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SEZIONE rispetto ai ricorsi (sia individuali che statuali)

E infine c'è una (composta da SEZIONE ALLARGATA 17 giudici) che non solo giudica le questioni più complesse ma svolge anche le funzioni di un organo di appello.

Con la riforma del Protocollo n. 11, è stato ridefinito l'assetto istituzionale ed è stata rafforzata la posizione dell'individuo che diventa così un vero e proprio ALTER EGO dello Stato, infatti l'individuo ha un diritto di azione davanti alla Corte che subisce il solo limite della preventiva verifica di ammissibilità ad opera del Comitato. Eccetto questo limite, il ricorso individuale è parificato a quello statale. Se la richiesta viene considerata ammissibile la Sezione procede ascoltando i rappresentanti delle parti. Si potrebbe anche pervenire ad una composizione amichevole della questione ma nell'ipotesi contraria l'esame del ricorso avviene in udienza pubblica con il libero accesso ai.

documenti depositati in archivio. Le sentenze sono motivate e non sono definite proprio perché si può fare ricorso in appello. Se le parti richiedono il deferimento alla sezione allargata, la richiesta dovrà essere sottoposta ad un giudizio di ammissibilità ad opera di un collegio di cinque giudici che devono verificare se il caso solleva una questione grave sull'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli.

L'aspetto però più interessante riguarda il fatto che, al modificato equilibrio istituzionale corrisponde l'assimilazione della posizione processuale del ricorrente individuale a quella del ricorrente statuale seppur con i modesti limiti indicati.

CAPITOLO III.
LA SICUREZZA INDIVIDUALE COLLETTIVA NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.
È evidente che anche nell'ambito dell'Unione Europea, i diritti umani sono posti al centro della sua azione. Questo non significa però che prima della sua istituzione,

queste non venissero contemplati. Si può dire, infatti che prima della nascita dell'U.E. la tutela di tali diritti fosse ancora in fase embrionale. Tuttavia questi valori avevano carattere prevalentemente funzionale al carattere economico che restava l'obiettivo principale da raggiungere. Tuttavia questi valori avevano carattere economico, si è andato via via arricchendo di un connotato sociale volto a garantire un'unione sempre stretta tra i popoli europei, tesa ad eliminare le barriere economiche e sociali che ostacolano il progresso. Tale unione sociale era finalizzata a migliorare le condizioni di vita e di occupazione e a rafforzare la pace e la libertà. A partire degli anni '60 si è poi cominciato ad incorporare i diritti fondamentali nel sistema delle fonti del diritto comunitario ed il contenuto di tali diritti è stato riscontrato da principi desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri. Ad essi poi si sono

aggiunti quelli ricavabili dagli strumenti internazionali dedicati ai diritti umani, primo fra tutti la CEDU. Con l’espressione “tradizioni costituzionali” non ci riferiamo solo a quelle scritte ma vengono richiamati anche quei principi facenti capo a costituzioni non scritte. In ogni caso, la CEDU avrebbe costituito un costante punto di riferimento. Tuttavia, la sua mancata incorporazione nel diritto comunitario le ha permesso di esercitare, per lungo tempo, solo un modesto ruolo di fonte di ispirazione. Ma la sempre crescente consapevolezza, in ambito comunitario, della corrispondenza dei valori e contenuti tra CEDU e Unione Europea, ha riproposto la lexata quaestio relativa all’adesione (dell’U. E. alla CEDU). Il Parlamento europeo, la Commissione ed il Consiglio con una Dichiarazione interistituzionale del 1977 ed ancora di più il Memorandum del 1979 della Commissione, contenevano una precisa opzione a favore dell’adesione. Tale opzione era motivata.dal fatto che l'adesione avrebbe contribuito in maniera rilevante a considerare gli ideali di democrazia e libertà dando così all'Europa la possibilità di definirsi terra di democrazia e libertà. Tale propositi inoltre, non costituivano semplici intenzioni astratte ma erano suscettibili di applicazione concreta. Accettando di vincolarsi ad un catalogo scritto di diritti fondamentali avrebbe ridotto il rischio che una giurisdizione nazionale approfitti della mancanza di un catalogo scritto dei diritti fondamentali. Alla luce di questi presupposti in particolare con l'adozione del Memorandum, nel 1990 la Commissione presentò la richiesta di adesione della Comunità alla Altrettanto favorevole si dimostrò il Parlamento Europeo. Ma CEDU. questo atteggiamento di tali organi, fu contrastato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale posizione della Corte è stata riconfermata di recente ed ha rafforzato la posizione diquegli Statiche non avevano accolto positivamente l'iniziativa della Commissione di aderire alla perCEDUtimore degli effetti negativi delle sue disposizioni negli ordinamenti interni. Ma a livellocontenutistico, il rapporto tra la Comunità Europea e la è inestricabile così come dimostra ilCEDUcaso Mattheus c. Gran Bretagna dove la Corte , pur riconoscendo la sua incompetenza a valutare iricorsi contro gli atti comunitari, ha poi fatto valere la sua competenza ratione materiae. Ma non sipuò disconoscere la forte interdipendenza degli ideali e dei valori giuridici che accomunano gliStati membri dell'Unione Europea e quelli parte della Essa, in futuro, potrebbe diventareCEDU.comune denominatore di tutela dei diritti dell'uomo per tutti gli Stati, se non addirittura potrebbecontenere il nucleo fondamentale dei valori di una futura "costituzione europea". Anche il Trattatodi Maastricht sottolinea l'importanza dei valori e lofa indirettamente (cioè stabilendo che qualora si voglia raggiungere una vera unione politica basata su differenze sempre minori tra diritti civili, politici, sociali ed economici, bisogna richiamarsi all'esperienza comune degli Stati membri dell'Unione che è rappresentata dalla loro adesione alla e direttamente ovvero con ) l'art. F n. 2 del Trattato il quale dispone che l'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla e quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri quali principi generali del diritto comunitario. Seguendo l'interpretazione dottrinale dell'art. F n. 2, esisterebbe un obbligo, in capo alla Comunità, d'osservanza della . Il Trattato di Amsterdam invece, esclude qualsiasi ipotesi di adesione della Comunità alla Convenzione ma tuttavia si può notare, al suo interno, un impianto spiccatamente favorevole ad un rafforzamento della tutela deidirittidell'uomo e delle libertà fondamentali e questo lo si può riscontrare da diversi richiami normativi. Lo stesso Trattato prevede inoltre una vera e propria procedura di sorveglianza finalizzata alla constatazione di una violazione grave e preesistente da parte di uno Stato membro dei diritti fondamentali (non necessariamente di tutte e quattro le macrocategorie, ma anche di solo due di esse purché sussistano i caratteri di gravità e persistenza). Alla comminazione della sanzione, precede un'attività di accertamento che, qualora abbia esito positivo può provocare la sospensione di alcuni diritti derivanti allo Stato dall'applicazione del Trattato fino all'esclusione del suo rappresentante dal diritto di voto in seno al Consiglio. Tuttavia mancano le specificazioni dei diritti sospendibili, è inesistente un criterio di identificazione dei limiti temporali della sospensione e l'omissione di una clausola checonsenta di effettuare ricorso. Già da prima dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, il rispetto dei diritti umani era una condizione formale d'ammissione all'Unione Europea ed infatti questo requisito era già menzionato nella Dichiarazione di Copenhagen ed in quella di Stoccolma. Si è poi venuto a considerare con Maastricht e successivamente con il Trattato di Amsterdam con il quale l'obiettivo di garantire i diritti umani diventa più concreto ed efficace. Il rispetto dei principi di democrazia, pace e stabilità sono condizioni per l'adesione da parte di nuovi Stati all'Unione. I principi democratici, i diritti dell'uomo e le sue libertà fondamentali vengono in rilievo anche nei rapporti che l'Unione Europea stringe con il settore RAPPORTI INTERREGIONALI mediterraneo, asiatico o americano, quindi con culture anche differenti dalla propria. La Dichiarazione di Barcellona testimonia le

relazioni euro - mediterranee. Tali relazioni sono politiche, economiche, finanziarie, sociali, culturali e umane. Lo scopo è quello di fare del Bacino del Mediterraneo una zona di dialogo, di scambi e di cooperazione. La Dichiarazione di Madrid invece, definisce le relazioni euro - americane. Anche in questo caso lo scopo è quello di garantire una sicurezza politica, economica e culturale. Con ciò si vuole promuovere la pace, la stabilità, la democrazia e lo sviluppo, si vuole contribuire all'espansione del commercio mondiale e all'instaurazione di relazioni economiche più strette. Per questo vengono individuate le aree di crisi che necessitano di intervento e cooperazione senza però porsi come concorrenti di altre organizzazioni. Ancora, ci si propone di creare azioni finalizzate a contrastare problemati che non sono risolvibili su base nazionale (criminalità organizzata, terrorismo, traffico di stupefacenti, ecc...).

Dichiarazione di Bangkok definisce il codice delle relazioni euro – asiatiche cioè intercorre tral’Unione Europea e i Paesi membri dell’ (Associazione delle nazioni del sud est asiatico)ASEANpiù Cina, Giappone e Corea. La relazione si svolge sul piano economico ma con possibilità diestendersi ad altri settori quali scienza, tecnologia, cultura, lotta al terrorismo senza però porsi inmaniera concorrenziale nei confronti dell’ o di altre organizzazioni. Queste tre armi diONUcooperazione hanno in comune scopi di carattere prevalentemente economico ma possono anchetrascendere da questo. In ogni caso lo scopo resta quello di garantire lo sviluppo della pace ed ilrispetto dei diritti umani. Oltre che condizione di ammissione all’Unione Europea e fondamentodei rapporti interregionali (euro – asiatico, euro – atlantico, euro – mediterraneo), il rispetto deidiritti umani è diventato la condicio sine qua non

negli accordi (commerciali e di assistenza) con paesi terzi

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Publisher
A.A. 2007-2008
25 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Di Stasi Angela.