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TFUE).

FUNZIONI: si tatta di un organo consultivo creato col Trattato di Maastricht del 1992, il cui

obiettivo è incentivare la cooperazione tra le regioni degli stati membri (in particolare verso le

regioni limitrofe di stati membri differenti, ad esempio Piemonte italiano e Savoia francese). Il

Consiglio e la Commissione hanno l'obbligo di rivolgersi al Comitato per questioni riguardanti le

sue 10 materie di competenza:

 Coesione economica e sociale

 Reti transeuropee

 Sanità pubblica

 Istruzione

 Cultura

 Politica dell'occupazione

 Politica sociale

 Ambiente

 Formazione professionale

 Trasporti

In tutti gli altri casi il parere del Comitato è facoltativa. Per alcune di queste tematiche, il Comitato

delle regioni collabora con il Comitato economico e sociale.

ISTITUZIONE: Agenzie europee

SEDE: diversa a seconda dell'Agenzia

TIPOLOGIA: organo consultivo

COMPITO: organismo dotato di personalità giuridica che svolge un ruolo di gestione tecnica o

scientifica.

FUNZIONI: hanno lo scopo di fornire consulenza specifica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati

membri. Le agenzie sono state istituite per decentralizzare gli ambiti di ricerca tecnologica,

scientifica e giuridica con lo scopo di creare organi specializzati.

4. Le fonti

Introduzione

Il diritto comunitario si basa su di un sistema più articolo dello schema diritto primario-diritto

derivato tipico degli ordinamenti nazionali. I Trattati sono la fonte primaria del diritto dell'Unione,

che però non si esaurisce negli stessi; al tempo stesso il diritto derivato è un complesso di atti vari

per caratteristiche e formazione, non per forza derivati dai Trattati. Tra le fonti del diritto rientrano

gli accordi internazionali conclusi con stati terzi e il graduale arricchimento delle fonti derivato

dalle successive modifiche dei Trattati e dalla elaborazione della giurisprudenza della Corte di

giustizia.

Il carattere “costituzionale” dei Trattati

I Trattati sono al vertice della scala delle fonti. Sono atti di diritto internazionale che hanno dato vita

ad un ordinamento nuovo nel genere. Il TUE e il TFUE (più rispettivi protocolli e dichiarazioni)

sono al contempo l'atto fondante dell'Unione e l'atto che disciplina competenze, procedure di

funzionamento, principi e regole materiali di base. Secondo la giurisprudenza della Corte il trattato,

benché sia stato concluso sotto forma di accordo internazionale costituisce di fatto la Costituzione

di una comunità di diritto. Il TUE (formato da 55 articoli) costituisce il trattato base del processo di

integrazione europea, e quindi il nucleo fondamentale del diritto primario, mentre il TFUE (formato

da 358 articoli) ha la funzione di regolare nel dettaglio i principali “movimenti” dell'Unione; la

differenza tra i due trattati sta nel processo di modifica. Entrambi hanno lo stesso valore giuridico, e

costituiscono un complesso normativo unico del quale occupano il ruolo centrale. Gli Stati membri

sono liberi di modificare a proprio piacimento le norme dei Trattati o di emendarli anche in

direzioni suscettibili di cambiare la natura stessa del sistema giuridico, solo però seguendo il

processo descritto nell'articolo 48 del TUE.

Procedura ordinaria di revisione

Secondo l'articolo 48 del TUE quando uno Stato, il Parlamento o la Commissione propongano una

revisione dei trattati, il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento, e se del caso, della

Commissione, esprima a maggioranza semplice il proprio parere favorevole, allora è convocata una

convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di stato o di governo, del

Parlamento europeo e della Commissione, a meno che ciò appaia inutile in ragione dell'entità ridotta

delle modifiche proposte. In questo caso sarà convocata una conferenza intergovernativa che

predisporrà l'accordo di modifica dei Trattati, che entrerà in vigore una volta che sarà ratificato da

tutti gli stati membri secondo la propria procedura costituzionale.

Procedure di revisione semplificata

L'articolo 48 disciplina anche due processi semplificati, una riguardante una modifica di

disposizioni della parte terza del TFUE che non comportino una estensione di competenze

dell'Unione, e la seconda riservata ad un eventuale passaggio dall'unanimità alla maggioranza

qualificata per le decisioni del Consiglio riguardo il TFUE, ovvero la procedura legislativa ordinaria

e speciale. Spetta al Consiglio europeo decidere all'unanimità su tali modifiche su consultazione del

Parlamento europeo, della Commissione e, eventualmente, della BCE, nel primo caso; la decisione

del Consiglio dovrà poi ricevere l'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive procedure

costituzionali per entrare in vigore. Nel secondo caso, il Consiglio decide all'unanimità, previa

approvazione del solo Parlamento europeo; la modifica entrerà automaticamente in vigore a meno

che il parlamento di uno stato si pronunci in maniera negativa entro sei mesi.

I Trattati e il diritto primario

In linea generale, tutti gli atti, modifiche, emendamenti, protocolli e revisioni adottate con la

volontà degli stati incorrono alla formazione del diritto primario, in quanto la loro integrazione

presuppone che ci sia una manifesta volontà da parte degli Stati in quanto membri dell'Unione ed

espressione diretta della volontà dei Parlamenti nazionali. I Trattati sono alla base del diritto

comunitario, anche se esiste tutta una serie di altri atti ad essi ricollegati, come le modifiche o le

integrazioni delle precedenti versioni dei Trattati istitutivi che continuano ad avere valore anche con

i Trattati attuali: il Trattato di Bruxelles del 1965 sulla fusione degli esecutivi; i Trattati di

Lussemburgo e Bruxelles del 1970 e 1075 sull'accrescimento delle competenze finanziarie, sui

poteri di bilancio e sulla creazione della Corte dei conti; l'Atto unico europeo del 1986; il Trattato di

Maastricht del 1992 sull'Unione Europea; il Trattato di Amsterdam del 1997; il Trattato di Nizza del

2001. Oltre a questi, hanno effetto anche i relativi protocolli ed allegati dei Trattati, al cui interno si

regolano discipline non espressamente trattati o contemplati all'interno di TUE e TFUE. Il ricorso al

protocollo ha un obiettivo principale di non appesantire il testo per poter in seguito facilmente

integrare la disciplina trattata. Il ricorso al protocollo può essere determinato da 3 condizioni:

 dal carattere transitorio delle norma, che a seconda dei casi è solo apparente o parziale

(come nel caso del trattato di Schengen, diventato ora un protocollo integrato nel diritto

dell'Unione)

 un carattere effettivo per un periodo più o meno determinato

 dalla volontà di non intaccare la portata unitaria dei Trattati principali e del diritto

dell'Unione (Protocollo sulla politica sociale del Trattato di Maastricht)

L'articolo 51 del TUE garantisce a tutti i protocolli lo stesso valore giuridico dei Trattati,

dichiarandoli “parte integrante”

Fanno ugualmente parte delle fonti di diritto primario i trattati di adesione regolati dall'articolo 49

del TUE, attraverso i quali gli stati ottengono lo status di membro dell'Unione che fissa gli

adattamenti istituzionali resi necessari dall'ingresso di uno o più nuovi membri, nonché le

condizioni per l'ammissione e le eventuali deroghe alle norme esistenti che tengano conto (con

carattere transitorio) di problematiche specifiche per lo Stato aderente.

I principi generali di diritto

I principi generali del diritto dell'Unione vengono menzionati espressamente nel TUE, riconoscendo

i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, i diritti risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni (artt. 6 TUE e 340

TFUE) e tutte le norme che regolano la presenza degli Stati membri in altri organismi internazionali

come principi generali.

Inoltre il principio di leale collaborazione, di rispetto dell'equilibrio istituzionale, della certezza del

diritto, del legittimo affidamento, del rispetto dei diritti quesiti rientrano nella categoria dei diritti

fondamentali (sentenze).

La Corte di giustizia si è autonomamente incaricata dell'impegno di costruirne concretamente il

contenuto e di provvedere al suo rispetto. La giurisprudenza non può in alcun modo produrre atti o

interpretazioni contrarie a questi principi, in quanto riconosciuti come fondamentali sia dai

Parlamenti nazionali che dai Trattati. Con la firma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

di Roma del 1950, e con il Trattato di Maastricht il rispetto dei diritti fondamentali ha trovato i suoi

parametri di legittimità.

La Corte ha specificato che è possibile limitare questi diritti, solo e soltanto nel caso in cui sia

necessario al raggiungimento di finalità di interesse generale perseguite dall'Unione.

Gli accordi internazionali con Stati terzi e altre norme internazionali

Tutti gli accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali, grazie

all'articolo 218 del TFUE entrano a far parte sia delle fonti del diritto che parte integrante

dell'ordinamento. La Corte ha garantito per l'ammissibilità delle norme del diritto consuetudinario

internazionale come parte delle fonti, a patto che non contrastino con obiettivi e finalità perseguite

dall'Unione.

Atti normativi tipici di diritto derivato

L'articolo 288.1 del TFUE specifica che le istituzioni si possono avvalere del potere di emanare atti

normativi per esercitare le proprie competenze. Fanno parte di questa categoria, comunemente

indicati come “atti tipici”: regolamenti, direttive e decisioni. Secondo l'articolo 289.3 del TFUE se

uno di questi atti viene approvato sulla base di una procedura legislativa allora i regolamenti, le

decisioni e le direttive hanno natura legislativa. Se questi atti sono emanati su delega di un atto

legislativo (art 290 TFUE) o in esecuzione di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (art.

291 TFUE) questi atti assumono rispettivamente la veste di atti delegati o di esecuzione, integrando

nel proprio nome questa qualifica. Nel caso in cui un atto viene adottato fuori da questi due

procedimenti, non assumono un carattere legislativo (ad esempio nell'adozione di atti in ambito

PESC, art. 31.1 TFUE). Tuttavia gli stessi Trattati prevedono che quando si tratta di un atto diretto a

regolamentare una materia di competenza dell'Unione è obbligatorio l'uso del procedimento

legislativo ordinario.

La scelta della tipologia di atto da adottare si basa sulle caratteristiche di ognuno di essi. Alcune

volte i Trattati richiedano espressamente l'

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A.A. 2016-2017
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher b32a79f5253e4aee676ce94a001433e57083588b di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Raspadori Fabio.