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DISPOSIZIONI COMUNI AD IRPEF E IRES
Tali disposizioni comuni trovano collocazione nel Titolo III TUIR.
Nozione di stabile organizzazione
L'art. 162 TUIR da una definizione di stabile organizzazione. Essa è definita come la sede fissa di affari per
mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
L'espressione stabile organizzazione comprende:
una sede di direzione;
una succursale;
un ufficio;
un'officina;
un laboratorio;
una miniera, un giacimento, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto
L'art. 164 TUIR disciplina le modalità di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni
mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Le quote di ammortamento
relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di impresa sono integralmente deducibili se i mezzi sono:
utilizzati come bene strumentale;
adibiti ad uso pubblico.
Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, le spese e gli altri oneri sono deducibili in misura del 90% del
loro ammontare.
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero
Sui redditi di fonte estera assoggettati a tassazione anche in Italia è riconosciuto al contribuente un credito per le
imposte sui redditi pagate al'estero a titolo definitivo. Se concorrono redditi prodotti in più Stati, la detrazione si
applica separatamente per ciascuno Stato. Nei casi di reddito da impresa prodotto da imprese residenti nello
stesso Paese estero, il credito di imposta non completamente utilizzato può essere recuperato tramite riporto
all'avanti e all'indietro.
La normativa CFC
La normativa CFC (Controlled Foreign Companies) è volta a contrastare una pratica elusiva attuata attraverso la
partecipazione di soggetti residenti in Italia in società aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.
La normativa CFC trova applicazione quando un soggetto residente in Italia detiene il controllo diretto o
indiretto di una società estera avente sede in Paese o territorio a fiscalità privilegiata. Le regole per la
determinazione dei redditi del soggetto estero sono in genere quelle relative al reddito di impresa: tuttavia non è
possibile ricorrere né alla rateazione delle plusvalenze né all'ammortamento anticipato o accelerato. Le imposte
pagate all'estero sono detraibili. I redditi così determinati sono imputati al soggetto residente e tassati
separatamente con aliquota media applicata al reddito complessivo del residente. Dal 2004 la normativa CFC
trova applicazione anche nei confronti di imprese estere collegate, in cui cioè il soggetto residente detiene
direttamente o indirettamente partecipazione non inferiore al 20% agli utili di una impresa localizzata in un
paradiso fiscale. Il limite si riduce al 10% nel caso in cui la società partecipata abbia titoli quotati in borsa.
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Trasformazione di società
Si ha trasformazione qualora la società assuma una organizzazione sociale diversa da quella indicata nell'atto
costitutivo. La società trasformata non perde la sua identità e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione. Il legislatore tributario considera la trasformazione societaria come evento fiscalmente
irrilevante dal quale non emergono né plusvalenze, né altri componenti positivi o negativi di reddito.
Trasformazioni eterogenee
L'art. 171 TUIR disciplina le seguenti ipotesi:
da società soggetta ad IRES ad ente non commerciale: i beni della società si considerano realizzati in
base al valore normale salvo che non siano confluiti nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente
stesso;
in comunione d'azienda: si applicano le regole previste per l'affitto e la concessione di usufrutto
dell'unica azienda da parte dell'imprenditore per cui si determina la produzione di un reddito "diverso"
in caso di successiva alienazione;
da ente non commerciale a società soggette ad IRES: si considera conferimento limitatamente ai beni
diversi da quelli già compresi nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente stesso.
La fusione di società
La fusione è il procedimento mediante il quale una o più società vengono a costruire un unico organismo sociale;
la fusione può avvenire per incorporazione o in senso stretto. All'atto della fusione, la società risultante subentra
a quella estinta negli obblighi e diritti relativamente alle imposte dirette delle società fuse. Anche la fusione è
considerata come irrilevante ai fini fiscali: essa pertanto non può costituire realizzo o distribuzione di
plusvalenze o minusvalenze di beni. La neutralità fiscale della fusione è assoluta in quanto:
è irrilevante l'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o
quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcune delle società fuse possedute da altre;
i maggiori valori iscritti in bilancio non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società
risultante dalla fusione.
Gli obblighi di versamento delle società che si estinguono per effetto della fusione devono essere adempiute da
tali società fino alla data di efficacia della fusione. Successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono
trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.
I conferimenti di partecipazioni ed i conferimenti d'azienda
I conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento realizzati tra soggetti residenti nell'esercizio di
imprese commerciali sono considerati eventi da cui scaturisce il realizzo di plusvalenze. Il valore di realizzo è pari
al maggior valore tra:
il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili
del soggetto conferente;
il valore attribuito alle partecipazioni conferite, nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
Al conferimento di azienda è applicabile il regime di neutralità fiscale solo se realizzato tra soggetti residenti
nell'esercizio di imprese commerciali. La legislazione consente alla società conferitaria di rinunciare al regime di
neutralità fiscale e di optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuibili agli elementi attivi
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali dell'azienda conferita mediante il pagamento di una imposta
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sostitutiva. L'opzione va esercitata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui il conferimento è stato posto in
essere o, al massimo, entro l'esercizio successivo.
La scissione di società
Per scissione si intende l'operazione di trasferimento del patrimonio di una società ad una o più società
preesistenti o di nuova costituzione. Per la scissione è confermato il principio di neutralità: pertanto la
scissione non da luogo nè a realizzo di plusvalenze o minusvalenze né alla loro distribuzione.
La liquidazione volontaria
La liquidazione è quel particolare procedimento con il quale si provvede all'estinzione dei debiti ed alla
ripartizione dell'eventuale residuo attivo tra i soci di una disciolta società. Per ragioni di cautela fiscale, l'art. 182
TUIR prevede che se tale procedura su protrae per più di 3 anni (società di persone) o per più di 5 (società di
capitali), i percettori di reddito perderanno il beneficio della tassazione separata e si procederà alla
rideterminazione definitiva del reddito a loro carico. Il reddito di impresa realizzato nel periodo tra l'inizio
dell'ultimo esercizio e l'inizio della liquidazione è calcolato in base ad apposito conto economico. La
determinazione del reddito per il periodo compreso tra l'inizio e la fine della liquidazione viene diversamente
disciplinata per le società di persone e le ditte individuali rispetto alle società di capitali: tutti sono tenuti alla
redazione del bilancio finale ma diverso è il criterio di deduzione delle perdite.
Il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa
L'art. 183 TUIR stabilisce che la frazione di esercizio relativo al periodo compreso tra l'inizio e la dichiarazione di
fallimento o il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, costituisca autonomo periodo di imposta e
che il reddito di tale periodo sia determinato in base a redazione di conto economico dedicato. Per il periodo di
durata della procedura concorsuale, il reddito è costituito dalla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio
netto dell'impresa all'inizio del procedimento.
Scambio di partecipazioni
Lo scambio di partecipazioni può essere mediante permuta o conferimento. L'operazione di permuta di azioni
proprie con azioni di un'altra società è neutrale dal punto di vista fiscale. Nell'ipotesi di conferimento, le azioni
o le partecipazioni ricevute sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base
alla corrispondente voce di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
L'applicazione analogica, il divieto di doppia imposizione e gli accordi internazionali
L'applicazione analogica prevede che le disposizioni riguardanti la fusione e la scissione di società, la
liquidazione ordinaria, il fallimento e la liquidazione coatta valgono anche nei casi di fusione, scissione,
liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
Per evitare il ripetersi di un prelievo fiscale nei confronti di un soggetto sulla base di un unico presupposto di
imposta l'art. 163 TUIR prevede il divieto di doppia imposizione.
Inoltre, proprio al fine di evitare doppia imposizione di redditi prodotti in Stati esteri vengono spesso stipulate
convenzioni internazionali. 12
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
L'imposta sul valore aggiunto è il tributo più rilevante nel settore delle imposte indirette. L'IVA colpisce le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa, arti o
professioni e le importazioni da chiunque effettuate. Nel 1972, l'IVA fu introdotta essenzialmente per due
motivi:
adeguare il nostro sistema tributario a quello degli altri Paesi membri della CEE;
per la particolare attitudine a favorire lo sviluppo delle imprese.
L'IVA ha lo scopo di colpire una sola volta, con aliquote fissate dalla legge, i beni ed i servizi destinati al
consumo attraverso l'imposizione sul valore aggiunto nelle v