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OPERAZIONI ESENTI

Le operazioni esenti sono quelle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ma che, come avviene per quelle non imponibili non comportano l'addebito dell'imposta.

Le esenzioni sono tassativamente elencate nell'art.10, ma sono prive di quella giustificazione unitaria indicata per le operazioni non imponibili; ciascuna ipotesi di esenzione è dovuta a specifiche ragioni, di tecnica tributaria e di opportunità pratica, che hanno indotto il legislatore ad inserire una determinata categoria di operazioni in questo regime.

Finalità sociali sono ad esempio alla base delle esenzioni per le operazioni mediche, didattiche, per le locazioni di buona parte degli immobili ad uso abitativo, le attività finanziarie, cessione alle ONLUS per casi di calamità.

Le operazioni esenti agevolano l'acquirente finale, cui non viene addebitata alcuna imposta.

Sono talune cessioni o prestazioni che di per sé rientrano

nella sfera di applicazione del tributo ma che non sono assoggettate ad Iva per motivi di carattere sociale o di opportunità: per esempio cessioni alle ONLUS in stato di calamità, attività dello Stato per servizi del soggetto, affitto di beni pubblici (es.: servizio TV), operazioni collegate con l’attività immobiliare che non siano strumentali o che non siano effettuati dai soggetti produttori di tali beni. Si tratta allora di operazioni collegate o con l’attività, o con la funzione pubblica, o con la proprietà immobiliare. L’operazione esente ha la caratteristica come l’operazione non imponibile, di non avere IVA sulle vendite, ma a differenza di quest’ultima l’IVA a monte non si recupera perché chi mette in essere l’operazione esente è considerato consumatore finale pur mantenendo tutti gli obblighi di fatturazione, di registrazione, ossia tutti gli obblighi formali IVA. (si parla di consumatore)

finale anticipato?). Solo teoricamente però un soggetto effettua soltanto operazioni esenti perché in genere si "miste", cioè esenti e non, cioè il soggetto svolge un'attività effettuando operazioni promiscua, cioè attività con IVA a monte recuperabile e attività con IVA a monte non recuperabile. Quando il soggetto svolge attività promiscua, cioè attività con IVA a monte recuperabile e attività con IVA a monte non recuperabile (perché pone in essere operazioni esenti) sorge il problema di come determinare l'IVA a monte non deducibile. Quindi dal momento che la nostra IVA è su masse plurime (IVA sugli acquisti e IVA sulle vendite) utilizziamo il sistema del Pro-Rata Materiale di determinare l'IVA a monte non deducibile. Quindi il pro-rata

Formattazione del testo

Per applicare il pro-rata materiale dobbiamo calcolare il rapporto tra le operazioni esenti e il volume degli affari.

Il volume d'affari è dato dalla somma delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti meno la cessione di beni strumentali, perché tali cessioni sono delle attività occasionali che potrebbero modificare il rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti ma in modo episodico (le vendite di beni strumentali vanno detratte dal volume d'affari).

Pro-Rata Materiale

Quindi: volume d'affari

1. Determino il volume d'affari che è dato dalla somma delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti detratte le cessioni di beni strumentali in quanto occasionali per l'azienda.

OPER. IMPONIBILI + NON IMPONIBILI + ESENTI - CESSIONE DI BENI STRUMENTALI

calcolo il rapporto tra le OPERAZIONI ESENTI / VOLUME D'AFFARI = % IVA

2. che non posso dedurre cioè determino il pro-rata.

OPERAZIONI _ ESENTI = PRO _ RATA _

MATERIALE VOLUME _ D' AFFARI

Tale rapporto determina qual è l'IVA a monte che si riferisce alle operazioni esenti e viene "prodefinito rata".

Se le operazioni esenti sono il 10% del volume d'affari, vuol dire che l'IVA sugli acquisti per il 10% si riferisce ad operazioni esenti e come tale non è deducibile. Quindi per l'anno successivo vale l'attività dell'anno precedente.

Il dato si fa a consuntivo, Il pro rata materiale è la fotografia di un anno, quindi riguarda un momento statico (in questo momento queste sono le operazioni esenti). Ma bisogna tener conto anche di un momento dinamico delle operazioni esenti, perché nei vari anni la percentuale di operazioni esenti può essere diversa, quindi bisogna far sì che queste variazioni non comportino né un danno né un vantaggio per il contribuente.

Es.: Un vantaggio per il contribuente: il contribuente fa in modo di non avere, per l'anno 2004,

operazioni esenti, con conseguente IVA a monte tutta deducibile, spostandole tuttel'anno successivo. Il 31 dicembre acquista tutto il magazzino destinato alle vendite, l'annodopo mi trovo operazioni esenti al 40% , se avessi effettuato l'acquisto nel 2005, il 40%dell'IVA sugli acquisti non avrei potuto dedurla, l'ho anticipato e ho eluso il divieto del prorata. In questa ipotesi se si modifica il rapporto da un anno all'altro dovrò recuperare l'IVA,perché una quota non è deducibile. ma c'è un diverso pro rata dettoQuesto è il primo pro rata detto materiale, finanziario opro-rata temporis che non è collegato con una forma elusiva ma che deriva dalla stessastruttura dell'IVA.rimanenze sono acquisti, gli acquisti hanno un'IVA che si recupera con lePer esempio levendite.Il pro-rata finanziario più difficile da capire è quello relativo ai beni pluriennali,

Infatti, nell'ambito delle aziende e delle attività in generale possono esservi beni strumentali la cui utilizzazione è pluriennale. Il bene strumentale, ai fini fiscali, è quel bene che ha un'IVA a monte che non ha un coefficiente di ammortamento inferiore al 25%, componente di costo (quindi non può essere ammortizzata come tale) perché è dedotta dall'IVA sulle vendite.

Come dedurre l'IVA relativa all'acquisto di tali beni? Vi sono 2 sistemi:

  • SISTEMA FRANCESE: si recupera ammortizzandola in più anni, cioè l'imprenditore acquista, paga l'IVA sugli acquisti e andrà a dedurla in più anni, cioè l'impresa anticipa l'IVA e poi la recupera in più anni. Avrà un onere finanziario perché anticipa l'IVA, ma non può dedurla interamente in una sola soluzione.
  • L'IVA si recupera per l'intero importo.

Nell'anno in cui viene fatturata (cioè nel 1° anno), secondo le regole del pro-rata materiale (dell'anno per poi spalmarla in più esercizi: 5 per i beni mobili, 10 per i beni immobili), l'imprenditore anticipa l'Iva, ma la recupera tutta nell'anno, ne consegue che non ha oneri finanziari sull'Iva pagata.

Possiamo perciò dire che il sistema italiano è migliore di quello francese.

Quindi l'IVA corrisposta nel primo anno teoricamente riguarda più esercizi autonomi l'uno dall'altro, infatti, in ogni esercizio si applica il rispettivo pro rata.

Per i beni mobili, l'imposta recuperata il primo anno è per 1/5 a titolo definitivo, per i restanti 4/5 a titolo provvisorio. Ogni volta nei singoli anni successivi la quota dell'anno porterà dei conguagli in più o in meno se vi è un'oscillazione di più di 10 punti nel pro rata materiale.

Esempio n° 1: IVA sull’acquisto di un bene strumentale mobile: € 1.000.000

1° anno € 200.000 pro rata 0%

2° anno € 200.000 pro rata 100% si versano all’erario € 200.000

3° anno € 200.000 pro rata 9% non si ha alcun conguaglio

4° anno € 200.000

5° anno € 200.000 di conseguenza si recupera tutta l’IVA che va

Il primo anno il pro rata materiale è pari a 0, spalmata in 5 anni, quindi, € 200.000 si recuperano a titolo definitivo, € 800.000 a titolo provvisorio.

Il secondo anno il pro rata è pari a 100 quindi non si può recuperare l’IVA a monte, di conseguenza è necessario versare € 200.000 all’erario.

Il terzo anno il pro rata è pari a 9, non si ha conguaglio perché l’oscillazione è inferiore di 10 punti rispetto al pro rata del primo anno.

Esempio n° 2: IVA sull’acquisto di un bene strumentale mobile: € 1.000.000

Recuperabile Non

recuperabile1° anno € 100.000 € 100.000

2° anno € 100.000 € 100.000

€ 100.000 € 100.000

3° anno

4° anno € 100.000 € 100.000

5° anno € 100.000 € 100.000

Il primo anno si ha un pro rata del 50%, quindi € 500.000 si recuperano, € 500.000 non si recuperano. pro rata del 100%, quindi non si può recuperare l’IVA; l’IVA

Il secondo anno si ha un recuperata a titolo provvisorio il primo anno pari a € 100.000 deve essere versata all’erario.

Il terzo anno si ha un pro rata dell’0% quindi si può recuperare tutta l’IVA. Si devenon recuperata a titolo provvisorio pari a € 100.000 che, dunque verrà recuperare l’IVA riconosciuta dall’erario.

Il quarto e quinto anno si ha, rispettivamente, un pro rata del 60 e del 40 per cento, quindi non si effettuano conguagli.

20° lezione

Momenti dell’IVA l’IVA è un’imposta cartolare, cioè

basata su documenti cartacei. momenti dell'IVA Tutti i momenti dell'IVA sono autonomi gli uni dagli altri. I momenti principali dell'IVA sono: 1) Fatturazione 2) Registrazione della fattura 3) Versamento 4) Dichiarazione 5) Rivalsa 1. FATTURAZIONE È il 1° momento dell'IVA; è un momento "cartaceo". La fatturazione in quanto ogni operazione posta in essere deve essere accompagnata da un documento (fattura) che indichi: - soggetto che pone in essere l'operazione (con tutti gli elementi essenziali per riconoscerlo: ragione sociale o nome e cognome, partita IVA o codice fiscale, domicilio o residenza); - soggetto che riceve l'operazione; - data; - numero progressivo della fattura; - descrizione dell'operazione con indicazione separata dell'imponibile, dell'aliquota dell'IVA e del totale del
Dettagli
A.A. 2012-2013
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Lapis Gianni.