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L'Unione Europea è un'entità politica di carattere sovranazionale ed intergovernativo che, dal 1/1/2007,

comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici. La sua istituzione sotto il nome attuale risale al

trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1º novembre 1993), al quale tuttavia gli stati

aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità europee precedentemente esistenti. Dal 1º

luglio 2013 entrerà a far parte dell'Unione anche la Croazia.

SEDI ISTITUZIONALI: Bruxelles

Commissione europea

Consiglio dell'Unione europea

Parlamento europeo (poche sedute) Lussemburgo

Corte di giustizia dell'Unione europea

Tribunale dell'Unione europea

Segretariato Generale del Parlamento europeo Strasburgo

Parlamento europeo (sede)

INTRODUZIONE

L’Unione Europea sostituisce e succede alla Comunità Europea in base all’art.1 del Trattato di Lisbona (in

vigore dal 1 dicembre 2009), che ha modificato sia il Trattato sull’Unione Europea del 1992 (TUE), sia il

Trattato del 1957 istitutivo della CE con le sue successive modificazioni (TFUE). Le

norme che disciplinano i rapporti tra l’Unione, con le sue Istituzioni, gli Stati membri ed i cittadini di

quest’ultimi, sono norme di natura ed origine diversa:

Internazionali: trattati istitutivi della Comunità e dell’Unione.

a) Dell’Unione (o Comunitarie): atti delle istituzioni, ovvero degli organi che formano la struttura

b) istituzionale dell’Unione.

Nazionali: leggi e atti che gli Stati membri pongono in essere per dare corretta attuazione al sistema

c) giuridico complessivo.

1. L’EUROPA COMUNITARIA. CENNI SULLA SUA EVOLUZIONE

Volendo rapidamente ripercorrere i passaggi principali del processo di integrazione tra i Paesi membri della

Comunità e poi dell’Unione, partiamo dall’immediato dopoguerra, periodo in cui si cercava di impedire il

riprodursi delle situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato l’Europa, ed il mondo intero,

ad un vero e proprio disastro. Le risposte a queste esigenze si tramutarono, sul piano pratico, in un’unica

ispirazione: la NATO da una parte e la CECA dall’altra. Entrambe queste iniziative avevano come obiettivo

quello di far entrare i singoli Paesi membri in strutture collettive che si occupassero rispettivamente della

difesa del territorio e della gestione dell’industria del carbone e dell’acciaio.

Le ipotesi di un’integrazione completa tra i Paesi Europei cominciò a delinearsi come un obiettivo da

raggiungere in un futuro più o meno prossimo, attraverso una serie di realizzazioni concrete.

La prima iniziativa fu appunto la creazione della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), il

primo ente sovranazionale che, attraverso la sua Alta Autorità, gestiva (in piena indipendenza dai Paesi

membri) le imprese del settore. Il

Trattato istitutivo della CECA fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda

e Lussemburgo, ed entrò in vigore il 25 luglio 1952.La sua struttura interna prevedeva:

Alta Autorità, con i maggiori poteri decisionali.

- Consiglio speciale dei Ministri, composto dai rappresentanti degli Stati membri, con competenze

- sostanzialmente di controllo.

Assemblea Comune, con membri designati dai Parlamenti nazionali.

- Corte di Giustizia.

-

Successivamente, a fianco della CECA, si delinearono le figure della Comunità Economica Europea(CEE) e la

Comunità Europea per l’energia atomica (Euratom): queste avevano il compito di portare a compimento la

realizzazione di un mercato libero ed iniziative comuni nei settori dei trasporti e dell’energia nucleare.

Inizialmente le tre Comunità avevano degli organi istituzionali in comune (Corte di Giustizia ed Assemblea),

per poi arrivare ad una distinzione di competenze: ciò vuol dire

che un organo, pur essendo unico, possedeva competenze diverse a seconda che trattasse materie di

pertinenza della CECA o delle altre comunità. Se la prima parte si è incentrata maggiormente sulla creazione

di un mercato unico basato su un regime di libera circolazione delle merci, l’adesione di Regno Unito,

Irlanda e Danimarca (nel 1973) ha conciso con un momento di grave instabilità economica e soprattutto

monetaria

.

Dunque, nella metà degli anni 70 si cominciarono a porre le basi per una più accentuata convergenza delle

economie e per un’unione monetaria. La

crescita della struttura comunitaria, il suo consolidamento e la sua presenza sempre più attiva ed incisiva

nella sfera economica e giuridica degli Stati, faceva avvertire il bisogno di rendere più democratico il

processo partecipativo e decisionale.

Da qui derivò l’iniziativa dell’elezione a suffragio universale del Parlamento, realizzata nel 1979, e il progetto

del 1984 dello Stesso Parlamento di realizzare una Unione Europea ispirata ad un modello di tipo federale.

Tale progetto, pur approvato a larghissima maggioranza, non ebbe seguito.

2. IL TRATTATO DI MAASTRICHT E L’UNIONE EUROPEA

Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea fu firmato il 7/2/1992 ed entrò in vigore il 1/11/1993.Esso

riunisce in un unico testo i risultati di una conferenza sull’unione politica, economica e monetaria.Esso

rappresenta una tappa fondamentale nel passaggio da un’unione avente fini prevalentemente economici ad

una struttura che tende al modello federale. Il Trattato di Maastricht (composto dai famosi “3” pilastri) offre

una vera definizione dell’Unione Europea, limitandosi a registrare che si è segnata “una nuova tappa nel

processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Unione, in cui le decisioni siano prese

il più vicino possibile ai cittadini”. Per quanto riguarda le modifiche apportare ai Trattati

esistenti, in particolare a quello CEE, va ricordato che la CEE perdeva la connotazione economica,

trasformandosi in “Comunità Europea” mirata all’avvicinamento al cittadino e alla solidarietà tra i popoli. In

questa ottica, assumeva particolare importanza l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione, riconosciuta a

tutti i cittadini degli Stati membri. Furono inoltre introdotti nuovi settori di competenza e

modificati taluni meccanismi decisionali, allo scopo di snellire le procedure e/o renderle più efficienti e

democratiche, in particolare attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento Europeo.

La novità più importante era rappresentata dall’obiettivo di procedere, attraverso tre fasi, all’instaurazione

dell’Unione economica e monetaria, la cui realizzazione più rilevante era costituita dalla sostituzione delle

monete nazionali con una moneta unica europea: l’euro (€).

Altri settori sui quali intervenne il Trattato furono quelli della politica estera e della sicurezza comune, la

cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

Proprio grazie a questo quadro, è stata elaborata l’immagine del tempio a tre colonne, i tre “pilastri”:

Comunità.

 Politica estera e di sicurezza comune.

 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

3. I TRATTATI DI AMSTERDAM E DI NIZZA. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Il Trattato di Amsterdam fu firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999.

Oltre a rinumerare gli articoli dei Trattati esistenti, ha apportato modifiche al Trattato sull’Unione europea

nelle sue tre parti. Alcune modifiche riguardavano anche le disposizioni comuni, incidendo sui principi su

cui si fonda l’Unione e rafforzando, in particolar modo, la materia del rispetto dei diritti fondamentali.

La novità più significativa, peraltro, è stata sicuramente l’introduzione del Titolo IV ai “visti, asilo,

immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”, materia che prima era

collocata nel terzo “pilastro” del Trattato di Maastricht. È evidente che si tratta di cittadini di Paesi terzi, in

modo tale da introdurre una politica che possa garantire ad essi una libertà di circolazione pari a quella dei

cittadini comunitari fornendo un livello più elevato di giustizia penale.

Alla Corte di giustizia è stata attribuita la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e

l’interpretazione delle decisioni , sull’interpretazione delle convenzioni e delle misure di attuazione, nonché

sull’interpretazione e la validità delle misure da adottare in attuazione delle stesse.

I consigli europei di Colonia (Giugno 1999) ed Helsinki (Dicembre 1999) hanno dato vita alla nuova

Conferenza Intergovernativa per definire,principalmente, le questioni lasciate ancora irrisolte.

La conferenza si è aperta a Bruxelles nel febbraio del 2000 e si è conclusa con il Consiglio europeo di Nizza

nel dicembre dello stesso anno; questo ha portato alla firma del relativo Trattato a Nizza il 26 febbraio del

2001. Il Trattato è poi entrato in vigore il 1 febbraio 2003.

Le modifiche apportate al TUE vanno a riguardare l’intervento del Consiglio nell’ipotesi di violazione dei

principi fondamentali di libertà e democrazia, qualche miglioramento è stato apportato al meccanismo della

cooperazione rafforzata. Le modifiche al Trattato CE sono state soprattutto sul funzionamento e le modalità

di decisione delle istituzioni; sulle decisioni unanimi in caso di gravi difficoltà economiche, in materia di

politica commerciale e sociale; sulla cooperazione con i Paesi terzi ecc.

Insieme alle altre modifiche, si è avuta a Nizza la modifica del nome, a partire dall’entrata in vigore del

Trattato (1 febbraio 2003), della storica Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in Gazzetta Ufficiale

dell’Unione europea.

Di sicuro rilievo è stata la proclamazione a,Nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea :

preparata da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, della Commissione e dei

capi di Stato e di governo, su input iniziale del Consiglio di Colonia del 1999, la Carta è stata definitivamente

“lanciata” nel 2000. Tale Carta ha sancito un complesso di diritti fondamentali, articolato sui valori della

dignità, della libertà, dell’eguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza europea, della giustizia.

IL TRATTATO DI LISBONA

Il Trattato è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Esso ha

comportato una successione dell’Unione europea alla Comunità europea ed una revisione, in senso

proprio, del TUE e del Trattato CE, che muta in TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Il suo contenuto porta alcune significative novità rispetto allo scenario precedente:

Il Terzo Pilastro viene comunitarizzato.

- La Carta di Nizza dei diritti fondamentali ha riconosciuto anche formalmente valore vincolanti, con lo

- stesso rango dei Trattati.

L’Unione aderirà alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

- fondamentali e che i diritti garantiti dalla Convenzione faranno parte del diritto dell’Unione in quanto

principi generali.

Il Parlamento, seppur in tempi lunghi (2014 – 2017), avrà maggiore incidenza sul processo decisionale,

attraverso ulteriori ipotesi di co-decisione e a maggioranza. IParlamenti nazionali saranno più partecipi

all’azione dell’Unione, in particolar modo per ciò che concerne il principio di sussidiarietà.

L’assetto istituzionale cambia significativamente, con l’ingresso tra le istituzioni del Consiglio europeo.

Saranno praticate e consolidate nuove politiche, come quelle dell’ambiente, dell’energia, lotta al

terrorismo e dell’immigrazione.

CAPITOLO 1 – LA STRUTTURA ISTITUZIONALE

1. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE

Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro istituzionale dell’Unione Europea, con l’obiettivo di:

“promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e Stati

membri, garantirne la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni”. Sono

qualificate come istituzioni dell’Unione:

Parlamento

 Consiglio Europeo

 Consiglio (dei Ministri)

 Commissione

 Corte di Giustizia dell’Unione

 Corte dei conti

 Banca Centrale Europea

A fianco delle istituzioni operano altri organismi: Comitato economico sociale, Agenzie europee ecc.

2. IL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento Europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Esso esercita varie funzioni:

Legislativa

- Bilancio

- Controllo Politico

- Consultive

-

La sede della struttura amministrativa del Parlamento si trova a Lussemburgo, le riunioni delle commissioni

si svolgono a Bruxelles e la sessione plenaria mensile si tiene a Strasburgo. L’attuale Presidente è Martin

Schulz.

Anomalo (rispetto alle altre istituzioni) sia per composizione che per attribuzione di competenze, il

Parlamento riassume le spinte verso la realizzazione di un modello di tipo federale.

Originariamente Assemblea comune, poi Assemblea parlamentare europea, divenne Parlamento europeo

in virtù di una sua decisione del 30 marzo 1962 e poi dell’Atto unico, l’istituzione fu per molti anni composta

da membri dei Parlamenti nazionali, da questi designati.

Tale rappresentanza era:

Indiretta: in quanto i parlamentari non venivano eletti direttamente dai cittadini europei, bensì dai

 rappresentanti di quest’ultimi eletti in seno ai rispettivi Parlamenti.

Imperfetta: perché in alcuni casi non rifletteva esattamente e proporzionalmente la presenza di tutte

 le componenti politiche in seno ai Parlamenti nazionali.

L’elezione diretta dei membri del Parlamento fu decisa da un Atto del Consiglio Europeo nel 1976 e

successivamente realizzata con apposite leggi nazionali (le prime elezioni si ebbero nel 1979).

Il numero di parlamentari, che nella legislatura 2009 – 2014 è di 736, nella legislatura 2014 – 2019 non

dovrà superare i 751 (750 + Presidente) anche se, il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, su

iniziativa ed approvazione del Parlamento, può modificarne la composizione.Il numero di eurodeputati per

ogni paese è approssimativamente calcolato in funzione della popolazione di ciascuno di essi. Il trattato di

Lisbona stabilisce che nessun paese può avere meno di 6 o più di 96 deputati. I

parlamentari hanno un mandato di 5 anni e sono divisi in gruppi politicie non in gruppi nazionali.

Il Parlamento europeo elegge, tra i suoi membri, il presidente e l’ufficio di presidenza.

Immunità:

I parlamentari non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le loro opinioni o per i voti espressi

nell’esercizio della loro funzione.In ambito nazionale, vengono loro riconosciute le stesse immunità

riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese. Sul territorio degli altri Stati membri, i parlamentari

europei sono esenti da provvedimenti di detenzione e da procedimenti giudiziari.Tali immunità incontrano

un limite nell’ipotesi di flagrante delitto; allo stesso Parlamento è riconosciuta la possibilità di privare un

parlamentare di tali immunità.

Deliberazioni Parlamentari:

Delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum è raggiunto quando sono presenti in aula 1/3

 dei membri.

E’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamentoad esempio per l’elezione del

 Presidente della Commissione.

È richiesta la maggioranza dei componenti e dei 2/3 dei voti espressi, per l’approvazione della

 mozione di censura sull’operato della Commissione (“in seguito a ciò i membri della Commissione e

l’Alto rappresentante si dimettono collettivamente dalle loro funzioni”) e per la constatazione del

rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori su cui si fonda l’Unione.

E’ prevista la maggioranza dei componenti e dei 3/5 dei suffragi espressi qualora il Parlamento

 europeo volesse confermare gli emendamenti al bilancio respinti dal Consiglio.

Potere di Controllo, il Trattato di Lisbona ha introdotto significative novità in merito.Il Parlamento deve:

Eleggere il Presidente della Commissione proposto dal Consiglio europeo.

 Esprimere un “voto di approvazione” del Presidente, dell’Alto rappresentante degli affari esteri e

 degli altri commissari collettivamente considerati, nominati solo successivamente dal Consiglio

europeo.

La Commissione è inoltre tenuta a presentare annualmente, all’esame del Parlamento, una relazione

generale sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché relazioni annuali sulla situazione sociale e sulla

politica di concorrenza. A ciò si aggiungono le interrogazioni del Parlamento o dei suoi membri alla

Commissione, la quale è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto. Lo stesso vale per le interrogazioni al

Consiglio.Importante è anche la partecipazione dei membri o dei funzionari della Commissione e del

Consiglio ai lavori delle commissioni parlamentari, che si risolve in un dialogo continuo tra le istituzioni e

contribuisce a rendere effettiva l’attività di controllo del Parlamento.

Il Parlamento, inoltre, partecipa alla FunzioneNormativa, in particolar modo al processo di formazione degli

atti dell’Unione e di conclusione di accordi internazionali.

Il Trattato di Nizza ha collocato il Parlamento sullo stesso piano della Commissione e del Consiglio per

quanto attiene alla possibilità di adire la Corte di Giustizia sollevando l’azione di annullamento.Altra novità

introdotta da questo Trattato riguarda lapossibilità per il Parlamento, e non più soltanto per

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pi_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Federico Giacomo.
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