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CAPITOLO III

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’ U.E.

1.L’INESISTENTE “STATUTO” DEI DIRITTI UMANI NELLA CEE

“ STATUTO” dei diritti fondamentali nell’U.E.

Lo è frutto di una lenta evoluzione della loro

carattere giurisprudenziale normativo.

nell’ordinamento dell’U.E. sia di che

posizione

Statuto complesso delle regole di fonte giurisdizional –normativa attinenti alla

Per s’intende il

tutela dei diritti fondamentali nell’U.E.

Trattati istitutivi delle Comunità economiche europee

Nonostante i NON contenessero norme in

norme per

materia di diritti fondamentali , non si può dire che li ignorassero. In essi vi si ritrovano

la protezione del singolo carattere

,anche se con riferimento alle finalità pattizie di

prevalentemente economico(ad es. disposizioni sulla libera circolazione delle persone,parità di

retribuzione uomo-donna). un ‘unione sempre più

La circostanza che la Comunità si proponesse di porre le fondamenta di

stretta tra i popoli europei obiettivo economico connotazione

arricchiva ,però,un di una

sociale,sulla base della convinzione (erronea) che il progresso sociale avrebbe automaticamente

accompagnato la crescita economica.

profilo giurisprudenziale,invece,

Sotto il tale incompetenza della Comunità in materia di diritti

nell’orientamento della CGCE rifiuto di qualsiasi pronuncia sulla

umani, si era riflessa di

conformità delle norme comunitarie ai diritti fondamentali. dei diritti

Sul finire degli anni 60 la Corte rivide tale orientamento,procedendo all’incorporazione

fondamentali, principi generali

nel sistema delle fonti del diritto comunitario,quali dello stesso,da

in senso integrativo

utilizzare in caso di disposizioni lacunose.

un’attività interpretativo – creativa,

La stessa Corte ,con cominciò a sviluppare una competenza

“principi endogeni”

in materia di diritti umani,individuando oltre a espressamente riconosciuti in

“principi esogeni”

norme dei Trattati,anche desumibili da:

Tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

“Tradizioni costituzionali”

L’espressione di in luogo di quella più ristretta di

“costituzioni”,avrebbe principi

consentito al giudice comunitario di avvalersi anche di

costituzioni non scritte.

desumibili da

un costante riferimento

CEDU,che avrebbe costituito per la CGCE.

la validità delle disposizioni comunitarie,ma

Le prime decisioni della Corte riguardarono nella

l’obbligo del rispetto dei diritti fondamentali

giurisprudenza successiva cominciò ad affermare

per gli Stati membri allorchè essi danno esecuzione alle discipline comunitarie.

il profilo normativo

Sotto le norme per la protezione del singolo contenute nel Trattato di Roma

un vago riferimento nel Preambolo UNICO

sarebbero state rinforzate da dell’ATTO

EUROPEO DEL 1985 Costituzioni degli Stati membri,dalla

ai diritti fondamentali sanciti dalle

CEDU Carta sociale europea.

e dalla 1

2.DA UNO “STATUTO” AD UNO “STATUTO”

GIURISPRUDENZIALE SOSTANZIAL-

DEI DIRITTI FONDAMENTALI (TRATTATI DI MAASTRICHT ED

PROCEDURALE

AMSTERDAM)

“statuto” dei diritti fondamentali nell’U.E derivazione

Lo si connota per una chiara

giurisprudenziale.

Trattato di Maastricht-1992-

Nel tale statuto giurisprudenziale era codificato

ART. F:

all’ ART.F n.1: principi di libertà,democrazia, rispetto dei diritti

L’U.E veniva fondata su

dell’uomo,dello stato di diritto,principi comuni agli Stati membri;

ART.F n.2 i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e

: L’Unione rispetta

quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri,in quanto principi

generali del diritto comunitario.

un obbligo dell’U.E. non della Comunità l’ART.

Tale articolo si riferiva ad e ma,secondo

A è fondata sulla Comunità.

dello stesso Trattato ,l’Unione

ART F n.2 .6 Trattato di Amsterdam

Tale fu riprodotto nell’ART del che prima facie

non innovare la materia.

parve rispetto dei diritti dell’uomo una

Tuttavia in tale trattato il diventa a pieno titolo

condizione di legalità degli atti comunitari.

ART .7 un meccanismo sanzionatorio eventuali

Il successivo predispone rispetto ad

violazioni “gravi e persistenti” dell’ART.6 n.1

L’ART. 6 n.1 il rispetto dei diritti dell’uomo,dello stato di diritto etc,

al eleva a

fondamento dell’Unione.

della sussistenza della violazione ruolo centrale al

Nell’accertamento si attribuisce un

Consiglio ,subordina l’efficacia della disposizione

che, deliberando all’unanimità

all’effettiva volontà di tutti gli Stati membri.

Soggetti proponenti possono essere:

La Commissione;

1/3 Stati membri.

degli il diritto di presentare osservazioni.

Allo Stato membro che ha violato la norma è concesso

Il carattere politico della procedura di accertamento della violazione è dato dalla previsione del

parere conforme del Parlamento europeo dell’intervento della Corte di

e dall’esclusione

Giustizia. sistema sanzionatorio n.2 dell’ART.7.

Il vero e proprio è delineato al

esito positivo dell’attività di accertamento,segue

Infatti, in caso di la II fase finalizzata alla

commisurazione delle misure sanzionatorie,rimessa Consiglio dei ministri ,che

al vota a

maggioranza qualificata.

L’irrogazione della sanzione sospensione di alcuni dei

può consistere anche nell’eventuale

diritti del suo

derivanti allo Stato dall’applicazione del Trattato fino all’esclusione

rappresentante dell’esercizio del voto in seno al Consiglio.

la mancata specificazione dei diritti sospendibili.

Deve rilevarsi ,però, significato politico, non ha mai ricevuto

Tale procedura,dal rilevante

applicazione .Sarebbe Trattato di Nizza

stata perfezionata nel successivo che avrebbe aggiunto un

meccanismo di preallarme. 2

Il Trattato di Amsterdam ,però,seppur rafforzò il sistema di tutela dei diritti fondamentali,NON

dell’adesione della Comunità alla CEDU,

risolse la questione né rispose all’esigenza,avvertita in

un autonomo catalogo dei diritti fondamentali.

dottrina,di dotare la Comunità di

3.GLI ART. 6 E 7 DEL TRATTATO DI NIZZA E LA CARTA DEI DIRITTI

FONDAMENTALI DELL’U.E.

Il Trattato di Nizza . 6

ha riprodotto integralmente nell’ART l’analoga disposizione del Trattato

alcune modifiche all’ART.7, nuovo primo

di Amsterdam, ma ha apportato aggiungendo un

comma. “Comitato dei tre saggi”,nominati

Tale modifica fu suggerita dal su iniziativa della Presidenza

caso Haider violazione

portoghese,per trovare una soluzione nel ,nel quale non si era verificata una

dell’ART.6 par 1 un ‘ipotesi di violazione

,ma solo legata alla partecipazione di un partito.

una procedura preliminare

Tale nuovo comma disciplina,infatti, il ricorso ad rispetto a quella

NON una violazione “grave e

definita nel Trattato di Amsterdam e legata alla constatazione di

persistente” “ evidente rischio di una violazione grave”di uno dei principi

ma al più modesto di

par.1.

cui all’ART.6

procedura preventiva adeguate garanzie

E’ una assistita da per lo stato membro interessato :

Proposta motivata di 1/3 degli Stati membri,del Parlamento europeo o della Commissione;

Delibera del Consiglio a maggioranza dei 4/5;

Parere conforme del Parlamento europeo.

non il ricorso ad “appropriate

Si conclude con la previsione di una sanzione ma con

raccomandazioni”. la competenza della Corte di giustizia

Lo stesso Trattato ha disciplinato ,altresì, ,su richiesta dello

carattere procedurale all’applicazione

sole

Stato interessato,in merito alle controversie di relative

dell’ART.7. Consiglio europeo di Nizza(2000)

Nello stesso periodo,le istituzioni comunitarie,nel corso del

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’U.E.

proclamarono solennemente la

La proclamazione conclude la prima fase di un complesso processo cominciato durante i lavori del

Consiglio europeo di Colonia (1999) ,durante un catalogo

il quale emerse la necessità di redigere

europeo dei diritti fondamentali,considerato la finalità prioritaria dell’U.E.

inedito

Tale obiettivo richiedeva l’istituzione di un organo costituente :la

CONVENTION(Conferenza intergovernativa) CONVENZIONE HERZOG(dal

o nome del

suo presidente). 62 membri

Essa era composta da distribuiti in tal modo:

15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo;

16 membri del Parlamento europeo;

30 membri dei Parlamenti nazionali;

4

Rappresentante del presidente della Commissione + osservatori (2 per la CGCE e 2 per il

Consiglio d ‘Europa di cui 1 per la Corte europea dei diritti umani).

3 progetto di

Dopo circa un anno di lavoro la Convention giunse alla predisposizione di un

Carta,adottato consensus

per , e portato all’approvazione delle istituzioni comunitarie-

Consiglio europeo di Nizza.

Parlamento,Commissione e Consiglio-. Dopo la firma fu sottoposto al

Struttura della Carta: 7 Capi 54 articoli

PREAMBOLO

Ampio

DIGNITà

Capo I :

LIBERTà

Capo II :

EGUAGLIANZA

Capo III :

SOLIDARIETà

Capo IV :

CITTADINANZA

Capo V :

GIUSTIZIA

Capo VI :

DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI.

Capo VII : VII Capo l’articolazione della Carta con la CEDU.

Le disposizioni generali di cui al precisano

Scompare la bipartizione diritti civili e politici diritti economici e

del progetto di articolato in e

sociali. Bill of rights principio di certezza del diritto

Questa sorta di rafforza il nell’U.E.

Preambolo

Nel si afferma che il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nella Carta riafferma

5 fonti normative 2 fonti giurisprudenziali.

diritti derivanti da e

Fonti normative:

TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI:

1. rilevate nell’ambito degli ordinamenti

NON “Tradizioni

costituzionali degli Stati membri. NB: “Costituzioni”ma

costituzionali” così da ricomprendere diritti derivanti da costituzioni scritte e non scritte.

OBBLIGHI INTERNAZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI:

2. 2 Patti internazionali delle

prevalentemente assunti su base convenzionale quali ad es : i

N.U. del 1966 sui diritti civili e politici ed economici,sociali e culturali. atti non

Inoltre

vincolanti Dichiarazione universale dei

dal rilevante significato giuridico- politico: es.

diritti dell’uomo,Atto finale di Helsinki.

3. TUE E TRATTATI COMUNITARI INTEGRATIVI E MODIFICATIVI

4. CEDU: procolli addizionali.

Complesso di diritti garantiti dalla stessa e dai suoi

5. CARTE SOCIALI COMUNITARIE ED EUROPEE: ricognitive di diritti in ambito

Carta sociale europea di Torino del 1961,Carta comunitaria dei diritti

sociale. Ad es.

sociali fondamentali dei lavoratori del 1998.

Fonti giurisprudenziali:

1. CORTE DI GIUSTIZIA;

Diritti riconosciuti dalla della

giurisprudenza

2. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI

Diritti riconosciuti dalla della

giurisprudenza

UMANI. NON una fonte AUTONOMA di produzione

E’ quindi evidente che la Carta costituisce ma di

di diritti consacrati in ALTRE fonti, fonte RINFORZATA.

Ricognizione e quindi opera come

non meramente riaffermativo dei diritti.

La Carta ,però, presenta un carattere 4 riproduttivo di altri cataloghi

Sicuramente l’attività ricognitiva del catalogo dei diritti,

preesistenti, novum. l’influenza delle Corti europee e

costituisce un Deve rilevarsi,però, che

nazionali diritti NUOVI

ha comportato l’inclusione di alcuni (es .in materia di tutela dei dati

personali). Preambolo della Carta

Un ‘ulteriore conferma in tal senso è rinvenibile nel ,dove si rinviene una

STORICITà DEI DIRITTI

caratterizzazione della stessa in conformità alla cd. ,ovvero

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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