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SEZIONE SETTIMA – REDDITI DIVERSI
Particularità della categoria
Il legislatore, al fine di evitare la creazione di un'area di evasione legittima, all'interno del T.U.i.r., prevede nella classificazione dei redditi di cui all'art.6 una particolare categoria, quella dei "redditi diversi". In essa confluiscono tutti quei redditi differenti dai precedenti, ma non considerabili unitariamente, in quanto molto diversi tra loro. Il d.p.r. 597, che dettava la disciplina in materia precedentemente al TUir, prevedeva la categoria dei redditi occasionali, ossia quelli provenienti da qualsiasi fonte, poi eliminata con l'introduzione dei "redditi diversi".
Redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo esercitate in modo occasionale
I redditi diversi, dunque, sono tutti quelli derivanti da proventi non conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Sono riconducibili, in sostanza, ad attività di lavoro autonomo o d'impresa del tutto OCCASIONALI, prive del carattere di abitualità. Stiamo parlando, dunque, di:
Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. Per lottizzazione non si intende il mero frazionamento dei terreni, bensì "l'utilizzazione del suolo al fine di realizzare, in contemporanea o successivamente, un pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, con la conseguente predisposizione di opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento". I proventi derivanti dalla lottizzazione, dall'esecuzione di opere (anche abusive) e dalla cessione di immobili realizzati
Costituiscono "redditidiversi"; Plusvalenze realizzare mediante la cessione a titolo oneroso di particolari immobili: si tratta di tutte• quelle ipotesi in cui i proventi derivano dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati ocostruiti da non più di 5 anni, fatta eccezione per quelli ricevuti tramite successioni o adibiti, nelperiodo tra la costruzione/acquisto e la cessione, ad abitazione principale del cedente o di familiaridello stesso. Anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazioneedificatoria o dalla percezione di indennità dovute in base a provvedimenti espropriativi sono daconsiderarsi redditi diversi;Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali, siano esse qualificate o non qualificate.• In forza del "metodo analitico" la plusvalenza, o la minusvalenza, è costituita dalla differenza tra ilcorrispettivo percepito (o il valore normale dei beni rimborsati) ed
Il costo o valore d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente, fatta eccezione per gli interessi passivi. Tale criterio permette di portare in deduzione le perdite subite dalle plusvalenze della medesima categoria realizzate negli anni successivi, non oltre il quarto, sempre che siano state esposte nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è avuta la minusvalenza o la plusvalenza. Se vengono cedute partecipazioni qualificate l'imposta sostitutiva è del 27%, mentre se si tratta di partecipazioni non qualificate l'imposta sostitutiva è del 12,50% (queste ultime si possono portare in deduzione se vengono superati i parametri rapportati al capitale sociale ed alla percentuale di voti esercitabili in assemblea). Ricordiamo che per "partecipazioni qualificate" si intendono le azioni (diverse dalle azioni di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società.
partecipatacontraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
Plusvalenze derivanti da cessione di aziende acquisite mortis causa o gratuitamente da un familiare• o quelle acquisite da un solo erede a seguito di scioglimento, entro 5 anni dalla successione.
Determinazione delle plusvalenze
Le plusvalenze, secondo quanto previsto dall'art.68 TUir, sono il frutto della differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, al netto (ossia già pagata) l'imposta comunale sul valore degli immobili (INVIM), tra l'altro soppressa dal 2002, e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per i terreni acquistati oltre 5 anni prima
Dell'alottizzazione o della realizzazione delle opere si assume come prezzo d'acquisto il "valore normale" nel quinto anno anteriore, mentre per i terre acquisiti gratuitamente si tiene conto del valore normale degli stessi al momento della lottizzazione o della costruzione.
Per determinare le plusvalenze riguardanti le cessioni di partecipazioni qualificate, invece, le stesse vengono sommate alle minusvalenze, per il 40% del loro ammontare.
Altri redditi. Le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, ecc.
Rientrano tra i redditi diversi di cui all'art.67 TUir anche le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio, così come i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, quelli derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, dei processi e dei brevetti industriali, i redditi derivanti da lavoro autonomo e dall'esercizio di attività d'impresa commerciale, benché OCCASIONALI, ed infine
quelliderivanti da attività sportive dilettantistiche del CONI.
Redditi di natura fondiaria
I censi, le decime e tutti gli altri redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente ed i redditi di beni immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, così come i redditi di beni immobili situati all'estero, nel caso in cui non vi sia imposta estera, costituiscono tutti redditi diversi.
SEZIONE OTTAVA - REDDITO COMPLESSIVO
Base imponibile
Se nei sistemi tributari a carattere reale i redditi particolari costituiscono fattispecie imponibili del tutto autonome, nei sistemi come il nostro, ossia ispirati alla personalità ed alla progressività, i singoli redditi vanno a costituire il "reddito complessivo", che per la vecchia "Ire" (Imposta sul reddito) era determinato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, mentre per i non residenti si prendevano in considerazione solo quelli prodotti nel nostro Stato.
Redditi
familiari: dal "cumulo" ad un "decumulo" iniquo Alla formazione della base imponibile concorrono, insieme al reddito del soggetto passivo, anche quelli di terzi, in determinate circostanze: l'art.4 del vecchio d.p.r.597 prevedeva il cumulo tra reddito del soggetto, reddito della moglie e quello dei figli non emancipati, nonché di tutti i redditi ricadenti nella propria disponibilità. Il TUir, invece, all'art.4 prevede che i redditi oggetto della "comunione legale" siano imputati a ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto (o diversa quota stabilita dalle parti). Sempre l'art.4 disciplina i redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale (complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia. Esso può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione; oppure può essere costituito.da un terzo. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi): essi sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi, salvo nell'ipotesi di cessazione del fondo, in quanto in tal caso i redditi dei beni sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o amministratore esclusivo del fondo stesso. Infine, i redditi dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati, per metà del loro ammontare netto, a ciascun coniuge, salvo il caso in cui vi sia un solo genitore (imputati a questo per l'intero ammontare). 40 Redditi prodotti in forma associata
I redditi prodotti dalle società di persone (società semplice, in accomandita semplice ed in nome collettivo), così come dalle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio di arti e professioni, equiparate alle società semplici, così come dalle società di fatto
equiparate a quelle in nomecollettivo se esercitano attività commerciale o dalle società semplici se non esercitano tale attività, TUTTE "residenti", ossia aventi sede legale/sede amministrativa/oggetto principale nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, SONO imputati a ciascun socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Le quote si presumono uguali se non risulta diversamente da atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Diritto di famiglia e reddito d'impresa Tra i beni che, a norma dell'art.177 c.c., possono formare oggetto della comunione legale vi sono le aziende gestite da entrambi i coniugi, non importa se costituite prima o dopo del matrimonio: in tal caso i redditi sono imputati in parti uguali ai coniugi, in quanto soggetti alla disciplina dei redditi prodotti in forma associata. Alcuni problemi sorgono perquanto concerne l'impresa familiare di cui all'art.230-bis del codice civile: in tal caso titolare dell'impresa è un solo soggetto, ma i familiari che svolgono continuativamente la propria attività, senza intrattenere rapporti di collaborazione autonoma o lavoro subordinato con il familiare-imprenditore, hanno alcuni diritti, tra cui spicca la partecipazione agli utili in considerazione dell'attività svolta. Semplificando la situazione, il legislatore tributario ha previsto che i redditi siano considerati come "prodotti in forma associata" e che, limitatamente al 49% del loro ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, siano imputati a ciascun familiare in relazione alla quota di partecipazione agli utili, ammesso che la suddetta dichiarazione rechi l'indicazione delle quote e che le dichiarazioni dei singoli precisino l'attività svolta nell'impresa familiare. Determinazione delIl reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo esottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo.