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PSEUDO-COSTITUZIONALE TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA
Il presidente della CONVENTION, durante la quale era stato elaborato il progetto della Carta, un'OBBLIGATORIETÀ GIURIDICA DIFFERITA aveva previsto per essa, intesa come obiettivo futuro. Commissione Comunicazione del 2000 l'efficacia La stessa in una ne aveva rinviato al futuro giuridica. Il Parlamento europeo collocazione nella PARTE II si era, invece, pronunciato a favore della sua TRATTATO COSTITUZIONALE. futuro del EFFICACIA GIURIDICA VINCOLANTE Il percorso normativo finalizzato all'attribuzione di alla Carta INCORPORAZIONE avrebbe trovato un momento significativo nella sua nel TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA, firmato Roma nel 2004 e mai entrato in vigore. cd. GRUPPO DI LAVORO La soluzione dell'incorporazione era stata individuata nell'ambito del II, CONVENTION II, all'interno della che si occupava sia della questione relativa della Carta dell'U.E allaCEDU.all'integrazione che dell'adesioneCONVENTION II CONVENZIONE SUL FUTURO DELL'U.ELa ratio ispiratrice della o eraCONVENZIONE I,in un certo senso,speculare rispetto alla che aveva prodotto la Carta e5 TRATTATOpresentava alcune varianti nella composizione. Inoltre la lunga fase di redazione delCHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPAaveva conferito nuova linfa al"STATUTO" - COSTITUZIONALE DEI DIRITTIPSEUDOtentativo di delineare unoFONDAMENTALI.. "costituzione" evitato Trattati comunitariDa notare come il termine era stato accuratamente neiUnionee di . Trattato costituzionale del 2004Le soluzioni normative ,adottate nel ,risultavano significativedell'ulteriore evoluzione dello "statuto" dei diritti fondamentali dell'U.E. che,a deldifferenzaTrattato di Nizza ART. 6 e 7,veniva più titoli e parti.incentrato sugli delineato inI diritti fondamentali nel Trattato costituzionale trovano la loro disciplina.in particolare: TITOLO II "DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA: relativo aDELL'UNIONE" TITOLO IX "APPARTENENZA ALL'UNIONE": relativo a TITOLO I "DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE".: in materia diPARTE II l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali,conLa del Trattato effettua un catalogo di diritti fondamentialcune modifiche, consentendo così all'U.E di dotarsi diVINCOLANTE le ISTITUZIONI, gli ORGANI e le sue AGENZIE.Nello specifico invece: ART. I-9 "DIRITTI FONDAMENTALI",conteneva par.1: rubricato al un 'esplicitoCARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI par.3richiamo alla mentre al riproduceva ilART.6 del TRATTATO DI NIZZA principi generalidisposto specificando il rango deidel diritto comunitario dei diritti fondamentali.ALLA CEDU,specificando NON modificaPrevedeva ,inoltre,l'ADESIONE che la stessale competenze attribuite all'U.E.PROTOCOLLO 32 DICHIARAZIONENel e in una allegatiAl Trattato costituzionale rispetto alle CARATTERISTICHE si precisava che l'adesione doveva avvenire nel rispetto delle SPECIFICHE DELL'U.E ORDINAMENTO GIURIDICO e del suo ART. I-59: "SOSPENSIONE DI TALUNI DIRITTI DERIVANTI dall'appartenenza all'Unione" procedura sanzionatoria, ridefiniva la nei un complesso di valori su cui si fonda confronti di uno Stato membro che dovesse violare l'U.E nell'ART.I-2, ad esempio quelli contenuti nell'ART.I-9 (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, etc.) e nell'ART.5. L'EFFICACIA GIURIDICA DELLA CARTA "ANTICIPATA" TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER la mancata entrata in vigore della CARTA DELL'EUROPA DELLA CARTA. STATUS rese di prolungato interesse il dibattito sullo 6 una "doppia vita Un dibattito su di un atto che era stato qualificato come contrassegnato da costituzionale" portata e che ha annoverato prese di posizione anche molte critiche circa
L'agire giuridica. Nell'attesa di acquisire un valore giuridico vincolante la Carta non poteva non collocarsi in una categoria residuale di atti, che dovere di cooperazione si ispirano al incombente sulle istituzioni corretto esercizio delle reciproche competenze comunitarie per un RICORSO mancava. Nella Carta (e continua a mancare) la previsione normativa di un GIURISDIZIONALE DIRETTO DEL SINGOLO nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri avverso la violazione dei diritti fondamentali, ricorso previsto invece nella CEDU all'ART.34. la crescente applicazione "ANTICIPATA" Va, però, evidenziata registrata dalla Carta a conferma della sua autorevolezza intrinseca. L'utilizzo giurisprudenziale "anticipato" si è fondato su:
- APPLICAZIONE DIRETTA: le Modalità di sue disposizioni hanno, in alcuni casi, esercitato una forma di condizionamento sulla motivazione del giudice.
- RICHIAMO GENERICO: Modalità di talora retorico, della Carta o
ART.21 TUE : par. 1 “ UNIVERSALITà ED INDIVISIBILITà DEIAl annoveraDIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTà FONDAMENTALI” tra i valori chepar.2l’Unione si prefigge di promuovere nel resto del mondo; al s’individua nelRAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO uno dei finicooperazione dell’Unione con paesi terzi.della 8 ART 3 n.2 : tutela dei diritti fondamentali NONsi ricava che la è disgiunta dalla pienaSPAZIO DI LIBERTà ,SICUREZZA E GIUSTIZIA.realizzazione di uno Quest’ultimorango di obiettivo dell’U.E la promozione della pace,dei suoiassume il subito dopovalori e del benessere dei popoli. Lo spazio libertà-sicurezza-è costruito sul trinomiogiustizia,quali principi-valori fondamentali di pari dignità.La compiuta realizzazione di“nel rispetto dei diritti fondamentali … nonchè delletale spazio non
può non avvenirediverse tradizioni giuridiche degli Stati membri” l’ART. 67 secondo quanto dispone TFUE. ART 49 TUE: il rispetto dei diritti umani adesione di nuoviin esso rileva in materia diStati. ART 6 TUE : Trattato di Lisbona,presentaprofondamente modificato dal unTrattato di Nizza.‘articolazione accresciuta rispetto alla versione delLe fonti eterogenee:in esso richiamate sono CEDU (par.2) :oggetto significativa prassi applicativa;di una CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI(par.1): diritti e libertà l’Unionei cuiriconosce; PRINCIPI GENERALI(par.3): le cui fonti di ispirazione sono individuate nellaCEDU TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATIe nelleMEMBRI. Il richiamo a tali principi generali e alle tradizioni costituzionali degliperplessitàStati membri desta qualche perché la loro funzione potrebbeconsiderarsi esaurita una volta che questi siano stati trasfusi in un testo scritto. Ilevitarepersistente richiamo ad essi deve essere
spiegato in relazione all’esigenza di evitare il rischio di una cristallizzazione dei diritti fondamentali con la conseguente impossibilità per la Corte di giustizia di individuare nuovi diritti.
Trattato di Lisbona Carta CEDU tradizioni
La possibilità offerta dal Trattato di Lisbona di invocare la Carta CEDU, la tradizione giuridica comune agli Stati membri e le norme costituzionali comuni agli Stati membri.