Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 61
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 1 Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Adinolfi Pag. 61
1 su 61
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CONTENUTO DELLA PRONUNCIA RESA IN VIA PREGIUDIZIALE

E' implicito che il giudice nazionale che abbia sollevato una questione di interpretazione o di legittimità sia vincolato dalla pronuncia della

CG.

Ma il significato della pronuncia è più vasto: la sentenza indica infatti l’orientamento della CG rispetto alle questioni sollevate dal giudice

nazionale e tale orientamento può ben avere rilievo in ulteriori giudizi.

Si è talora parlato di effetto erga omnes delle pronunce della CG rese a titolo pregiudiziale, quasi che esse risolvessero una volta per tutte

le questioni .

Tuttavia ,nei giudizi nazionali diversi da quello in cui sono state sollevate le questioni, non esiste un vero e proprio vincolo del giudice ad

attenersi alla soluzione già data dalla CG, quindi esso può risollevare nuovamente la questione . Come si è visto il giudice di ultima

istanza, è liberato dall’obbligo di deferire una questione d'interpretazione alla Corte qualora la CG abbia già chiarito in altra pronuncia il

significato della norma in questione ed egli intenda conformarsi a quanto già deciso dalla stessa Corte. Tuttavia egli può anche sollevare

nuovamente la questione, e così possono fare gli altri giudici. Del resto la Corte non si considera formalmente vincolata dai propri

precedenti.

Resta tuttavia la considerazione che nella quasi totalità dei casi la CG si attiene a quanto già stabilito, quindi si rivela inutile riproporle una

questione da essa gia risolta.

EFFETTI TEMPORALI DELLA PRONUNCIA RESA IN VIA PREGIUDIZIALE

Riguardo agli effetti nel tempo delle pronunce rese a titolo pregiudiziale, va detto che,le pronunce rese in merito a questioni pregiudiziali

d'interpretazione hanno effetto retroattivo, cioè retroagiscono al momento della entrata in vigore della norma . Infatti secondo la CG :

l'interpretazione di una norma UE data dalla CG nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'art.267 TFUE , chiarisce e precisa il

significato e portata della norma , come deve o avrebbe dovuto essere intesa ad applicata dal momento della sua entrata in vigore . Lo

stesso vale per le pronunce rese in merito a questioni pregiudiziali di validità, anche esse hanno effetto retroattivo. La differenza tra le due

tipologie di pronunce risiede nel fatto che:

gli effetti retroattivi delle pronunce rese in merito a questioni pregiudiziali d'interpretazione: trovano un limite quando la CG

• interpreti la norma tenendo conto, dello “stadio di evoluzione del diritto dell'UE al momento in cui va data applicazione alla

norma : infatti in tal caso l'interpretazione della CG da alla norma un significato diverso da quello originario, e non può quindi

valere retroattivamente sino al momento in cui la stessa norma è stata adottata.

gli effetti retroattivi delle pronunce rese in merito a questioni pregiudiziali di illegittimità: sono stati talora limitati dalla CG

• richiamando per analogia l'art.264.2 TFUE, il quale consente alla CG di considerare definitivi alcuni effetti di un atto annullato.

Inoltre a riguardo è da dire che la CG ha talora persino escluso che la dichiarazione di illegittimità di un atto potesse valere nel

giudizio nazionale nel quale era stata sollevata la questione di validità: tale tecnica però non ha trovato applicazione nella

giurisprudenza piu recente a motivo delle reazioni critiche che aveva suscitato.

Nella sentenza Freres II , la CG ha affermato che intende “valutare nelle circostanze concrete” se , nel limitare gli effetti nel

tempo di una pronuncia resa a titolo pregiudiziale nel senso dell'illegittimità di un regolamento, la declaratoria di invalidità del

regolamento con effetti unicamente ex nunc , costituisca un rimedio adeguato oppure se un eccezione possa essere prevista a

favore della parte della causa principale che abbia impugnato dinnanzi al giudice nazionale l'atto interno di esecuzione del

regolamento.

Se la CG si riserva cosi una valutazione delle varie circostanze di ciascun caso concreto, è da dire anche che normalmente essa,

nel limitare gli effetti retroattivi, fa salva la situazione di coloro che al momento dell'adozione della sentenza della Corte

avevano gia proposto un ricorso di natura interna.

7-Le altre competenze – La responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l'art. 261 tfue

Fra le altre competenze delle istituzioni giudiziarie, assume rilievo quella concernente i ricorsi proposti per far valere la responsabilità

extracontrattuale dell’Unione , e più precisamente le pretese al «risarcimento dei danni» (art. 268 TFUE). I ricorsi di persone fisiche e

giuridiche, sono dirette al Tribunale. La responsabilità dell'UE per danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dalla BCE o dai rispettivi

«agenti» nell’esercizio delle loro funzioni sussiste in base «ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri», i quali regolano in

modo rigoroso la responsabilità per danni degli stati (art.340 tfue).

Secondo la Corte la responsabilità dell'Ue per danni, può essere causata da un qualsiasi atto compiuto dall’UE, anche da un atto

normativo, purché naturalmente si tratti di un “atto illegittimo. Perché l’UE sia responsabile, la CG ha tuttavia indicato ulteriori

condizioni: la gravità dell’illecito , q uando si tratti di un atto normativo che implica delle scelte di politica economica

• la circostanza che sia stata violata una norma superiore posta a tutela dei singoli;

• il fatto che l'azione di responsabilità sia proponibile solo se il danno deriva da un atto compiuto dall'Ue ( l’azione di

• responsabilità non è proponibile nei confronti dell’UE se il danno deriva dall’atto di uno S.m.).

I criteri enunciati dalla CG sono stati applicati in modo rigoroso, cosi che solo in pochissimi casi il ricorso è stato esperito con esito

favorevole.

Si potrebbe pensare ad una forte connessione tra l’azione di responsabilità e l’impugnazione degli atti per annullamento o il ricorso in

carenza, ma la Corte ha enunciato che «l’azione di danni di cui agli artt. 268 e 340 TFUE è concepita dal Trattato come rimedio autonomo,

dotato di una propria funzione e sottoposto a condizioni di esercizio che tengono conto del suo oggetto specifico».

Per quanto riguarda il rapporto con l'impugnazione degli atti , il fatto che l’azione di danni è concepita dal Trattato come

• rimedio autonomo, comporta, per una persona , il vantaggio di poter agire ai fini del risarcimento del danno anche quando non

era legittimato ai sensi dell'art. 263.4 TFUE, ad impugnare l’atto che ha causato tale danno. D

el resto l'azione di responsabilità

differisce dall'azione di annullamento in quanto tende, non già ad ottenere l'eliminazione di un determinato atto , ma ad ottenre

il risarcimento del danno causato da tale atto .

Per quanto invece riguarda il rapporto con il ricorso in carenza, la CG ha escluso che costituisca causa di irricevibilità il fatto

• che, in determinate circostanze, l'esercizio dell'azione di danni, può avere conseguenze analoghe a quelle dall'azione per

carenza .

Spetta ai giudici nazionali decidere le controversie relative a contratti conclusi da persone (pubbliche o private) con l'Ue, a meno che la

Corte di giustizia dell'Unione europea non risulti competente a giudicare, in virtù di una clausola compromissoria contenuta nel

contratto di diritto pubblico o di diritto pri vato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

E' invece di competenza del Tribunale specializzato per la funzione pubblica, il contenzioso tra l'Ue e i propri dipendenti.

Secondo l'art. 261 TFUE i regolamenti, adottati dal Consiglio o adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio in

virtù delle disposizioni dei trattati, possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare la competenza è

attribuita al Tribunale) una competenza giurisdizionale, anche di merito, per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

Fra questi regolamenti è fondamentale il regolamento 1 del 2003 in materia di concorrenza, il cui art. 31 dice che : La Corte di

giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la

Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora.

Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata dalla decisione che la Commissione ha preso sulla

base del regolamento 1/2003.

Cap. IV - I confini del diritto dell’Unione

1-La cooperazione rafforzata

Non sempre le norme dell’UE si applicano uniformemente a tutti gli Stati membri.

Infatti in alcuni casi vi è una differenziazione nell'applicazione della disciplina dell'Ue, nel senso che ciò che è diritto dell’UE per alcuni

S.m. non è tale per gli altri Stati membri.

a) Tale fenomeno si è verificato per la prima volta rispetto all 'Accordo sulla politica sociale , adottato a maastricht nel 1992 e

abrogato dal trattato di amsterdam del 1997: le norme di tale accordo e quelle su di esso fondate, erano da ritenersi comunitarie,

ma non erano applicabili al Regno Unito.

b) Con il T. Amsterdam(1997) è stato introdotto un meccanismo simile, denominato di cooperazione rafforzata e disciplinato dagli

artt. 20 TUE e 326-334 TFUE, il quale consente di realizzare un applicazione differenziata della normativa dell'unione ,

rispettando certe condizioni e seguendo una particolare procedura.

CONDIZIONI

In particolare il meccanismo c.d. di cooperazione rafforzata, consente a un gruppo di Stati membri dell'Ue ( almeno 9) di perseguire, da

soli, obiettivi dell’UE che non possono essere perseguiti ,entro un termine ragionevole, dall’UE nel suo insieme. Una cooperazione

rafforzata si può attuare solo se vi partecipa almeno un terzo degli Stati membri dell'Unione,cioè almeno 9 stati membri.

Le isituzioni dell'Ue sono utilizzate per “attuare” le cooperazioni rafforzate , senza che gli stati membri dell'Ue che non sono coinvolti

dalla cooperazione, possano partecipare alle delibere prese dal consiglio a riguardo (quando per l'adozione delle delibere sia prevista la

maggioranza qualificata , essa è quella prevista dall'art. 238 par. 3 tfue , cioè almeno il 55% dei membri del Consiglio, rappresentanti gli

Stati membri , che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione ). In pratica i lavori del Consiglio circa le cooperazioni

rafforzate sono aperti a tutti i paesi membri dell'Unione, ma solo quelli che sono in cooperazione rafforzata hanno diritto di voto e le

decisioni prese hanno effetto solo sulla loro legislazion

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anto2210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Adinolfi Gaia.