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TUE da un nesso di funzionalità primo obiettivo: offrire ai cittadini uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia senza frontiere interne, dove è assicurata la libera circolazione delle persone insieme a
misure appropriate concernenti il controllo delle frontiere esterne strumento giuridico della
comunità di diritto = gli SM sono soggetti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato
Trat. Lisbona innova appesantendo la responsabilità UE in materia, introducendo 3 elementi di
discontinuità:
1) diverso ordine nell’indicazione degli obiettivi UE indicati nel art.3 inversione tra mercato
interno e SPAZIO è la risposta all’universalizzazione dei rapporti che coinvolgono SM
superata prospettiva solo mercantile, la cooperazione tra SM ha imboccato la via secondo
cui lo spazio economico deve coincidere con uno spazio di movimento libero (persone,
merci, servizi) in condizioni di sicurezza in un regime armonizzato. (Ad alcuni stati è
concesso di partecipare allo SPAZIO con modalità determinate da protocolli particolari
integrazione differenziata)
Competenza concorrente tra UE e SM sullo SPAZIO obiettivi specifici e relativi poteri d’azione
conferiti a UE in determinate materie indicate; il presupposto per lo SPAZIO è che tutti le persone
possano circolare liberamente ed esercitare le proprie attività nel rispetto dei diritti e libertà
fondamentali (riconosciute al cittadino dell’UE) Conseguenze: no controlli persone alle frontiere
interne + controllo e sorveglianza attraversamento frontiere esterne attraverso determinate misure
(politica dei visti, controlli, sistema integrato di gestione delle frontiere esterne) + adozione di
misure in materia di cooperazione giudiziaria civile fondata sul principio del riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie e può includere adozione di misure intese a ravvicinare gli
ordinamenti SM.
Frontiere interne senza controlli = libertà solo se accompagnate da contesto di legalità e sicurezza
UE ha competenza per garantire livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e
lotta a criminalità, razzismo e xenofobia attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra
forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite reciproco
riconoscimento decisioni giudiziarie penali e ravvicinamento delle legislazioni penali questo si
sviluppa con cooperazione giudiziarie penali nazionali e cooperazione di polizia. // Contesto di
giustizia = assicurare a tutti il diritto di rivolgersi ai tribunali e autorità SM diverso dal proprio in
modo non meno favorevole dei cittadini nazionali i rei cosi non dovrebbero potersi avvantaggiare
delle differenze normative tra SM.
UE deve incentivare e sostenere SM nel campo della prevenzione criminalità ma nulla di quanto
attribuito alla competenza UE può sollevare SM dalla responsabilità loro incombente ai fini del
mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna.
2) Da Maastricht struttura UE era suddivisa in pilastri, venuta formalmente a mancare: oggi
tutte le materie risultano unificate entro unico contenitore rappresentato dall’Unione: ciò e
stato possibile dalla stretta interdipendenza funzionale e teleologica fra i due ambiti – la
struttura precedente era condizione per la effettiva realizzazione e mantenimento del
mercato unico comunitario: ora si richiedeva che la cooperazione si traducesse nella
creazione di uno spazio politico tendenzialmente unitario già da Schengen, creazione
spazio comune e protezione di questo spazio di libertà grazie anche alla giurisprudenza
della CDG che ha esteso alla cooperazione intergovernativa i principi di leale
cooperazione, coerenza e reciproco riconoscimento.
I poteri d’azione riconosciuti a UE al fine di garantire lo SPAZIO si traducono nell’adozione di atti
normativi vincolanti che si devono mantenere entro orientamenti strategici di programmazione
operativa e legislativa (i cosiddetti “piani d’azione”) piano d’azione 2010-2014: proseguire
sviluppo dello SPAZIO al servizio e a tutela dei cittadini UE, promuovere cittadinanza e diritti
fondamentali e rafforzare un’Europa del diritto e della giustizia, produrre un’Europa della sicurezza
e garantire un’Europa più accessibile.
3) Per l’adozione degli atti vincolanti UE si adotta la procedura legislativa ordinaria (prima
erano previste due diverse procedure: metodo comunitario e metodo intergovernativo). Le
materie comprese nello SPAZIO possono essere oggetto di cooperazione rafforzata (=
SM sono autorizzati a organizzarsi tra di loro e sotto la loro responsabilità fare forme di
cooperazione e coordinamento nel modo ritenuto appropriato).
Con il Trat. Di Lisbona è previsto che UE possa perdere competenze perché dismesse da essa
stessa.
All’intera azione dell’unione in materia di SPAZIO si applicano i principi stabiliti dal TUE: principio di
coerenza (intreccia dimensione interna ed esterna verso terzi chiedendo strumenti indirizzati a
dare una risposta globale ai problemi aspetti interni ed esterni della sicurezza UE sono
intrinsecamente connessi), sussidiarietà e proporzionalità (spetta ai parlamenti nazionali vigilare
sul rispetto della sussidiarietà), solidarietà (su tutta l’attività svolta dall’UE), reciproco
riconoscimento, trasparenza e controllo democratico (condizioni essenziali entro quali operare =
dialogo franco con la società civile + legittimazione democratica perché essendo UE strumento
creato da stati democratici essa non può porsi in contraddizione con questi principi). // Lo SPAZIO
deve attuarsi nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli
SM, oltre che nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Il diritto della persona di circolare liberamente e in sicurezza nell’UE è un diritto direttamente
applicabile sulla base di un unico presupposto: la cittadinanza dell’Unione; è obiettivo da
perseguire invece verso chi tale cittadinanza non la possiede la materia della libera circolazione
delle persone fisiche presenta una compenetrazione di piani: cittadino UE è chiunque abbia
cittadinanza di uno SM (= cittadinanza UE è complemento di quella nazionale, non la sostituisce)
il diritto di circolare per essere pienamente realizzato deve tener conto delle necessità familiare del
cittadino: il familiare (coniuge, partner, discendenti diretti o ascendenti) circola a titolo di tale
propria caratteristica e può trattarsi sia di cittadino UE che terzo; lo SM deve agevolare l’ingresso e
il soggiorno di ulteriori categorie di persone. Esistono tuttavia limiti previsti e restrizioni alla
circolazione per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o se ha commesso
un reato grave, da assumere caso per caso.
Nello SPAZIO è compreso anche il cd spazio Schengen, protetto da controlli all’ingresso delle
persone dalle frontiere esterne, controlli che sono premessa necessaria all’abolizione di quelli alle
frontiere interne. Il sistema si incardina nel SIS (Sistema Informazione Schengen) basato su
tecnologie informatiche consente accesso a banche dati coordinate per fornire segnalazioni di
persone e favorire cooperazione nella sicurezza.
In tema di ricongiungimento familiare da parte di persone diverse da cittadini UE viene fornita la
definizione di straniero (= no cittadino SM) e la direttiva mira a garantire un trattamento equo ai
cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio SM; il ricongiungimento familiare
contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini terzi negli
SM. Questo può essere precluso per motivi sopra descritti, spetta gli SM valutare l’eccezione
tenendo come fine il bilanciamento tra la salvaguardia dell’interesse generale della sicurezza e la
protezione dei diritti individuali. E’ inoltre ammesso il respingimento in caso di matrimonio poligamo
dove il soggiornante ha già un coniuge sullo SM; per assicurare migliore integrazione e evitare i
matrimoni forzati, sono imposti limiti di età minima e massima per il soggiornante e il coniuge e i
figli in tema di ricongiungimento. La tutela principale, nella valutazione dello SM, deve essere
sempre e comunque quella di favorire la vita familiare.
In caso da ricongiungimento familiare del rifugiato (beneficiario di protezione internazionale), in
presenza di fondate aspettative di persecuzione per motivi razziali, religiosi, politici o sociali ha
diritto d’asilo sul territorio SM; gli SM devono ritenersi reciprocamente sicuri protezione
sussidiaria: i familiari del beneficiario di protezione ne sono in linea generale coperti allo stesso
modo. E’ facoltà dello SM revocare la protezione a una persona se ritiene essere pericolo per la
sicurezza del paese, gli SM sono però obbligati a tenere conto delle situazioni di persone
vulnerabili (minori, disabili, etc.)
Oltre al legislatore, anche la CDG interviene in questo tema: la giurisprudenza ha indirizzato verso
un pluralismo dei modelli familiari (coppie di fatto), sul quale si è costruito una nozione autonoma
di rapporto familiare rilevante per il diritto UE.
Cooperazione giudiziaria in campo civile (art. 81 TFUE) tale cooperazione può includere
adozione di misure intese a riavvicinare le disposizioni legislative degli SM; cade, rispetto al
passato, il presupposto della stretta necessità dell’atto normativo rispetto al corretto funzionamento
del mercato interno. Vi sono poi limiti di natura territoriale (e temporale) all’applicazione delle
norme europee in materia, determinati dalla volontà di alcuni SM di non partecipare pienamente a
questa forma di cooperazione.
La competenza normativa in materia deve essere esercitata con atti adottati da Parl. E Cons.
tramite procedura legislativa ordinaria (eccezione per il diritto di famiglia adottate dal solo Consiglio
all’unanimità). La promozione della cooperazione è basata su riconoscimento e fiducia reciproci,
armonizzazione dei sistemi processuali nazionali in funzione di eliminare gli ostacoli al corretto
funzionamento dei procedimenti e facilitare l’accesso alla giustizia, miglioramento dei rapporti fra
autorità giudiziarie dare vita a un corpus normativo di diritto internazionale privato e processuale
europeo che si affianchi alle norme nazionali escludendo l’applicazione di queste ultime nelle
fattispecie ricadenti entro la sua previsione adottata dagli SM la Convenzione di Bruxelles sulle
competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Inizialmente si mirava alla costruzione di un mercato comune, da attuarsi stabilendo