Esame: istituzioni di diritto dell'Unione Europea A.A. 2011/2012
Indice
- Cap III: Il mercato interno e le politiche dell'Unione europea
- I tre strumenti per la formazione del mercato interno
- Le quattro libertà di circolazione
- La disciplina della concorrenza
- La limitazione degli aiuti di stato alle imprese
- Caratteristiche della disciplina uniforme del mercato interno
- Le politiche dell'Unione Europea
- La politica monetaria e il controllo della valuta
- Banca d'Italia, politica monetaria unica, valuta, disciplina valutaria
- Cap IV: Le discipline della concorrenza
- Le autorità di controllo: la Commissione e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Procedimenti di controllo
- Cap V: I servizi pubblici
- Regime tradizionale
- Le discipline generali
- Servizio universale; le discipline speciali
- Cap IX: La nuova costituzione economica
- La riduzione della sfera pubblica (dagli anni '80 alla nuova crisi mondiale)
- La globalizzazione; dallo Stato all'Unione; dallo Stato-imprenditore allo Stato-regolatore
Cap III: Il mercato interno e le politiche dell'Unione europea
Quando i mercati perdono la loro identità nazionale e lo Stato è affiancato da un organismo sovranazionale, si ha il mercato interno.
I tre strumenti per la formazione del mercato interno
- Libertà di circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali
- Disciplina della concorrenza
- Limitazione degli aiuti statali alle imprese
La principale è la prima, le altre le sono funzionali (se lo Stato limita le libertà di circolazione o aiuta le imprese privilegiandole rispetto a quelle straniere, ostacola il mercato interno).
Le quattro libertà di circolazione
Circolazione delle merci (art 26/2 TFUE)
Viene assicurata in cinque modi:
- Attraverso una unione doganale (dall'art. 28.1 TFUE) che comporta il divieto fra Stati membri di porre dazi doganali all'importazione o esportazione (o tasse equivalenti) come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con Stati terzi (c'è una tariffa comune UE con Stati terzi);
- Attraverso il divieto di imposizioni fiscali discriminatorie e l'eliminazione delle disparità fiscali (art. 110 TFUE): nessuno Stato applica, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle dei propri prodotti nazionali, intese a proteggere altre produzioni;
- Attraverso l'abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione nonché delle misure di effetto equivalente (art. 34 e 35 TFUE): l'art. 34 è relativo alle importazioni, mentre l'art. 35 alle esportazioni, con delle eccezioni all'art. 36, ossia si possono apporre delle restrizioni solo per ordine pubblico, pubblica sicurezza e moralità pubblica, tutela della salute, vita umana e animale e preservazione vegetale, protezione del patrimonio artistico e archeologico, storico, industriale e commerciale;
- Attraverso il riordinamento dei monopoli (art. 37) per escludere la discriminazione fra cittadini di Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi;
- Attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali (art. 114), quindi con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che hanno per oggetto l'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
Circolazione dei lavoratori (art 45)
Questa libertà implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le condizioni di lavoro nonché il diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri e di prendervi dimora. Ciò non è applicabile agli impieghi di pubblica amministrazione perché per alcuni impieghi serve, ad esempio, la cittadinanza locale. Art. 48: i lavoratori migranti continuano a godere delle loro prestazioni e ottengono il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati. Oltre a ciò c'è un'attività positiva svolta dalla UE: il Fondo sociale europeo (art 162) promuove la possibilità di occupazione e mobilità geografica dei lavoratori.
Stabilimento e circolazione dei servizi (art 49)
Le direttive in materia di società e di contratti pubblici: agenzie, succursali e filiali possono liberamente essere aperte in altri Stati ma secondo le disposizioni legislative di quello Stato e al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, l'UE (art. 53) stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli. Servizi: attività di carattere industriale, commerciale, artigianale delle libere professioni. Per agevolare lo stabilimento, l'UE ha adottato varie direttive di coordinamento delle formazioni professionali e di mutuo riconoscimento del titolo ottenuto dopo il percorso formativo coordinato: sistema basato sul principio di mutuo riconoscimento delle qualifiche. Questo principio vale anche per le merci e implica che uno Stato accetta merci/servizi/qualifiche esterne purché rispondano in maniera adeguata alle esigenze normative dello Stato importatore senza armonizzare la legislazione nazionale. Questo principio trova il suo fondamento nel principio di fiducia tra Stati che, pur avendo tradizioni culturali e normative diverse, sono legati da vincoli di affinità per far parte dell'UE. È un principio cardine del mercato interno in base al quale un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato da uno Stato membro può liberamente circolare negli altri Stati UE.
Circolazione dei capitali (art 63)
L'articolo vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, se non per ordine pubblico e sicurezza e legalità del diritto.
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