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La misura della sanzione può essere determinata:
In una cifra fissa, prestabilita dalla legge
In una frazione, multiplo dell'imposta dovuta
In entrambi i casi, tuttavia, si prevede spesso un limite minimo e massimo. In ogni caso, se l'Amministrazione applica la sanzione in misura superiore al minimo fissato dalla legge, deve motivare la scelta.
In alcune situazioni, per violazioni gravi e ripetute, oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicabili anche sanzioni accessorie, con contenuto prevalentemente interdittivo: ad es. il divieto di ricoprire incarichi come admin di società, sindaco revisore dei conti ecc, divieto di partecipare a gare pubbliche, appalti ecc, la chiusura dell'esercizio commerciale per un determinato periodo di tempo ecc.
Il dlgs n.42/97 prevede alcune ipotesi di non punibilità, che escludono l'applicabilità delle sanzioni. I casi più importanti sono:
- Errore incolpevole sul fatto, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore e non per dolo o colpa
- Forza maggiore, nel caso in cui la violazione sia causata da eventi imprevedibili e irresistibili
- Prescrizione, nel caso in cui sia trascorso il tempo previsto dalla legge per l'applicazione della sanzione
contribuente non determinicorrettamente l'imposta, ma perché non poteva fare altrimenti (es.donazione)√
L'errore di diritto, derivante dall'ignoranza inevitabile della legge tributaria√
Obiettive condizioni di incertezza sulla portata di una norma√
Imputabilità ad un terzo del mancato pagamento del tributo√
Forza maggiore
Le sanzioni inoltre NON sono applicabili per violazioni meramente formali, senza debito di imposta (es. irregolarità nella compilazione della dichiarazione, che però non incidono sulla determinazione dell'imposta).
Attenzione: le sanzioni non sono applicabili in caso di risposta affermativa all'istanza di interpello, o di silenzio-assenso da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 11 statuto diritti del contribuente).
cessioni diUn caso particolare di responsabilità solidale è previsto nelleazienda effettuate a titolo oneroso.
Chi acquista un'azienda è
solidalmente responsabile con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti, nonché per quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente. La responsabilità è limitata nella misura, fino a concorrenza del valore dell'azienda ceduta. Si prevede, inoltre, che il cessionario possa ottenere un certificato relativo alle pendenze tributarie del cedente. La responsabilità è invece illimitata se la cessione è avvenuta in frode ai crediti tributari. La frode è presunta se il trasferimento si è verificato entro 6 mesi dalla constatazione di una violazione penale. Le sanzioni penali in materia tributaria Attenzione: eccezione al principio di specialità, nel caso degli illeciti commessi in ambito societario, dove possono cumularsi sanzione penale in capo.Alla persona fisica e sanzione amministrativa a carico della società. Le sanzioni penali sono irrogate dall'Autorità giudiziaria al termine di un processo penale e consistono, essenzialmente, in misure detentive.
Nel diritto penale, summa divisio tra reati:
- Delitti: reati gravi, prevedono la condanna alla reclusione o al pagamento di una multa
- Contravvenzioni: reati meno gravi, prevedono la condanna all'arresto o al pagamento di un'ammenda.
I reati tributari hanno natura di delitti e la sanzione è costituita dalla sola reclusione, in quanto la condotta è ritenuta particolarmente grave.
I reati relativi a imposte dirette e Iva sono disciplinati dal dlgs n.74/2000 e possono essere distinti in reati fraudolenti e non:
Reati non fraudolenti: l'elemento di specialità è costituito dal superamento di determinate soglie quantitative di evasione. La gravità della condotta si desume quindi dall'ammontare particolarmente
elevato dell'imposta evasa
Reati fraudolenti: l'elemento specialità è costituito dall'uso di documenti falsi o da altri mezzi fraudolenti. La gravità della condotta si desume quindi dall'intenzione dolosa e dalla preordinazione a commettere il reato.
I reati tributari non fraudolenti
Dichiarazione infedele: si ha quando gli elementi attivi dichiarati sono inferiori a quelli reali, oppure vengono dichiarati elementi passivi fittizi. Perché tale dichiarazione infedele possa essere penalmente rilevante occorre che superi determinate soglie:
- Se l'imposta evasa è superiore a 100mila euro
- Se gli elementi attivi non dichiarati sono superiori al 10% di quelli dichiarati
da 2 a 4 anni e 6 mesi. NO intercettazione e custodia cautelare. reclusione
Dichiarazione omessa: se l'imposta non dichiarata è superiore a 50mila euro.
da 2 a 5 anni. reclusione
Omesso versamento di ritenuta: reato del sostituto d'imposta. È
Penalmente rilevante se l'ammontare non versato è superiore a 150mila euro nell'anno. Da 6 mesi a 2 anni. Reclusione.
Omesso versamento Iva: è penalmente rilevante se l'ammontare non versato è superiore a 250mila euro nell'anno. Da 6 mesi a 2 anni. Reclusione.
Questo reato è diretto a contrastare, tra l'altro, il fenomeno delle "frodicarosello", nelle quali vi sono soggetti che incassano l'Iva, la dichiarano, ma non la versano.
Indebita compensazione: è penalmente rilevante quando si usano in compensazione somme non spettanti per un importo superiore a 50mila euro. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
I reati tributari fraudolenti
Dichiarazione fraudolenta: ricorre in due ipotesi quali:
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi o Iva di costi fittizi, sulla base di fatture o altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti. Reclusione dai 4 agli 8 anni, ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).
se–l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro. SIintercettazione e custodia cautelare.- Omissione di elementi attivi o indicazione di elementi passivi, attraversodocumenti falsi diversi dalle fatture o altri mezzi fraudolenti (operazionisimulate, altri documenti falsi, ecc).reclusione da 3 a 8 anni. Si intercettazioni e custodia cautelare.
Emissione di fatture false: emissione di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti (utilizzo del cd società cantiere).reclusione da 4 a 8 anni, ma è ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se–l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/altri documenti falsi èinferiore a 100mila euro.
Occultamento o distruzione di documenti contabili di cui sia obbligatoria laconservazione.reclusione da 3 a 7 anni.
Conseguenze del principio di specialità sullo svolgimento dei processiCome regola generale, processo penale e processo tributario si svolgonoseparatamente
E indipendentemente. Ciò comporta la necessità di valutare il rapporto tra le due forme di sanzione, penale e amministrativa, ricordando che sono rette dal principio di specialità. In pendenza del processo penale, il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa rimane sospeso. Se si ha condanna in sede penale, la sanzione amministrativa NON può essere irrogata. Se si ha assoluzione in sede penale, la sanzione amministrativa diventa invece eseguibile.
I giudici tributari (le commissioni tributarie come "giudici speciali")
Il processo tributario è disciplinato dal dlgs n.546/92, il cui art.1 attribuisce la giurisdizione in materia tributaria alle Commissioni Tributarie.
Ricordiamo che la Costituzione riconosce in modo esplicito solo:
- La magistratura ordinaria (Tribunale civile e Tribunale penale in primo grado; Corte di appello civile e Corte di appello penale in secondo grado)
- La magistratura amministrativa (T.A.R.)
primo grado e Consiglio di Stato -> in secondo grado;
La magistratura contabile -> La magistratura militare -> Le commissioni tributarie, quindi, NON sono menzionate dalla Costituzione.
Si tratta a tutti gli effetti di un tipo di giudice “speciale”.
Attenzione: l’art. 102 Cost. prevede il divieto di istituire giudici speciali estraordinari. Perché allora la giurisdizione tributaria è affidata a giudici speciali?
Le Commissioni Tributarie: origine storica, evoluzione, assetto attuale
L’origine storica delle Commissioni Tributarie è remotissima. La legge del 20 marzo 1865, n.2284 all.E (legge abolitiva del contenzioso), con cui venne modellato il sistema del processo amministrativo del Regno d’Italia, mantenne infatti in vita le Commissioni Tributarie, che erano organi amministrativi pre-esistenti alla riforma, chiamati a valutare questioni tributarie puramente estimative (es. la stima del valore di un bene/terreno/fabbricato).
Solo
negli anni '40 del secolo scorso si cominciò ad inquadrare in termini processuali il contenzioso tributario che si svolgeva di fronte alle Commissioni, giudici speciali amministrativi.che furono intese come Con l'entrata in vigore della Costituzione emerse il tema del loro inquadramento come giudici speciali, ma con la riforma tributaria degli anni '70 fu riconosciuta in modo definitivo la loro natura giurisdizionale e furono consacrate come costituzionalmente legittime. L'ultima riforma organica delle Commissioni e del processo tributario risale al 1992. L'assetto delle Commissioni tributarie è regolato dal dlgs. n.545/92 che delineai criteri di reclutamento dei giudici, l'organizzazione delle Commissioni, degli uffici di segreteria ecc. Il dlgs. n.546/92 regola, invece, lo svolgimento del processo tributario. Le commissioni tributarie: origine storica, evoluzione, assetto attuale Attualmente, le Commissioni Tributare si articolano in CommissioniTributarie Provinciali e Commissioni Tributarie Regionali.
I componenti delle Commissioni Tributarie non sono selezionati con pubblico graduatoria per titoli concorso per esami, ma sono scelti in base a una dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo criteri e punteggi predeterminati.
Possono far parte delle Commissioni, tra gli altri: i magistrati (ordinari/amministrativi/ contabili/militari), i dipendenti civili dello Stato, gli ufficiali della Guardia di Finanza cessati dal servizio, gli avvocati dello Stato a riposo, i ragionieri con 10 anni di attività, i revisori dei conti con 5 anni di attività, gli insegnanti di materie giuridiche, i laureati in giurisprudenza o economia da almeno 2 anni, gli altri professionisti con 10 anni di attività.