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PARTE VII: LA CORTE DEI CONTI E IL MEDIATORE
LA CORTE DEI CONTI E IL MEDIATORE
A seguito del Trattato di Maastricht, nell'art. 13 TUE figura tra le istituzioni anche la Corte dei conti, che ha la
funzione di assicurare «il controllo dei conti dell'Unione» (art. 285 TFUE). La Corte dei conti si compone di
membri in numero pari a quello degli Stati membri, nominati per un periodo di 6 anni. Il Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta a maggioranza qualificata l'elenco dei membri, scelti tra
personalità che abbiano una qualifica o esperienza specifica per tale funzione, «conformemente alle proposte
presentate da ciascuno Stato membro» (art. 286, par. 2, TFUE); sostanzialmente, ciascuno Stato membro sceglie
un membro della Corte. I membri della Corte «esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
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generale dell'Unione» (art. 285 TFUE) e, a garanzia di ciò, essi «non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo né da alcun organismo» (art. 286). La Corte è coadiuvata da circa 400 dipendenti. La Corte dei conti ha
il compito di esaminare «i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione» nonché, di regola, di ogni organismo
creato dall'Unione. Sulla base di tale esame essa presenta al Consiglio e al Parlamento europeo «una
dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni»; a tal
fine essa «controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione
finanziaria» (art. 287 TUE). La Corte redige inoltre, adottandola a maggioranza, una relazione annuale dopo la
chiusura di ciascun esercizio finanziario e adotta ogni anno, sempre deliberando a maggioranza, alcune relazioni
speciali e taluni pareri. Il controllo che essa svolge non è soltanto tecnico, ma, attraverso l'accertamento della
«sana gestione finanziaria», attiene anche alle scelte politiche che hanno riflessi sulla gestione delle risorse
dell'Unione. Le relazioni annuali, che contengono non di rado considerazioni fortemente critiche soprattutto nei
confronti della Commissione e di taluni Stati membri, sono pubblicate nella «Gazzetta ufficiale dell’UE».
IL MEDIATORE
L'art. 228 TUE prevede che il Parlamento europeo elegga, per la durata della legislatura, un mediatore, «abilitato
a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,
degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali». Qualora il mediatore, in seguito alle proprie indagini, abbia constatato «un caso di
cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata che dispone di tre mesi per comunicargli il suo
parere»; dopodiché il mediatore «trasmette [...] una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo
o all'organismo interessati». Si prevede anche che il mediatore presenti una relazione annuale al Parlamento
europeo sui risultati delle sue indagini. Quest'ultimo ha provveduto con decisione 94/262/CECA, CE, CEEA a
definire lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Nell'attività del mediatore
hanno assunto particolare rilievo le osservazioni critiche circa il modo in cui la Commissione esercita il proprio
potere di promuovere procedimenti per infrazione nonché le questioni relative all'accesso ai documenti delle
istituzioni e degli organi dell'Unione.
PARTE VIII: IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E LA BCE
IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E LA BANCA CENTRALE EUROPEA
Al fine della attuazione dell'Unione economica e monetaria stabilita con il Trattato di Maastricht sono stati creati
vari organi le cui caratteristiche e funzioni risultano non solo dal TFUE, ma anche dallo «Statuto del Sistema
europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE)» allegato ai Trattati (Protocollo n. 4). La
BCE è, ai sensi dell'art. 13 TUE, un'istituzione; essa costituisce, insieme alle banche centrali di tutti gli Stati
membri, il Sistema europeo di banche centrali; tale sistema ha il compito di sostenere «le politiche economiche
generali nell'Unione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima». Al SEBC si affianca il
cosiddetto Eurosistema, che comprende la BcE e le banche centrali nazionali dei soli «Stati membri la cui moneta
è l'euro», le quali «conducono la politica monetaria dell'Unione» (art. 282, par. 1, TFUE). Si tratta attualmente
dei seguenti 19 Stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo e Spagna (dal 1° gennaio 1999); Grecia (dal 1° gennaio 2001); Slovenia (dal 1° gennaio 2007); Malta
e Cipro (dal 1° gennaio 2008); Slovacchia (dal 1° gennaio 2009); Estonia (dal 1° gennaio 2011); Lettonia (dal 1°
gennaio 2014); Lituania (dal 1° gennaio 2015). Come dispone l'art. 283 TFUE, la Banca centrale europea opera
attraverso un Consiglio direttivo, comprendente «i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i
governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro». II Comitato esecutivo è
composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattro altri membri, tutti nominati dal Consiglio europeo, a
maggioranza qualificata, «su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e
del Consiglio direttivo della BcE»; la scelta appartiene in sostanza ai governi degli Stati membri. Il mandato dei
membri del Comitato esecutivo, che devono essere cittadini di uno Stato membro ed essere scelti tra personalità
«di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario», dura otto anni; essi
non sono rieleggibili, ciò che dovrebbe garantire la loro indipendenza (art. 283 TFUE). Al Sistema europeo di
banche centrali e in particolare alla Banca centrale europea sono affidati compiti di grande rilievo. Basti ricordare
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che la BCE «ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro» (art. 282, par. 3, TFUE) e che al SEBC spetta,
tra l'altro, «definire e attuare la politica monetaria dell'Unione» nonché svolgere le operazioni relative ai cambi
(art. 127 TFUE e art. 3 del Protocollo n. 4). Ciò ovviamente vale soltanto per gli Stati per i quali il sistema della
moneta unica è operante (art. 140 TFUE). Inoltre, la BE esercita, nel settore di sua competenza, una funzione
normativa: essa può, quando il TUE o lo statuto le attribuiscano tale potere, adottare regolamenti e decisioni,
nonché formulare raccomandazioni e pareri (artt. 132 e 292 TUE). Varie disposizioni del TuE prevedono che essa
debba essere consultata in merito a determinati progetti di atti normativi e che, in certi casi, abbia il potere di
raccomandare l'adozione di atti (ad esempio, per l'adozione di vari atti indicati dall'art. 129, par. 4, TrUE, il
Consiglio delibera su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento e della BcE oppure su
raccomandazione della BcE). La Banca centrale europea non è soggetta a un controllo da parte delle istituzioni
politiche dell'Unione. L'art. 284 TFUE si limita a prevedere che la Banca trasmetta al Parlamento europeo, al
Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una «relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla
politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso» e che inoltre si tenga eventualmente «su questa
base» un «dibattito generale» nel Parlamento europeo. E poi stabilito che «il presidente della BCE e gli altri
membri del Comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere
ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo». Nessuno fra questi strumenti consente
evidentemente al Parlamento di esercitare un potere di indirizzo. D'altra parte, gli stessi Stati membri hanno una
limitata possibilità di incidere sull'attività del Sistema europeo di banche centrali, anche perché l'art. 282 TUE
impone che venga rispettata l'indipendenza della Banca centrale europea sia da parte delle istituzioni e organi
dell'Unione sia da parte dei governi degli Stati membri. Inoltre, a garanzia dell'indipendenza degli organi
finanziari, l'art. 130 TUE precisa che «nell'esercizio dei poteri e nell'assolvi-mento dei compiti e dei doveri loro
attribuiti dai Trattati e dallo statuto del SEBC e della BcE, né la Banca centrale europea né una banca centrale
nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro
organismo». Correlativamente, istituzioni, organi, organismi e governi «si impegnano a rispettare questo
principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BcE o delle banche centrali
nazionali nell'assolvimento dei loro compiti». In molti sistemi nazionali l'autonomia della rispettiva banca
centrale già esisteva, ma il requisito enunciato dal Trattato ha posto l'esigenza di rafforzarla. Si sono così create
le premesse perché un organo tecnico, che opera indipendentemente dagli Stati membri e dalle istituzioni
politiche, effettui scelte che condizionano fortemente le politiche economiche dell'Unione e degli Stati membri.
Un contrappeso politico alla Banca centrale europea può, tuttavia, essere ravvisato nel cosiddetto Eurogruppo,
istituito dal Consiglio europeo il 13 dicembre 1997 e composto dai ministri delle finanze degli Stati membri che
adottano la moneta unica; essi si riuniscono «a titolo informale [...] per discutere questioni attinenti alle
responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica» (Protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, art. 1).
Il TFUE riserva alcuni significativi poteri in materia finanziaria al Consiglio: in particolare il potere di accertare
l’esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo da parte di uno Stato membro e quello di infliggere eventualmente
ammende allo Stato che presenti tale disavanzo (art. 126 TUE). Alcuni limiti all'esercizio da parte del Consiglio
dei propri poteri in materia di politica economica sono stati introdotti con il «patto di stabilità», che pone agli
Stati che adottano la moneta unica dei vi