CAPITOLO III
LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’ U.E.
1.L’INESISTENTE “STATUTO” DEI DIRITTI UMANI NELLA CEE
“ STATUTO” dei diritti fondamentali nell’U.E.
Lo è frutto di una lenta evoluzione della loro
carattere giurisprudenziale normativo.
nell’ordinamento dell’U.E. sia di che
posizione
Statuto complesso delle regole di fonte giurisdizional –normativa attinenti alla
Per s’intende il
tutela dei diritti fondamentali nell’U.E.
Trattati istitutivi delle Comunità economiche europee
Nonostante i NON contenessero norme in
norme per
materia di diritti fondamentali , non si può dire che li ignorassero. In essi vi si ritrovano
la protezione del singolo carattere
,anche se con riferimento alle finalità pattizie di
prevalentemente economico(ad es. disposizioni sulla libera circolazione delle persone,parità di
retribuzione uomo-donna). un ‘unione sempre più
La circostanza che la Comunità si proponesse di porre le fondamenta di
stretta tra i popoli europei obiettivo economico connotazione
arricchiva ,però,un di una
sociale,sulla base della convinzione (erronea) che il progresso sociale avrebbe automaticamente
accompagnato la crescita economica.
profilo giurisprudenziale,invece,
Sotto il tale incompetenza della Comunità in materia di diritti
nell’orientamento della CGCE rifiuto di qualsiasi pronuncia sulla
umani, si era riflessa di
conformità delle norme comunitarie ai diritti fondamentali. dei diritti
Sul finire degli anni 60 la Corte rivide tale orientamento,procedendo all’incorporazione
fondamentali, principi generali
nel sistema delle fonti del diritto comunitario,quali dello stesso,da
in senso integrativo
utilizzare in caso di disposizioni lacunose.
un’attività interpretativo – creativa,
La stessa Corte ,con cominciò a sviluppare una competenza
“principi endogeni”
in materia di diritti umani,individuando oltre a espressamente riconosciuti in
“principi esogeni”
norme dei Trattati,anche desumibili da:
Tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
“Tradizioni costituzionali”
L’espressione di in luogo di quella più ristretta di
“costituzioni”,avrebbe principi
consentito al giudice comunitario di avvalersi anche di
costituzioni non scritte.
desumibili da
un costante riferimento
CEDU,che avrebbe costituito per la CGCE.
la validità delle disposizioni comunitarie,ma
Le prime decisioni della Corte riguardarono nella
l’obbligo del rispetto dei diritti fondamentali
giurisprudenza successiva cominciò ad affermare
per gli Stati membri allorchè essi danno esecuzione alle discipline comunitarie.
il profilo normativo
Sotto le norme per la protezione del singolo contenute nel Trattato di Roma
un vago riferimento nel Preambolo UNICO
sarebbero state rinforzate da dell’ATTO
EUROPEO DEL 1985 Costituzioni degli Stati membri,dalla
ai diritti fondamentali sanciti dalle
CEDU Carta sociale europea.
e dalla 1
2.DA UNO “STATUTO” AD UNO “STATUTO”
GIURISPRUDENZIALE SOSTANZIAL-
DEI DIRITTI FONDAMENTALI (TRATTATI DI MAASTRICHT ED
PROCEDURALE
AMSTERDAM)
“statuto” dei diritti fondamentali nell’U.E derivazione
Lo si connota per una chiara
giurisprudenziale.
Trattato di Maastricht-1992-
Nel tale statuto giurisprudenziale era codificato
ART. F:
all’ ART.F n.1: principi di libertà,democrazia, rispetto dei diritti
L’U.E veniva fondata su
dell’uomo,dello stato di diritto,principi comuni agli Stati membri;
ART.F n.2 i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e
: L’Unione rispetta
quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri,in quanto principi
generali del diritto comunitario.
un obbligo dell’U.E. non della Comunità l’ART.
Tale articolo si riferiva ad e ma,secondo
A è fondata sulla Comunità.
dello stesso Trattato ,l’Unione
ART F n.2 .6 Trattato di Amsterdam
Tale fu riprodotto nell’ART del che prima facie
non innovare la materia.
parve rispetto dei diritti dell’uomo una
Tuttavia in tale trattato il diventa a pieno titolo
condizione di legalità degli atti comunitari.
ART .7 un meccanismo sanzionatorio eventuali
Il successivo predispone rispetto ad
violazioni “gravi e persistenti” dell’ART.6 n.1
L’ART. 6 n.1 il rispetto dei diritti dell’uomo,dello stato di diritto etc,
al eleva a
fondamento dell’Unione.
della sussistenza della violazione ruolo centrale al
Nell’accertamento si attribuisce un
Consiglio ,subordina l’efficacia della disposizione
che, deliberando all’unanimità
all’effettiva volontà di tutti gli Stati membri.
Soggetti proponenti possono essere:
La Commissione;
1/3 Stati membri.
degli il diritto di presentare osservazioni.
Allo Stato membro che ha violato la norma è concesso
Il carattere politico della procedura di accertamento della violazione è dato dalla previsione del
parere conforme del Parlamento europeo dell’intervento della Corte di
e dall’esclusione
Giustizia. sistema sanzionatorio n.2 dell’ART.7.
Il vero e proprio è delineato al
esito positivo dell’attività di accertamento,segue
Infatti, in caso di la II fase finalizzata alla
commisurazione delle misure sanzionatorie,rimessa Consiglio dei ministri ,che
al vota a
maggioranza qualificata.
L’irrogazione della sanzione sospensione di alcuni dei
può consistere anche nell’eventuale
diritti del suo
derivanti allo Stato dall’applicazione del Trattato fino all’esclusione
rappresentante dell’esercizio del voto in seno al Consiglio.
la mancata specificazione dei diritti sospendibili.
Deve rilevarsi ,però, significato politico, non ha mai ricevuto
Tale procedura,dal rilevante
applicazione .Sarebbe Trattato di Nizza
stata perfezionata nel successivo che avrebbe aggiunto un
meccanismo di preallarme. 2
Il Trattato di Amsterdam ,però,seppur rafforzò il sistema di tutela dei diritti fondamentali,NON
dell’adesione della Comunità alla CEDU,
risolse la questione né rispose all’esigenza,avvertita in
un autonomo catalogo dei diritti fondamentali.
dottrina,di dotare la Comunità di
3.GLI ART. 6 E 7 DEL TRATTATO DI NIZZA E LA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’U.E.
Il Trattato di Nizza . 6
ha riprodotto integralmente nell’ART l’analoga disposizione del Trattato
alcune modifiche all’ART.7, nuovo primo
di Amsterdam, ma ha apportato aggiungendo un
comma. “Comitato dei tre saggi”,nominati
Tale modifica fu suggerita dal su iniziativa della Presidenza
caso Haider violazione
portoghese,per trovare una soluzione nel ,nel quale non si era verificata una
dell’ART.6 par 1 un ‘ipotesi di violazione
,ma solo legata alla partecipazione di un partito.
una procedura preliminare
Tale nuovo comma disciplina,infatti, il ricorso ad rispetto a quella
NON una violazione “grave e
definita nel Trattato di Amsterdam e legata alla constatazione di
persistente” “ evidente rischio di una violazione grave”di uno dei principi
ma al più modesto di
par.1.
cui all’ART.6
procedura preventiva adeguate garanzie
E’ una assistita da per lo stato membro interessato :
Proposta motivata di 1/3 degli Stati membri,del Parlamento europeo o della Commissione;
Delibera del Consiglio a maggioranza dei 4/5;
Parere conforme del Parlamento europeo.
non il ricorso ad “appropriate
Si conclude con la previsione di una sanzione ma con
raccomandazioni”. la competenza della Corte di giustizia
Lo stesso Trattato ha disciplinato ,altresì, ,su richiesta dello
carattere procedurale all’applicazione
sole
Stato interessato,in merito alle controversie di relative
dell’ART.7. Consiglio europeo di Nizza(2000)
Nello stesso periodo,le istituzioni comunitarie,nel corso del
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’U.E.
proclamarono solennemente la
La proclamazione conclude la prima fase di un complesso processo cominciato durante i lavori del
Consiglio europeo di Colonia (1999) ,durante un catalogo
il quale emerse la necessità di redigere
europeo dei diritti fondamentali,considerato la finalità prioritaria dell’U.E.
inedito
Tale obiettivo richiedeva l’istituzione di un organo costituente :la
CONVENTION(Conferenza intergovernativa) CONVENZIONE HERZOG(dal
o nome del
suo presidente). 62 membri
Essa era composta da distribuiti in tal modo:
15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo;
16 membri del Parlamento europeo;
30 membri dei Parlamenti nazionali;
4
Rappresentante del presidente della Commissione + osservatori (2 per la CGCE e 2 per il
Consiglio d ‘Europa di cui 1 per la Corte europea dei diritti umani).
3 progetto di
Dopo circa un anno di lavoro la Convention giunse alla predisposizione di un
Carta,adottato consensus
per , e portato all’approvazione delle istituzioni comunitarie-
Consiglio europeo di Nizza.
Parlamento,Commissione e Consiglio-. Dopo la firma fu sottoposto al
Struttura della Carta: 7 Capi 54 articoli
–
PREAMBOLO
Ampio
DIGNITà
Capo I :
LIBERTà
Capo II :
EGUAGLIANZA
Capo III :
SOLIDARIETà
Capo IV :
CITTADINANZA
Capo V :
GIUSTIZIA
Capo VI :
DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI.
Capo VII : VII Capo l’articolazione della Carta con la CEDU.
Le disposizioni generali di cui al precisano
Scompare la bipartizione diritti civili e politici diritti economici e
del progetto di articolato in e
sociali. Bill of rights principio di certezza del diritto
Questa sorta di rafforza il nell’U.E.
Preambolo
Nel si afferma che il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nella Carta riafferma
5 fonti normative 2 fonti giurisprudenziali.
diritti derivanti da e
Fonti normative:
TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI:
1. rilevate nell’ambito degli ordinamenti
NON “Tradizioni
costituzionali degli Stati membri. NB: “Costituzioni”ma
costituzionali” così da ricomprendere diritti derivanti da costituzioni scritte e non scritte.
OBBLIGHI INTERNAZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI:
2. 2 Patti internazionali delle
prevalentemente assunti su base convenzionale quali ad es : i
N.U. del 1966 sui diritti civili e politici ed economici,sociali e culturali. atti non
Inoltre
vincolanti Dichiarazione universale dei
dal rilevante significato giuridico- politico: es.
diritti dell’uomo,Atto finale di Helsinki.
3. TUE E TRATTATI COMUNITARI INTEGRATIVI E MODIFICATIVI
4. CEDU: procolli addizionali.
Complesso di diritti garantiti dalla stessa e dai suoi
5. CARTE SOCIALI COMUNITARIE ED EUROPEE: ricognitive di diritti in ambito
Carta sociale europea di Torino del 1961,Carta comunitaria dei diritti
sociale. Ad es.
sociali fondamentali dei lavoratori del 1998.
Fonti giurisprudenziali:
1. CORTE DI GIUSTIZIA;
Diritti riconosciuti dalla della
giurisprudenza
2. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
Diritti riconosciuti dalla della
giurisprudenza
UMANI. NON una fonte AUTONOMA di produzione
E’ quindi evidente che la Carta costituisce ma di
di diritti consacrati in ALTRE fonti, fonte RINFORZATA.
Ricognizione e quindi opera come
non meramente riaffermativo dei diritti.
La Carta ,però, presenta un carattere 4 riproduttivo di altri cataloghi
Sicuramente l’attività ricognitiva del catalogo dei diritti,
preesistenti, novum. l’influenza delle Corti europee e
costituisce un Deve rilevarsi,però, che
nazionali diritti NUOVI
ha comportato l’inclusione di alcuni (es .in materia di tutela dei dati
personali). Preambolo della Carta
Un ‘ulteriore conferma in tal senso è rinvenibile nel ,dove si rinviene una
STORICITà DEI DIRITTI
caratterizzazione della stessa in conformità alla cd. ,ovvero
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