Relazioni internazionali: considerazioni introduttive
I mutati caratteri della sicurezza internazionale
Dopo il 1989 protagonisti della scena internazionale diventano, accanto agli Stati (protagonisti tradizionali) e alle organizzazioni internazionali, altri soggetti che, a vario titolo, si muovono accanto se non addirittura contro gli stati stessi. Questa coesistenza ha apportato delle conseguenze rilevanti nell'ambito del diritto internazionale ed in particolare in materia di sicurezza internazionale. In questo campo, infatti, nonostante sia ancora lo Stato l'attore principale, si è ridotta la sua funzione di artefice e garante della pace e della sicurezza internazionale. Attualmente non esistono Stati che possono assumersi il monopolio della sicurezza mondiale.
Problema eventuale è quindi quello di ridefinire i caratteri del soggetto statuale, con i suoi diritti e le sue responsabilità, soprattutto considerando il crescente incalzare di altri protagonisti sulla scena internazionale. Il problema di garantire la sicurezza internazionale si è cominciato a far sentire in particolare al termine della guerra fredda quando le tipologie delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale si sono moltiplicate. Oltre quindi ad un allargamento dei soggetti, in grado di garantire la sicurezza internazionale (trasformazioni in senso soggettivo), oggi si registrano anche delle esigenze di rafforzamento della tutela sul piano giuridico, materiale e spazio-temporale (trasformazioni in senso oggettivo).
È sempre più richiesta, infatti, la disciplina e quindi l’intervento dell’ONU il quale risulta sempre più coinvolto nella tutela dei diritti umani. Occorre tuttavia fare una precisazione: quando oggi parliamo di “intervento per” garantire la tutela internazionale non vogliamo riferirci solo ad una sicurezza di carattere politico-militare ma intendiamo un concetto molto più ampio, afferrabile dai più svariati punti di vista.
La sicurezza economica e sociale
La sicurezza infatti è economica (oggi si registrano dei sistemi oligopolistici di scambi internazionali nel senso che si sono creati dei giganteschi poli economici che hanno generato un sistema di interdipendenza commerciale tra gli stati, che prima non esisteva, in quanto la materia era gestita singolarmente da ogni stato) e a testimonianza è la creazione dell’O.M.C. (Organizzazione Mondiale del Commercio) ma è anche una sicurezza sociale, culturale oltre che umana.
Quando parliamo di diritti umani, facciamo riferimento a quei diritti fondamentali, primari per ogni essere umano perché gli consentano di vivere in maniera dignitosa e gli permettano di sviluppare la propria personalità. È evidente che la tutela dei diritti umani deve essere garantita anche sul piano internazionale ed è in questo modo che si giustificano gli interventi dell’O.N.U. ogni qualvolta si verifichi una minaccia o una violazione di questi diritti. Così, come sancisce la Carta delle Nazioni Unite, gli obiettivi dell’organizzazione sono: garantire il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e assicurare le condizioni di stabilità e benessere necessarie affinché ci siano rapporti pacifici tra le nazioni complessivamente considerate.
Il riconoscimento dei diritti umani costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo e la loro tutela si sposta dagli ordinamenti interni a quelli internazionali. Questo intersecamento tra ordinamento interno ed internazionale consente il superamento della visione “domestica” dei diritti umani (domestic jurisdiction) e permette di considerarli in una duplice dimensione e con una duplice funzione: proteggono l’essere umano a livello internazionale e prevengono le minacce all’ordine pubblico internazionale.
La sicurezza umana a partire dal 1989
Prima del 1989 la situazione era diversa. La tutela della sicurezza, infatti, presentava una dimensione individuale, in riferimento all’interesse di ciascuno stato a preservare la sua indipendenza e integrità territoriale, il suo sviluppo politico, economico e sociale. Rispetto quindi al singolo individuo, la sicurezza era in un certo senso subordinata e non concorrente a quella degli stati. Soltanto successivamente si è avuta una definizione più generale di sicurezza umana attraverso la quale si è avuta una concezione umanocentrica della sicurezza internazionale. Si è cioè sopravvalutato il ruolo dell’individuo.
In particolare la sicurezza può essere considerata in un duplice livello:
- Livello sovra-statuale: raggiungimento della pace e della sicurezza da parte di Stati che appartengono alla stessa regione internazionale, intendendo per regione internazionale quello spazio geografico accomunato dalle stesse tradizioni giuridiche e culturali nel quale vengono imposte delle norme giuridiche (al fine di tutelare la sicurezza e la pace) combacianti con le tradizioni e la cultura di quei popoli;
- Livello endo-statuale: facendo riferimento alla protezione interna della sicurezza offerta cioè da ciascun singolo stato. Ma, come si è detto, oggi tale tutela è sottoposta ad una sorta di superamento.
La sicurezza umana come status pluriosoggettivo: soggetti internazionali ed interni
È con la nascita dei diritti umani e del moderno costituzionalismo (che s’ispira alla rivoluzione francese) che si pone fine al conflitto tra autorità ed individuo aventi ad oggetto le rivendicazioni del singolo delle proprie libertà; fino ad allora compresse da parte delle autorità pubbliche. Tra le prime enunciazioni dei diritti umani ricordiamo il documento anglosassone della Magna Charta che pone fine all’assolutismo del sovrano e lo subordina all’osservanza di una serie di regole ispirate soprattutto al rispetto delle libertà individuali. Non può essere trascurata però l’esperienza rivoluzionaria francese che ha segnato la svolta decisiva in campo dei diritti umani.
È proprio alla rivoluzione francese ed ai suoi ideali che oggi s’ispirano i moderni stati democratici. Con la rivoluzione, i diritti umani vengono trasformati in diritti universali, sottratti agli ambiti nazionali poiché appartenenti all’uomo prima ancora che allo stato. È l’uomo il fulcro dello stato moderno e questo non deve interferire indebitamente nella sua sfera di libertà (libertà negative). Lo Stato diventa quindi strumentale all’individuo.
Accanto però a questo potere di non interferenza (potere negativo) dello stato, si pone un potere positivo che, soprattutto in campo politico, economico e sociale, richiede un sempre crescente intervento dello stato stesso. Rovesciata quindi l’ottocentesca priorità dello stato (ripresa poi dal fascismo), quest’ultimo viene concepito come lo strumento a servizio dell’uomo in virtù del ruolo centrale che la persona umana riveste nella società. Da un rapporto di contrapposizioni tra Stato e cittadino, si passa quindi ad un rapporto di fiducia ma soprattutto di cooperazione, partecipazione, solidarietà e codecisione per il conseguimento di fini di interesse generale.
Significativa è l’espressione con la quale si sostiene che lo Stato è l’alter ego dell’individuo e la sua azione è finalizzata alla protezione dei diritti della persona umana. In passato, l’ordinamento internazionale era basato su una serie di rapporti bilaterali tra Stati sovrani indipendenti tra loro. Si trattava cioè di uno ius inter potestates che coordinava solo gli Stati per cui le relazioni internazionali non riguardavano i singoli individui. Si parlava infatti di domestic jurisdiction nel senso che lo Stato era privo di obblighi internazionali e la tutela dei diritti faceva parte del suo dominio riservato. Non c’erano norme esterne di carattere sopranazionale o internazionale quindi il singolo era sottoposto esclusivamente allo Stato di appartenenza, massima espressione di sovranità. Ciò comportava la sottovalutazione di quelle norme generali in materia di diritti umani. La domestic jurisdiction è stata in seguito superata.
In realtà, però, i tre elementi costitutivi dello stato sono rimasti sostanzialmente invariati:
- Popolo: insieme di persone che, in forza della loro appartenenza allo Stato, risultano sottoposte in modo permanente all’autorità di governo;
- Territorio: spazio geografico entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità;
- Sovranità: elemento organizzativo. Sul piano del territorio, nulla quaestio.
I maggiori problemi sorgono relativamente al concetto di popolo e sovranità. Riguardo al concetto di popolo, ne sono state date diverse nozioni mentre sulla sovranità c’è stata una notevole evoluzione storica. Quando oggi parliamo di sovranità, intendiamo l’esercizio indisturbato del potere dello Stato entro un certo territorio. Questo potere determina il diritto dello Stato a non subire le interferenze da parte degli altri Stati e obbliga questi ultimi a non ostacolare l’esercizio della sovranità degli altri.
In passato il potere sovrano apparteneva al monarca che lo racchiudeva nella sua stessa persona. Tramontato l’assolutismo, oggi si parla di una contitolarità della sovranità dello Stato in concorrenza con altri soggetti, diversi dallo Stato, come le organizzazioni internazionali ed inoltre si deve tener conto anche del sempre crescente valore dei diritti propri di entità non statuali (individui, popoli, organizzazioni nazionali non governative, minoranze). Oggi quindi si fa avanti il concetto di sovranità limitata (soft sovereignty), cioè condizionata ad una serie di precisazioni per il suo esercizio.
Autolimitazione volontaria, infatti, significa che lo Stato necessariamente accetta la presenza di fattori di compressione di carattere etico, politico e giuridico ed automaticamente rinuncia ad alcuni poteri sia all’interno (nei rapporti con i cittadini) e sia all’esterno (nei rapporti con gli altri soggetti di diritto internazionale). Questo ci fa capire che lo Stato non è iuris gentium solutum ma è sottoposto ad un sempre crescente numero d’obbligazioni internazionali che delimitano la sua sovranità ma non l’aboliscono totalmente (Stato sempre più limitato dagli obblighi internazionali).
Si è detto che i limiti alla sovranità dello Stato possono essere interni o esterni.
- Limiti esterni: es. partecipazione dello Stato alle organizzazioni internazionali (art. 11 Cost.). Ciò determina rilevanti limitazioni della sovranità. Questi limiti derivano da atti volontari dello Stato che delega ad altri enti porzioni del suo potere, tendenzialmente esclusivo.
- Limiti interni: sono quei limiti all’imperio dello Stato nei suoi rapporti con i cittadini e con coloro che risiedono sul suo territorio (es. minoranze). Questo processo di limitazione interna abbisogna di particolari formalismi.
Il limite maggiore alla sovranità statuale è dato però dalla internazionalizzazione dei diritti umani che sono stati esclusi dalla domestic jurisdiction. La ratio di tal esclusione sta nell’interesse dell’individuo a non vedere soccombere tali valori al cospetto della sovranità intesa come supremazia, esclusività e pienezza della competenza statuale.
La comunità internazionale (e ciò limita ancora di più la sovranità dei singoli Stati) ha il dovere ed il diritto di intervenire negli affari interni degli Stati qualora riscontri casi di violazioni estese e reiterate dei diritti umani. L’emergere dell’esigenza di tutelare i diritti umani, ha fatto sorgere la difficoltà di contemperare questa esigenza con il principio di non intervento negli affari interni del singolo Stato, intendendo per affari interni quelli economici, politici, sociali e culturali.
Tuttavia oggi viene riscontrata la priorità della tutela dei diritti umani, il che limita la giurisdizione domestica. Lo Stato tende ad assumere nuovi connotati prendendone alcuni originari e questo accade anche a causa della concorrenza di altri soggetti di diritto internazionale. Nell’ambito delle relazioni internazionali si registra un indebitamento dell’autorità statuale, un indebolimento della concezione statocentrica che consente l’emergere di identità che vanno oltre quelle dello Stato-nazione. In questo contesto di crisi dell’idea classica di Stato, trovano ampio spazio i diritti umani, intesi come valori universali che prescindono dalla singola entità statuale e diventano valori degli ordinamenti internazionali. Ecco quindi il nuovo valore del diritto internazionale, Ius Gentium, come sempre più volto ad un processo di umanizzazione che pone l’uomo al centro di ogni interesse. La massima espressione di limitazione della sovranità statuale è data dal fenomeno delle organizzazioni internazionali, ovvero enti le cui funzioni sono ad esse delegate dagli Stati ai quali però esse non si sostituiscono ma concorrono nella gestione di interessi collettivi per la tutela della sicurezza umana.
Oggi esiste una vasta gamma di tali organizzazioni le quali offrono, soprattutto sul piano giurisdizionale, forti garanzie di controllo e tutela. Prima del 1989 la salvaguardia dei diritti umani consisteva nel fare in modo che ciascuno Stato provvedesse ad inserire la loro tutela nell’ambito del proprio ordinamento. Dopo il 1989 lo Stato, insieme con altri attori, con lo scopo di tutelare i diritti umani, ha dato vita ad un processo di soft sovereignty, limitando la propria sovranità. Questo ha consentito al cittadino di mantenere e tutelare la sua figura sia all’interno dell’ordinamento statuale e sia al di fuori di esso, ovvero nella comunità sopranazionale e quindi superiore. Questo non vuol dire che la tutela dei diritti umani si sia spostata dal campo nazionale a quello internazionale. Per la loro tutela lo Stato rimane l’istituzione centrale ma non è più il solo a causa del sorgere di nuove entità giuridiche dotate di una propria soggettività.
Importante e centro di vivaci discussioni è il ruolo dell’individuo nella comunità internazionale. Si discute cioè sulla possibilità di qualificare l’individuo come nuovo soggetto di diritto internazionale. Su questo punto nulla quaestio. La persona è un soggetto di diritto internazionale senza dubbio. Quello che suscita maggiori problemi è constatare se tale ruolo può essere svolto anche dalla collettività. La risposta è affermativa dato che sempre più, nel XX secolo si è affermata la tutela, accanto ai diritti individuali, dei diritti sociali. I diritti sociali sono quelli che intercorrono tra l’individuo e gli altri gruppi all’interno della società. In questo modo, quello che era lo Stato di diritto diventa lo Stato sociale di diritto.
Mentre prima si valorizzava l’individualismo, oggi si tende a valorizzare gli interessi collettivi, andando al di là di quello che è il semplice rapporto tra Stato e individuo. Accanto ai valori di libertà ed uguaglianza, spicca oggi il terzo valore che è quello della solidarietà che si concretizza in quei diritti (alla pace, al disarmo, allo sviluppo, all’ambiente, all’autodeterminazione) propugnati da quei paesi che detengono la maggioranza in seno alle N.U. Questi diritti riguardano i settori civile, politico, sociale, culturale e badano alle esigenze non solo dei singoli ma anche delle collettività.
L'evoluzione della tutela dei diritti umani dopo il 1989
Prima del 1989, la tutela internazionale dei diritti umani era basata sull’incorporazione di essi, da parte di ciascuno Stato nell’ambito del proprio ordinamento giuridico. Dopo il 1989, la protezione dei diritti umani è diventata un sistema al quale partecipano non più le singole entità statuali, bensì mediante un processo di reciproca collaborazione. Il singolo Stato è infatti dotato della c.d. soft sovereignty (sovranità debole, flessibile) nel senso che esso non viene più in rilievo singolarmente ma è collocato in una comunità sopranazionale, superiore, dove esso trova comunque una sua appartenenza.
Oggi esiste quindi un nuovo concetto di sovranità nazionale, evidentemente non più incentrato sulla singola figura dello Stato. Ciò non significa però sostituzione della centralità statuale nella tutela internazionale dei diritti umani. Lo Stato rimane un soggetto per la garanzia ma accanto ad esso sorgono nuove entità giuridiche che travalicano le frontiere dello Stato singolo e spingono contemporaneamente a quel vivace dibattito relativo alla soggettività internazionale dell’individuo e di altri soggetti non statuali.
La configurazione della categoria dei diritti umani richiederebbe la necessaria esistenza di un soggetto di tali diritti e nulla quaestio sorge relativamente alla soggettività di Stati, organizzazioni internazionali ed individui. La problematica sorge relativamente all’ammissibilità di potestà non solo individuali ma anche collettive. Sul piano internazionale si è sviluppato, infatti, accanto al concetto di diritto individuale, quello di diritto sociale basato sulla proiezione dell’uomo in un contesto sociale, ossia quello dei rapporto tra individuo e società.
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