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PSEUDO-COSTITUZIONALE TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Il presidente della CONVENTION, durante la quale era stato elaborato il progetto della Carta, un'OBBLIGATORIETÀ GIURIDICA DIFFERITA aveva previsto per essa, intesa come obiettivo futuro. Commissione Comunicazione del 2000 l'efficacia La stessa in una ne aveva rinviato al futuro giuridica. Il Parlamento europeo collocazione nella PARTE II si era, invece, pronunciato a favore della sua TRATTATO COSTITUZIONALE. futuro del EFFICACIA GIURIDICA VINCOLANTE Il percorso normativo finalizzato all'attribuzione di alla Carta INCORPORAZIONE avrebbe trovato un momento significativo nella sua nel TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA, firmato Roma nel 2004 e mai entrato in vigore. cd. GRUPPO DI LAVORO La soluzione dell'incorporazione era stata individuata nell'ambito del II, CONVENTION II, all'interno della che si occupava sia della questione relativa della Carta dell'U.E allaCEDU.all'integrazione che dell'adesioneCONVENTION II CONVENZIONE SUL FUTURO DELL'U.ELa ratio ispiratrice della o eraCONVENZIONE I,in un certo senso,speculare rispetto alla che aveva prodotto la Carta e5 TRATTATOpresentava alcune varianti nella composizione. Inoltre la lunga fase di redazione delCHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPAaveva conferito nuova linfa al"STATUTO" - COSTITUZIONALE DEI DIRITTIPSEUDOtentativo di delineare unoFONDAMENTALI.. "costituzione" evitato Trattati comunitariDa notare come il termine era stato accuratamente neiUnionee di . Trattato costituzionale del 2004Le soluzioni normative ,adottate nel ,risultavano significativedell'ulteriore evoluzione dello "statuto" dei diritti fondamentali dell'U.E. che,a deldifferenzaTrattato di Nizza ART. 6 e 7,veniva più titoli e parti.incentrato sugli delineato inI diritti fondamentali nel Trattato costituzionale trovano la loro disciplina.in particolare: TITOLO II "DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA: relativo aDELL'UNIONE" TITOLO IX "APPARTENENZA ALL'UNIONE": relativo a TITOLO I "DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE".: in materia diPARTE II l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali,conLa del Trattato effettua un catalogo di diritti fondamentialcune modifiche, consentendo così all'U.E di dotarsi diVINCOLANTE le ISTITUZIONI, gli ORGANI e le sue AGENZIE.Nello specifico invece: ART. I-9 "DIRITTI FONDAMENTALI",conteneva par.1: rubricato al un 'esplicitoCARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI par.3richiamo alla mentre al riproduceva ilART.6 del TRATTATO DI NIZZA principi generalidisposto specificando il rango deidel diritto comunitario dei diritti fondamentali.ALLA CEDU,specificando NON modificaPrevedeva ,inoltre,l'ADESIONE che la stessale competenze attribuite all'U.E.PROTOCOLLO 32 DICHIARAZIONENel e in una allegati

Al Trattato costituzionale rispetto alle CARATTERISTICHE si precisava che l'adesione doveva avvenire nel rispetto delle SPECIFICHE DELL'U.E ORDINAMENTO GIURIDICO e del suo ART. I-59: "SOSPENSIONE DI TALUNI DIRITTI DERIVANTI dall'appartenenza all'Unione" procedura sanzionatoria, ridefiniva la nei un complesso di valori su cui si fonda confronti di uno Stato membro che dovesse violare l'U.E nell'ART.I-2, ad esempio quelli contenuti nell'ART.I-9 (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, etc.) e nell'ART.5. L'EFFICACIA GIURIDICA DELLA CARTA "ANTICIPATA" TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER la mancata entrata in vigore della CARTA DELL'EUROPA DELLA CARTA. STATUS rese di prolungato interesse il dibattito sullo 6 una "doppia vita Un dibattito su di un atto che era stato qualificato come contrassegnato da costituzionale" portata e che ha annoverato prese di posizione anche molte critiche circa

L'agire giuridica. Nell'attesa di acquisire un valore giuridico vincolante la Carta non poteva non collocarsi in una categoria residuale di atti, che dovere di cooperazione si ispirano al incombente sulle istituzioni corretto esercizio delle reciproche competenze comunitarie per un RICORSO mancava. Nella Carta (e continua a mancare) la previsione normativa di un GIURISDIZIONALE DIRETTO DEL SINGOLO nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri avverso la violazione dei diritti fondamentali, ricorso previsto invece nella CEDU all'ART.34. la crescente applicazione "ANTICIPATA" Va, però, evidenziata registrata dalla Carta a conferma della sua autorevolezza intrinseca. L'utilizzo giurisprudenziale "anticipato" si è fondato su:

  • APPLICAZIONE DIRETTA: le Modalità di sue disposizioni hanno, in alcuni casi, esercitato una forma di condizionamento sulla motivazione del giudice.
  • RICHIAMO GENERICO: Modalità di talora retorico, della Carta o
di sue parti. APPLICAZIONE DIRETTA NORMATIVO DIRITTI: a fondamento dei è avvenuto più raramente. L'assenza di vincolatività giuridica della Carta non ha impedito che la stessa fosse richiamata come documento AD ADIUVANDUM testo ricognitivo del patrimonio comune come, come europeo, come parametro di interpretazione corti europee: etc nella giurisprudenza delle CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO caso BOSPHORUS(2005), La nel una sorta di "generale nel riferirsi alla Carta, l'ha considerata anche sulla base di equivalenza" sistema comunitario sistema convenzionale tra e laddove precisa che una protezione equivalente ALMENO "La Comunità accorda ai diritti fondamentali CEDU...". a quella assicurata dalla AVVOCATI GENERALI: Conclusioni degli hanno manifestato da subito una valorizzazione della Carta giuridica atteggiamento di che si è tradotto in un largo uso della stessa. TRIBUNALE DI I ISTANZA: una forte propensione Pronunce del in cuisi è mostrata all'uso della Carta. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: nella SENT.PARLAMENTO EUROPEO c. CONSIGLIO DELL'U.E. (2006) la Corte pur carattere non vincolante della Carta, sottolinea da parte del sottolineando l'utilizzo, legislatore comunitario, di singole disposizioni della stessa. Nonostante la Corte rilevi un documento giuridicamente vincolante che la Carta sia stata formulata come non si escluderne la produzione di effetti. Nega la possibilità di La Corte opera riferimenti alla SENT. VIKING E LAVAL, SENT. Carta in altre sentenze del 2007, tra le quali INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION etc... la prassi normativa delle istituzioni comunitarie un crescente richiamo a Infine ha annoverato disposizioni della Carta atti di diritto comunitario derivato. come si evince da un complesso di 6. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E VALORE DELLA CARTA NEL GIURIDICO TRATTATO DI LISBONA Conferenza intergovernativa, nel Consiglio europeo di Il mandato conferitoalla corso delBruxelles del 2007,non parere della Commissione del 2007poteva non tener conto del in cui siun unico trattato, i valori fondamentali dell’Unione e deirimarcava l’importanza di unificare,indiritti fondamentali.Il TRATTATO DI LISBONA, Trattatofirmato il 13/12/2007, ha apportato ampie modifiche alsull'Unione europea Trattato che istituisce la Comunità europea, Trattato sule al ribattezzatofunzionamento dell'Unione europea.rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali varie disposizioni nuove oIl emerge inriformulate dei Trattati.Vediamo quali: PREAMBOLO: universali dei diritti inviolabiliprevede che l’Unione si ispira ai “valoried inalienabili della persona,della libertà,della democrazia, dell’uguaglianza e dellostato di diritto”. ART.2 TUE VALORI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI: nel definire i su cui sidignità,libertà,democrazia,uguaglianza,stato difonda l’Unione indica quelli“delladiritto ,rispetto dei diritti umani”.
ART.21 TUE : par. 1 “ UNIVERSALITà ED INDIVISIBILITà DEIAl annoveraDIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTà FONDAMENTALI” tra i valori chepar.2l’Unione si prefigge di promuovere nel resto del mondo; al s’individua nelRAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO uno dei finicooperazione dell’Unione con paesi terzi.della 8 ART 3 n.2 : tutela dei diritti fondamentali NONsi ricava che la è disgiunta dalla pienaSPAZIO DI LIBERTà ,SICUREZZA E GIUSTIZIA.realizzazione di uno Quest’ultimorango di obiettivo dell’U.E la promozione della pace,dei suoiassume il subito dopovalori e del benessere dei popoli. Lo spazio libertà-sicurezza-è costruito sul trinomiogiustizia,quali principi-valori fondamentali di pari dignità.La compiuta realizzazione di“nel rispetto dei diritti fondamentali … nonchè delletale spazio non

può non avvenirediverse tradizioni giuridiche degli Stati membri” l’ART. 67 secondo quanto dispone TFUE. ART 49 TUE: il rispetto dei diritti umani adesione di nuoviin esso rileva in materia diStati. ART 6 TUE : Trattato di Lisbona,presentaprofondamente modificato dal unTrattato di Nizza.‘articolazione accresciuta rispetto alla versione delLe fonti eterogenee:in esso richiamate sono CEDU (par.2) :oggetto significativa prassi applicativa;di una CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI(par.1): diritti e libertà l’Unionei cuiriconosce; PRINCIPI GENERALI(par.3): le cui fonti di ispirazione sono individuate nellaCEDU TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATIe nelleMEMBRI. Il richiamo a tali principi generali e alle tradizioni costituzionali degliperplessitàStati membri desta qualche perché la loro funzione potrebbeconsiderarsi esaurita una volta che questi siano stati trasfusi in un testo scritto. Ilevitarepersistente richiamo ad essi deve essere

spiegato in relazione all’esigenza di evitare il rischio di una cristallizzazione dei diritti fondamentali con la conseguente impossibilità per la Corte di giustizia di individuare nuovi diritti.

Trattato di Lisbona Carta CEDU tradizioni

La possibilità offerta dal Trattato di Lisbona di invocare la Carta CEDU, la tradizione giuridica comune agli Stati membri e le norme costituzionali comuni agli Stati membri.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
17 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrStout di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Di Stasi Angela.