L'Unione Europea è un'entità politica di carattere sovranazionale ed intergovernativo che, dal 1/1/2007,
comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici. La sua istituzione sotto il nome attuale risale al
trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1º novembre 1993), al quale tuttavia gli stati
aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità europee precedentemente esistenti. Dal 1º
luglio 2013 entrerà a far parte dell'Unione anche la Croazia.
SEDI ISTITUZIONALI: Bruxelles
Commissione europea
Consiglio dell'Unione europea
Parlamento europeo (poche sedute) Lussemburgo
Corte di giustizia dell'Unione europea
Tribunale dell'Unione europea
Segretariato Generale del Parlamento europeo Strasburgo
Parlamento europeo (sede)
INTRODUZIONE
L’Unione Europea sostituisce e succede alla Comunità Europea in base all’art.1 del Trattato di Lisbona (in
vigore dal 1 dicembre 2009), che ha modificato sia il Trattato sull’Unione Europea del 1992 (TUE), sia il
Trattato del 1957 istitutivo della CE con le sue successive modificazioni (TFUE). Le
norme che disciplinano i rapporti tra l’Unione, con le sue Istituzioni, gli Stati membri ed i cittadini di
quest’ultimi, sono norme di natura ed origine diversa:
Internazionali: trattati istitutivi della Comunità e dell’Unione.
a) Dell’Unione (o Comunitarie): atti delle istituzioni, ovvero degli organi che formano la struttura
b) istituzionale dell’Unione.
Nazionali: leggi e atti che gli Stati membri pongono in essere per dare corretta attuazione al sistema
c) giuridico complessivo.
1. L’EUROPA COMUNITARIA. CENNI SULLA SUA EVOLUZIONE
Volendo rapidamente ripercorrere i passaggi principali del processo di integrazione tra i Paesi membri della
Comunità e poi dell’Unione, partiamo dall’immediato dopoguerra, periodo in cui si cercava di impedire il
riprodursi delle situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato l’Europa, ed il mondo intero,
ad un vero e proprio disastro. Le risposte a queste esigenze si tramutarono, sul piano pratico, in un’unica
ispirazione: la NATO da una parte e la CECA dall’altra. Entrambe queste iniziative avevano come obiettivo
quello di far entrare i singoli Paesi membri in strutture collettive che si occupassero rispettivamente della
difesa del territorio e della gestione dell’industria del carbone e dell’acciaio.
Le ipotesi di un’integrazione completa tra i Paesi Europei cominciò a delinearsi come un obiettivo da
raggiungere in un futuro più o meno prossimo, attraverso una serie di realizzazioni concrete.
La prima iniziativa fu appunto la creazione della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), il
primo ente sovranazionale che, attraverso la sua Alta Autorità, gestiva (in piena indipendenza dai Paesi
membri) le imprese del settore. Il
Trattato istitutivo della CECA fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda
e Lussemburgo, ed entrò in vigore il 25 luglio 1952.La sua struttura interna prevedeva:
Alta Autorità, con i maggiori poteri decisionali.
- Consiglio speciale dei Ministri, composto dai rappresentanti degli Stati membri, con competenze
- sostanzialmente di controllo.
Assemblea Comune, con membri designati dai Parlamenti nazionali.
- Corte di Giustizia.
-
Successivamente, a fianco della CECA, si delinearono le figure della Comunità Economica Europea(CEE) e la
Comunità Europea per l’energia atomica (Euratom): queste avevano il compito di portare a compimento la
realizzazione di un mercato libero ed iniziative comuni nei settori dei trasporti e dell’energia nucleare.
Inizialmente le tre Comunità avevano degli organi istituzionali in comune (Corte di Giustizia ed Assemblea),
per poi arrivare ad una distinzione di competenze: ciò vuol dire
che un organo, pur essendo unico, possedeva competenze diverse a seconda che trattasse materie di
pertinenza della CECA o delle altre comunità. Se la prima parte si è incentrata maggiormente sulla creazione
di un mercato unico basato su un regime di libera circolazione delle merci, l’adesione di Regno Unito,
Irlanda e Danimarca (nel 1973) ha conciso con un momento di grave instabilità economica e soprattutto
monetaria
.
Dunque, nella metà degli anni 70 si cominciarono a porre le basi per una più accentuata convergenza delle
economie e per un’unione monetaria. La
crescita della struttura comunitaria, il suo consolidamento e la sua presenza sempre più attiva ed incisiva
nella sfera economica e giuridica degli Stati, faceva avvertire il bisogno di rendere più democratico il
processo partecipativo e decisionale.
Da qui derivò l’iniziativa dell’elezione a suffragio universale del Parlamento, realizzata nel 1979, e il progetto
del 1984 dello Stesso Parlamento di realizzare una Unione Europea ispirata ad un modello di tipo federale.
Tale progetto, pur approvato a larghissima maggioranza, non ebbe seguito.
2. IL TRATTATO DI MAASTRICHT E L’UNIONE EUROPEA
Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea fu firmato il 7/2/1992 ed entrò in vigore il 1/11/1993.Esso
riunisce in un unico testo i risultati di una conferenza sull’unione politica, economica e monetaria.Esso
rappresenta una tappa fondamentale nel passaggio da un’unione avente fini prevalentemente economici ad
una struttura che tende al modello federale. Il Trattato di Maastricht (composto dai famosi “3” pilastri) offre
una vera definizione dell’Unione Europea, limitandosi a registrare che si è segnata “una nuova tappa nel
processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Unione, in cui le decisioni siano prese
il più vicino possibile ai cittadini”. Per quanto riguarda le modifiche apportare ai Trattati
esistenti, in particolare a quello CEE, va ricordato che la CEE perdeva la connotazione economica,
trasformandosi in “Comunità Europea” mirata all’avvicinamento al cittadino e alla solidarietà tra i popoli. In
questa ottica, assumeva particolare importanza l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione, riconosciuta a
tutti i cittadini degli Stati membri. Furono inoltre introdotti nuovi settori di competenza e
modificati taluni meccanismi decisionali, allo scopo di snellire le procedure e/o renderle più efficienti e
democratiche, in particolare attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento Europeo.
La novità più importante era rappresentata dall’obiettivo di procedere, attraverso tre fasi, all’instaurazione
dell’Unione economica e monetaria, la cui realizzazione più rilevante era costituita dalla sostituzione delle
monete nazionali con una moneta unica europea: l’euro (€).
Altri settori sui quali intervenne il Trattato furono quelli della politica estera e della sicurezza comune, la
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
Proprio grazie a questo quadro, è stata elaborata l’immagine del tempio a tre colonne, i tre “pilastri”:
Comunità.
Politica estera e di sicurezza comune.
Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
3. I TRATTATI DI AMSTERDAM E DI NIZZA. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Il Trattato di Amsterdam fu firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999.
Oltre a rinumerare gli articoli dei Trattati esistenti, ha apportato modifiche al Trattato sull’Unione europea
nelle sue tre parti. Alcune modifiche riguardavano anche le disposizioni comuni, incidendo sui principi su
cui si fonda l’Unione e rafforzando, in particolar modo, la materia del rispetto dei diritti fondamentali.
La novità più significativa, peraltro, è stata sicuramente l’introduzione del Titolo IV ai “visti, asilo,
immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”, materia che prima era
collocata nel terzo “pilastro” del Trattato di Maastricht. È evidente che si tratta di cittadini di Paesi terzi, in
modo tale da introdurre una politica che possa garantire ad essi una libertà di circolazione pari a quella dei
cittadini comunitari fornendo un livello più elevato di giustizia penale.
Alla Corte di giustizia è stata attribuita la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e
l’interpretazione delle decisioni , sull’interpretazione delle convenzioni e delle misure di attuazione, nonché
sull’interpretazione e la validità delle misure da adottare in attuazione delle stesse.
I consigli europei di Colonia (Giugno 1999) ed Helsinki (Dicembre 1999) hanno dato vita alla nuova
Conferenza Intergovernativa per definire,principalmente, le questioni lasciate ancora irrisolte.
La conferenza si è aperta a Bruxelles nel febbraio del 2000 e si è conclusa con il Consiglio europeo di Nizza
nel dicembre dello stesso anno; questo ha portato alla firma del relativo Trattato a Nizza il 26 febbraio del
2001. Il Trattato è poi entrato in vigore il 1 febbraio 2003.
Le modifiche apportate al TUE vanno a riguardare l’intervento del Consiglio nell’ipotesi di violazione dei
principi fondamentali di libertà e democrazia, qualche miglioramento è stato apportato al meccanismo della
cooperazione rafforzata. Le modifiche al Trattato CE sono state soprattutto sul funzionamento e le modalità
di decisione delle istituzioni; sulle decisioni unanimi in caso di gravi difficoltà economiche, in materia di
politica commerciale e sociale; sulla cooperazione con i Paesi terzi ecc.
Insieme alle altre modifiche, si è avuta a Nizza la modifica del nome, a partire dall’entrata in vigore del
Trattato (1 febbraio 2003), della storica Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea.
Di sicuro rilievo è stata la proclamazione a,Nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea :
preparata da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, della Commissione e dei
capi di Stato e di governo, su input iniziale del Consiglio di Colonia del 1999, la Carta è stata definitivamente
“lanciata” nel 2000. Tale Carta ha sancito un complesso di diritti fondamentali, articolato sui valori della
dignità, della libertà, dell’eguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza europea, della giustizia.
IL TRATTATO DI LISBONA
Il Trattato è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Esso ha
comportato una successione dell’Unione europea alla Comunità europea ed una revisione, in senso
proprio, del TUE e del Trattato CE, che muta in TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Il suo contenuto porta alcune significative novità rispetto allo scenario precedente:
Il Terzo Pilastro viene comunitarizzato.
- La Carta di Nizza dei diritti fondamentali ha riconosciuto anche formalmente valore vincolanti, con lo
- stesso rango dei Trattati.
L’Unione aderirà alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
- fondamentali e che i diritti garantiti dalla Convenzione faranno parte del diritto dell’Unione in quanto
principi generali.
Il Parlamento, seppur in tempi lunghi (2014 – 2017), avrà maggiore incidenza sul processo decisionale,
attraverso ulteriori ipotesi di co-decisione e a maggioranza. IParlamenti nazionali saranno più partecipi
all’azione dell’Unione, in particolar modo per ciò che concerne il principio di sussidiarietà.
L’assetto istituzionale cambia significativamente, con l’ingresso tra le istituzioni del Consiglio europeo.
Saranno praticate e consolidate nuove politiche, come quelle dell’ambiente, dell’energia, lotta al
terrorismo e dell’immigrazione.
CAPITOLO 1 – LA STRUTTURA ISTITUZIONALE
1. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro istituzionale dell’Unione Europea, con l’obiettivo di:
“promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e Stati
membri, garantirne la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni”. Sono
qualificate come istituzioni dell’Unione:
Parlamento
Consiglio Europeo
Consiglio (dei Ministri)
Commissione
Corte di Giustizia dell’Unione
Corte dei conti
Banca Centrale Europea
A fianco delle istituzioni operano altri organismi: Comitato economico sociale, Agenzie europee ecc.
2. IL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento Europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Esso esercita varie funzioni:
Legislativa
- Bilancio
- Controllo Politico
- Consultive
-
La sede della struttura amministrativa del Parlamento si trova a Lussemburgo, le riunioni delle commissioni
si svolgono a Bruxelles e la sessione plenaria mensile si tiene a Strasburgo. L’attuale Presidente è Martin
Schulz.
Anomalo (rispetto alle altre istituzioni) sia per composizione che per attribuzione di competenze, il
Parlamento riassume le spinte verso la realizzazione di un modello di tipo federale.
Originariamente Assemblea comune, poi Assemblea parlamentare europea, divenne Parlamento europeo
in virtù di una sua decisione del 30 marzo 1962 e poi dell’Atto unico, l’istituzione fu per molti anni composta
da membri dei Parlamenti nazionali, da questi designati.
Tale rappresentanza era:
Indiretta: in quanto i parlamentari non venivano eletti direttamente dai cittadini europei, bensì dai
rappresentanti di quest’ultimi eletti in seno ai rispettivi Parlamenti.
Imperfetta: perché in alcuni casi non rifletteva esattamente e proporzionalmente la presenza di tutte
le componenti politiche in seno ai Parlamenti nazionali.
L’elezione diretta dei membri del Parlamento fu decisa da un Atto del Consiglio Europeo nel 1976 e
successivamente realizzata con apposite leggi nazionali (le prime elezioni si ebbero nel 1979).
Il numero di parlamentari, che nella legislatura 2009 – 2014 è di 736, nella legislatura 2014 – 2019 non
dovrà superare i 751 (750 + Presidente) anche se, il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, su
iniziativa ed approvazione del Parlamento, può modificarne la composizione.Il numero di eurodeputati per
ogni paese è approssimativamente calcolato in funzione della popolazione di ciascuno di essi. Il trattato di
Lisbona stabilisce che nessun paese può avere meno di 6 o più di 96 deputati. I
parlamentari hanno un mandato di 5 anni e sono divisi in gruppi politicie non in gruppi nazionali.
Il Parlamento europeo elegge, tra i suoi membri, il presidente e l’ufficio di presidenza.
Immunità:
I parlamentari non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le loro opinioni o per i voti espressi
nell’esercizio della loro funzione.In ambito nazionale, vengono loro riconosciute le stesse immunità
riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese. Sul territorio degli altri Stati membri, i parlamentari
europei sono esenti da provvedimenti di detenzione e da procedimenti giudiziari.Tali immunità incontrano
un limite nell’ipotesi di flagrante delitto; allo stesso Parlamento è riconosciuta la possibilità di privare un
parlamentare di tali immunità.
Deliberazioni Parlamentari:
Delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum è raggiunto quando sono presenti in aula 1/3
dei membri.
E’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamentoad esempio per l’elezione del
Presidente della Commissione.
È richiesta la maggioranza dei componenti e dei 2/3 dei voti espressi, per l’approvazione della
mozione di censura sull’operato della Commissione (“in seguito a ciò i membri della Commissione e
l’Alto rappresentante si dimettono collettivamente dalle loro funzioni”) e per la constatazione del
rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori su cui si fonda l’Unione.
E’ prevista la maggioranza dei componenti e dei 3/5 dei suffragi espressi qualora il Parlamento
europeo volesse confermare gli emendamenti al bilancio respinti dal Consiglio.
Potere di Controllo, il Trattato di Lisbona ha introdotto significative novità in merito.Il Parlamento deve:
Eleggere il Presidente della Commissione proposto dal Consiglio europeo.
Esprimere un “voto di approvazione” del Presidente, dell’Alto rappresentante degli affari esteri e
degli altri commissari collettivamente considerati, nominati solo successivamente dal Consiglio
europeo.
La Commissione è inoltre tenuta a presentare annualmente, all’esame del Parlamento, una relazione
generale sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché relazioni annuali sulla situazione sociale e sulla
politica di concorrenza. A ciò si aggiungono le interrogazioni del Parlamento o dei suoi membri alla
Commissione, la quale è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto. Lo stesso vale per le interrogazioni al
Consiglio.Importante è anche la partecipazione dei membri o dei funzionari della Commissione e del
Consiglio ai lavori delle commissioni parlamentari, che si risolve in un dialogo continuo tra le istituzioni e
contribuisce a rendere effettiva l’attività di controllo del Parlamento.
Il Parlamento, inoltre, partecipa alla FunzioneNormativa, in particolar modo al processo di formazione degli
atti dell’Unione e di conclusione di accordi internazionali.
Il Trattato di Nizza ha collocato il Parlamento sullo stesso piano della Commissione e del Consiglio per
quanto attiene alla possibilità di adire la Corte di Giustizia sollevando l’azione di annullamento.Altra novità
introdotta da questo Trattato riguarda lapossibilità per il Parlamento, e non più soltanto per
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