcun obbligo per la Commissione di adire la Corte. Il ricorso la Corte
ha come oggetto non dall'inosservanza del parere motivato, ma l'inadempimento dello
Stato agli obblighi del Trattato.
La procedura promossa da uno Stato membro
Il ricorso per inadempimento può essere promosso oltre che dalla Commissione anche
da qualsiasi Stato membro, qualora reputi di un altro Stato abbia violato gli obblighi
derivanti dai trattati. In tal caso lo Stato che esercita questo potere è posto sul
medesimo piano di un'istituzione europea, in quanto anche il ricorso in esame è
proposto a tutela degli interessi dell'Unione.
Lo Stato che intende adire la Corte, però, deve ugualmente rivolgersi prima
la Commissione, appena li ricevibilità del ricorso. Questo Stato deve esporre
almeno le ragioni sulle quali è fondata la richiesta di intervento della Commissione, la
quale ha il compito di far conciliare le posizioni contrastanti degli Stati. La
Commissione, al termine del contraddittorio, emette un parere motivato.
La Commissione può assumere diverse posizioni: può non reputare fondate le
motivazioni riportate dallo Stato che l’ha adita, può condividere la tesi dello Stato che
ha presentato ricorso, può non formulare un parere. Nei primi due casi è sempre
possibile ricorso alla Corte, dal momento che il parere non è vincolante. Nel terzo
caso, il ricorso avrà luogo solo se lo Stato non si sia conformato al parere o non abbia
posto fine al comportamento illecito. Infine, l'assenza del parere motivato non
comporta alcun impedimento alla ricorso presso la Corte di giustizia. 53
Gli effetti della sentenza della Corte
Se la Corte di giustizia, a cui è Stato proposto ricorso, constata che uno Stato abbia
violato gli obblighi che gli derivano dai trattati, lo stesso è tenuto ad adottare i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.