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DISPOSIZIONI COMUNI AD IRPEF E IRES

Tali disposizioni comuni trovano collocazione nel Titolo III TUIR.

Nozione di stabile organizzazione

L'art. 162 TUIR da una definizione di stabile organizzazione. Essa è definita come la sede fissa di affari per

mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

L'espressione stabile organizzazione comprende:

 una sede di direzione;

 una succursale;

 un ufficio;

 un'officina;

 un laboratorio;

 una miniera, un giacimento, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto

L'art. 164 TUIR disciplina le modalità di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni

mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Le quote di ammortamento

relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di impresa sono integralmente deducibili se i mezzi sono:

 utilizzati come bene strumentale;

 adibiti ad uso pubblico.

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, le spese e gli altri oneri sono deducibili in misura del 90% del

loro ammontare.

Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Sui redditi di fonte estera assoggettati a tassazione anche in Italia è riconosciuto al contribuente un credito per le

imposte sui redditi pagate al'estero a titolo definitivo. Se concorrono redditi prodotti in più Stati, la detrazione si

applica separatamente per ciascuno Stato. Nei casi di reddito da impresa prodotto da imprese residenti nello

stesso Paese estero, il credito di imposta non completamente utilizzato può essere recuperato tramite riporto

all'avanti e all'indietro.

La normativa CFC

La normativa CFC (Controlled Foreign Companies) è volta a contrastare una pratica elusiva attuata attraverso la

partecipazione di soggetti residenti in Italia in società aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

La normativa CFC trova applicazione quando un soggetto residente in Italia detiene il controllo diretto o

indiretto di una società estera avente sede in Paese o territorio a fiscalità privilegiata. Le regole per la

determinazione dei redditi del soggetto estero sono in genere quelle relative al reddito di impresa: tuttavia non è

possibile ricorrere né alla rateazione delle plusvalenze né all'ammortamento anticipato o accelerato. Le imposte

pagate all'estero sono detraibili. I redditi così determinati sono imputati al soggetto residente e tassati

separatamente con aliquota media applicata al reddito complessivo del residente. Dal 2004 la normativa CFC

trova applicazione anche nei confronti di imprese estere collegate, in cui cioè il soggetto residente detiene

direttamente o indirettamente partecipazione non inferiore al 20% agli utili di una impresa localizzata in un

paradiso fiscale. Il limite si riduce al 10% nel caso in cui la società partecipata abbia titoli quotati in borsa.

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Trasformazione di società

Si ha trasformazione qualora la società assuma una organizzazione sociale diversa da quella indicata nell'atto

costitutivo. La società trasformata non perde la sua identità e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla

trasformazione. Il legislatore tributario considera la trasformazione societaria come evento fiscalmente

irrilevante dal quale non emergono né plusvalenze, né altri componenti positivi o negativi di reddito.

Trasformazioni eterogenee

L'art. 171 TUIR disciplina le seguenti ipotesi:

 da società soggetta ad IRES ad ente non commerciale: i beni della società si considerano realizzati in

base al valore normale salvo che non siano confluiti nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente

stesso;

 in comunione d'azienda: si applicano le regole previste per l'affitto e la concessione di usufrutto

dell'unica azienda da parte dell'imprenditore per cui si determina la produzione di un reddito "diverso"

in caso di successiva alienazione;

 da ente non commerciale a società soggette ad IRES: si considera conferimento limitatamente ai beni

diversi da quelli già compresi nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente stesso.

La fusione di società

La fusione è il procedimento mediante il quale una o più società vengono a costruire un unico organismo sociale;

la fusione può avvenire per incorporazione o in senso stretto. All'atto della fusione, la società risultante subentra

a quella estinta negli obblighi e diritti relativamente alle imposte dirette delle società fuse. Anche la fusione è

considerata come irrilevante ai fini fiscali: essa pertanto non può costituire realizzo o distribuzione di

plusvalenze o minusvalenze di beni. La neutralità fiscale della fusione è assoluta in quanto:

 è irrilevante l'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o

quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcune delle società fuse possedute da altre;

 i maggiori valori iscritti in bilancio non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società

risultante dalla fusione.

Gli obblighi di versamento delle società che si estinguono per effetto della fusione devono essere adempiute da

tali società fino alla data di efficacia della fusione. Successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono

trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.

I conferimenti di partecipazioni ed i conferimenti d'azienda

I conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento realizzati tra soggetti residenti nell'esercizio di

imprese commerciali sono considerati eventi da cui scaturisce il realizzo di plusvalenze. Il valore di realizzo è pari

al maggior valore tra:

 il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili

del soggetto conferente;

 il valore attribuito alle partecipazioni conferite, nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Al conferimento di azienda è applicabile il regime di neutralità fiscale solo se realizzato tra soggetti residenti

nell'esercizio di imprese commerciali. La legislazione consente alla società conferitaria di rinunciare al regime di

neutralità fiscale e di optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuibili agli elementi attivi

costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali dell'azienda conferita mediante il pagamento di una imposta

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sostitutiva. L'opzione va esercitata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui il conferimento è stato posto in

essere o, al massimo, entro l'esercizio successivo.

La scissione di società

Per scissione si intende l'operazione di trasferimento del patrimonio di una società ad una o più società

preesistenti o di nuova costituzione. Per la scissione è confermato il principio di neutralità: pertanto la

scissione non da luogo nè a realizzo di plusvalenze o minusvalenze né alla loro distribuzione.

La liquidazione volontaria

La liquidazione è quel particolare procedimento con il quale si provvede all'estinzione dei debiti ed alla

ripartizione dell'eventuale residuo attivo tra i soci di una disciolta società. Per ragioni di cautela fiscale, l'art. 182

TUIR prevede che se tale procedura su protrae per più di 3 anni (società di persone) o per più di 5 (società di

capitali), i percettori di reddito perderanno il beneficio della tassazione separata e si procederà alla

rideterminazione definitiva del reddito a loro carico. Il reddito di impresa realizzato nel periodo tra l'inizio

dell'ultimo esercizio e l'inizio della liquidazione è calcolato in base ad apposito conto economico. La

determinazione del reddito per il periodo compreso tra l'inizio e la fine della liquidazione viene diversamente

disciplinata per le società di persone e le ditte individuali rispetto alle società di capitali: tutti sono tenuti alla

redazione del bilancio finale ma diverso è il criterio di deduzione delle perdite.

Il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa

L'art. 183 TUIR stabilisce che la frazione di esercizio relativo al periodo compreso tra l'inizio e la dichiarazione di

fallimento o il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, costituisca autonomo periodo di imposta e

che il reddito di tale periodo sia determinato in base a redazione di conto economico dedicato. Per il periodo di

durata della procedura concorsuale, il reddito è costituito dalla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio

netto dell'impresa all'inizio del procedimento.

Scambio di partecipazioni

Lo scambio di partecipazioni può essere mediante permuta o conferimento. L'operazione di permuta di azioni

proprie con azioni di un'altra società è neutrale dal punto di vista fiscale. Nell'ipotesi di conferimento, le azioni

o le partecipazioni ricevute sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base

alla corrispondente voce di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

L'applicazione analogica, il divieto di doppia imposizione e gli accordi internazionali

L'applicazione analogica prevede che le disposizioni riguardanti la fusione e la scissione di società, la

liquidazione ordinaria, il fallimento e la liquidazione coatta valgono anche nei casi di fusione, scissione,

liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.

Per evitare il ripetersi di un prelievo fiscale nei confronti di un soggetto sulla base di un unico presupposto di

imposta l'art. 163 TUIR prevede il divieto di doppia imposizione.

Inoltre, proprio al fine di evitare doppia imposizione di redditi prodotti in Stati esteri vengono spesso stipulate

convenzioni internazionali. 12

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto è il tributo più rilevante nel settore delle imposte indirette. L'IVA colpisce le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa, arti o

professioni e le importazioni da chiunque effettuate. Nel 1972, l'IVA fu introdotta essenzialmente per due

motivi:

 adeguare il nostro sistema tributario a quello degli altri Paesi membri della CEE;

 per la particolare attitudine a favorire lo sviluppo delle imprese.

L'IVA ha lo scopo di colpire una sola volta, con aliquote fissate dalla legge, i beni ed i servizi destinati al

consumo attraverso l'imposizione sul valore aggiunto nelle v

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paulfrank3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.