Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Entro il 1° Luglio di ciascun anno ogni istituzione della Comunità prepara una previsione delle proprie spese per l’esercizio finanziario successivo, che corrisponde all’anno solare e, pertanto, ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre. La Commissione prepara e sottopone al Consiglio, entro il 1° settembre, un progetto preliminare di bilancio comprendente una previsione delle entrate ed una previsione delle uscite, effettuata raggruppando le previsioni pervenute dalle varie istituzioni. La Commissione, se non è d’accordo su tali previsioni, si deve limitare a formulare delle previsioni divergenti sotto forma di parere inviato al Consiglio insieme con il progetto preliminare di bilancio.
Il Consiglio adotta il progetto di bilancio a maggioranza qualificata e lo sottopone al Parlamento Europeo entro il 5 ottobre. Se il PE non adotta nessun provvedimento e approva il progetto, il bilancio si
- Se il PE adotta degli emendamenti al progetto di bilancio, o propone modificazioni dello stesso, il progetto di bilancio ritorna al Consiglio. Il Consiglio ha 15 giorni per pronunciarsi su tali emendamenti e modificazioni.
- Quanto alle modificazioni (spese obbligatorie), la decisione del Consiglio è definitiva.
- Quanto agli emendamenti (spese non obbligatorie), se il Consiglio non è d'accordo il progetto di bilancio ritorna al Parlamento, cui spetta l'ultima parola al riguardo.
- Al termine di questa procedura è il Parlamento che constata formalmente che il bilancio è definitivamente adottato.
- Non è una semplice formalità, in quanto il Parlamento, per importanti motivi, può rifiutare tale constatazione e rigettare, invece, il bilancio nel suo complesso, richiedendo al contempo che gli venga presentato un nuovo progetto.
relative operazioni. Si tratta di un controllo di legittimità, che può anche diventare di merito, nella misura in cui la Corte deve anche accertare la sana gestione finanziaria. Il controllo è successivo agli avvenuti versamenti delle entrate e pagamenti delle spese, ma può anche essere effettuato prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.
Alla Commissione spetta il compito di curare l’esecuzione del bilancio in conformità al principio dellabuona gestione finanziaria, nel quadro di quelle competenze esecutive che sono proprie della Commissione stessa. È la Commissione che incassa le entrate e effettua i pagamenti delle spese. Tale esecuzione si svolge sotto il controllo della Corte dei Conti, del Consiglio e del PE; quest’ultimo, in particolare, da atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio, dopo aver esaminato la relazione annua della Corte dei Conti.
39. La natura giuridica delle
Comunità Europee e dell'ordinamento comunitario. Le Comunità Europee sono delle organizzazioni internazionali, create sulla base di un trattato e munite di personalità giuridica internazionale. Sulla natura giuridica delle Comunità Europee la dottrina internazionalistica si è a lungo interrogata. Il problema è apparso quello di verificare se il fenomeno comunitario avesse dato vita ad un ente federale o se la CE fosse un ente da collocarsi in un non meglio identificato tertium genus, il cui ordinamento fosse autonomo sia rispetto al diritto internazionale, che al diritto interno di uno stato federale. La ricerca di un tertium genus non ha dato frutti ed è stata abbandonata. Anche la tesi secondo cui la CE possa essere un ente federale è priva di fondamento. Il termine "federale" non compare in nessuno dei Trattati comunitari. Sono decisivi, per escludere la natura federale della CE, il dato della
La persistentesovranità degli Stati membri, il fatto che ogni modifica al Trattato CE vada adottata da una Conferenza di rappresentanti di Governo degli Stati membri ed entri in vigore solo dopo la ratifica da parte di questi ultimi, nonché la considerazione che la CE non ha funzioni di governo. Non c'è alcuna necessità di ricorrere a modelli federali per spiegare le particolarità della CE, in quanto queste sono diverse rispetto alle altre organizzazioni internazionali. L'ambito delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alle Comunità è più esteso di quanto avvenga rispetto a qualsiasi altra organizzazione in ambito internazionale. È pur sempre, tuttavia, la volontà degli Stati che ha consentito tutto ciò, nell'ambito delle norme di diritto internazionale che regolano l'assunzione da parte degli Stati di obblighi su base pattizia. In altre parole, attraverso i Trattati istitutivi delle Comunità.
Gli Stati hanno assunto l'obbligo reciproco di consentire, nelle materie nelle quali hanno delegato alle Comunità le relative competenze, a farsi sostituire dalle istituzioni comunitarie quanto all'esercizio delle medesime. Sulla base di tale consenso la struttura comunitaria è stata posta in condizioni di emanare provvedimenti direttamente applicabili ai singoli nei territori degli Stati membri.
La particolarità è soltanto costituita dalle dimensioni della delega conferita dagli Stati alle Comunità che sono così legittimate a svolgere attività di tipo interno.
Se le Comunità Europee sono organizzazioni internazionali, i Trattati istitutivi delle Comunità Europee non sono di un tipo diverso dai comuni trattati internazionali. Ai Trattati comunitari si applicano le norme della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, ivi incluse quelle relative alla possibilità di denuncia o recesso.
Secondo queste opinioni esisterebbe una costituzione materiale delle Comunità che, al di là della costituzione formale, si imporrebbe ormai in maniera irreversibile agli Stati membri. Tali costituzioni sarebbero vere solo se esistesse una norma superiore ai Trattati a giustificarle. In assenza di tale norma, gli Stati membri rimangono i padroni dei Trattati. Di conseguenza, l'ordinamento comunitario è derivato rispetto all'ordinamento internazionale, in quanto in tale ultimo ordinamento esso trova le sue garanzie primarie. In particolare, gli Stati membri restano sempre liberi di adottare le contromisure previste dal diritto internazionale generale in caso di violazione da parte degli altri Stati dei loro impegni comunitari, anche se possono ricorrere a tali contromisure solo in caso di insuccesso dei modi di composizione delle controversie previsti dal Trattato. L'ordinamento comunitario avendo fonti, norme, destinatari, sanzioni secondarie e strumenti.Il diritto comunitario, interpretativo dei suoi propri, è autonomo rispetto al diritto internazionale; l'ordinamento comunitario si affianca agli ordinamenti interni e gli eventuali conflitti sono risolti sulla base del primato del primo sui secondi.
Le fonti dell'ordinamento comunitario e la loro gerarchia.
Le fonti dell'ordinamento comunitario si ritrovano nei Trattati istitutivi delle Comunità Europee e in tutte le successive modifiche degli stessi; in secondo luogo, nei principali generali elaborati dalla Corte di Giustizia nello svolgimento della sua funzione interpretativa; in terzo luogo, negli atti emanati dalle istituzioni comunitarie; infine, negli accordi internazionali conclusi dalle Comunità.
Tra le suddette fonti, esiste una certa gerarchia, ad esempio, un atto comunitario in quanto diritto derivato, non potrebbe essere contrario ai Trattati, che sono fonti primarie del diritto comunitario.
Una vera e propria gerarchia delle fonti quanto al diritto derivato non
è stata mai definita, al di là dell'applicazione di noti criteri di specialità e di successione nel tempo di norme di pari rango.
Il Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa opera un riordino degli atti comunitari, che vengono classificati in atti legislativi, atti non legislativi, regolamenti delegati ed atti esecutivi. Il riordino è solo formale, dato che si limita a cambiare il nome a regolamenti e direttive adottati con la procedura della codecisione, che diventano "leggi europee" e "leggi quadro europee". Infine, dall'appartenenza di una norma all'ordinamento comunitario discende, tra l'altro, la sua sottoposizione all'interpretazione esclusiva della Corte di Giustizia, il suo sistema sanzionatorio, la sua possibilità di avere efficacia diretta, il regime della sua pubblicità.
40.1. I Trattati istitutivi e i principi generali; la Carta di Nizza.
I trattati istitutivi delle Comunità Europee costituiscono la fonte primaria dell'ordinamento comunitario, in quanto si rifanno direttamente alla volontà degli Stati che hanno dato vita alle Comunità stesse. Nel suo parere del 14 dicembre 1991, la Corte di Giustizia ha affermato che: "Il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma di accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto". Essa vuole solo ricordare che le disposizioni del Trattato includono le norme fondamentali dell'ordinamento comunitario. Tali norme assumono tutte un carattere secondario o derivato rispetto alle norme stesse. Uguale natura va riconosciuta alle decisioni in materia comunitaria del Consiglio Europeo nonché agli accordi tra i governi degli Stati membri cui il Trattato fa spesso riferimento. Non fanno parte dei Trattati comunitari gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri al di fuori del contesto comunitario.
anchese in qualche modo collegati con gli obiettivi delle comunità ed anche se la loro conclusione è prevista dall'art. 293 CE. Uguale discorso va fatto per gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri nel quadro della loro cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comun