Riassunti diritto Unione Europea
Capitolo 1: Storia della integrazione europea
1950 - Proposta Schuman: Il ministro degli esteri francese Schuman proponeva di collocare sotto una comune Alta Autorità l'intera produzione del Carbone e dell'Acciaio nel contesto di una organizzazione cui gli altri paesi europei sarebbero stati liberi di aderire.
Tendenza alla creazione di importanti organizzazioni internazionali dopo la fine della seconda guerra mondiale: ragioni di natura politica. Componente fortemente innovativa: Per la prima volta nella storia creazione di una organizzazione internazionale cui gli stati aderenti avrebbero devoluto una porzione della loro sovranità seppur in un ambito delimitato - superamento del modello di cooperazione intergovernativa.
Parigi Aprile 1951: Firma del Trattato istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) - Entra in vigore nel luglio 1952 tra i sei paesi firmatari (Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo).
Struttura della CECA imperniata attorno alla idea della creazione di un ente sopranazionale dotato di competenze proprie, sulla base del potere sovrano conferito ad una apposita Alta Autorità da esercitare nel pieno rispetto di quanto statuito nel Trattato istitutivo nonché sotto il controllo di una assemblea di tipo parlamentare.
Creazione successiva della Comunità economica europea e della Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM).
Originaria struttura della CECA
- Alta Autorità: Organo cui erano attribuite le competenze necessarie ai fini della compiuta realizzazione degli obiettivi del trattato. Dotata di poteri normativi nel settore carbo siderurgico nonché, in condivisione con il Consiglio speciale dei Ministri, dotata di potere esecutivo - Nove membri (carica 6 anni) i quali, come stabilito nel Trattato, svolgevano le loro funzioni in posizione di piena indipendenza e nell'interesse generale della Comunità - Organo formato da individui e non da rappresentanti di Stati (come successivamente previsto per i membri della Commissione della Comunità economica europea).
- Consiglio Speciale dei Ministri: Composto dai ministri degli esteri o degli affari economici di ciascuno stato membro - poteri consultivi ed esecutivi (questi condivisi con l'Alta Autorità).
- Assemblea Comune (poi Parlamento europeo): Composta dai rappresentanti dei popoli degli stati membri - poteri consultivi e di controllo politico - Sebbene il Trattato prevedesse la loro elezione a suffragio universale in un primo momento essi vennero scelti dai Parlamentari nazionali.
- Corte di Giustizia: Organo cui era devoluto il potere giurisdizionale in materia di controversie insorte tra i vari Stati membri concernenti lo stesso Trattato nonché le questioni inerenti l'interpretazione e la corretta applicazione delle relative norme - inizialmente 7 giudici e 2 avvocati generali nominati su accordo dei governi dei vari stati - mandato 6 anni con possibilità di parziale rinnovo per altri 6.
23 luglio 2002 - Estinzione CECA per mancata proroga del termine stabilito nel trattato. Protocollo allegato al Trattato di Nizza (1 febbraio 2003) - si stabiliva che tutte le attività e passività della CECA erano trasferite alla Comunità europea CE.
Fallimento del Progetto CED per una analoga collaborazione nel settore militare.
Roma 1957 - Firma dei Trattati istitutivi della CEE e dell'EURATOM - (entrata in vigore 1 gennaio 1958)
Trattato CEE: obiettivo di creare un mercato comune all'interno dell'area comunitaria non limitato ad un solo settore economico ma diretto a ricomprendere tutte le attività di mercato al fine di realizzare oltre che un'area di libero scambio tra i paesi membri anche l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli stati della Comunità e i paesi terzi.
Struttura CEE
- Assemblea: Composta dai rappresentanti dei popoli dei vari stati - elezione a suffragio universale diretto - non fu istituito un nuovo organo ma vennero attribuite nuove funzioni e competenze, secondo quanto stabilito dal Trattato, all'Assemblea della CECA.
- Consiglio: Formato dai rappresentanti di ciascun stato membro venne dotato di una funzione di coordinamento delle politiche economiche generali nonché di un potere di decisione che lo rese l'organo legislativo della comunità.
- Commissione: Inizialmente composta da 9 membri scelti di comune accordo dai governi degli stati membri sulla base della loro competenza generale. Esercizio delle funzioni in posizione di piena indipendenza dai rispettivi governi di appartenenza in vista dell'interesse esclusivo della Comunità.
- Corte di Giustizia: Con funzioni giurisdizionali già creata con il Trattato CECA investita delle funzioni stabilite dal Trattato CEE.
Trattato EURATOM: stesi stati CEE e CECA - realizzare un ente dotato di poteri di controllo e di indirizzo politico nel settore dell'energia atomica.
A differenza della CECA, ove l'organo principale era l'Alta Autorità, sia per la CEE che per l'EURATOM posizione centrale del Consiglio formato dai rappresentanti dei vari Stati membri.
Volontà degli stati di potere incidere in modo diretto ed incisivo attraverso i propri rappresentanti nell'ambito delle due comunità istituite con il trattato firmato a Roma.
Necessità di semplificare il quadro di integrazione europea - Trattato di Bruxelles 1965 - Gli stati si adoperano in vista della unificazione delle altre istituzioni comunitarie (Assemblea e Corte di Giustizia già uniche) ossia Commissione unica e Consiglio unico. Realizzazione di tale intento con il Trattato sulla fusione degli esecutivi - le tre comunità pur mantenendo una distinta soggettività giuridica sono a partire da questo momento guidate dagli stessi organi.
A Lussemburgo elaborazione del principio per cui il principio della unanimità era sostituito da quello della maggioranza a fronte di interessi particolarmente rilevanti anche di uno solo degli stati (reagire alla reazione della Francia ostile alla creazione di un bilancio della comunità ove le voci di entrata non erano più i finanziamenti degli stati ma i versamenti dei prelievi e diritti doganali).
Periodo transitorio per i primi dodici anni di vita della Comunità economica europea: gli stati anziché optare per una immediata realizzazione degli obiettivi stabiliti dal trattato optarono per una realizzazione graduale degli stessi, suddivisa in tre tappe da 4 anni ciascuna, per consentire a ciascuno stato un progressivo adeguamento anche sotto il profilo dell'ordinamento interno. Nella prospettiva della realizzazione di un mercato comune, nel suddetto arco temporale, si mirava alla realizzazione di una unione doganale tra i diversi stati nell'ambito della quale, al fine di agevolare lo scambio di merci tra i membri della Comunità, sarebbero stati aboliti i dazi doganali e ogni altra misura equivalente nonché l'adozione di una tariffa doganale unica che tutti gli stati avrebbero dovuto applicare nei confronti degli stati terzi.
In particolare la realizzazione della suddetta unione doganale comportava, da un lato l'abolizione dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente, nonché l'eliminazione degli ostacoli non tariffari nello scambio di merci tra i paesi membri e l'adozione della stessa tariffa doganale negli scambi con i paesi estranei alla Comunità.
Nel 1968, con un anno di anticipo rispetto a quanto ipotizzato, si approdava alla realizzazione di tali obiettivi - Tale successo apriva le porte verso la creazione di unioni siffatte anche relative a settori economici inizialmente non contemplati e al contempo, l'ingresso di ulteriori paesi quali la Gran Bretagna inizialmente ostile all'adesione all'organismo internazionale. Creazione dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) frutto dell'allargamento delle competenze della CEE verso la realizzazione della libertà di circolazione delle merci, dei lavoratori e dei capitali.
1 gennaio 1973: ampliamento del processo di integrazione europea con l'ingresso di Danimarca, Regno Unito e Irlanda - Successivamente ingresso di Portogallo, Grecia e Spagna nel 1981. Nel 1995 ratifica del Trattato da parte di Austria, Finlandia e Svezia.
1 maggio 2004: ingresso di altri dieci stati ossia Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria (paesi appartenenti all'ex area socialista).
1 gennaio 2007: ingresso di Bulgaria e Romania (totale di 27 stati).
Processo di integrazione europea ad oggi quale processo permanente in quanto l'Unione è costantemente aperta alla possibile adesione di nuovi Stati membri a condizione che i paesi soddisfino le condizioni economiche e politiche previste all'articolo 49 NTUE - Lo stato che manifesta la volontà di aderire deve in sostanza presentare, al fine del suo ingresso, la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, nonché il rispetto delle minoranze e la loro tutela. Esso deve inoltre essere dotato di un apparato amministrativo e di una economia di mercato funzionanti e in grado di far fronte agli impegni correlati alla appartenenza alla Unione Europea.
9 dicembre 2012: negoziato di adesione della Croazia con ingresso da 1 luglio 2013 - in corso negoziati con Turchia ne Islanda.
Dall'obiettivo della realizzazione di un mercato comune si è oggi giunti, attraverso un processo per tappe, alla creazione di un mercato unico europeo ove è garantita la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Successivamente il percorso delineato è proseguito con l'edificazione di un'Unione Europea avente finalità politiche generali nonché di una integrazione economica e monetaria che è culminata nella adozione della moneta unica valevole per tutti gli Stati membri, adottata in seno al Trattato di Maastricht.
Mandato al CIG (conferenza intergovernativa) al fine della adozione di un testo di riforma dell'attuale sistema europeo: processo culminato nel 2007 nella adozione del Trattato di Lisbona firmato dai 27 paesi membri che ha altresì decretato il definitivo abbandono del progetto di una Costituzione europea. Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
Atto unico europeo (AUE)
1985: la Commissione CEE provvede alla pubblicazione del cosiddetto Libro Bianco, contenente le linee di sviluppo della Comunità in vista del completamento del progetto di realizzazione del mercato interno - Tale libro evidenziava in particolare la necessità di elaborare efficaci strumenti di superamento di almeno 3 ostacoli fondamentali ovvero:
- Barriere fisiche ostative ad una effettiva libertà di circolazione delle persone.
- Barriere tecniche consistenti nella diversità delle prescrizioni normative presenti nei vari paesi con riferimento ai requisiti dei prodotti, da superare attraverso un'opera di armonizzazione delle varie discipline.
- Barriere di matrice fiscale concernenti le differenti aliquote IVA e accise presenti nei vari stati membri.
17 febbraio 1986: Firma del cosiddetto Atto Unico Europeo, entrato in vigore nel 1987 con il quale venivano conclusi i lavori della Conferenza intergovernativa frattempo avviata per concretizzare le indicazioni contenute nel libro Bianco.
L'AUE aveva come obiettivo la realizzazione, entro la data del 31 dicembre 92, del grande mercato interno ovvero di uno spazio senza frontiere interne entro cui assicurare la libera circolazione di merci, persone e capitali. Si tratta di un Trattato di diritto internazionale e non di un atto comunitario, in quanto scaturito dalla volontà concorde e unanime di tutti gli stati membri nonché delle istituzioni comunitarie - L'AUE integra la prima revisione davvero significativa degli originari 3 trattati istitutivi della Comunità europea in quanto:
1985: Firma dell'accordo di Schengen ossia un vero e proprio Trattato di diritto internazionale integrativo della Comunità ma concluso al di fuori di essa, con il quale si sarebbe completato il processo di realizzazione della libera circolazione delle persone che originariamente comprendeva soltanto il settore economico. In tale prospettiva l'Accordo mirava altresì a dotare l'organismo di efficaci strumenti di lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e al traffico di stupefacenti. Con Protocollo allegato al successivo Trattato di Amsterdam gli accordi di Schengen sono stati inseriti nel Trattato CE in apposita parte dedicata a visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone.
Trattato di Maastricht (anche detto Trattato sull'Unione Europea)
Firma il 7 febbraio 1992 ed entrata in vigore il 1 novembre 1993.
Tale trattato determina la creazione di una Unione Europea avente finalità politiche generali nonché di una Unione monetaria annessa a precisi ed efficaci programmi attuativi. Tali statuizioni non creavano un nuovo organismo internazionale aggiungendosi alle 3 comunità già esistenti senza sostituirle. Il Trattato non conteneva una specifica definizione di Unione Europea ma si limitava ad affermare all'articolo 1 che il Trattato stesso segnava una nuova tappa nel processo di creazione di una unione sempre più stretta tra i popoli europei, nell'ambito della quale le decisioni venivano assunte il più vicino possibile ai cittadini.
Con il trattato si è determinata una generale maggiore complessità della struttura comunitaria in quanto accanto alle tre comunità CECA, oggi estinta, CEE ed Euratom i quali costituiscono il primo pilastro, si sono aggiunti altri due Pilastri ovvero quello della Politica estera e sicurezza comune (PESC) e quello oggi denominato Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (originariamente GAI acronimo di Giustizia ed affari interni).
Creazione di una Unione Europea fondata sui 3 pilastri quale significativa trasformazione
In particolare in base alla nuova struttura gli Stati continuavano a seguire il tradizionale metodo comunitario in riferimento alle materie afferenti il primo pilastro, mentre in riferimento ai settori ricompresi nel secondo e nel terzo gli Stati erano chiamati ad operare secondo il modello intergovernativo ossia per mezzo di una cooperazione internazionale tra Stati esterna alla Comunità, ma ad essa strettamente collegata.
Secondo il modello comunitario del primo pilastro infatti, gli Stati attribuiscono agli organi dell'Unione competenze e funzioni varie impegnandosi a rispettare la volontà delle suddette istituzioni e ad intervenire solo nei limiti e per gli ambiti rigidamente delineati dai Trattati. Il metodo intergovernativo invece, comporta il privilegio della sovranità statale rispetto alla volontà delle istituzioni comunitarie seppure le stesse siano in varia misura coinvolte nella realizzazione delle politiche dell'Unione.
Il Trattato presentava una struttura complessa di cui una parte era dedicata alla predisposizione di una serie di disposizioni comuni ai tre pilastri, tra le quali la promozione di un progresso economico e sociale, un elevato livello di occupazione ed il conseguimento di uno sviluppo equilibrato e sostenibile nonché l'affermazione della identità dell'Unione a livello internazionale mediante l'attuazione di una politica estera di sicurezza comune e, ancora, un rafforzamento della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione e la conservazione e lo sviluppo della stessa Unione concepita come spazio entro il quale garantire libertà, sicurezza e giustizia.
Per quel che nello specifico concerneva le modifiche apportate al Trattato CEE, la stessa perdeva dunque la sua connotazione prettamente economica mutando la denominazione in CE ossia Comunità europea. Di particolare rilievo in questo senso l'instaurazione di una unione economica e monetaria, che ha dato origine nel gennaio 2002 all'entrata in vigore dell'euro quale moneta unica europea nonché l'istituzione della cittadinanza dell'unione e la formalizzazione del principio di sussidiarietà nonché l'ampliamento del ruolo e delle funzioni del Parlamento europeo.
Disposizioni particolari erano dettate circa il funzionamento dei due nuovi pilastri connesse alla comunitarizzazione delle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone. Seguivano le norme in materie di cooperazione rafforzata e tra le disposizioni finali, quelle concernenti la procedura di revisione dei Trattati su cui si fonda l'Unione e l'iter procedurale previsto per l'adesione di nuovi Stati.
Trattato di Amsterdam
Firma 2 ottobre 1997 ed entrata in vigore 1 maggio 1999.
Rinumerazione degli articoli del Trattato sull'unione europea e del Trattato CE nonché significative modifiche relative ai 3 pilastri.
Alcune materie in origine facenti parte del secondo e del terzo pilastro vennero infatti trasferite nel Trattato CE come quelle regolate nell'accordo Schengen e la politica sociale. Cambio di denominazione del terzo pilastro in Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Tali modifiche non erano meramente terminologiche in quanto con le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam si mirava a realizzare una cooperazione maggiormente incisiva contro la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico di armi e droga, la tratta degli esseri umani e gli abusi contro i minori. Con tale trattato si ampliarono inoltre in maniera significativa le ipotesi di applicazione della cosiddetta procedura di codecisione rafforzando contestualmente il ruolo attribuito alla assemblea parlamentare comunitaria nonché si ampliavano i casi in cui il Collegio deliberava sulla base di un voto a maggioranza qualificata rispetto a quelli in cui si richiedeva il consenso unanime.
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