Sentenza Cassazione civile sezioni unite 1057/2005
Premessa
La pronuncia sottoposta al vaglio delle Cassazione aveva ad oggetto un’ordinanza del 30 novembre 2005 n. 26102, della Sezione Tributaria; ordinanza rimessa al primo Presidente ai fini dell’eventuale devoluzioni alle Sezioni unite, auspicandone una pronuncia in merito all’applicabilità dell’art. 14 c1 D.lgs 546/1992 con riguardo le controversie in cui più debitori tributari contestano un unico atto impositivo in base a ragioni che investono la legittimità dell’atto nel suo complesso e non in posizioni individuali e distinte. Nell’ordinanza si lamentava la parcellizzazione dei giudizi promossi dai coobbligati, che conduce a sentenze diverse anche se riguardanti lo stesso accertamento, si contestava inoltre la frequente formazione di giudicati fra loro contraddittori sul piano logico. L’ordinanza riguardava un’ipotesi di solidarietà tributaria dal lato passivo (accertamento del maggior valore di un complesso industriale oggetto di divisione e delle maggiori imposte liquidate erano responsabili in solido i condividenti, tutti destinatari della notifica di avviso di accertamento). Le Sezioni Unite non si sono sottratte alla richiesta della Sezione tributaria, proponendo a loro volta una nuova lettura dell’art. 14 c1 D.lgs 546/92.
Premessa sezioni unite
Le sezioni unite partono alla valutazione dell’art. 14 c1 D.lgs 546/92 in riferimento all’art. 102 cpc. La maggior parte degli interpreti ha attribuito all’art. 14 c1 la natura di “norma in bianco” tendente a riferire la necessità del litisconsorzio ad una situazione sostanziale plurilaterale, per la quale la decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, perché inefficacie qualora fosse pronunciata solo nei confronti di alcuni. Una simile situazione di inscindibilità non è ravvisabile nella coobbligazione solidale tributaria se collegata al modello civilistico di solidarietà. Le sezioni unite non ripudiano tale concezione, ma la natura della solidarietà tributaria è considerata irrilevante. La pronuncia infatti si focalizza nell’art. 14 c1 che viene visto in una prospettiva diversa da quella nella quale si collocano le regole relative all’obbligazione solidale, obbligazione la cui eventuale sussistenza non realizza il presupposto per l’applicazione dell’art. 14 c1. Questa concezione viene separata con una lettura costituzionale degli accertamenti; secondo le Sezioni Unite i principi espressi dagli artt. 3 e 53 Cost. impongono ad ogni livello una coerenza al rispetto della capacità contributiva e contrastano con ogni disparità ingiustificata di trattamento.
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