Sentenza Pupino
In una recente sentenza (Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino) la Grande Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata per la prima volta su un’importante questione relativa ai rapporti tra decisioni quadro, adottate nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione europea che concerne la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ed il diritto nazionale degli Stati membri dell’Unione. Il caso appare di grande interesse poiché afferma l’obbligo di interpretare il diritto interno – nel caso di specie si trattava di una norma del codice di procedura penale italiano – in modo conforme alle decisioni quadro adottate a norma dell’art. 34, n. 2, lett. b) del Trattato UE.
Contesto della sentenza
Al fine di poter commentare in modo adeguato la sentenza è opportuno ricordare i fatti che hanno dato origine alla controversia. Nell’ambito di un processo penale a carico della sig.ra Maria Pupino, maestra in una scuola materna, veniva contestato il reato di aver maltrattato e percosso alcuni suoi studenti di età inferiore ai cinque anni. A causa della peculiarità della situazione delle vittime, il pubblico ministero chiedeva di poter ascoltare otto bambini, essendo questi ultimi vittime e testimoni dei fatti accaduti, attraverso la forma dell’incidente probatorio. In tal modo infatti sarebbe stata accordata una maggiore tutela degli interessi delle vittime che sarebbero state ascoltate secondo modalità particolari, in modo da assicurare sia la tutela della dignità, del pudore e della personalità del teste, sia da garantire la genuinità della prova.
In altri termini il p.m. richiedeva al Giudice delle indagini preliminari di essere autorizzato ad utilizzare una procedura per l’acquisizione delle prove che ha carattere eccezionale, poiché consente di formare le prove ancor prima dell’inizio della fase dibattimentale. Bisogna precisare che nel nostro ordinamento il ricorso all’incidente probatorio è previsto per l’assunzione di testimonianza esclusivamente nelle ipotesi contemplate dall’art. 392, commi 1 ed 1 bis concernenti reati a sfondo sessuale.
Normativa italiana e decisione quadro
La situazione riguardante il caso di specie non è dunque contemplata tra i casi specificamente previsti dalla normativa italiana, tuttavia una siffatta possibilità sembrerebbe corrispondere all’esigenza di tutelare le vittime del reato, e la tutela di tali vittime sotto il profilo processuale è espressamente prevista dalla decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, che tutela con carattere generale la posizione della vittima nel processo penale ed, in particolare, all’art. 8 stabilisce che “Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento”.
In considerazione di tali circostanze il Tribunale di Firenze, essendo stato chiamato a decidere in relazione all’ammissibilità dell’incidente probatorio, si è rivolto alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 35 TUE, al fine di avere chiarimenti circa la portata della decisione quadro e di determinare se essa prevalesse sulle norme di diritto interno.
Effetti delle decisioni quadro
In base all’art. 34, n. 2, lett. b TUE le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri in relazione al risultato da ottenere, ma lasciano ferma la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai mezzi per la loro attuazione. La norma esclude espressamente l’efficacia diretta delle decisioni quadro. La ragione dell’esclusione dell’efficacia diretta si deve proprio alla circostanza che il terzo pilastro si basa su una forma di cooperazione intergovernativa che ha caratteristiche e regole chiaramente diverse da quelle operanti.
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