Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Di Stasi, libro consigliato Il sistema europeo, Di Stasi (Parte II)
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un documento giuridicamente vincolante
che la Carta sia stata formulata come non si
escluderne la produzione di effetti.
nega la possibilità di La Corte opera riferimenti alla
SENT. VIKING E LAVAL, SENT.
Carta in altre sentenze del 2007,tra le quali
INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION etc…
la prassi normativa delle istituzioni comunitarie un crescente richiamo a
Infine ha annoverato
disposizioni della Carta atti di diritto comunitario derivato.
come si evince da un complesso di
6.RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E VALORE DELLA CARTA NEL
GIURIDICO
TRATTATO DI LISBONA
Conferenza intergovernativa,nel Consiglio europeo di
Il mandato conferito alla corso del
Bruxelles del 2007,non parere della Commissione del 2007
poteva non tener conto del in cui si
un unico trattato, i valori fondamentali dell’Unione e dei
rimarcava l’importanza di unificare,in
diritti fondamentali.
Il TRATTATO DI LISBONA, Trattato
firmato il 13/12/2007, ha apportato ampie modifiche al
sull'Unione europea Trattato che istituisce la Comunità europea, Trattato sul
e al ribattezzato
funzionamento dell'Unione europea.
rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali varie disposizioni nuove o
Il emerge in
riformulate dei Trattati.
Vediamo quali:
PREAMBOLO: universali dei diritti inviolabili
prevede che l’Unione si ispira ai “valori
ed inalienabili della persona,della libertà,della democrazia, dell’uguaglianza e dello
stato di diritto”.
ART.2 TUE VALORI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI
: nel definire i su cui si
dignità,libertà,democrazia,uguaglianza,stato di
fonda l’Unione indica quelli “della
diritto ,rispetto dei diritti umani”.
ART.21 TUE : par. 1 “ UNIVERSALITà ED INDIVISIBILITà DEI
Al annovera
DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTà FONDAMENTALI” tra i valori che
par.2
l’Unione si prefigge di promuovere nel resto del mondo; al s’individua nel
RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO uno dei fini
cooperazione dell’Unione con paesi terzi.
della 8
ART 3 n.2 : tutela dei diritti fondamentali NON
si ricava che la è disgiunta dalla piena
SPAZIO DI LIBERTà ,SICUREZZA E GIUSTIZIA.
realizzazione di uno Quest’ultimo
rango di obiettivo dell’U.E la promozione della pace,dei suoi
assume il subito dopo
valori e del benessere dei popoli. Lo spazio libertà-sicurezza-
è costruito sul trinomio
giustizia,quali principi-valori fondamentali di pari dignità.La compiuta realizzazione di
“nel rispetto dei diritti fondamentali … nonchè delle
tale spazio non può non avvenire
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri” l’ART. 67
secondo quanto dispone
TFUE.
ART 49 TUE: il rispetto dei diritti umani adesione di nuovi
in esso rileva in materia di
Stati.
ART 6 TUE : Trattato di Lisbona,presenta
profondamente modificato dal un
Trattato di Nizza.
‘articolazione accresciuta rispetto alla versione del
Le fonti eterogenee:
in esso richiamate sono
CEDU (par.2) :oggetto significativa prassi applicativa;
di una
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI(par.1): diritti e libertà l’Unione
i cui
riconosce;
PRINCIPI GENERALI(par.3): le cui fonti di ispirazione sono individuate nella
CEDU TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATI
e nelle
MEMBRI. Il richiamo a tali principi generali e alle tradizioni costituzionali degli
perplessità
Stati membri desta qualche perché la loro funzione potrebbe
considerarsi esaurita una volta che questi siano stati trasfusi in un testo scritto. Il
evitare
persistente richiamo ad essi deve essere spiegato in relazione all’esigenza di
il rischio di una cristallizzazione dei diritti fondamentali con la conseguente
impossibilità per la Corte di giustizia di individuare nuovi diritti.
Trattato di Lisbona Carta CEDU tradizioni
La possibilità offerta dal di invocare la ,la e le
costituzionali comuni agli Stati membri CONCORSO
produrrà,nell’ordinamento dell’U.E ,un
DI FONTI,che principio del cd.STANDARD MASSIMO DI
comporterà il ricorso al
PROTEZIONE,dando il livello di
prevalenza ,di volta in volta, a quella ,tra le fonti, che assicuri
protezione più elevato.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’U.E
La ,seppur contrassegnata dallo stesso
VALORE GIURIDICO dei Trattati,NON viene incorporata nel testo del nuovo Trattato.
6 par.1 RINVIO RECETTIZIO “L’Unione riconosce i diritti,le
Nell’ART si opera un ad essa
libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E”.
un rango superiore
dovrebbero
I diritti fondamentali sanciti nella Carta rivestire rispetto a quelli
contenuti nella CEDU e nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Quest’ultimi
9
principi generali del diritto dell’Unione una posizione
infatti ,in quanto ,sarebbero collocati in
intermedia tra il diritto primario e quello derivato mentre i diritti della Carta acquisirebbero la
rango di diritto primario.
stessa forza giuridica dei Trattati e quindi un regime
Ad una più attenta disamina ,però, sembra che per la Carta si sia voluto mantenere
almeno speciale.
parzialmente Molteplici sono gli elementi che impediscono di guardare alle
direttamente efficaci
disposizioni della Carta come dall’esistenza di norme
indipendentemente
interne corrispondenti.
In particolare ci si riferisce :
ART.52 par.5 Carta: norma che era assente nella versione originale e che introduce una
distinzione tra le norme della Carta:
direttamente efficaci;
Norme
bisognevoli di misure di attuazione
Norme con valore ermeneutico a livello
dell’Unione o degli Stati membri.
Trattato di Lisbona par 1 comma 3
Il accentua tale distinzione prevedendo all’ART.6 che i
TITOLO VII
diritti e le libertà della Carta siano interpretati in conformità con le disposizioni del
della Carta l’ART.52 par.5.
,tra cui appunto
Le disposizioni della Carta ,inoltre,assumono rilevanza:
PARAMETRO DI LEGALITà DEGLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
Come nonché
ATTI e ATTIVITà STATI MEMBRI,nei CGUE;
di degli limiti della competenza della
GIURISDIZIONI NAZIONALI rispettare il
Nei confronti delle che saranno tenute a far
diritto dell’Unione l’osservanza di questo nuovo parametro normativo
attraverso
europeo.
La VINCOLATIVITà DELLA CARTA la protezione dei diritti fondamentali
ha rafforzato
piano procedurale più efficace tutela del singolo entro l’U.E e negli
anche sul garantendo una
ordinamenti degli Stati. la Corte di Giustizia, attività di controllo del
Inoltre nella propria
comportamento delle istituzioni e degli Stati membri ,potrà ulteriore parametro di
usare un
diritto scritto.
novellato ART.6
Il testo del prevede:
Par.1 : le disposizioni della Carta NON estendono in alcun
prevede espressamente che
le competenze dell’unione definite nei Trattati;
modo
Par. 2: adesione dell’U.E alla CEDU
l’ART 7 TUE procedura di controllo sui comportamenti degli Stati membri
Infine relativo alla
violazioni gravi rischi di violazioni gravi dei valori ,presenta
che realizzino o di cui all’ART.2
alcune modifiche ,quali alcune variazioni nei termini,come
rispetto al testo previgente ad es. nel
“parere conforme” “approvazione”
caso di modificato con etc.
7.I REGIMI DI APPLICAZIONE:IL PROTOCOLLO 30
DIFFERENZIATI 10
vincolatività giuridica della Carta
Le preoccupazioni di alcuni Stati per la sono all’origine della
PROTOCOLLI,in PROTOCOLLO 30
predisposizione di alcuni particolare il
“SULL’APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ALLA
POLONIA E AL REGNO UNITO”.
una limitazione della portata della Carta Polonia Regno Unito
Fu redatto per consentire alla e al
Repubblica Ceca
e poi esteso anche alla in occasione del Consiglio europeo del 2009, per
facilitare la ratifica del Trattato da parte di tale Stato. Tale protocollo si configura come uno
DIFFERENZIATA”.Esso
strumento volto all’estensione del principio di “INTEGRAZIONE pur
neutralizzare l’effettività dei
ribadendo il rispetto dei diritti fondamentali appare rivolto a
controlli giurisdizionali nell’applicazione della Carta. Sicuramente le motivazioni che han spinto
regime speciale
Polonia e Regno Unito a richiedere l’applicazione del previsto dal protocollo sono
all’ATTIVISMO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
riconducibili in materia di diritti
la tutela giurisdizionale uno dei
fondamental,la quale ha infatti qualificato degli stessi come
fondamenti della Comunità. PROTOCOLLO 30:
Sono diverse le finalità che i due Stati intendono perseguire con il
POLONIA: la Carta il diritto degli Stati membri di
sostiene che lascia impregiudicato
legiferare nel settore della moralità pubblica,della protezione della dignità umana
le riserve
etc,ribadendo in tal modo che tale Stato ha nei confronti degli interventi del diritto
l’attività interpretativa della Corte.
dell’Unione in tali settori attraverso
NB:Tali infondate uno standard
preoccupazioni appaiono visto che la Carta garantisce
minimo di tutela una protezione più elevata
e non si oppone ad di tali diritti all’interno
ordinamenti nazionali.
degli Il bilanciamento tra le varie forme di
e comunitaria)
tutela(nazionale,internazionale va risolto in base al criterio della
MAGGIORE PROTEZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI.
REGNO UNITO : riconoscimento di nuove tutele
mostra cautela rispetto al
fondamentali all’interpretazione estensiva delle garanzie
in materia sociale e del lavoro o
esistenti TITOLO IV Carta
.V’è una sorta di timore suscitato dalla tutela prevista dal per i
“diritti di solidarietà”.
Il Protocollo 30,a clausole di OPTING OUT NON
di altre , esonera gli Stati che lo
differenza
hanno sottoscritto dal rispetto degli obblighi derivanti dalla Carta. Il suo effetto è solo quello di
limitare la portata di una serie di diritti in essa contenuti e di impedire alla Corte di giustizia di
sindacare la conformità rispetto alla carta delle norme e dei regolamenti amministrativi dei paesi
che lo hanno sottoscritto. Esso realizza così una soluzione compromissoria tra i vari Stati membri.
NON
Inoltre lo stesso pregiudica l’applicazione della Carta nei confronti degli altri Stati
NON
membri:quest’ultimi potranno far valere davanti alla Corte di Giustizia una violazione della
Carta imputabile a Polonia,Regno Unito e Repubblica Ceca. Si può promuovere invece ,sul piano
procedura dall’ART.7 TUE grave e
prevista qualora si prospetti una “violazione
politico,la all’ART.2.
persistente” dei valori di cui
Un complesso di problematiche ,però,restano aperte. Gli effetti del Protocollo non appaiono univoci
modulabili scelte interpretative
ma piuttosto in funzione di che spetterà alla Corte assumere. Si
possono prospettare 3 possibilità:
circoscrivere la portata derogatoria del Protocollo
1. La Corte potrebbe con la conseguenza
le disposizioni della Carta rischierebbero di essere intese alla luce del
,però, che
Protocollo. 11
una piena efficacia regime comune dei
2. Si potrebbe conferire al Protocollo in deroga al
diritti fondamentali(introdotto nuovo ART.6 TUE),
dal con specifico riferimento alla
un regime duplice disomogeneo nella tutela dei diritti
Carta. Ne risulterebbe,in tal caso,
fondamentali.
3. valorizzare le garanzie altri strumenti par.3 ART
Si potrebbero offerte dagli previsti al
6: CEDU e Tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tali fonti
uno scambio continuo di principi e diritti
permetterebbero nell’ordinamento
dell’Unione.
8. LA CARTA E I ALLA SUA INTERPRETAZIONE: LE CD. “SPIEGAZIONI”
LIMITI
peculiarità della Carta dei diritti fondamentali VINCOLI
Tra le vanno menzionali alcuni
ALL’AUTONOMIA DELL’INTERPRETE.
L’ART.6 par.2 TUE 3 comma l’interpretazione della Carta
al richiede che avvenga in
disposizioni generali del TITOLO VII della Carta
conformità alle stessa e inoltre impone
“nel debito conto le spiegazioni”compilate
all’interprete di tenere sotto l’autorità della
spiegazioni
convenzione che ha redatto la Carta. Il riferimento alle non è contenuto solo in tale
ulteriori riferimenti.
norma primaria ma vi sono
L’ART.52 N.7 CARTA, “ DISPOSIZIONI
collocato nel capitolo finale della stessa,intitolato
GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA
CARTA”precisa nel debito conto le
che “ i giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono
spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della presente Carta”.
5 comma del Preambolo 3 Considerando del Protocollo 30.
Analoga dizione compare nel e nel
Nella Gazzetta Ufficiale dell’U.E “spiegazioni relative alla Carta dei
la pubblicazione delle
diritti fondamentali” ,per status
è preceduta dalla precisazione dell’inconfigurabilità le stesse ,di
di legge,rappresentando prezioso strumento di interpretazione della Carta.
invece un
dottrina
La le ha criticate aspramente,tra i tanti:
PACIOTTI,che piccole brutture
le inserisce “fra gli esempi di inserite all’ultimo
momento…”;
BRONZINI, la creatività giurisprudenziale”;
che le considera quale mezzo per “frenare
PIZZORUSSO,che “carattere sconcertante di tale interpolazione”
sottolinea il ..etc
spiegazioni sprovviste di status vincolante, un indubbio contenuto
Le ,seppur presentano
tecnico –giuridico in quanto ricomprendono riferimenti puntuali ad articoli contenuti in fonti
fonti eterogenee loro collocazione
normative in materia di diritti umani. Sono sia riguardo alla
nella gerarchia delle fonti portata(
sia riguardo alla loro universale,regionale,sub regionale).
spiegazioni RIFERIMENTI
Le operano numerosi :
Alle norme della CEDU: le diffuse resistenze
rimarcano a tal proposito nel definire un
compiuto coordinamento tra i due sistemi normativi. A tal proposito rileva la
spiegazione all’ART.52 della Carta,la lista di “diritti
quale contiene e una
corrispondenti” 2 parti:
suddivisa in
corrispondenza ASSOLUTA: diritti della Carta
1. Relativa ad una la cui portata
previsioni normative della
coincidente
deve intendersi con le corrispondenti
CEDU; 12
corrispondenza RELATIVA: identità di significato norme
2. Relativa ad una delle
della Carta norme CEDU,ma portata più estesa.
rispetto alle
ulteriori FONTI INTERNAZIONALI: DICHIRAZIONE
Ad tra le tante,la
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO,il PATTO SUI DIRITTI CIVILI E
POLITICI,lo STATUTO DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE etc…
GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
Alla
Alla GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI,la quale
rendere living le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli
ha avuto il merito di
addizionali, CEDU nella Carta fonte di ispirazione.
giacchè la assume il ruolo di
l’ampiezza dei richiami alle fonti
E’ evidente nelle spiegazioni. Va precisato se ,all’interno delle
al di là della mera identificazione della fonte di
stesse,non emergano contenuti che vanno
riferimento. non un contenuto
Le spiegazioni,nella loro eterogeneità, presentano
necessariamente neutro. un effetto restrittivo
Spesso si connotano per rispetto all’esercizio dei
sprovvisti di limiti.
diritti e principi contenuti nella Carta che generalmente sono
il riferimento alla CEDU regime delle
In alcune spiegazioni sembra finalizzato a recepire il
limitazioni previsto dalla CEDU stessa. Non mancano,infine,casi in cui le spiegazioni si
un effetto estensivo
evidenziano per rispetto alla disposizione di riferimento
una lettura EVOLUTIVA della tutela dei diritti
originaria,ampliandone la portata alla luce di
fondamentali.
9. L’ADESIONE DELL’U.E. ALLA CEDU NELLA PRASSI DELLE ISTITUZIONI
COMUNITARIE:NOVA-VETERO QUAESTIO
le istituzioni comunitarie,seppur soluzioni differenti,si
Nell’arco dell’ultimo trentennio attraverso
diritti fondamentali
sono preoccupate di rispettare,nell’esercizio dei loro poteri ,i quali risultanti
tradizioni costituzionali comuni.
dalle modalità di collegamento
Hanno ,inoltre, cercato di definire tra il sistema comunitario e quello
convenzionale(ad es.adesione alla CEDU).
La mancata incorporazione della CEDU nel diritto comunitario ha fatto si che la
fonte di ispirazione.
stessa esercitasse ,per lungo tempo, il ruolo di
solo
il trattato di Lisbona sistema di garanzia CEDU
Con il problema del rapporto tra previsto dalla e
europeo
quello ha acquisito rinnovata attualità.
Seguono le tappe di questa vetero quaestio.
PARLAMENTO EUROPEO,la COMMISSIONE CONSIGLIO,
Il ed il dopo aver affermato
l’importanza del rispetto dei diritti fondamentali risultanti dalle costituzioni degli Stati membri e
DICHIARAZIONE INTERISTITUZIONALE del 1977
dalla CEDU,con una dichiaravano che
“rispettano e continueranno a rispettare tali diritti”.
esse comunitario,
atipico
La Dichiarazione,atto legittimava:
un ricorso indiretto alla CEDU
Secondo alcuni ad ai fini dell’interpretazione,in casi di
dubbio,degli atti giuridici comunitari;
non conteneva un catalogo chiuso di diritti(coincidenti
Secondo la Corte di Giustizia con
quelli della CEDU o delle costituzioni nazionali) ma aperto.
13
MEMORANDUM delle Comunità europee alla CEDU,presentato
Un relativo all’adesione dalla
Commissione 1979 una formale adesione della
nel , conteneva una precisa opzione a favore di
Comunità alla CEDU. “modo migliore per soddisfare la necessità di rafforzare la
Secondo la Commissione si trattava del
tutela dei diritti fondamentali a livello comunitario”,“mostrerebbe
che la Comunità non si limita a dichiarazioni politiche di intenzione …e verrebbe data
soddisfazione a quanti già da tempo reclamano la creazione di un catalogo scritto dei diritti
fondamentali che vincoli la Comunità…riducendo il rischio che una giurisdizione nazionale
approfitti della mancanza di un catalogo scritto di tali diritti per sindacare un atto del Consiglio o
della Commissione alla luce della sua Costituzione… ”.
L’opzione dell’adesione,nel rigoroso rispetto delle competenze comunitarie, era quella prescelta
dalla Commissione, ma il Memorandum ne contemplava altre 3:
1. la giurisprudenza della CGCE,della protezione dei diritti
Lo sviluppo,attraverso
dell’uomo nelle Comunità europee;
un catalogo dei diritti fondamentali
2. La redazione di da adottarsi mediante trattato tra gli
Stati membri ; un protocollo
3. L’ adozione di di raccordo fra le istituzioni comunitarie e quelle previste dalla
CEDU. 1990 richiesta
Il dibattito sviluppatosi in seguito all’adozione del Memorandum approderà nel alla
formale di adesione alla CEDU presentata dalla Commissione.
Parlamento europeo,
Il che si era mostrato favorevole sia alla richiesta formale di adesione che
1988 Dichiarazione dei diritti e delle
all’adozione di una Dichiarazione di diritti, nel emanò una
libertà fondamentali che costituiva un vero e proprio catalogo dei diritti,più ampio rispetto a
diritti dell’ultima generazione,che
quello consacrato dalla CEDU ,comprensivo anche dei cd.
superava la tradizionale distinzione tra diritti civili ed economici .
della Dichiarazione,non
non vincolatività
Tale catalogo ,però, a causa della poteva essere
considerato come parametro di riferimento comunitario per la tutela dei cittadini.
“ il rispetto dei diritti fondamentali costituisce il
Nella dichiarazione si ricordava ,inoltre,che
presupposto indispensabile della legittimità comunitaria”.
una risoluzione del 1994 la sua posizione di favor per
Anche in il Parlamento europeo confermò
l’adesione, seppur consapevole delle difficoltà di tipo politico,istituzionale e giuridico che ciò
avrebbe comportato.
A questo atteggiamento di favore espresso dalla Commissione e dal Parlamento europeo faceva da
Corte di giustizia.
contraltare la posizione assunta dalla potenzialmente lesiva dei suoi poteri
Quest’ultima percepiva la formale adesione come in quanto
possibile subordinazione alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
poteva comportare una sua
La Corte di Giustizia avrebbe dovuto applicare il diritto della CEDU ,come applicato ed interpretato
dalla Corte europea dei diritti umani.
1996 ART.228
Nel il Consiglio chiese un parere alla Corte di Giustizia,in conformità dell’allora
par. 6 TRATTATO CE( ART.300),circa la compatibilità con il Trattato di un eventuale
ora
accordo di adesione alla CEDU da parte delle Comunità.
Oltre a tale questione principale alla Corte fu chiesto di rispondere ad altre 2 questioni:
Ricevibilità della richiesta di parere
1. in assenza di un progetto di accordo di adesione;
Competenza della Comunità
2. alla conclusione di siffatto accordo.
Il parere della Corte del 1996 fu negativo. 14
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame diDiritto dell'Unione Europea, basato su appunti personali e studio autonomo del terzo capitolo del testo consigliato dal docente con i seguenti argomenti trattati: latutela dei diritti fondamentali nell'Ue, da uno "Statuto" giurisprudenziale a uno "Statuto" sostanzial-procedurale dei diritti fondamentali(Trattati di Maastricht ed Amsterdam), gli art. 6 e 7 delTrattato di Nizza e la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.
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