Riassunto esame Diritto, prof. Parisi, libro consigliato Diritto Unione Europea: sentenze, Daniele
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ESTRATTO DOCUMENTO
SENTENZA PUPINO
In una recente sentenza (Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 giungo 2005, causa C-
105/03, Pupino) la Grande Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata per la prima volta su
un’importante questione relativa ai rapporti tra decisioni quadro, adottate nell’ambito del terzo
pilastro dell’Unione europea che concerne la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,
ed il diritto nazionale degli Stati membri dell’Unione. Il caso appare di grande interesse poiché
afferma l’obbligo di interpretare il diritto interno – nel caso di specie si trattava di una norma del
codice di procedura penale italiano – in modo conforme alle decisioni quadro adottate a norma
dell’art. 34, n. 2, lett. b) del Trattato UE.
Al fine di poter commentare in modo adeguato la sentenza è opportuno ricordare i fatti che hanno
dato origine alla controversia. Nell’ambito di un processo penale a carico della sig.ra Maria Pupino,
maestra in una scuola materna, veniva contestato il reato di aver maltrattato e percosso alcuni suoi
studenti di età inferiore ai cinque anni. A causa della peculiarità della situazione delle vittime, il
pubblico ministero chiedeva di poter ascoltare otto bambini, essendo questi ultimi vittime e
testimoni dei fatti accaduti, attraverso la forma dell’incidente probatorio. In tal modo infatti sarebbe
stata accordata una maggiore tutela degli interessi delle vittime che sarebbero state ascoltate
secondo modalità particolari, in modo da assicurare sia la tutela della dignità, del pudore e della
personalità del teste, sia da garantire la genuinità della prova. In altri termini il p.m. richiedeva al
Giudice delle indagini preliminari di essere autorizzato ad utilizzare una procedura per
l’acquisizione delle prove che ha carattere eccezionale, poiché consente di formare le prove ancor
prima dell’inizio della fase dibattimentale. Bisogna precisare che nel nostro ordinamento il ricorso
all’incidente probatorio è previsto per l’assunzione di testimonianza esclusivamente nelle ipotesi
contemplate dall’art. 392, commi 1 ed 1 bis concernenti reati a sfondo sessuale.
La situazione riguardante il caso di specie non è dunque contemplata tra i casi specificamente
previsti dalla normativa italiana, tuttavia una siffatta possibilità sembrerebbe corrispondere
all’esigenza di tutelare le vittime del reato, e la tutela di tali vittime sotto il profilo processuale è
espressamente prevista dalla decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, che tutela con
carattere generale la posizione della vittima nel processo penale ed, in particolare, all’art. 8
stabilisce che “Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle
conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla
vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che
consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del
proprio ordinamento”. In considerazione di tali circostanze il Tribunale di Firenze, essendo stato
chiamato a decidere in relazione all’ammissibilità dell’incidente probatorio, si è rivolto alla Corte di
Giustizia ai sensi dell’art. 35 TUE, al fine di avere chiarimenti circa la portata della decisione
quadro e di determinare se essa prevalesse sulle norme di diritto interno.
In base all’art. 34, n. 2, lett. b TUE le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri in
relazione al risultato da ottenere, ma lasciano ferma la competenza delle autorità nazionali in merito
alla forma ed ai mezzi per la loro attuazione. La norma esclude espressamente l’efficacia diretta
delle decisioni quadro. La ragione dell’esclusione dell’efficacia diretta si deve proprio alla
circostanza che il terzo pilastro si basa su una forma di cooperazione intergovernativa che ha
caratteristiche e regole chiaramente diverse da quelle operanti nell’ambito del diritto comunitario.
Nella motivazione della sua decisione la Corte non ha mancato di evidenziare la logica distinzione
tra le direttive comunitarie previste dall’art. 249 TCE e le decisioni quadro previste dall’art. 34
TUE, ma ha tuttavia ritenuto che anche rispetto a quest’ultime dovesse essere riconosciuto il
principio di interpretazione conforme già elaborato in relazione alle direttive nel caso Marleasing
(Sentenza del 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, in Racc. p. I-4135). Tale principio
prevede che il giudice, tra duo o più “interpretazioni” da poter “seguire” scelga quella che più si
avvicini a quanto stabilito dal diritto comunitario.
Ammessa la competenza della Corte in materia, vista la dichiarazione di accettazione da parte degli
Stati Membri, la competenza pregiudiziale “sarebbe privata dell’aspetto essenziale del suo effetto
utile se i singoli non avessero il diritto di far valere le decisioni quadro al fine di ottenere
un’interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi ai giudici degli Stati membri”. Inoltre la
Corte ritiene che dall’assenza nell’ambito del Trattato UE di una norma corrispondente all’art. 10
del Trattato CE sulla leale cooperazione tra Stati membri e Istituzioni, non potrebbe derivare la
mancanza di un obbligo di fedeltà all’Unione. Infatti come ricordano sia l’Avvocato generale, sia la
Corte, l’art. 1 del Trattato sull’Unione europea stabilisce che tale Trattato segna “una nuova tappa
nel processo di creazione di un’Unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”. Compito
dell’Unione europea sarebbe dunque quello di “organizzare in modo coerente e solidale le relazioni
tra gli Stati membri e tra i loro popoli”. Secondo la Corte tale scopo non potrebbe essere perseguito
efficacemente “se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri
adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi
derivanti dal diritto dell’Unione europea, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli
Stati membri e le Istituzioni”. Sulla base di tali considerazioni la Corte ha concluso che “applicando
il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunti per l'esame di Diritto Unione Europea, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Diritto Unione Europea: sentenze di Luigi Daniele, con sintesi delle sentenze più importanti Corte di Giustizia Europea: caso Gestoras, sentenza Omega, Caso Mangold, sentenza Pupino, interpretazione diritto interno, compatibilità normative nazionali, libera prestazione servizi.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Catania - Unict o del prof Parisi M..
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