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TRIBUNALI SPECIALIZZATI
Essi nell'attuale assetto hanno preso il posto delle camere giurisdizionali introdotte dal Trattato di Nizza. Ai sensi del 257 tfue il PE e il Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale e competenti a conoscere in primo grado i ricorsi relativi ad alcune specifiche materie. Il regolamento istitutivo del tribunale specializzato stabilisce anche le regole concernenti la composizione del suddetto tribunale precisando la portata delle competenze ad esso conferite. Le decisioni possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto, o solo se previsto dal regolamento anche per motivi di fatto innanzi al tribunale. Anche tali membri sono scelti tra coloro che possiedono particolari garanzie di indipendenza e la capacità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. I membri sono nominati dal consiglio all'unanimità. Il regolamento di procedura è
stabilito di concerto con la corte e soggetto ad approvazione del Consiglio. Si applicano in via generale le stesse disposizioni dettate per la CGUE.
Particolare rilevanza del cosiddetto TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
Creato nel 2004 su decisione del consiglio euratom- disciplina contenuta nel protocollo n 3 allegato al trattato di lisbona concernente lo statuto della corte di giustizia- Esso è composto da 7 giudici designati dal Consiglio per un periodo rinnovabile di 6 anni previa consultazione del comitato ex articolo 3 dell'allegato a sua volta formato da 7 personalità tra ex giudici della corte e del tribunale e 3 componenti quali giuristi di notoria competenza. I componenti designano tra loro un presidente con mandato di 3 anni rinnovabile – Il tribunale de quo si riunisce in sezioni composte da 3 giudici o in seduta plenaria per la particolare difficoltà della causa o l'importanza delle relative questioni di diritto. Esso
nasce con l'intento di istituire un organo giurisdizionale specifico in relazione al contenzioso della funzione pubblica, incaricato di esercitare la competenza e statuire in primo grado su questa materia. Esso dunque decide le controversie in materia di pubblico impiego dell'UE essendo competente a pronunciarsi in primo grado circa le controversie tra l'unione e i suoi agenti, comprese quelle tra organi o organismi e il loro personale. Entro due mesi tali decisioni possono essere impugnate davanti al tribunale limitatamente alle questioni di diritto. L'impugnazione infatti può essere fondata su ragioni di incompetenza del tribunale per la funzione pubblica, vizi della procedura recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente, violazione del diritto dell'UE non potendo avere ad oggetto solo l'onere e l'importo delle spese. Se l'impugnazione è accolta il Tribunale annulla la decisione statuendo sulla controversia, mentre se non è accolta la decisione del tribunale rimane valida.è matura per la decisione la rinvia al tribunale per la funzione pubblica il quale è vincolato alle statuizioni del tribunale in punto di diritto.
Il procedimento giurisdizionale innanzi al tribunale della funzione pubblica si sviluppa essenzialmente in due fasi, una scritta e una orale: se il tribunale de quo si riconosce incompetente rinvia la questione alla corte o al tribunale.
Inizio della attività giurisdizionale nel 2005.
CORTE DEI CONTI
Espressamente annoverata tra le istituzioni dell'Unione Europea dall'articolo 13 NTUE, è organo di individui non rappresentativo degli Stati. Ai sensi del 285 tfue è composta da un cittadino di ogni stato membro e i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. Essi sono scelti tra figure che hanno o fanno parte nei rispettivi paesi di organi di controllo esterno o posseggano qualifiche specifiche per tale funzione. Sono nominati per un periodo di
- Il Parlamento Europeo adotta un elenco di proposte presentate da ciascuno stato, che hanno una durata di sei anni.
- Il Presidente è designato per un mandato di tre anni, rinnovabile. Esercita le sue competenze nell'esclusivo interesse dell'Unione e può cessare dall'incarico per dimissioni volontarie o su richiesta della Corte di Giustizia.
- La Corte dei Conti ha il compito di assicurare il controllo dei conti dell'Unione. Esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione, nonché le entrate e le spese di ogni istituzione, organo o organismo dell'Unione, verificandone la regolarità e la corretta gestione finanziaria.
- Dopo la chiusura di ogni esercizio, la Corte redige una relazione annuale che viene trasmessa alle altre istituzioni dell'Unione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, accompagnata dalle risposte delle istituzioni e le.
osservazioni della corte. La stessa può in ogni momento presentare delle relazioni speciali concernenti particolari problemi e fornire pareri su richiesta delle singole istituzioni. Assiste poi Il pe e il consiglio nella funzione di esercizio ed esecuzione del bilancio.
BANCA CENTRALE EUROPEA
Il trattato di lisbona ha inserito la bce tra le istituzioni dell'unione ai sensi dell'articolo 13 NTUE. Essa, unitamente alle banche centrali nazionali costituisce il SEBC ossia sistema europeo di banche centrali il cui obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi nonché il compito di sostenere le politiche economiche generali dell'unione per contribuire agli obiettivi della stessa. Le banche centrali e i paesi la cui moneta è l'euro costituiscono il cosidetto eurosistema e conducono la politica monetaria dell'unione.
La bce è dotata di una personalità giuridica distinta da quella dell'Unione ed
è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e della gestione finanziaria. Nei settori attribuiti alla sua competenza la stessa viene consultata su ogni progetto di atto dell’unione e su ogni progetto normativo a livello nazionale potendo anche formare pareri al riguardo. Gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. Il primo comprende i membri del comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali degli stati la cui moneta è l’euro provvedendo ad adottare le decisioni e gli indirizzi necessari ad assicurare l’assolvimento dei compiti assegnati all’eurosistema e formulando la politica monetaria per l’area euro. Il comitato esecutivo comprende invece il presidente e il vicepresidente della BCE e altri 4 membri. Tutti i membri sono nominati di comune accordo dai capi di stato o di governo dei paesi dell’area euro. Nelle aree di sua competenza la BCE può stabilire regolamenti, decisioni,
Sono assistiti da un Comitato Economico e Sociale e da un Comitato delle Regioni che esercitano funzioni consultive.
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Organo consultivo composto dai rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, lavoratori dipendenti e altri attori rappresentativi della società civile in particolare nei settori socio economico, civico, professionale e culturale. Numero massimo di 350 membri, la ripartizione dei membri tra gli stati dell'unione è fissata dal consiglio mediante decisione unanime su proposta della commissione. Il comitato è organo di individui i cui membri non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo e sui quali incombe l'obbligo di esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'unione. I membri del comitato vengono nominati su proposta degli stati per 5 anni con mandato rinnovabile. Il consiglio adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle
proposte degli stati e nella procedura di nomina il consiglio consulta la commissione e può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori interessati. Tra i suoi membri il comitato designa il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo adottando il regolamento interno di disciplina del proprio funzionamento. Il consiglio e la commissione hanno l'obbligo di consultare l'organo nei casi previsti dal trattato mentre ne hanno facoltà sulla base di valutazioni discrezionali qualora lo ritengano opportuno. Nel primo caso il parere è obbligatorio, ma non vincolante, nel secondo facoltativo. Il comitato può formulare di propria iniziativa un parere se lo ritiene necessario. Viene convocato la presidente su richiesta di PE, consiglio o commissione o su propria iniziativa. COMITATO DELLE REGIONI Organo a carattere consultivo composto dai rappresentanti delle collettività regionali.localititolari di un mandato elettorale nell’ambito di tali collettività oppure politicamente responsabiliinnanzi una assemblea eletta- disciplina simile a quella a quella del comitato economico esociale, ovvero 350 membri ( elevato a 353 con la croazia) e il consiglio all’unanimità adottauna decisione che delibera sulla composizione del comitato . Non devono essere vincolati daalcun mandato imperativo e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenzanell’interesse dell’unione. Ipotesi di incompatibilità con la carica di membro del PE. Membrinominati su proposta degli stati per un mandato di 5 anni rinnovabile. Il comitato designa ilpresidente e l’ufficio per un mandato di due anni e mezzo.Convocato da pe, consiglio e commissione nei casi previsti obbligatoriamente e consultatofacoltativamente quando cio’ si rende opportuno e in particolare nei casi concernenti lacooperazione transfrontaliera. Puo altresi rendere pareri
a degli Stati membri dell'Unione europea. La BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea e ha il compito di fornire finanziamenti e assistenza tecnica per promuovere gli investimenti sostenibili e la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione europea. La BEI è regolata dall'articolo 308 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e ha la sua sede a Lussemburgo. Essa opera in conformità con gli obiettivi dell'Unione europea, tra cui la promozione della crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la protezione dell'ambiente. La BEI fornisce finanziamenti a progetti di investimento in vari settori, tra cui infrastrutture, energia, trasporti, innovazione e sviluppo delle imprese. Essa offre anche assistenza tecnica per aiutare i beneficiari dei finanziamenti a sviluppare e attuare i loro progetti. La BEI è finanziata attraverso il capitale sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso l'emissione di obbligazioni sui mercati finanziari internazionali. Essa opera in stretta collaborazione con altre istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. In conclusione, la BEI svolge un ruolo chiave nel finanziamento degli investimenti sostenibili e nella promozione della coesione economica e sociale all'interno dell'Unione europea. Grazie alla sua personalità giuridica distinta, essa è in grado di agire in modo indipendente e di adottare decisioni autonome per raggiungere i suoi obiettivi.