Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 172
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 1 Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Lazzerini Nicole, libro consigliato Introduzione al diritto dell’Unione europea, Gaja, Adinolfi Pag. 41
1 su 172
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PARTE VII: LA CORTE DEI CONTI E IL MEDIATORE

LA CORTE DEI CONTI E IL MEDIATORE

A seguito del Trattato di Maastricht, nell'art. 13 TUE figura tra le istituzioni anche la Corte dei conti, che ha la

funzione di assicurare «il controllo dei conti dell'Unione» (art. 285 TFUE). La Corte dei conti si compone di

membri in numero pari a quello degli Stati membri, nominati per un periodo di 6 anni. Il Consiglio, previa

consultazione del Parlamento europeo, adotta a maggioranza qualificata l'elenco dei membri, scelti tra

personalità che abbiano una qualifica o esperienza specifica per tale funzione, «conformemente alle proposte

presentate da ciascuno Stato membro» (art. 286, par. 2, TFUE); sostanzialmente, ciascuno Stato membro sceglie

un membro della Corte. I membri della Corte «esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse

62

generale dell'Unione» (art. 285 TFUE) e, a garanzia di ciò, essi «non sollecitano né accettano istruzioni da alcun

governo né da alcun organismo» (art. 286). La Corte è coadiuvata da circa 400 dipendenti. La Corte dei conti ha

il compito di esaminare «i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione» nonché, di regola, di ogni organismo

creato dall'Unione. Sulla base di tale esame essa presenta al Consiglio e al Parlamento europeo «una

dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni»; a tal

fine essa «controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione

finanziaria» (art. 287 TUE). La Corte redige inoltre, adottandola a maggioranza, una relazione annuale dopo la

chiusura di ciascun esercizio finanziario e adotta ogni anno, sempre deliberando a maggioranza, alcune relazioni

speciali e taluni pareri. Il controllo che essa svolge non è soltanto tecnico, ma, attraverso l'accertamento della

«sana gestione finanziaria», attiene anche alle scelte politiche che hanno riflessi sulla gestione delle risorse

dell'Unione. Le relazioni annuali, che contengono non di rado considerazioni fortemente critiche soprattutto nei

confronti della Commissione e di taluni Stati membri, sono pubblicate nella «Gazzetta ufficiale dell’UE».

IL MEDIATORE

L'art. 228 TUE prevede che il Parlamento europeo elegga, per la durata della legislatura, un mediatore, «abilitato

a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia

la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,

degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue

funzioni giurisdizionali». Qualora il mediatore, in seguito alle proprie indagini, abbia constatato «un caso di

cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata che dispone di tre mesi per comunicargli il suo

parere»; dopodiché il mediatore «trasmette [...] una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo

o all'organismo interessati». Si prevede anche che il mediatore presenti una relazione annuale al Parlamento

europeo sui risultati delle sue indagini. Quest'ultimo ha provveduto con decisione 94/262/CECA, CE, CEEA a

definire lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Nell'attività del mediatore

hanno assunto particolare rilievo le osservazioni critiche circa il modo in cui la Commissione esercita il proprio

potere di promuovere procedimenti per infrazione nonché le questioni relative all'accesso ai documenti delle

istituzioni e degli organi dell'Unione.

PARTE VIII: IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E LA BCE

IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Al fine della attuazione dell'Unione economica e monetaria stabilita con il Trattato di Maastricht sono stati creati

vari organi le cui caratteristiche e funzioni risultano non solo dal TFUE, ma anche dallo «Statuto del Sistema

europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE)» allegato ai Trattati (Protocollo n. 4). La

BCE è, ai sensi dell'art. 13 TUE, un'istituzione; essa costituisce, insieme alle banche centrali di tutti gli Stati

membri, il Sistema europeo di banche centrali; tale sistema ha il compito di sostenere «le politiche economiche

generali nell'Unione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima». Al SEBC si affianca il

cosiddetto Eurosistema, che comprende la BcE e le banche centrali nazionali dei soli «Stati membri la cui moneta

è l'euro», le quali «conducono la politica monetaria dell'Unione» (art. 282, par. 1, TFUE). Si tratta attualmente

dei seguenti 19 Stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Portogallo e Spagna (dal 1° gennaio 1999); Grecia (dal 1° gennaio 2001); Slovenia (dal 1° gennaio 2007); Malta

e Cipro (dal 1° gennaio 2008); Slovacchia (dal 1° gennaio 2009); Estonia (dal 1° gennaio 2011); Lettonia (dal 1°

gennaio 2014); Lituania (dal 1° gennaio 2015). Come dispone l'art. 283 TFUE, la Banca centrale europea opera

attraverso un Consiglio direttivo, comprendente «i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i

governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro». II Comitato esecutivo è

composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattro altri membri, tutti nominati dal Consiglio europeo, a

maggioranza qualificata, «su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e

del Consiglio direttivo della BcE»; la scelta appartiene in sostanza ai governi degli Stati membri. Il mandato dei

membri del Comitato esecutivo, che devono essere cittadini di uno Stato membro ed essere scelti tra personalità

«di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario», dura otto anni; essi

non sono rieleggibili, ciò che dovrebbe garantire la loro indipendenza (art. 283 TFUE). Al Sistema europeo di

banche centrali e in particolare alla Banca centrale europea sono affidati compiti di grande rilievo. Basti ricordare

63

che la BCE «ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro» (art. 282, par. 3, TFUE) e che al SEBC spetta,

tra l'altro, «definire e attuare la politica monetaria dell'Unione» nonché svolgere le operazioni relative ai cambi

(art. 127 TFUE e art. 3 del Protocollo n. 4). Ciò ovviamente vale soltanto per gli Stati per i quali il sistema della

moneta unica è operante (art. 140 TFUE). Inoltre, la BE esercita, nel settore di sua competenza, una funzione

normativa: essa può, quando il TUE o lo statuto le attribuiscano tale potere, adottare regolamenti e decisioni,

nonché formulare raccomandazioni e pareri (artt. 132 e 292 TUE). Varie disposizioni del TuE prevedono che essa

debba essere consultata in merito a determinati progetti di atti normativi e che, in certi casi, abbia il potere di

raccomandare l'adozione di atti (ad esempio, per l'adozione di vari atti indicati dall'art. 129, par. 4, TrUE, il

Consiglio delibera su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento e della BcE oppure su

raccomandazione della BcE). La Banca centrale europea non è soggetta a un controllo da parte delle istituzioni

politiche dell'Unione. L'art. 284 TFUE si limita a prevedere che la Banca trasmetta al Parlamento europeo, al

Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una «relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla

politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso» e che inoltre si tenga eventualmente «su questa

base» un «dibattito generale» nel Parlamento europeo. E poi stabilito che «il presidente della BCE e gli altri

membri del Comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere

ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo». Nessuno fra questi strumenti consente

evidentemente al Parlamento di esercitare un potere di indirizzo. D'altra parte, gli stessi Stati membri hanno una

limitata possibilità di incidere sull'attività del Sistema europeo di banche centrali, anche perché l'art. 282 TUE

impone che venga rispettata l'indipendenza della Banca centrale europea sia da parte delle istituzioni e organi

dell'Unione sia da parte dei governi degli Stati membri. Inoltre, a garanzia dell'indipendenza degli organi

finanziari, l'art. 130 TUE precisa che «nell'esercizio dei poteri e nell'assolvi-mento dei compiti e dei doveri loro

attribuiti dai Trattati e dallo statuto del SEBC e della BcE, né la Banca centrale europea né una banca centrale

nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle

istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro

organismo». Correlativamente, istituzioni, organi, organismi e governi «si impegnano a rispettare questo

principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BcE o delle banche centrali

nazionali nell'assolvimento dei loro compiti». In molti sistemi nazionali l'autonomia della rispettiva banca

centrale già esisteva, ma il requisito enunciato dal Trattato ha posto l'esigenza di rafforzarla. Si sono così create

le premesse perché un organo tecnico, che opera indipendentemente dagli Stati membri e dalle istituzioni

politiche, effettui scelte che condizionano fortemente le politiche economiche dell'Unione e degli Stati membri.

Un contrappeso politico alla Banca centrale europea può, tuttavia, essere ravvisato nel cosiddetto Eurogruppo,

istituito dal Consiglio europeo il 13 dicembre 1997 e composto dai ministri delle finanze degli Stati membri che

adottano la moneta unica; essi si riuniscono «a titolo informale [...] per discutere questioni attinenti alle

responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica» (Protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, art. 1).

Il TFUE riserva alcuni significativi poteri in materia finanziaria al Consiglio: in particolare il potere di accertare

l’esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo da parte di uno Stato membro e quello di infliggere eventualmente

ammende allo Stato che presenti tale disavanzo (art. 126 TUE). Alcuni limiti all'esercizio da parte del Consiglio

dei propri poteri in materia di politica economica sono stati introdotti con il «patto di stabilità», che pone agli

Stati che adottano la moneta unica dei vi

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
172 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lazzerini Nicole.