L’avviso di accertamento
E’ un provvedimento amministrativo, senza contenuto discrezionale, cioè
l’Agenzia delle entrate non confronta quale interesse prevale, o quale è più
degno di tutela. L’avviso di accertamento è un potere vincolato: viene adottato
indipendentemente da qualsiasi valutazione comparativa.
L’attività di accertamento deve svolgersi in conformità ai principi costituzionali,
a quelli contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e alla disciplina
procedimentale.
L’avviso di accertamento deve avere un contenuto specifico:
dispositiva:
parte parte conclusiva dell’atto, dove è indicato il credito che
l’Amministrazione vanta e la sanzione che ritiene di dover applicare al
contribuente
di motivazione:
obbligo è espressione dell’iter logico-giuridico; deve indicare
il procedimento seguito, cioè gli elementi che di fatto sono stati trovati e usati
per adottare l’avviso stesso, e perché l’Amministrazione ha ritenuto di doverli
usare, nonché la conclusione alla quale è giunta. Devono essere indicate anche
le norme poste alla base della ricostruzione.
sottoscrizione:
la deve essere firmato dal direttore dell’ufficio che adotta il
provvedimento e lo emana
parte informativa:
dedicata al contribuente, contenente le informazioni su
termini e modalità di riscossione, di proposizione dell’istanza di accertamento
con adesione, di proposizione del ricorso giudiziale.
Il destinatario viene a conoscenza dell’avviso di accertamento con una notifica
mandata tramite pec, o in alternativa attraverso un funzionario del comune o
un ufficiale giudiziario.
Il termine entro cui deve essere notificato varia a seconda che si tratti di:
un accertamento in rettifica: termine al 31/12 del 5° anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione. Qui l’accertamento rettifica il
contenuto di una dichiarazione validamente presentata.
un accertamento d’ufficio: termine al 31/12 del 7° anno successivo a
quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Qui
l’accertamento viene fatto direttamente dall’Ufficio, in quanto la
dichiarazione non è stata presentata, o va considerata nulla.
In genere l’avviso di accertamento deve riguardare l’intera base imponibile del
contribuente (accertamento unico e globale), ma sono ammesse deroghe:
> Accertamento integrativo: in questo caso, l’Amministrazione finanziaria
ha già notificato un accertamento globale e può procedere a integrarlo solo in
presenza di nuovi elementi che non erano conoscibili al momento in cui era
stato emanato l’avviso di accertamento originario.
> Accertamento parziale: in questo caso l’Amministrazione finanziaria usa i
dati che le sono stati trasmessi da altre amministrazioni pubbliche, o che
comunque possiede, e procede a rideterminare una o più categorie di reddito,
senza pregiudizio dell’ulteriore attività di accertamento.
Metodi di accertamento
L’Amministrazione finanziaria una volta acquisiti gli elementi di prova, decide
che metodo adottare per determinare l’imponibile, e questi variano a seconda
dei soggetti: se sono persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di
lavoro autonomo, i metodi sono:
> Accertamento analitico : le fonti reddituali da cui scaturisce il reddito sono
tutte note all’Amministrazione finanziaria, perciò si procede alla
determinazione del reddito stesso sommando tutti i redditi provenienti dalle
categorie reddituali e fonti specifiche.
Questo tipo di accertamento si riferisce principalmente all’Irpef.
Le categorie reddituali sono 5: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente,
di lavoro autonomo e di impresa. Ciascuna categoria avrà regole interne a sé
stanti.
C’è poi una categoria residuale, quella dei redditi diversi, che non contiene
redditi omogenei, ma un lungo elenco di tipologie di reddito che non potremmo
inquadrare in nessuna delle 5 categorie ‘’tipiche’’.
L’avviso di accertamento avrà un contenuto descrittivo delle varie categorie, e
la motivazione dovrà essere riferita a queste diverse fonti reddituali.
Questo metodo è molto diffuso, e le informazioni sono detenute
dall’Amministrazione finanziaria attraverso il catasto, gli intermediari finanziari,
i sostituti d’imposta, mentre è più difficile ottenere dati attendibili sui redditi
dei lavoratori autonomi.
> Accertamento sintetico : in questo caso il reddito della persona fisica non è
direttamente conoscibile attraverso le fonti reddituali, ma si desume dalle
spese sostenute in un determinato periodo d’imposta.
redditometro
Il legislatore a questo fine ha inventato il cd , di cui
l’Amministrazione può avvalersi per desumere il reddito a seconda del
possesso di particolari tipi di beni, indicativi della capacità contributiva.
Dal 2011 si usa un sistema presuntivo non più limitato ai beni di grande valore:
spesometro
usando lo si può valutare la spesa sostenuta dal contribuente per
l’acquisizione di beni e servizi.
Le spese da prendere in considerazione sono indicate in apposite tabelle che
vengono aggiornate, e sono ad esempio quelle per l’abitazione, mediche, per
trasporti, istruzione, tempo libero ecc.
Questo tipo di accertamento opera attraverso una presunzione:
l’Amministrazione può usare presunzioni, che anche se non gravi, né precise o
concordanti, siano almeno ragionevoli, in quanto devono riferirsi anzitutto alla
contraddittorio,
spesa. Inoltre questo accertamento ha sempre richiesto il così
da dare al contribuente la possibilità di fornire motivazioni.
può difendersi
Il contribuente infatti dicendo che quanto rinvenuto si tratta di
redditi esistenti, o già tassati, oppure prodotti in anni precedenti e già tassati,
ricevuti per successione/donazione, derivanti dal disinvestimento di strumenti
finanziari o dalla vendita di beni patrimoniali.
Se i soggetti accertati sono imprenditori (società o individuali) e lavoratori
autonomi, i metodi sono:
> Accertamento analitico-contabile : per le imprese è obbligatorio redigere
determinate scritture contabili, e ogni atto o documento inerente l’attività di
impresa e i dati bancari diventano fonte di accertamento.
Una variante che ormai non si usa più sono gli studi di settore, cioè il frutto di
accertamento induttivo.
rilevazioni statistiche, su cui si basava l’
Questo metodo si usava quando la contabilità di piccole e medie imprese era
inattendibile, e mirava a costruire in modo indiretto una componente
essenziale.
Gli studi di settore però avevano problemi dal pdv della prova contraria del
contribuente, e poi sono diventati in crisi perché ritenuti poco adattabili alla
realtà, in quanto restavano troppo stabili nel tempo, senza tenere conto ad es
dei momenti di crisi di un certo settore.
Si è quindi scelto di usare gli indici di affidabilità fiscale, che consentono un
approccio pluriennale alla situazione fiscale del contribuente.
> Accertamento extra-contabile: si consente di determinare il reddito,
qualora non sia stato dichiarato dall’impresa o se la contabilità rinvenuta
durante i controlli si ritiene del tutto inattendibile.
Si fonda sui dati comunque raccolti, anche presso terzi.
> Accertamento catastale : deriva dal possedimento di redditi catastali. Si
attribuisce a ciascun catasto un reddito che dipende dalle caratteristiche del
fabbricato.
L’avviso di accertamento in questo caso può riguardare i singoli dati catastali,
la rendita e altri elementi da cui poi deriva il reddito imponibile.
Sono quindi accertamenti che in alcuni casi non contengono né la base
imponibile, né l’imposta, ma solo l’attribuzione o la modifica di alcuni dati
catastali, cioè informazioni riferite a quel singolo bene immobile. Questi dati
verranno poi usati per determinare la base imponibile di numerose altre
imposte (Irpef, Imu, registro, successioni ecc).
Per questo, pure in assenza di una determinazione immediata delle basi
imponibili, pure gli accertamenti catastali si devono considerare atti impositivi
e per questo possono essere impugnati di fronte alle commissioni tributarie.
Accertamento con adesione
Quando viene notificato l’avviso di accertamento il contribuente ha davanti a
sé una serie di possibili opzioni, tra cui la possibilità di contestare la legittimità
dell’avviso, presentando un apposito reclamo o un ricorso al giudice tributario.
Il reclamo è una contestazione dell’avviso di accertamento fatto direttamente
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza il giudice di mezzo.
Il ricorso invece è una vera impugnazione, fatta di fronte alla commissione
tributaria.
La contestazione deve essere fatta entro 60gg da quando l’avviso è stato
notificato. Se il termine decorre inutilmente e l’atto non viene impugnato, esso
diventa definitivo e acquista efficacia esecutiva, quindi l’Amministrazione
finanziaria potrà procedere alla riscossione.
Un’altra possibile opzione per il contribuente consiste nel decidere di
adempiere, versando l’imposta, gli interessi e le sanzioni. In questo caso, le
sanzioni verranno ridotte a 1/3 del minimo previsto. accertamento con
Un’ultima possibilità è la presentazione di un’istanza di
adesione.
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende anzitutto
il termine dei 60gg disponibili per l’impugnazione dell’avviso. Da qui si apre
una piccola finestra temporale di 90gg nella quale le due parti del rapporto di
imposta cercano di trovare u accordo sull’obbligazione tributaria.
In questa fase il contribuente può fornire al Fisco informazioni aggiuntive, dati,
documenti e ogni altro elemento di prova che sia utile a rideterminare la base
imponibile e l’imposta correlata.
L’Amministrazione finanziaria è libera di valutare questi elementi e di decidere
se usarli o meno ai fini dell’accertamento.
Possibilità:
Decorsi i 90gg, se non si raggiunge un accordo, si torna alla situazione di
partenza: il termine dei 60gg per l’impugnazione di fronte al giudice tributario
(prima sospesi) ricomincia a decorrere. Il contribuente, quindi, potrebbe
decidere di impugnare l’avviso.
Se invece si raggiunge un accordo nei 90gg, l’accertamento con adesione
produce degli effetti quali:
- Riduzione della base imponibile e dell’imposta dovuta, rispetto alla
pretesa originaria
- Riduzione delle sanzioni al 30% del minimo.
Tutto questo procedimento è logicamente a favore del contribuente, per quanto
riguarda l’Amministrazione finanziaria invece c’è la certezza che le somme
accordate verranno sicuramente versate entro 20gg, e l’atto di accertamento
con adesione non sarà più impugnabile.
Quindi l’Amministrazione finanziaria evita i rischi del processo e della
riscossione.
La natura giuridica dell’accertamento con adesione è piuttosto controversa.
Il fatto che il contenuto sia concordato e che ci sia la sottoscrizione del
contribuente, porta alla conclusione che si tratti di n accordo transattivo, in
quanto c’è uno scambio di reciproci vantaggi.
Il contraddittorio obbligatorio
Nel contraddittorio le due parti devono necessariamente incontrarsi, scambiarsi
documenti e informazioni, quindi collaborare. Questo tema del contraddittorio
ha avuto un’importante accelerazione negli ultimi tempi, per effetto di un
orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea.
Il contraddittorio nei procedimenti amministrativi è stato riconosciuto come un
principio generale e insuperabile del diritto comunitario (caso Sopropé).
Da ciò il contraddittorio è diventato obbligatorio per gli avvisi di accertamento
relativi ai tributi ‘’armonizzati’’ (iva, accise, dazi doganali).
Dal 1 Luglio 2020 è previsto che, per tutti i tributi, prima di emettere l’avviso di
accertamento, l’Amministrazione finanziaria debba obbligatoriamente invitare il
contribuente per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.
Ciò significa che l’avviso del procedimento di accertamento con adesione
diventa una sorta di possibilità preventiva.
L’Amministrazione finanziaria sapendo che dovrà aprire una trattativa, è
incentivata ad accertare importi più alti di quelli dovuti, quando possibile, per
poi arrivare ad un accordo più conveniente possibile nel suo interesse.
Tale obbligatorietà viene esclusa in caso di avviso di accertamento parziale, in
casi particolarmente urgenti, o di fondato pericolo per la riscossione.
In ogni caso, il mancato avvio del contraddittorio comporta l’invalidità
dell’avviso di accertamento solo se, a seguito dell’impugnazione, il
contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il
contraddittorio fosse stato attivato.
L’abuso del diritto in materia tributaria (elusione fiscale)
L‘abuso del diritto in materia tributaria è stato regolato a seguito di un
procedimento molto lungo e tormentato nel tempo. Solo in tempi recenti si è
approdati a definire questo tipo di comportamento, e ciò evidenzia tutte le
difficoltà che si verificano quando si cerca di intervenire in modo complessivo
ed organico nell’ordinamento tributario.
La previsione di una disciplina specifica in fatto di elusione fiscale è stata
introdotta a seguito di una pressione della Corte di Giustizia dell’UE.
Una clausola generale che vietasse l’elusione fiscale nel nostro sistema non
c’era, semplicemente per abitudine del legislatore, che era legato a un’assenza
di una definizione.
Quello che l’ordinamento tributario prevedeva erano solo alcune disposizioni
specifiche, che consideravano elusive alcune operazioni (approccio casistico e
selettivo).
Il conseguimento di un risparmio legittimo di imposta è l’estremo opposto
dell’evasione fiscale. A metà strada tra i due si trova l’elusione fiscale.
Il risparmio legittimo di imposta : si ha quando il contribuente ottiene un
vantaggio fiscale, avvalendosi di disposizioni di legge che gli concedono
agevolazioni, esenzioni o l’esercizio di determinate opzioni (es
organizzative/dichiarative), che si traducono in un risparmio fiscale.
Rispetto alla tassazione ordinaria, il contribuente beneficia di una riduzione che
non deriva da una violazione di una norma tributaria, ma dal fatto che si avvale
di una o più specifiche disposizioni di legge che gli concedono un determinato
vantaggio fiscale. Esempi:
- Esenzioni e altri tipi di agevolazioni fiscali
- Regimi opzionali espressamente riconosciuti e regolati (trasparenza
fiscale, consolidato fiscale, regime dei contribuenti minimi)
- Opzione per diverse modalità organizzative nello svolgimento di una
certa attività (impresa individuali/familiare, lavoro autonomo individuale
o in forma associata, società di persone/capitali ecc)
L’evasione fiscale: il contribuente non versa totalmente o parzialmente
l’imposta dovuta. Questo mancato versamento non dipende dalla previsione
normativa di un vantaggio, ma è una violazione palese e ingiustificata della
norma tributaria, che comporta una reazione tipica:
L’accertamento da parte del Fisco e il conseguente recupero dell’imposta
non versata
L’applicazione di sanzioni amministrative o penali
L’elusione fiscale (abuso del diritto): molti ordinamenti tributari prevedono
da molto tempo una clausola generale antielusiva. Prevedono cioè un divieto
generale all’elusione fiscale.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano invece si prevedevano poche
disposizioni antielusive specifiche. Alcuni esempi:
L’art. 37-bis del DPR nr 600/73 rendeva ‘inopponibili al Fisco’ una serie di
solo
operazioni prive di valide ragioni economiche ed effettuate’’ al scopo di
ottenere un vantaggio fiscale altrimenti non dovuto’’. Questa disposizione si
applicava solo alle operazioni straordinarie di impresa (fusioni, scissioni,
trasformazioni ecc). Si applicava principalmente alle cd bare fiscali, ovvero
società con perdite, che venivano incorporate da altre società così da
ottenere una riduzione dell’imponibile (veniva portata in deduzione la
perdita della società incorporata).
Tale operazione era elusiva solo se veniva posta in essere per ottenere un
vantaggio fiscale.
Non c’era però un annullamento totale dell’operazione, però erano
inopponibili al fisco le conseguenze volute dalle parti (non si poteva portare
in compensazione la perdita della società incorporata).
L’art. 20 del TU dell’imposta di registro in base al quale la natura sostanziale
dell’atto da registrare prevale sul titolo, ovvero si deve fare riferimento al
contenuto dell’atto che si registra comporta la tassazione.
Nell’imposta di successione, la donazione di titoli di Stato è imponibile. Nel
caso di trasferimento mortis causa, si è esentati dalla tassazione.
Ciò perché in passato, nella programmazione della propria successione era
facile aggirare questa imposta vendendo sul mercato azioni, obbligazioni,
ecc e investendo la liquidità in titoli di Stato che si donavano ai propri
eredi/terzi. Così si trasformavano le azioni tassabili in titoli i Stato
considerati esenti dalla legge, così da quasi detassare il patrimonio
finanziario.
Tutte le altre operazioni che avessero riguardato altri
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