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Capitolo 1 - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SPAZIO)

Obiettivi UE sono promozione pace, integrazione europea e benessere dei popoli e sono legati al

TUE da un nesso di funzionalità  primo obiettivo: offrire ai cittadini uno spazio di libertà, sicurezza

e giustizia senza frontiere interne, dove è assicurata la libera circolazione delle persone insieme a

misure appropriate concernenti il controllo delle frontiere esterne  strumento giuridico della

comunità di diritto = gli SM sono soggetti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato

Trat. Lisbona innova appesantendo la responsabilità UE in materia, introducendo 3 elementi di

discontinuità:

1) diverso ordine nell’indicazione degli obiettivi UE indicati nel art.3  inversione tra mercato

interno e SPAZIO  è la risposta all’universalizzazione dei rapporti che coinvolgono SM 

superata prospettiva solo mercantile, la cooperazione tra SM ha imboccato la via secondo

cui lo spazio economico deve coincidere con uno spazio di movimento libero (persone,

merci, servizi) in condizioni di sicurezza in un regime armonizzato. (Ad alcuni stati è

concesso di partecipare allo SPAZIO con modalità determinate da protocolli particolari 

integrazione differenziata)

Competenza concorrente tra UE e SM sullo SPAZIO  obiettivi specifici e relativi poteri d’azione

conferiti a UE in determinate materie indicate; il presupposto per lo SPAZIO è che tutti le persone

possano circolare liberamente ed esercitare le proprie attività nel rispetto dei diritti e libertà

fondamentali (riconosciute al cittadino dell’UE)  Conseguenze: no controlli persone alle frontiere

interne + controllo e sorveglianza attraversamento frontiere esterne attraverso determinate misure

(politica dei visti, controlli, sistema integrato di gestione delle frontiere esterne) + adozione di

misure in materia di cooperazione giudiziaria civile  fondata sul principio del riconoscimento

reciproco delle decisioni giudiziarie e può includere adozione di misure intese a ravvicinare gli

ordinamenti SM.

Frontiere interne senza controlli = libertà solo se accompagnate da contesto di legalità e sicurezza

 UE ha competenza per garantire livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e

lotta a criminalità, razzismo e xenofobia attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra

forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite reciproco

riconoscimento decisioni giudiziarie penali e ravvicinamento delle legislazioni penali  questo si

sviluppa con cooperazione giudiziarie penali nazionali e cooperazione di polizia. // Contesto di

giustizia = assicurare a tutti il diritto di rivolgersi ai tribunali e autorità SM diverso dal proprio in

modo non meno favorevole dei cittadini nazionali  i rei cosi non dovrebbero potersi avvantaggiare

delle differenze normative tra SM.

UE deve incentivare e sostenere SM nel campo della prevenzione criminalità ma nulla di quanto

attribuito alla competenza UE può sollevare SM dalla responsabilità loro incombente ai fini del

mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna.

2) Da Maastricht struttura UE era suddivisa in pilastri, venuta formalmente a mancare: oggi

tutte le materie risultano unificate entro unico contenitore rappresentato dall’Unione: ciò e

stato possibile dalla stretta interdipendenza funzionale e teleologica fra i due ambiti – la

struttura precedente era condizione per la effettiva realizzazione e mantenimento del

mercato unico comunitario: ora si richiedeva che la cooperazione si traducesse nella

creazione di uno spazio politico tendenzialmente unitario  già da Schengen, creazione

spazio comune e protezione di questo spazio di libertà grazie anche alla giurisprudenza

della CDG che ha esteso alla cooperazione intergovernativa i principi di leale

cooperazione, coerenza e reciproco riconoscimento.

I poteri d’azione riconosciuti a UE al fine di garantire lo SPAZIO si traducono nell’adozione di atti

normativi vincolanti che si devono mantenere entro orientamenti strategici di programmazione

operativa e legislativa (i cosiddetti “piani d’azione”)  piano d’azione 2010-2014: proseguire

sviluppo dello SPAZIO al servizio e a tutela dei cittadini UE, promuovere cittadinanza e diritti

fondamentali e rafforzare un’Europa del diritto e della giustizia, produrre un’Europa della sicurezza

e garantire un’Europa più accessibile.

3) Per l’adozione degli atti vincolanti UE si adotta la procedura legislativa ordinaria (prima

erano previste due diverse procedure: metodo comunitario e metodo intergovernativo). Le

materie comprese nello SPAZIO possono essere oggetto di cooperazione rafforzata (=

SM sono autorizzati a organizzarsi tra di loro e sotto la loro responsabilità fare forme di

cooperazione e coordinamento nel modo ritenuto appropriato).

Con il Trat. Di Lisbona è previsto che UE possa perdere competenze perché dismesse da essa

stessa.

All’intera azione dell’unione in materia di SPAZIO si applicano i principi stabiliti dal TUE: principio di

coerenza (intreccia dimensione interna ed esterna verso terzi chiedendo strumenti indirizzati a

dare una risposta globale ai problemi  aspetti interni ed esterni della sicurezza UE sono

intrinsecamente connessi), sussidiarietà e proporzionalità (spetta ai parlamenti nazionali vigilare

sul rispetto della sussidiarietà), solidarietà (su tutta l’attività svolta dall’UE), reciproco

riconoscimento, trasparenza e controllo democratico (condizioni essenziali entro quali operare =

dialogo franco con la società civile + legittimazione democratica perché essendo UE strumento

creato da stati democratici essa non può porsi in contraddizione con questi principi). // Lo SPAZIO

deve attuarsi nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli

SM, oltre che nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Il diritto della persona di circolare liberamente e in sicurezza nell’UE è un diritto direttamente

applicabile sulla base di un unico presupposto: la cittadinanza dell’Unione; è obiettivo da

perseguire invece verso chi tale cittadinanza non la possiede  la materia della libera circolazione

delle persone fisiche presenta una compenetrazione di piani: cittadino UE è chiunque abbia

cittadinanza di uno SM (= cittadinanza UE è complemento di quella nazionale, non la sostituisce) 

il diritto di circolare per essere pienamente realizzato deve tener conto delle necessità familiare del

cittadino: il familiare (coniuge, partner, discendenti diretti o ascendenti) circola a titolo di tale

propria caratteristica e può trattarsi sia di cittadino UE che terzo; lo SM deve agevolare l’ingresso e

il soggiorno di ulteriori categorie di persone. Esistono tuttavia limiti previsti e restrizioni alla

circolazione per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o se ha commesso

un reato grave, da assumere caso per caso.

Nello SPAZIO è compreso anche il cd spazio Schengen, protetto da controlli all’ingresso delle

persone dalle frontiere esterne, controlli che sono premessa necessaria all’abolizione di quelli alle

frontiere interne. Il sistema si incardina nel SIS (Sistema Informazione Schengen) basato su

tecnologie informatiche consente accesso a banche dati coordinate per fornire segnalazioni di

persone e favorire cooperazione nella sicurezza.

In tema di ricongiungimento familiare da parte di persone diverse da cittadini UE viene fornita la

definizione di straniero (= no cittadino SM) e la direttiva mira a garantire un trattamento equo ai

cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio SM; il ricongiungimento familiare

contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini terzi negli

SM. Questo può essere precluso per motivi sopra descritti, spetta gli SM valutare l’eccezione

tenendo come fine il bilanciamento tra la salvaguardia dell’interesse generale della sicurezza e la

protezione dei diritti individuali. E’ inoltre ammesso il respingimento in caso di matrimonio poligamo

dove il soggiornante ha già un coniuge sullo SM; per assicurare migliore integrazione e evitare i

matrimoni forzati, sono imposti limiti di età minima e massima per il soggiornante e il coniuge e i

figli in tema di ricongiungimento. La tutela principale, nella valutazione dello SM, deve essere

sempre e comunque quella di favorire la vita familiare.

In caso da ricongiungimento familiare del rifugiato (beneficiario di protezione internazionale), in

presenza di fondate aspettative di persecuzione per motivi razziali, religiosi, politici o sociali ha

diritto d’asilo sul territorio SM; gli SM devono ritenersi reciprocamente sicuri  protezione

sussidiaria: i familiari del beneficiario di protezione ne sono in linea generale coperti allo stesso

modo. E’ facoltà dello SM revocare la protezione a una persona se ritiene essere pericolo per la

sicurezza del paese, gli SM sono però obbligati a tenere conto delle situazioni di persone

vulnerabili (minori, disabili, etc.)

Oltre al legislatore, anche la CDG interviene in questo tema: la giurisprudenza ha indirizzato verso

un pluralismo dei modelli familiari (coppie di fatto), sul quale si è costruito una nozione autonoma

di rapporto familiare rilevante per il diritto UE.

Cooperazione giudiziaria in campo civile (art. 81 TFUE)  tale cooperazione può includere

adozione di misure intese a riavvicinare le disposizioni legislative degli SM; cade, rispetto al

passato, il presupposto della stretta necessità dell’atto normativo rispetto al corretto funzionamento

del mercato interno. Vi sono poi limiti di natura territoriale (e temporale) all’applicazione delle

norme europee in materia, determinati dalla volontà di alcuni SM di non partecipare pienamente a

questa forma di cooperazione.

La competenza normativa in materia deve essere esercitata con atti adottati da Parl. E Cons.

tramite procedura legislativa ordinaria (eccezione per il diritto di famiglia adottate dal solo Consiglio

all’unanimità). La promozione della cooperazione è basata su riconoscimento e fiducia reciproci,

armonizzazione dei sistemi processuali nazionali in funzione di eliminare gli ostacoli al corretto

funzionamento dei procedimenti e facilitare l’accesso alla giustizia, miglioramento dei rapporti fra

autorità giudiziarie  dare vita a un corpus normativo di diritto internazionale privato e processuale

europeo che si affianchi alle norme nazionali escludendo l’applicazione di queste ultime nelle

fattispecie ricadenti entro la sua previsione  adottata dagli SM la Convenzione di Bruxelles sulle

competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Inizialmente si mirava alla costruzione di un mercato comune, da attuarsi stabilendo i presupposti

normativi ed economici per la libera circolazione delle merci e dei fattori della produzione di uno

spazio protetto da una cintura doganale esterna comune; poi si vira verso un regolamento

comunitario che consenta al Consiglio di adottare norme in materia di conflitti di legge e

giurisdizione. In materia di competenza sul piano delle relazioni internazionali, l’Ue ha competenza

di predisporre progetti di accordi internazionali indirizzati ad uniformare a livello universale il diritto

internazionale privato e processuale.

Principio di riconoscimento reciproco  estensione di questo a settori diversi per garantire maggiore

libertà di circolazione a merci, persone, servizi e capitali  viene determinata la competenza dei

giudici di uno SM sulla base del criterio di collegamento costituito dal domicilio del convenuto, si

dispone il riconoscimento automatico (senza necessità di ulteriore provvedimento) nonché

l’esecutività delle sentenze in presenza di una dichiarazione di esecutività da parte del giudice

nazionale su istanza della parte interessata  vale per ogni decisione giudiziaria nazionale

ricadente in materia civile e commerciale.

Ue segue anche politica di mediazione come mezzo alternativo alla risoluzione di controversie,

anche internazionali: n caso di procedure di insolvenza, ma anche in materia familiare (divorzi,

alimenti, separazioni, etc.) miranti ad armonizzare le procedure di esecuzione delle sentenze; sulla

responsabilità genitoriale (diritti e doveri che investono una persona riguardanti la persona di un

minore) il principio generale è quello della competenza del giudice del luogo di residenza abituale

del minore, del quale va comunque salvaguardato l’interesse superiore; stesso principio

giurisdizionale vale in tema di sottrazione internazionale di minori. Le norme comunitarie

dispongono altresì la costituzione di un’autorità centrale in ogni SM atta a facilitare la cooperazione

reciproca. I motivi di non riconoscimento dell’atto da parte di un altro Stato riguardando la

manifesta contrarietà all’ordine pubblico.

Per conseguire l’obiettivo della cooperazione giudiziaria è stata predisposta una rete giudiziaria

europea, composta dalle autorità giudiziarie nazionali preposte alla cooperazione giudiziaria e da

punti di contatto nazionali. Compiti principali della rete consistono nel facilitare la cooperazione

giudiziaria tra SM tramite sistema di scambio informazioni e di predisporre un sistema di info rivolto

al pubblico (materia di assunzione delle prove e notificazione e comunicazione degli atti giudiziari

ed extraconiugali in materia civile o commerciale). Cambiamenti effettuati dalla reti: disciplinare le

questioni di accesso alla giustizia rispetto alle controversie transfrontaliere disciplinando aspetti

dell’assistenza in giudizio e consulenza legale, e risarcimento a favore delle vittime di reato per

effetto di comportamenti in situazioni di internazionalità. Per avvicinare ulteriormente gli

ordinamenti nazionali in materia, la proposta è quella di istituire in Quadro Comune di Riferimento

che, nel caso venisse approvato, istituzioni e privati disporrebbero di uno strumento che fornisce

una terminologia comune nello stesso campo, nonché un corpus di modelli di regole applicabili

Sempre per favorire la libera circolazione di persone e per controbilanciare l’eliminazione dei

controlli al passaggio delle frontiere interne, si cerca una più incisiva cooperazione tra le autorità di

polizia degli SM all’interno dello SPAZIO; attività di polizia e attività penale sono però fortemente

legate, quindi l’attività delle polizie nazionali e delle agenzie europee risulta necessario

presupposto per l’esercizio dell’azione giudiziaria anche internazionale, soprattutto quindi polizia

doganale = contrasto criminalità transnazionale.

Creazione Europol  obiettivi della cooperazione incanalati in verso un’associazione di tute le

autorità competenti SM specializzati nel settore della prevenzione o individuazione dei reati e

relative indagini; competenze di raccolta e analisi informazioni, tecniche investigative, sostegno

alla formazione del personale. Esistenza di un “freno di emergenza” (un gruppo di almeno 9 SM

può coinvolgere il Consiglio e far rinviare, a certe condizioni, il progetto UE); al Consiglio spetta la

decisione sui limiti entro i quali le autorità competenti degli SM possono operare nel territorio di un

altro SM in collegamento e intesa con le autorità locali.

Principio della disponibilità delle informazioni e logica della solidarietà tra SM che condividono

l’obiettivo di evitare situazioni di impunità  lo SM è tenuto a comunicare alle autorità omologhe di

altri SM le informazioni detenute se necessarie all’attività in corso, disponendo di facoltà di rifiuto

solo per tutelare indagini incorso o integrità di persone o diritti fondamentali dei soggetti in

questione. La cooperazione di polizia e giudiziaria transnazionale in materia di lotta alla criminalità,

immigrazione e terrorismo consente l’accesso a schedari nazionali automatizzati di banche dati

specifiche.

Europol deve mettere a disposizione delle amministrazioni nazionali un sistema di comunicazione

rapido e sicuro delle info inerenti all’azione penali e alle attività criminose; deve sostenere e

potenziare l’attività delle autorità nazionali e valorizzare la reciproca collaborazione e raccordarsi

con le autorità nazionali in materia di intelligence, indagini e azioni operative: per favorire ciò è

nato un sistema d’informazione centrale in affiancamento al già esistente SIS. È sottratta alla

competenza di Europol l’applicazione di misure coercitive che è di competenza esclusiva degli SM.

OLAF = ufficio europeo lotta antifrode, compiti di indagini amministrative interne UE contro

corruzione e altri comportamenti e lesivi degli interessi finanziari UE; lavora in stretto

coordinamento con Europol e autorità nazionali di polizia.

Le squadre investigative comune consentono che funzionari nazionali possano operare in territorio

di altro SM in collegamento o d’intesa con le autorità di quest’ultimo; tali squadre sono finalizzate

anche alla ricerca e acquisizione sul territorio di uno SM di fonti di prova o elementi relativi a

procedimenti penali.

Campo penale nasce l’esigenza di creare modalità internazionali di amministrazione della

giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; armonizzazione del diritto penale nelle

misure di prevenzione e lotta contro criminalità organizzata, razzismo e xenofobia (sfere di

criminalità grave con dimensione transnazionale, il TFUE elenca le fattispecie di reati). L’UE non

può intervenire nel diritto penale degli SM per situazioni interne, ma solo per quelle che siano

suscettibili di determinare effetti capaci di estendersi oltre il territorio del singolo SM.

Per una giustizia europea le ba

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blackdevil_90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.
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