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Disciplina
La libertà di circolazione dei lavoratori è completata dalla disciplina sui servizi prevista dagli artt. 56-62 TFUE. A differenza dello stabilimento, che si traduce nel diritto dei cittadini di uno Stato membro di esercitare in modo continuo e permanente la propria attività in un altro Stato membro, la prestazione dei servizi comporta l'esercizio solo temporaneo ed occasionale di un'attività non salariata in un altro Stato membro. Occorre al riguardo tener presente che la posizione dei cittadini che si avvalgono della libera prestazione dei servizi non è paragonabile a quella dei soggetti stabiliti, poiché nel complesso gli obblighi imposti a questi ultimi sono ben più rigidi di quelli che gravano sui primi. La disciplina dei servizi prevista dal Trattato è piuttosto sintetica e affida alle istituzioni comunitarie il compito di emanare i provvedimenti necessari ad attuare o facilitare la realizzazione della liberalizzazione.
L'art.56 prevede che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità siano progressivamente soppresse nel corso del periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità diverso da quello del destinatario della prestazione. Lo scopo è di consentire al prestatario di un servizio di esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato in cui la prestazione è fornita, alle stesse condizioni che tale Stato impone ai propri cittadini. Beneficiari della disciplina sui servizi sono i cittadini aventi la nazionalità di uno Stato membro e stabiliti "in un Paese della Comunità" (art.56). L'ipotesi poi che la liberalizzazione sia estesa ai cittadini di Paesi terzi non è finora realizzata. Ai sensi dell'art.58 n.1 sono tuttavia escluse dal campo di applicazione materiale della disciplina sui servizi le attività relative al
settore dei trasporti. Una parziale eccezione è inoltre prevista in merito ai servizi bancari, assicurativi e finanziari in genere, per essi è stato infatti previsto un processo di liberalizzazione specifico, da attuarsi in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali. Infine, come per lo stabilimento, sono ammesse le restrizioni dovute a ragioni di ordine pubblico o sanitarie. 17. NOZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI: DEFINIZIONE DI SERVIZIO E DIFFERENTI IPOTESI DI PRESTAZIONE Il "servizio", come risulta dagli artt.56 e 57 TFUE, si identifica con un'attività non subordinata fornita, normalmente contro remunerazione, da un prestatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere eseguita. In primo luogo occorre che si tratti di una prestazione effettuata, almeno in via di principio, dietro retribuzione che va identificata con il corrispettivo della prestazione, anche se l'art.57del Trattato non richiede che esso sia pagato direttamente da coloro che usufruiscono del servizio.
In secondo luogo, la nozione di servizio è definita in modo residuale; lo stesso art.57 ne contiene infatti una formulazione al negativo, in quanto si riferisce alle prestazioni che non siano regolate dalle disposizioni sulla circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. In sostanza, la nozione di servizio comprende ogni attività economicamente rilevante che si traduca principalmente in una prestazione e non in uno scambio di beni.
In terzo luogo è necessario il carattere transfrontaliero della prestazione, nel senso che il prestatore deve essere stabilito in un Paese diverso da quello in cui risiede il destinatario o che, comunque, deve trattarsi di una situazione i cui elementi non si esauriscano all'interno di un solo Stato membro. I casi tipici sono, ad esempio, quello del libero professionista che svolge un'attività di consulenza o di progettazione.
inserire i tag html corrispondenti per formattare il testo:in uno Stato membro diverso da quello in cui ha il suo studio. Come si vede, le ipotesi in cui si traduce il carattere transfrontaliero della prestazione sono numerose:
- può aversi uno spostamento del prestatore del servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito ed in particolare nel Paese del destinatario (ad es. medico che va a curare un paziente che risiede in un altro Paese membro);
- può aversi uno spostamento del destinatario del servizio nello Stato in cui è stabilito il prestatore (ad es. turista che usufruisce di tutti i servizi);
- né il prestatore né il destinatario si spostano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti: a spostarsi è solo il servizio (ad es. servizi finanziari, bancari e assicurativi);
- può aversi che il destinatario della prestazione e il prestatore del servizio sono stabiliti nello stesso Stato membro ed è solo il prestatore a spostarsi ovvero si spostano entrambi.
Servizi, in quanto esteso alle imprese stabilite in un altro Paese comunitario equivi sottoposte agli obblighi contributivi dei datori di lavoro. In tele ipotesi infatti il pagamento di talicontributi si risolve in un onere economico supplementare per i datori di lavoro stranieri,essendo questiultimi comunque tenuti al pagamento dei medesimi contributi già nel Paese di stabilimento).
B) LE MISURE INDISTINAMENTE APPLICABILI
Le restrizioni alla libertà di prestazioni dei servizi all'interno del mercato comune non si esauriscono con le violazioni del divieto di discriminazione. In altre parole il disposto degli artt.56 e 57 non può significare che tutta la legislazione nazionale, applicabile ai cittadini di uno Stato membro e relativa normalmente all'attività permanente delle persone in esso stabilite, possa essere applicata integralmente e allo stesso modo alle attività di carattere temporaneo esercitate da persone stabilite in altri Stati membri.
In questo senso l'applicazione del principio di libera prestazione dei servizi può pertanto tradursi in una situazione di maggior favore formale per i prestatori rispetto ai cittadini e residenti del Paese in cui la prestazione è fornita. In definitiva è incompatibile con l'art.56 qualsiasi restrizione imposta per il motivo che il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale la prestazione viene fornita. Ed infatti come precisato nella sentenza Sager, l'art.56 richiede "la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi". Sulla base di tale approccio sono state dichiarate in contrasto con la disciplina in questione, ad esempio, le.Normative che richiedono il possesso di una particolare qualifica professionale alle guide che si spostano in un altro Stato membro insieme a gruppi di turisti, gli uni e gli altri provenienti da uno stesso Stato membro.
20. C) CONDIZIONI SPECIFICHE IM